Concorso per 1 agrotecnico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 24 giugno 2018) Indizione, per l'anno 2018, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera profess ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-05-2018
Data Scadenza bando 24-06-2018
Condividi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 24 giugno 2018)

Indizione, per l'anno 2018, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato.

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge  6  giugno  1986,  n.  251,  recante  «Istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici» cosi' come  modificata  ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010, n. 59; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art.
17; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  concernente
la revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  «Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425»  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  «Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi  ordinamenti,  ed  in  particolare  l'art.  55,  cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 133, recante norme per  il  riordino  degli  istituti
professionali a norma dell'art. 64, comma  4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
tabella di  confluenza  dei  percorsi  degli  istituti  professionali
previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  293  del  16  dicembre
2016, recante «Nomina dei Ministri», con il  quale  la  sen.  Valeria
Fedeli e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di  agrotecnico
il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che  gli  esami  hanno  luogo,
ogni anno, in un'unica sessione indetta con  ordinanza  del  Ministro
della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato «regolamento»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma  631,
della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio  2011  protocollo  n.  5213,  di  delega  ai
direttori  generali  degli  Uffici   scolastici   regionali   ed   ai
sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota protocollo
n. 27133 del 28 settembre 2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
protocollo n. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Visto il ricorso al  Tribunale  amministrativo  regionale per  il
Lazio  presentato  dal  Consiglio  nazionale  degli   agrotecnici   e
agrotecnici    laureati    avverso    l'ordinanza    del     Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 aprile 2017,  n.
224, recante indizione dell'esame di Stato  per  l'abilitazione  alla
professione di agrotecnico per l'anno 2017, il  cui  procedimento  di
merito, n. R.G. 6347/2017, risulta a tutt'oggi in corso; 
    Vista  l'ordinanza   cautelare   del   Tribunale   amministrativo
regionale  per  il  Lazio,  sez.  III-bis,   n.   3980/2017,   emessa
nell'ambito del  giudizio  su  richiamato,  nella  parte  in  cui  ha
riconosciuto, fra gli altri, che «la fissazione al 30  settembre  del
termine per il completamento  del  tirocinio  risulta  ragionevole  e
coerente   con   le   esigenze   organizzative   dell'amministrazione
resistente»; 
    Vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez.  VI,  n.
4253/2017, R.G. 6392/2017, di riforma della su  menzionata  ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio  n.  3980/2017,
nella parte in cui ha statuito: «L'istanza cautelare e' assistita  da
fumus quanto all'impugnazione proposta quanto all'art. 2, comma 3,  e
all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza.  Non  vi  e'  infatti  motivo  di
scostarsi dalla non contestata prassi delle sessioni di esame passate
per cui erano ammessi a parteciparvi coloro i quali avessero maturato
il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a quello
della prima prova»; 
    Dato atto che il ricorso presentato dal Consiglio nazionale degli
agrotecnici e agrotecnici laureati avverso  la  richiamata  ordinanza
del Ministro  n.  224  del  2017  e'  stato  discusso  nel  merito  e
trattenuto per la  decisione  da  parte  dei  giudici  amministrativi
all'udienza del 24 aprile 2018, non risultando ad oggi depositata  la
relativa pronuncia; 
    Attesa  l'urgenza  di  provvedere  all'adozione  della   presente
ordinanza per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato
per l'abilitazione alla professione di agrotecnico per l'anno 2018; 
    Ritenuto di dover dare attuazione all'ordinanza del Consiglio  di
Stato sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, nelle more del  deposito
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di
definizione del giudizio di merito, R.G. 6347/2017,  con  riferimento
alla presente sessione  d'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  alla
professione di agrotecnico per l'anno 2018; 
 
