Concorso per 10 tutors coordinatori (abruzzo) UNIVERSITA' DELL'AQUILA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 29-06-2018
Sintesi: UNIVERSITA' DELL'AQUILA Concorso (Scad. 29 luglio 2018) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere dieci unita' da impiegare per lo svolgimento dei compiti d ...
Ente: UNIVERSITA' DELL'AQUILA
Regione: ABRUZZO
Provincia: L'AQUILA
Comune: L'AQUILA
Data di inserimento: 30-06-2018
Data Scadenza bando 29-07-2018
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UNIVERSITA' DELL'AQUILA

Concorso (Scad. 29 luglio 2018)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere dieci unita' da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore, in posizione di esonero totale per le attivita' del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, in Scienze della formazione primaria.

 
                             LA RETTRICE 
 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento  concernente  la
definizione della disciplina dei requisiti e  della  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244» in particolare l'art 8, comma 4, l'art. 11 e l'art. 15, comma
18; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli
insegnanti"»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  Universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 novembre 2011 «Disciplina per la  determinazione  dei
contingenti del personale della scuola necessario per lo  svolgimento
dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le Universita'  e  le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,  e
criteri  per  la  selezione  degli  aspiranti  a  tali  compiti»,  in
attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto 10  settembre  2010,  n.
249; 
    Visto il verbale n.  8  del  13  luglio  2017  con  il  quale  il
Dipartimento  di  scienze  umane  di  questo  Ateneo  ha   deliberato
l'indizione di una procedura  selettiva  intesa  al  reclutamento  di
dieci posti di tutor coordinatore; 
    Vista la nota n. 2834 del 13 luglio 2017 con la  quale  l'Ufficio
scolastico regionale  ha  rilasciato  parere  positivo  all'indizione
della selezione di che trattasi; 
    Ritenuto che trattandosi  di  selezione  riservata  al  personale
docente  delle  istituzioni  scolastiche  del  Sistema  nazionale  di
istruzione nessuna retribuzione o indennita' equivalenti e' a  carico
dell'Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivazione selezione 
 
    E' indetta una selezione, per titoli e  colloquio,  riservata  al
personale docente in servizio presso la  Scuola  dell'infanzia  e  la
Scuola  primaria  del  Sistema  nazionale  di  istruzione,   per   la
formulazione  di  una  graduatoria  da  cui  eventualmente  attingere
complessive dieci unita' da impiegare per lo svolgimento dei  compiti
di tutor coordinatore, in posizione di  esonero  parziale,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.
249  e  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  8  novembre   2011,
nell'ambito delle attivita' del corso di laurea  magistrale  a  ciclo
unico in scienze  della  formazione  primaria  (LM-85bis)  presso  il
Dipartimento  di   scienze   umane   dell'Universita'   degli   studi
dell'Aquila. 
                               Art. 2 
 
                    Funzioni e compiti dei tutor 
 
    Ai sensi dell'art. 11,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  n.
249/2010, ai tutor coordinatori e' affidato il compito di: 
      a) orientare e gestire i rapporti con i  tutor  assegnando  gli
studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto  di
tirocinio dei singoli studenti; 
      b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso
le attivita' di  tirocinio  indiretto  e  l'esame  dei  materiali  di
documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio; 
      c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto
ed indiretto; 
      d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita'
in classe. 
                               Art. 3 
 
               Caratteristiche dell'incarico di tutor 
 
    L'incarico di tutor coordinatore ha durata massima  quadriennale,
non e' consecutivamente rinnovabile ed e'  prorogabile  solo  per  un
ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art.  11,  commi
5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Esso e' soggetto  a
conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma  7
dell'art. 11 del decreto  ministeriale  n.  249/2010.  Una  ulteriore
utilizzazione non puo' essere disposta se non e' trascorso almeno  un
anno dalla cessazione, come previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto
ministeriale 8 novembre 2011. 
    In caso di revoca di  cui  all'art.  11,  comma  7,  del  decreto
ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo'  partecipare
alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per
i successivi cinque anni. 
    L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio  e
i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.
249 e dal decreto ministeriale 8 novembre 2011. 
    L'incarico  di  tutor  coordinatore  e'  incompatibile   con   la
contemporanea fruizione di incarichi,  distacchi,  comandi,  od  ogni
altra forma  di  utilizzazione  prevista  in  materia  dalla  vigente
normativa, fatti salvi gli incarichi in  essere  presso  i  corsi  di
laurea in scienze della formazione primaria o presso  i  percorsi  di
cui ai decreti ministeriali 7 ottobre 2004,  n.  82  e  28  settembre
2007, n. 137. 
                               Art. 4 
 
                       Requisiti di ammissione 
                         e titoli valutabili 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
per l'incarico di tutor coordinatore i docenti in  servizio  a  tempo
indeterminato presso la Scuola dell'infanzia  e  la  Scuola  primaria
oppure che siano distaccati presso l'Ufficio scolastico  regionale  o
sue articolazioni territoriali, che siano in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
      1) per i docenti:  almeno  cinque  anni  di  servizio  a  tempo
indeterminato di cui  almeno  tre  di  insegnamento  effettivo  nella
classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per  i
dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova; 
      2) aver svolto attivita' documentata in almeno tre dei seguenti
ambiti: (accanto  a  ciascun  ambito  viene  riportato  il  punteggio
massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli): 
        a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio  nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui  ai
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6); 
        b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti  in
attivita' di formazione in servizio nell'ambito di offerte  formative
condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10
ore (punti 2); 
        c) esercizio della funzione di docente accogliente nei  corsi
di laurea in scienze  della  formazione  primaria,  nelle  Scuole  di
specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui  ai
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2); 
        d)  tutor  o  formatore  in  iniziative  di  formazione   del
personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3); 
        e) insegnamento ovvero  conduzione  di  laboratori  didattici
presso i corsi di laurea in scienze  della  formazione  primaria,  le
Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6); 
        f) partecipazione  a  gruppi  di  ricerca  didattica  gestiti
dall'Universita' o da enti pubblici di ricerca (punti 3); 
        g)   pubblicazioni    di    ricerca    disciplinare    ovvero
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle  discipline,
ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5); 
        h) partecipazione a  progetti  di  sperimentazione  ai  sensi
degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n.  297/1994  (punti
2); 
        i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6); 
        j)  attivita'  di  ricerca  ovvero  di   insegnamento   nelle
universita'  o  nelle  istituzioni  dell'Alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti  alla
formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3); 
        k) direzione di corsi finalizzati alla  formazione  di  tutor
ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le
Universita', le istituzioni AFAM o  enti  accreditati  dal  Ministero
(punti 6); 
        l)  avere  seguito  corsi  di  formazione  per  il  personale
scolastico all'estero nell'ambito di programmi  comunitari  (Longlife
Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, ecc.) (punti 6). 
    I  predetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza della presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla
selezione. 
    L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla  selezione;   di   tale
esclusione verra' data comunicazione all'interessata/o. 
    Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno  rapporto
di coniugio o di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o  un  grado  di  parentela  o  di
affinita',   fino   al   quarto   grado    compreso,    con    una/un
professoressa/professore  appartenente  al  Dipartimento  di  scienze
umane, ovvero  con  la  rettrice,  il  direttore  generale  o  una/un
componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice della selezione sara'  nominata,  nel
rispetto della parita' dei generi, con decreto della  rettrice  e  si
occupera', fra l'altro, della valutazione dei requisiti di ammissione
di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2). 
    La commissione e' composta da tre membri:  due  docenti  (uno  in
servizio presso l'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di
presidente e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale  per
l'Abruzzo - Direzione generale di L'Aquila)  e  una/un  funzionaria/o
dell'Universita'   degli   studi   dell'Aquila   con   funzioni    di
segretaria/o. 
                               Art. 6 
 
                 Valutazione dei titoli e colloquio 
 
    Alla valutazione dei  titoli  e  del  colloquio  sono  attribuiti
complessivamente 100 punti. 
    Per  la  valutazione  dei  titoli  sono   riservati   50   punti,
distribuiti come specificato al precedente art. 4. 
    Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore
al  doppio  rispetto  al  numero  dei   posti   messi   a   concorso.
L'individuazione  dei  candidati  da  ammettere   al   colloquio   e'
effettuata sulla base della  graduatoria  definita  in  relazione  al
punteggio assegnato dalla commissione nella valutazione dei titoli di
cui al precedente art. 4. 
    Sono ammessi al colloquio tutti i candidati  che,  a  parita'  di
punteggio, sono collocati al ventesimo posto. 
    Al colloquio sono riservati  50  punti  ed  esso  consistera'  in
un'intervista  strutturata  allo  scopo   di   saggiare   le   spinte
motivazionali, le capacita' di organizzazione,  di  relazione  con  i
docenti e con le autorita' scolastiche e di verificare il progetto di
lavoro  degli  aspiranti.  Nel  corso  del  colloquio  si  valutera',
altresi', il percorso professionale della/del docente,  nonche'  ogni
altra informazione utile a valutarne la congruita' rispetto al  ruolo
di tutor. 
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se   la/il   candidata/o
riportera' una valutazione di almeno 30/50. 
    L'esito della valutazione dei titoli, l'elenco degli  ammessi  al
colloquio e il diario di espletamento dello stesso, o  un  rinvio  di
tale comunicazione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web di Ateneo  alla  pagina  https://www.univaq.it/section.php?id=544.
Tale modalita' rappresenta l'unico  mezzo  di  pubblicita'  legale  e
avra' valore di notifica personale a tutti i  candidati  interessati,
esonerando  l'Amministrazione  dall'invio  di   qualsiasi   ulteriore
comunicazione. 
    Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno
essere  muniti  di  un   valido   documento   di   identita'   o   di
riconoscimento. 
    La mancata presentazione  al  colloquio  sara'  considerata  come
rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
                               Art. 7 
 
                        Domanda di ammissione 
 
    Per  la  partecipazione  alla  selezione,  i  candidati  dovranno
produrre  apposita  domanda,  redatta  in  carta   semplice   ed   in
conformita'   all'unito   allegato   A   intestata   alla    rettrice
dell'Universita'  degli  studi   dell'Aquila   da   inoltrare,   pena
l'esclusione,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  trenta   a
decorrere  dal   giorno   di   pubblicazione   dell'avviso   relativo
all'emanazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Qualora
il termine di  scadenza  cada  in  giorno  festivo,  la  scadenza  e'
prorogata al primo giorno feriale utile. 
    La domanda di ammissione, debitamente firmata,  pena  esclusione,
potra' essere: 
      1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedi' al  venerdi'
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni martedi' e giovedi'  dalle
ore 15,00 alle ore 16,00, presso il settore protocollo sito in via G.
Di Vincenzo n. 16/b - 67100 L'Aquila; 
      2) spedita  tramite  corriere  o  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. A tal fine fara' fede il timbro di accettazione da parte
della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e il timbro
a data dell'ufficio postale accettante nel  caso  di  invio  a  mezzo
raccomandata. 
      3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di  posta
elettronica  certificata:  protocollo@pec.univaq.it  utilizzando  una
delle seguenti modalita': 
        a) posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla domanda e su  tutti  i  documenti  in  cui  e'
prevista   l'apposizione   della   firma   autografa   in    ambiente
tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno
considerati,  in  armonia  con  la  normativa   vigente,   come   non
sottoscritti; 
        b) posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,  unitamente
alla copia del documento  d'identita'  del  sottoscrittore;  tutti  i
documenti in cui e' prevista l'apposizione della firma  autografa  in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti  dovranno  essere  acquisite
tramite scanner in formato PDF. 
    Il messaggio di posta elettronica dovra'  riportare  nell'oggetto
«Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor Coordinatori». 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009,  per  i  cittadini
che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto
giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni,  e'
quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma l,  dello
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    L'invio della domanda deve essere  effettuato  dall'interessata/o
con  la  propria  PEC.  Non  verranno   accettate   domande   inviate
utilizzando la PEC di altre persone  o  enti.  L'Amministrazione  non
assume alcuna responsabilita' in caso di mancata o  errata  ricezione
della domanda presentata a mezzo PEC  o  qualora  gli  allegati  alla
stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati. 
    Nella domanda i candidati  devono  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita': 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di  residenza
ed eventuale domicilio  eletto  ai  fini  della  partecipazione  alla
presente selezione, nonche' numero di codice fiscale; 
      b)  l'istituzione   scolastica   presso   la   quale   prestano
attualmente servizio; 
      c) di aver svolto  almeno  cinque  anni  di  servizio  a  tempo
indeterminato di cui  almeno  tre  di  insegnamento  effettivo  nella
classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; 
      d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma
1, punto 2, del presente decreto; 
      e) che  sia  trascorso  almeno  un  anno  dalla  cessazione  di
precedenti incarichi di tutor  coordinatore  o  organizzatore  presso
corsi in scienze della formazione primaria (decreto  ministeriale  n.
249/2010 art. 11, comma 5, decreto ministeriale 8 novembre 2011, art.
3, comma 1); 
      f)  l'indirizzo  di  posta  elettronica,  alla  quale  verranno
indirizzate  le  eventuali  comunicazioni  concernenti  la  procedura
selettiva. 
    I candidati diversamente abili ai sensi della legge  n.  104/1992
devono  fare  esplicita  richiesta,   in   relazione   alla   propria
disabilita', riguardo all'eventuale ausilio necessario. 
    La domanda deve essere debitamente sottoscritta e deve  contenere
in modo esplicito tutte le dichiarazioni di  cui  sopra.  L'omissione
della firma e delle dichiarazioni di cui alle lettere c),  d)  ed  e)
determina l'esclusione dell'aspirante dalla selezione. 
    Alla domanda devono essere allegati: 
      1) elenco dei documenti e dei titoli; 
      2) copia fotostatica del documento di identita'; 
      3) copia del curriculum vitae et studiorum, datato e firmato; 
      4) elenco delle pubblicazioni di cui all'ari 4 lettera  g)  del
presente decreto; 
      5) pubblicazioni, esclusivamente in formato digitale. 
    Per l'invio telematico della predetta documentazione da  allegare
alla domanda di partecipazione dovra' essere  utilizzato  il  formato
PDF. Detta documentazione dovra'  essere  espressamente  elencata  ed
allegata con file separati. 
    I candidati che  devono  inviare  allegati  che  complessivamente
superino il limite di 25Mb, dovranno trasmettere la domanda  con  una
prima e-mail, precisando che gli allegati o  parte  di  essi  saranno
trasmessi con successiva e-mail, da inviare, sempre tramite PEC entro
il termine di presentazione della domanda. 
    Si precisa che la validita' della trasmissione del  messaggio  di
posta elettronica  certificata  e'  attestata  rispettivamente  dalla
ricevuta di  accettazione  e  dalla  ricevuta  di  avvenuta  consegna
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
                               Art. 8 
 
              Modalita' e termini per la presentazione 
                  dei titoli e delle pubblicazioni 
 
    I titoli che i  candidati  intendono  presentare  ai  fini  della
presente selezione devono essere posseduti alla data di scadenza  del
bando. 
    I cittadini italiani e dell'Unione europea possono: 
      a)   presentare   apposita   dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione o di atto notorio, rilasciata ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
attestante il possesso dei titoli posseduti, compilando l'allegato  B
di cui al presente decreto; 
      b) produrre i titoli  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di atto notorio, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000,  compilando  l'allegato  B  di  cui  al
presente decreto. 
    I cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  ma
autorizzati a soggiornare  in  Italia  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive,  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, limitatamente ai casi in cui  siano  da  comprovare  stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili  da  parte  di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documenti e  l'applicazione
delle convenzioni internazionali. 
    I cittadini extracomunitari in possesso di regolare  permesso  di
soggiorno devono produrre i  titoli  non  attestabili  dall'autorita'
italiana  in  originale,  oppure  in  copia  autentica  o  in   copia
dichiarata conforme all'originale. 
    In ogni caso, i titoli di  studio  conseguiti  all'estero  devono
essere tradotti e legalizzati dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben
identificato per la natura, la durata, la  collocazione  temporale  e
per  l'ente  interessato,  la  commissione  giudicatrice  potra'  non
tenerne conto. 
    Questa  Amministrazione  non  accetta  certificazioni  rilasciate
dalle pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati,  qualita'
personali  e  fatti,  che  devono   essere   sempre   sostituite   da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di  notorieta'  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    Sono considerate valutabili  ai  fini  della  presente  selezione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per  la  pubblicazione
secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere  collettanee
e articoli editi su  riviste  in  formato  cartaceo  o  digitale  con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
    Le pubblicazioni, numerate in ordine progressivo come  da  elenco
allegato alla  domanda,  devono  essere  prodotte  esclusivamente  in
formato digitale non modificabile, su supporto  informatico  (CD-ROM,
DVD, USB) allegato alla domanda cartacea, oppure, in  caso  di  invio
della domanda a mezzo PEC, in  allegato  alla  stessa,  con  l'elenco
numerato e dettagliato dei file contenuti sul supporto informatico  o
inviati per PEC. Non e' consentito  il  riferimento  a  pubblicazioni
presentate presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati
a domande di partecipazione ad altri concorsi. 
    Nel caso di spedizione o consegna  a  mano,  sulla  busta  devono
essere riportati in stampatello i seguenti dati: 
      a) cognome, nome e indirizzo della/del candidata/o; 
      b) la dicitura «Codice Selezione D.R. n. ... del ...  Selezione
Tutor Coordinatori». 
    Per l'invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni  dovranno
essere utilizzati formati statici e  non  direttamente  modificabili,
privi di microistruzioni  o  codici  eseguibili,  preferibilmente  in
formato .pdf (ridotto). 
    La numerazione degli elenchi dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
deve trovare corrispondenza con la numerazione  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni inviate. 
    Le pubblicazioni contenute  nell'elenco  ma  non  prodotte  o  le
pubblicazioni inviate  ma  non  comprese  nell'elenco  allegato  alla
domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione. 
    Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine
progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia. 
    Nel caso in cui le predette  pubblicazioni  siano  presentate  in
fotocopia  la/il  candidatato  dovra'  produrre   una   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale  dichiara   la
conformita' delle stesse agli originali (Allegato B). 
    La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. 
    I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione,  entro  la
data di scadenza del  bando,  devono  essere  presentati  insieme  al
documento di accettazione dell'editore. 
    Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli  autori,  il
titolo, la casa editrice, la data e il luogo di  edizione  oppure  il
titolo,  il  numero  della  raccolta  o  del  volume  e   l'anno   di
riferimento. 
    Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre
2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme  previste
dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto  1945,  n.  660;  a
partire dal 2 settembre 2006, devono essere  adempiuti  gli  obblighi
secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n.  106  e  dal
relativo  regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando
di selezione. 
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  che   attesti   l'avvenuto   deposito,   oppure   da
dichiarazione  della/del  candidata/o,  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato B),  in
merito   all'assolvimento   di   quanto   richiesto.   La    predetta
documentazione dovra' essere allegata alla relativa pubblicazione. 
    Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare  la  data  e
possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il  codice
ISBN o altro equivalente. 
    Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione   possono   essere
considerate utili solo ove  sia  possibile  scindere  ed  individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili  a  favore
della/del candidata/o nella parte che  la/lo  riguarda.  A  tal  fine
la/il candidata/o  potra'  allegare  una  dichiarazione  degli  altri
autori  e/o  una  propria  dichiarazione  che  attesti   il   proprio
contributo. 
    Dopo la scadenza del termine utile  per  la  presentazione  delle
domande non sara'  ammessa  alcuna  integrazione  o  acquisizione  di
ulteriore documentazione. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    Al termine della procedura di valutazione la rettrice  approvera'
gli atti e  la  graduatoria  di  merito  formulata  secondo  l'ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascuna/ciascun
candidata/o nel colloquio e nella valutazione dei titoli. 
    In  caso  di  candidati  a  parita'  di  punteggio,  prevale   in
graduatoria  la/il  candidata/o  anagraficamente  piu'  giovane.   Il
suddetto decreto di approvazione degli atti sara' pubblicato sul sito
di  Ateneo  all'indirizzo  https://www.univaq.it/section.php?id=544  e
altresi' trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione
generale del personale della scuola e dell'amministrazione, ai  sensi
del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010. 
    La graduatoria avra' una validita' quadriennale e  vi  si  potra'
attingere per sostituzioni o surroghe. 
    Il decreto di  approvazione  degli  atti  della  selezione  sara'
altresi' trasmesso agli Uffici scolastici territoriali interessati al
fine di modificare il contratto individuale di lavoro  dei  candidati
chiamati a svolgere l'incarico di tutor. 
                               Art. 10 
 
Stato giuridico ed economico del personale individuato per l'incarico
                              di tutor 
 
    Al  personale  utilizzato  presso   l'Universita'   degli   studi
dell'Aquila per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore si
applicheranno, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio,
a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal
vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   comparto
istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. 
    Considerato che l'attivita' di servizio  viene  prestata  in  due
diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale la/il  docente
continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte
le questioni inerenti  lo  stato  giuridico  ed  economico  della/del
docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. 
    Le  assenze  e  i  permessi  fruiti  devono   essere   comunicate
tempestivamente alla segreteria amministrativa del  corso  di  laurea
dalla scuola di titolarita'. 
                               Art. 11 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    Ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento relativo
alla presente procedura e' il dott. Alfredo Di Marco  -  coordinatore
area    risorse    umane    -    tel.    0862/432046     -     e-mail
alfredo.dimarco@cc.univaq.it 
                               Art. 12 
 
                     Trattamento dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196 e del regolamento UE n. 679/2016, i dati  personali  forniti  dai
partecipanti   alla   presente   selezione   sono   raccolti   presso
l'Universita' degli studi dell'Aquila, in via Giovanni  di  Vincenzo,
16/B - 67100 L'Aquila. 
    Il trattamento dei suddetti dati avverra' esclusivamente  per  le
finalita' di cui  al  presente  bando,  sara'  effettuato  anche  con
modalita' informatiche. 
    Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione  alla  selezione,  pena
l'esclusione dalla procedura di selezione. 
    I dati personali forniti dai candidati possono essere  comunicati
dall'Universita' al Ministero per le finalita' istituzionali proprie. 
                               Art. 13 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando valgono  le  norme  di
legge  e  regolamentari  vigenti  in  materia.  Il   medesimo   bando
costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione
alla stessa comporta  implicitamente  l'accettazione,  senza  riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
    L'Aquila, 6 giugno 2018 
 
                                               La rettrice: Inverardi