Concorso per 10 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 12-06-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 12 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco Fiamme Ro ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 12-06-2018 |
Data Scadenza bando | 12-07-2018 |
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Concorso (Scad. 12 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco Fiamme Rosse.
IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147 che prevedono disposizioni relative al personale del gruppo sportivo del medesimo corpo; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento - tra l'altro - nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'art. 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto», convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' stato autorizzato ad avviare, tra l'altro, la procedura per il reclutamento di dieci unita' di vigili del fuoco, da destinare ai Gruppi sportivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto dipartimentale del 4 dicembre 2014, n. 351, con cui e' stato approvato lo statuto del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse; Considerato quanto comunicato dall'Ufficio attivita' sportive con le note n. 22614 e n. 7893 rispettivamente del 28 novembre 2017 e del 27 aprile 2018, relativamente ai posti da mettere a concorso ed ai criteri di valutazione dei titoli; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, cosi' suddivisi: un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialita' quattro senza; un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialita' quattro di coppia; un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 200 stile libero; un atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria kg 74 stile libero; un atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria kg. 77; un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg. 48; due atleti di sesso femminile, disciplina scherma, specialita' sciabola giovani; un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria 68 kg; un atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica categoria junior lady. Per ciascuna delle discipline sopraindicate, sara' formulata apposita graduatoria, nella quale si terra' conto, qualora applicabili, delle riserve previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline sopraindicate saranno attribuiti ai candidati piu' giovani di eta' che compaiano come idonei nelle graduatorie delle altre discipline.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici; 3) eta' non inferiore ad anni diciassette e non superiore ad anni trentacinque ai sensi dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 4) idoneita' fisica, psichica e attitudinale, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e dall'art. 2, comma 2, del decreto 13 aprile 2015, n. 61, eccezion fatta per le deroghe relative ai parametri fissati nei seguenti requisiti: statura (art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 78/2008), peso corporeo, senso luminoso e cromatico, acutezza visiva e capacita' uditiva (art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, comma 1, lettere c, d , f, g), i cui parametri non si applicano perche' cosi' previsto dall'art. 2, lettera b), del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Con riferimento alle cause di non idoneita' per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualita' di atleta dei vigili del fuoco, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, si applicano anche quelle individuate dalla «Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA)»; 5) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 6) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 7) essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali; 8) detenere almeno uno dei titoli sportivi di cui alla tabella A - categoria I del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneita' fisica e psichica, che dovranno essere posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e conservati fino alla data di immissione in ruolo. A tal fine l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla verifica della conservazione di tali requisiti.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Titoli I criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei titoli sportivi, nei limiti indicati nella tabella A del decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, sono specificati nell'allegato 1 del presente bando. Per tutte le discipline sportive il punteggio minimo richiesto per l'inserimento in graduatoria, considerando unicamente il punteggio dei titoli sportivi, e' di 12 punti. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali e relativi alla sola specialita' per la quale si concorre, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei, si terra' conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato. Tutti i predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande dal bando di concorso. I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Sulla base del punteggio riportato nei titoli sportivi e culturali, la commissione formula le graduatorie di merito per ciascuna disciplina messa a concorso.
Art. 5 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L'interessato, prima di iniziare la procedura di presentazione della domanda, provvedera' a dotarsi di casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso, ovvero ne utilizzera' una intestata a colui che esercita la potesta' genitoriale per i candidati che non hanno compiuto il 18° anno di eta'. Acquisita la casella di posta elettronica certificata dovra' compilare il modulo per la presentazione della domanda (allegato 2) ed inoltrarlo all'indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it tramite posta elettronica certificata. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione. Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) la residenza anagrafica; d) il codice fiscale; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata; f) il possesso della cittadinanza italiana; g) di godere dei diritti politici; h) di essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali; i) di detenere almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2015 n. 61; j) il posto per cui intendono concorrere, barrando la relativa casella; k) i titoli di cui all'art. 4 del presente bando elencandoli singolarmente; l) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; m) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi; n) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; o) l'eventuale possesso dello specifico titolo preferenziale di cui al punto 13 della tabella A del gia' citato decreto n. 61/2015 e degli altri titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di domicilio, esclusivamente attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61.
Art. 7 Formazione della graduatoria La commissione forma le graduatorie di merito per ciascuna disciplina sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli sportivi e culturali. Sulla base delle graduatorie di merito, l'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per disciplina, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; non saranno presi in considerazione i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, dovranno trasmettere dichiarazioni sostitutive comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni che decorre dalla richiesta dell'amministrazione. A tal fine fara' fede la data di invio on-line del messaggio di posta certificata.
Art. 8 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono approvate le graduatorie finali del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 9 Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente art. 8, i candidati saranno convocati per l'effettuazione degli accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2008, n. 163. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli di cui al presente bando. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. I diritti di cui al citato decreto legislativo possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma. Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei dati e' il dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 11 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Roma, 15 maggio 2018 Il Capo Dipartimento: Frattasi