                               Ordina 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2018, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
agrotecnico e di agrotecnico laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  agrotecnico,  ovvero  di  perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito  presso  istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso
istituti tecnici agrari statali paritari  e  legalmente  riconosciuti
ovvero in  possesso  del  diploma  afferente  al  settore  «Servizi»,
indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto  del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,  n.  323,  unitamente  al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1,  lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza; 
      candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  15  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
tabella B della presente ordinanza e' unica per tutti i candidati  di
cui al precedente comma. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici  in
possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria   superiore   di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art.  15,  comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,  n.
323,  conseguito  presso  istituti   professionali   di   Stato   per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso  istituti  tecnici  agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti  ovvero  in  possesso  del
diploma  afferente  al  settore  «Servizi»,  indirizzo  «Servizi  per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio  1998,  n.  323  citato  in  premessa,  che,  alla   data   di
presentazione della domanda: 
      A) abbiano completato il tirocinio professionale  della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei  confronti  di  coloro  i
quali hanno iniziato ma non terminato entro  il  15  agosto  2012  il
tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D
ed E di cui al presente comma; 
      B) abbiano completato il periodo di  tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15  agosto
2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli  istituti  di
istruzione secondaria o  con  gli  enti  che  svolgono  attivita'  di
formazione professionale o tecnica superiore ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. A far data dal 15 agosto  2012,  le  convenzioni  devono  essere
conformi a quanto disposto dall'art. 6,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il  periodo  di
pratica biennale, presso un agrotecnico o  un  perito  agrario  o  un
dott. in Scienze agrarie o  forestali  iscritti  ai  rispettivi  albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251, cosi'  come  modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59; 
      D) abbiano compiuto,  entro  il  15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei  titoli  di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma  2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251, cosi'  come  modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59; 
      E) abbiano completato, entro il  15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di  fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli  di  cui
al comma 1 del presente articolo, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251, cosi'  come  modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59; 
      F) abbiano completato, entro  la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986,  n.  251,  cosi'  come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378,  dall'art.  26
della legge 28 febbraio 2008,  n.  31  e  dall'art.  51  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
      G) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008  citato
nelle premesse, comprensivi di tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione
dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio  nazionale  degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati; 
      H) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del titolo rilasciato dagli  istituti  tecnici
superiori, di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi  di  tirocini  di
sei mesi coerenti con  le  attivita'  libero  professionali  previste
dalla sezione dell'albo cui si ha titolo  ad  accedere.  Il  Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati  accerta  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
agrotecnici laureati in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A) diploma universitario triennale  di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C)  lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell'inizio  dello  svolgimento  degli  stessi,
comunicheranno al collegio, mediante  autocertificazione,  l'avvenuto
compimento della pratica professionale (v. successivo art.  5,  comma
2). 
    Il collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica. 
                               Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
    1. Sono sedi di esame gli istituti  professionali  ad  indirizzo:
«Agricoltura,  sviluppo  rurale,  valorizzazione  dei  prodotti   del
territorio e gestione delle risorse  forestali  e  montane»  (decreto
legislativo n. 61/2017):  nella  tabella  A  allegata  alla  presente
ordinanza  sono  indicati  gli  istituti  comunicati   dagli   uffici
scolastici regionali per lo svolgimento delle prove. 
    Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in  quali
degli istituti di cui alla predetta  tabella  A  si  insedieranno  le
commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede  regionale  o
interregionale. 
    2. Qualora in qualche istituto scolastico  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima sede. 
    3. Qualora gli istituti scolastici individuati quali sedi d'esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
Domanda  di  ammissione -  Modalita'  di  presentazione -   Termine -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»,  domanda
di  ammissione  agli  esami,  unitamente   ai   documenti   di   rito
all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato  nella  regione  sede
del collegio competente ad attestare il  possesso  del  requisito  di
ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
indicato nella tabella A, devono pero' essere inviate al collegio  di
appartenenza, che provvedera' agli adempimenti previsti  dall'art.  7
della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio  di
appartenenza di cui al presente comma 2 secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  tramite  posta   elettronica   certificata   all'indirizzo:
