Concorso per UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA

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Nomina

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Tipologia Nomina
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 12-06-2018
Sintesi: UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA Nomina Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, presso il Dipartime ...
Ente: UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-06-2018
Data Scadenza bando 11-08-2018
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

Nomina

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli».

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visti: 
      il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.
382, e successive modificazioni; 
      la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
      il decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare,
l'art. 9, comma 1, il  quale  prevede  che  «L'eventuale  istanza  di
ricusazione di uno o piu' componenti della  commissione  esaminatrice
da parte dei candidati a concorsi universitari deve  essere  proposta
nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
composizione  della  commissione.  Se  la  causa  di  ricusazione  e'
sopravvenuta, purche'  anteriore  alla  data  di  insediamento  della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  2000,  n.
117, e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede,  a  sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge  21  aprile  1995,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  1995,  n.
236, per la presentazione al rettore,  da  parte  dei  candidati,  di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari»; 
      il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
      la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in  particolare  l'art.  24,
comma  2,  lettera  b),  e  comma  3,  lettera  b),  che  prevede  la
possibilita' di stipulare contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato di durata triennale con possessori del titolo di  dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero per  i  settori  interessati,
del diploma di specializzazione medica,  riservati  a  candidati  che
hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  ovvero
che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica  nazionale   alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui  all'art.
16 della stessa legge, ovvero che sono  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre  anni  anche  non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o  di  assegni  di
ricerca di cui all'art.  22  della  legge  n.  240/2010  o  di  borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.
398,  ovvero  di  analoghi  contratti,  assegni  o  borse  in  atenei
stranieri; 
      l'art. 24, comma 5, della  legge  n.  240/2010,  ai  sensi  del
quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la  programmazione,
nel  terzo  anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,  che  abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,  ai  fini
della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi  dell'art.
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'  inquadrato
nel ruolo dei professori  associati.  La  valutazione  si  svolge  in
conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a   livello
internazionale  individuati  con  apposito  regolamento   di   ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
      l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del  2010,  con
il quale viene definito il  trattamento  economico  spettante  per  i
contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo; 
      l'art. 1, comma 338, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017), con il quale e' stato modificato l'art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      il decreto ministeriale 25 maggio  2011,  n.  243,  riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei  candidati  di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari  dei  contratti,  di
cui all'art. 24 della legge n. 240/2010; 
      il decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  recante  la
disciplina per la programmazione, il monitoraggio  e  la  valutazione
delle politiche di  bilancio  e  di  reclutamento  degli  atenei,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n.  240,  e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
f) e al comma 5; 
      l'art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una  percentuale
di professori di I fascia superiore al 30 per cento  del  totale  dei
professori, il numero dei ricercatori reclutati  ai  sensi  dell'art.
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non
puo' essere inferiore a quello dei professori di I  fascia  reclutati
nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili; 
      lo statuto dell'Universita' emanato con D.R. n.  3689/2012  del
29 ottobre 2012; 
      la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  stabilita'  2015),
e, in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo  la
lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo  29  marzo
2012, n.  49,  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-bis)  in  deroga  alla
disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione  delle
annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art.
7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre
2010, n. 240, non puo' essere inferiore  alla  meta'  di  quello  dei
professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo  periodo,  nei  limiti
delle risorse disponibili»; 
      la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  stabilita'  2015),
e, in particolare, l'art. 1, comma  349,  il  quale  prevede  che  si
applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art.  3,  comma
3,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
base al quale a decorrere dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
      il decreto ministeriale 30 ottobre 2015,  n.  855,  recante  la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
      il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale
e' stata definita la nuova tabella di  corrispondenza  tra  posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; 
      il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale e'
stata integrata  la  tabella  allegata  al  decreto  ministeriale  1°
settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza  tra  posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      il D.R. n. 2577/2017 dell'11 ottobre  2017  con  cui  e'  stato
emanato il Regolamento per il reclutamento  di  ricercatori  a  tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di Roma; 
      la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16  del  20
dicembre 2016  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione per l'anno 2017; 
      la delibera del senato accademico n. 44/17 del  7  marzo  2017,
con la quale sono stati definiti  i  criteri  di  assegnazione  delle
risorse relative alla programmazione 2017  per  il  reclutamento  del
personale docente; 
      la delibera del consiglio di amministrazione n.  88/17  del  14
marzo 2017; 
      la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17  del  27
aprile 2017, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2016; 
      la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17  del  18
luglio 2017, con la quale sono  state  assegnate  alle  strutture  le
risorse relative alla programmazione 2017  per  il  reclutamento  del
personale docente; 
      le note rettorali con cui  si  e'  proceduto  a  comunicare  ai
presidi di facolta' ed ai direttori  di  Dipartimento  l'attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2017 per  il  reclutamento
del personale docente; 
      la delibera del Dipartimento di scienze biochimiche  «A.  Rossi
Fanelli» del 16 novembre 2017; 
      il D.R. n. 48/2018 del 9 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  9  del  30
gennaio 2018, con il quale e' stata indetta ai  sensi  dell'art.  24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura  selettiva
di chiamata per  un  posto  di  ricercatore  a  tempo  determinato  -
tipologia B presso il Dipartimento di scienze biochimiche  «A.  Rossi
Fanelli» - facolta' di Farmacia e medicina; 
      la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27  febbraio  2018
con cui sono state disciplinate le  modalita'  di  effettuazione  del
sorteggio dei componenti  effettivi  e  supplenti  delle  commissioni
giudicatrici  delle  procedure  selettive  per  il  reclutamento  dei
ricercatori a tempo determinato di  tipologia  B  e  delle  procedure
selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia; 
      la delibera del Dipartimento di scienze  biochimiche  «A  Rossi
Fanelli» del 23 marzo 2018; 
      il verbale del 26  aprile  2018  relativo  alle  operazioni  di
sorteggio di due componenti  effettivi  e  due  componenti  supplenti
della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' cosi' costituita la commissione giudicatrice  della  procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi
Fanelli»  -  facolta'  di  Farmacia  e  medicina  SC  05/E1  (settore
scientifico-disciplinare BIO/10): 
      componenti effettivi: 
        prof.  Beatrice  Vallone -  professore  ordinario -  Sapienza
Universita' di Roma; 
        prof.  Menico  Rizzi -  professore  ordinario -   Universita'
Piemonte Orientale; 
        prof. Stefano Ricagno -  professore  associato -  Universita'
degli studi di Milano; 
      componenti supplenti: 
        prof. Vittorio Bellotti - professore ordinario -  Universita'
degli studi di Pisa; 
        prof. Barbara Tavazzi -  professore  associato -  Universita'
Cattolica del Sacro Cuore. 
                               Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Universita'  decorre  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 
                               Art. 3 
 
 
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 4 
 
 
    I componenti effettivi della suindicata commissione  giudicatrice
non possono far parte di altre  commissioni  giudicatrici  presso  la
Sapienza, per lo stesso settore  scientifico-disciplinare  e  per  la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo  di  un  anno
decorrente dalla data del presente decreto di nomina. 
    L'originale del presente decreto sara'  acquisito  alla  raccolta
interna di questa Universita'. 
      Roma, 21 maggio 2018 
 
                                                   Il Rettore: Gaudio