Concorso per 1 perito industriale (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 24 giugno 2018) Indizione, per l'anno 2018, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 26-05-2018 |
Data Scadenza bando | 24-06-2018 |
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Concorso (Scad. 24 giugno 2018)
Indizione, per l'anno 2018, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media; Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali, cosi' come modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in particolare il Titolo III; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, recante «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, n. 293, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. Valeria Fedeli e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all'Allegato D; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio presentato dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati avverso l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 aprile 2017, n. 224, recante indizione dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di agrotecnico per l'anno 2017, il cui procedimento di merito, n. R.G. 6347/2017, risulta a tutt'oggi in corso; Vista l'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III-bis, n. 3980/2017, emessa nell'ambito del giudizio su richiamato, nella parte in cui ha riconosciuto, fra gli altri, che «la fissazione al 30 settembre del termine per il completamento del tirocinio risulta ragionevole e coerente con le esigenze organizzative dell'amministrazione resistente»; Vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, di riforma della su menzionata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3980/2017, nella parte in cui ha statuito: «L'istanza cautelare e' assistita da fumus quanto all'impugnazione proposta quanto all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza. Non vi e' infatti motivo di scostarsi dalla non contestata prassi delle sessioni di esame passate per cui erano ammessi a parteciparvi coloro i quali avessero maturato il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a quello della prima prova»; Dato atto che il ricorso presentato dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati avverso la richiamata ordinanza del Ministro n. 224 del 2017 e' stato discusso nel merito e trattenuto per la decisione da parte dei giudici amministrativi all'udienza del 24 aprile 2018, non risultando ad oggi depositata la relativa pronuncia; Attesa l'urgenza di provvedere all'adozione della presente ordinanza per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di perito industriale per l'anno 2018; Ritenuto di dover dare attuazione all'ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, nelle more del deposito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio di definizione del giudizio di merito, R.G. 6347/2017; Ritenuto di estendere i principi affermati nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato anche al presente provvedimento per ragioni di uniformita' di trattamento; Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2018, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: candidato perito industriale: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all'Allegato D del predetto decreto del Presidente della Repubblica, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti candidati potranno essere ammessi alla sessione d'esame per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021; candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni, e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla presente sessione d'esami, e sino alla data del 29 maggio 2021, sono ammessi i candidati periti industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda: A) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma; B) abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; D) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; E) abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; F) abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; G) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; H) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli istituti tecnici superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A) diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C) lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l'avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2). Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3 Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzi: «Meccanica, meccatronica ed energia», «Trasporti e logistica», «Elettronica ed elettrotecnica», «Informatica e telecomunicazioni», «Grafica e comunicazione», «Chimica, materiali e biotecnologie», «Sistema moda» e «Costruzioni, ambiente e territorio»: nella Tabella A allegata alla presente ordinanza sono elencati gli Istituti comunicati dagli Uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove. Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali degli Istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima sede. 3. Qualora gli istituti scolastici individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta Tabella A. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4 della presente ordinanza, sono presentate le domande.
Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico indicato nella tabella A, devono pero' essere inviate al collegio di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo: cnpi@pec.cnpi.it - fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5 Domanda di ammissione - Modello Allegato 1 1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando esclusivamente il Modello Allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6. La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un diverso Istituto scolastico comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l'avvenuto compimento della pratica professionale. 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali richieste». 4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi dalla legge.
Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti: curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla Tabella A: qualora l'istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvedera' a versare il contributo stesso all'istituto ove il candidato effettuera' gli esami. fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda. 2. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
Art. 7 Adempimenti dei collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonche' al Consiglio nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza. 5. Entro e non oltre il 12 novembre 2018, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti individuati nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.
Art. 8 Calendario degli esami 1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 27 novembre 2018, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento; 28 novembre 2018, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 29 novembre 2018, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 30 novembre 2018, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica. 2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).
Art. 9 Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza, alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata Tabella B. 3. I candidati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della presente ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra quelli indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo posseduto o, in mancanza di specifica denominazione, in relazione alla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2 della presente ordinanza, sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento. 5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al rispettivo tema ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento. 6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami. 8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami ai sensi dell'art. 11, comma 7, del regolamento.
Art. 10 Rinvio Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 11 Delega Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e' conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 18 maggio 2018 Il Ministro: Fedeli