agrotecnici@pecagrotecnici.it:  fa  fede  la  stampa  che   documenta
l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al  seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e  degli  agrotecnici
laureati - Ufficio di presidenza -  Poste  succursale  n.  1 -  47122
Forli': fa  fede  il  timbro  dell'ufficio  postale  accettante,  cui
compete la spedizione; 
      c) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati  sia  dall'istituto  scolastico  sia  dal  collegio,
redatta su carta intestata, recante  la  firma  dell'incaricato  alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione  ed  il  numero  di
protocollo. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
             Domanda di ammissione - Modello allegato 1 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami va presentata  utilizzando
esclusivamente il Modello allegato 1  alla  presente  ordinanza,  con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel successivo art. 6. 
    La presentazione di altra domanda, per la sessione in  corso,  ad
un diverso istituto scolastico  comporta  l'esclusione  in  qualsiasi
momento dagli esami. 
    2. Il requisito del  tirocinio  effettuato,  ove  previsto,  deve
essere maturato entro e non oltre  il  giorno  antecedente  la  prima
prova  d'esame.  I  candidati  interessati  devono  dichiarare  nella
domanda  di  ammissione  agli  esami  che,  prima  dell'inizio  dello
svolgimento  degli  stessi,  comunicheranno  al  collegio,   mediante
autocertificazione,    l'avvenuto    compimento     della     pratica
professionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai  sensi  dell'art.  39  legge  n.   448/1998,   l'esistenza   delle
«condizioni personali richieste». 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma
delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso  ai
dati che li riguardano ed  il  diritto  di  far  rettificare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi dalla legge. 
                               Art. 6 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate,   deve   essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   Ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  «locale»  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico  a
norma  della  legge  8  dicembre   1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o  bancario
- indicato per ciascun istituto scolastico di  cui  alla  tabella  A:
qualora  l'istituto  che  ha  ricevuto  il   contributo   non   venga
successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente  scolastico
provvedera' a  versare  il  contributo  stesso  all'istituto  ove  il
candidato effettuera' gli esami; 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
    2. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a  qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro  in  relazione  all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale. 
                               Art. 7 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei collegi  locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e  non
oltre i successivi quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  esclusivamente  tramite   posta
elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it 
      il numero dei candidati in possesso dei  requisiti,  ammessi  a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione  del  numero  delle
commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco nominativo,  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle  commissioni.  Il
Collegio nazionale provvede a formare detto  elenco  previo  puntuale
controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000),  effettuato   anche   sulla   base   delle
attestazioni dei collegi locali di cui  all'art.  12,  comma  4,  del
regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare,  al  possesso  di  uno  dei
requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza, tramite le modalita' di cui sopra. 
    5. Entro e non oltre il 12 novembre 2018, il  Collegio  nazionale
provvede alla consegna delle domande ai  dirigenti  scolastici  degli
istituti ai quali sono  indirizzate.  Qualora  la  sede  d'esame  sia
diversa da quella ove  il  candidato  ha  presentato  la  domanda  di
partecipazione, il Collegio medesimo  provvede  alla  consegna  delle
domande  ai  dirigenti  scolastici  degli  istituti  nei  quali,  con
apposito  provvedimento,  siano  state  assegnate   le   commissioni,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  del  medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso  al
Ministero. Detto  elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante
indicazione  di  eventuali  altre  variazioni  gia'   comunicate   al
Ministero. 
                               Art. 8 
 
                       Calendario degli esami 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      27 novembre 2018,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento; 
      28  novembre  2018,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      29 novembre 2018,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      30 novembre 2018, ore 8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati entro il giorno successivo  al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio  nazionale,  al
quale spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento). 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della  presente  ordinanza),
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per  lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di  valido
documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.  11,
comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono,   dalla
commissione  stessa,  essere  riconvocati  in  altra  data  ai  sensi
dell'art. 11, comma 8 e 9, del regolamento. 
                               Art. 10 
 
Attivita'   tecnico-agricola   subordinata.   Esperienze   formative.
                     Requisiti e riconoscimento 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati, per l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere  al  collegio  locale  nella  cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
                               Art. 11 
 
                               Rinvio 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento. 
                               Art. 12 
 
                               Delega 
 
    Per l'emanazione di tutti i successivi  provvedimenti,  attuativi
delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza  e'  conferita
delega al direttore generale per  gli  Ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma,18 maggio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli