Concorso per 44 funzionari (lazio) COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 44 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 17-07-2018 |
Sintesi: | COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso (Scad. 31 agosto 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione c ... |
Ente: | COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 19-07-2018 |
Data Scadenza bando | 31-08-2018 |
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Concorso (Scad. 31 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'art. 22, comma 15, del citato decreto legislativo, relativo alla facolta', in capo alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalita' interne attraverso procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette procedure determinano la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facolta' di cui il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale intendera' avvalersi; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero; Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1995, n. 392 recante il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale; Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», oggi area funzionale terza, fascia retributiva 1, profilo professionale di «funzionario dell'area della promozione culturale»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette; Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito al 31 dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999 risulta coperta; Atteso che, in base al richiamato «Prospetto informativo disabili», la quota di riserva di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999 risulta scoperta, ferma restando la programmazione prevista dalla Convenzione tra il Maeci e la Citta' metropolitana di Roma Capitale, «S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili», stipulata ai sensi dell'art. 11 della citata legge in data 28 settembre 2016 relativamente al triennio 2017-2019; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.; Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare». Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, «regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis e di mobilita' di cui all'art. 30 del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale; Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in organico nel profilo di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area, fascia retributiva 1; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro per l'economia e il Ministro dell'interno che nomina la Commissione interministeriale Ripam e ne definisce le competenze; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell'art. 18, prevede che il Centro di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam); Considerato che per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, potra' avvalersi di Formez PA; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 124 del 30 maggio 2017, con il quale il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e' stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area funzionale, fascia retributiva «F1»; Visto il decreto ministeriale 5115/277/BIS del 4 maggio 2018 con il quale il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha delegato alla Commissione interministeriale Ripam l'organizzazione e la gestione di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentoventuno unita' di personale di ruolo, di cui quarantaquattro con profilo «funzionario per l'area della promozione culturale», nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Vista la legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-20»; Vista la Convenzione per l'attuazione del progetto Maeci - Ripam sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il Maeci e il Formez PA; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, recante il «Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana»; Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Delibera: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quarantaquattro unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo di funzionario per l'area della promozione culturale, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale (Codice concorso: Maeci/APC). 2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di Cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle premesse. 5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo in servizio al Maeci in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 2; 6. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 7. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato in base alle procedure indicate nel bando. 8. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarra' del Formez PA.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ai 18 anni; c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell'area umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n.509, ad esse equiparate sulla base degli allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all'allegato 3; titoli stranieri equiparati o equipollenti. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet http://ripam.formez.it La compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione. Allo scadere del termine utile per la sua presentazione, il sistema non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto modulo elettronico, all'interno del quale dovranno essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovra' essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento del contributo di ammissione al concorso di € 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200001008403527) intestato a Formez PA - Ripam, viale Carlo Marx n.15 00137 Roma, con specificazione della Causale «Concorso Maeci/APC)». 2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione (articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il codice fiscale; d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, l'indirizzo di posta elettronica certificata nonche' il recapito telefonico; e) il godimento dei diritti politici; f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui all'art. 1, commi 2, 3 4 e 5 di questo bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio; l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 9, comma 1, lettera b), in cui intende sostenere la prova obbligatoria scritta; m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera c); n) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali; o) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali e' eventualmente in possesso; p) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui allegato 4 q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della Cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. La Commissione interministeriale Ripam si riserva di accertarne la sussistenza. 4. Il candidato dichiara inoltre di essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 5. Il candidato diversamente abile indica nell'apposito spazio disponibile nel modulo elettronico della domanda di partecipazione la propria condizione e specifica l'ausilio e/o i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. La disabilita' andra' in ogni caso opportunamente documentata ed esplicitata mediante la dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La suddetta dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza il Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione culturale sia presso la sede centrale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale che in sedi estere, e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla competente commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 6. Il candidato deve, altresi', indicare nella domanda se si trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva. 7. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dal test di preselezione (art. 6) e dalle prove scritte (art. 9, comma 1) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 8. La Commissione interministeriale Ripam non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 9. La Commissione interministeriale Ripam si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «step-one». Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal presente bando avverra' a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio alle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD). 10. All'atto della presentazione a sostenere le prove preselettive, di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nel format telematico del Formez PA utilizzato per la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali. 2. La Commissione interministeriale Ripam dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, anche successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione interministeriale Ripam nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione esaminatrice e' competente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 8, 9 e 10. Essa e' composta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di qualifica non inferiore alla Terza area.
Art. 6 Preselezione 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione lo renda opportuno, le prove di esame sono precedute da un test di preselezione. La prova preselettiva e' intesa a verificare la preparazione di base sulle materie del concorso e le attitudini del candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, nonche' ad accertare la capacita' di logicita' del ragionamento. La prova, della durata di cinquanta minuti, si articola in settanta domande a risposta multipla, di cui una sola giusta, e a correzione informatizzata sulle seguenti materie, ivi inclusi i quesiti per l'accertamento della capacita' di logicita' del ragionamento: patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; lingua inglese; elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilita' dello Stato; elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 2. I quesiti della prova preselettiva, selezionati dalla banca dati dei test Ripam secondo i criteri forniti dalla commissione esaminatrice, saranno resi disponibili on-line sul sito http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove. Per l'espletamento della preselezione la Commissione interministeriale Ripam, per il tramite di Formez PA, potra' avvalersi anche di enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi trecento (300) candidati classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7 Titoli 1. La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e' effettuata dopo le prove scritte di cui al successivo art. 9 e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione inviata dal candidato. 2. La commissione esaminatrice, verificando la congruenza della documentazione inviata dal candidato con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli: a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione: fino a due centesimi; b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di laurea specialistica/magistrale sopra indicate: fino a due centesimi; c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale: fino a due centesimi; d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario): fino a due centesimi. 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame. 4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3. 5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare il possesso dei requisiti di accesso.
Art. 8 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (allegato 5). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato. 2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 9 Prove scritte 1. Le prove d'esame scritte consistono in: a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) un tema su un argomento di attualita' internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la composizione sul patrimonio culturale italiano e di tre ore per svolgere il tema in lingua straniera. 3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100) in ciascuna delle prove scritte. 4. La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle prove dei candidati che non abbiano svolto tutte le prove scritte. 5. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano, entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al Formez PA la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 7, seguendo le apposite indicazioni pubblicate sul sito http://ripam.formez.it unitamente al diario delle prove di cui al successivo art. 13.
Art. 10 Prova orale 1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline: a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) lingua inglese: conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano; c) lingua a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese (la stessa nella quale si e' sostenuta la prova scritta oppure una a scelta tra queste se si e' svolta la prova scritta in lingua inglese): conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano; d) elementi di diritto amministrativo; e) elementi di contabilita' dello Stato; f) elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova di informatica. 3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire una votazione di almeno settanta centesimi (70/100). 4. Prima dell'avvio della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera' ed autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui all'art. 7, dei soli candidati idonei. 5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno nella prova orale. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 11 Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi, persiana, portoghese, spagnola, tedesca, russa, a eccezione delle lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente art. 10, comma 1, lettere b) e c). 2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi. 3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 3.
Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, e della votazione ottenuta nella prova orale, di cui al precedente art. 10. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui al precedente art. 11. 2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, come gia' specificato all'art. 6, comma 5, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.
Art. 13 Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati si presentano alla prova preselettiva e alle prove d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna a inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, tablet, supporti informatici, dispositivi elettronici di qualunque genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili. 2. Il Formez PA adotta le misure necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati. 3. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di preselezione sono resi noti con avviso pubblicato sul sito internet http://ripam.formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti sul sito internet sopraindicato. Di tale pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 settembre 2018. 4. Sul sito internet http://ripam.formez.it e' pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte ed e' resa nota la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenerle con almeno quindici giorni di preavviso. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 novembre 2018 e' data notizia della summenzionata pubblicazione. 5. L'assenza dalle prove, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso quale che ne sia la causa. 6. Qualora per motivi organizzativi alla data di cui ai punti 3 e 4 non sia possibile stabilire il calendario degli esami, sul sito internet http://ripam.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui ai medesimi punti 3 e 4 e' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove. 7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi' l'indicazione del punteggio riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte e l'eventuale punteggio ottenuto per la valutazione dei titoli di cui all'art. 7. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato ai sensi dell'art. 12, validata e trasmessa dalla Commissione interministeriale Ripam, e riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale Terza, fascia retributiva 1, profilo professionale «funzionario per la promozione culturale», la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni (allegato 4). 2. La graduatoria di merito, nonche' quella dei vincitori del concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito http://ripam.formez.it
Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva 1, funzionario dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale. 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione Ripam e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15, 00137 Roma; il Responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'«Area Obiettivo Ripam». Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalita' del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonche' l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Art. 17 Accesso agli atti 1. I candidati al procedimento di cui al presente bando di concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno le prove scritte sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, l'accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Il Formez PA a quanti faranno richiesta di visione degli atti, una volta accertato il fine della richiesta e la sussistenza di un interesse oggettivo per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti verificandone i requisiti di ragionevolezza, garantira' l'esercizio del diritto richiesto compatibilmente con la necessita' di garantire il rispetto dei tempi previsti dalla procedura concorsuale. 3. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura concorsuale. 4. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
Art. 18 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 20 giugno 2018 Per il Dipartimento della funzione pubblica Barila' Per il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi Per il Ministero dell'interno Perrotta
Allegato 1
TITOLO DI STUDIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM
270
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
EQUIPARAZIONE TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE
SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4 Titoli di preferenza da far valere in caso di parita' di punteggio Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.
Allegato 5 PROGRAMMA D'ESAME Patrimonio culturale italiano, in particolare dell'ottocento e del novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo. 1. Storia d'Italia dall'Unificazione ai giorni nostri. La politica italiana sino alla Prima guerra mondiale. Le colonie. La questione meridionale. L'Italia nella Prima guerra mondiale. Il primo dopoguerra. Il fascismo. La caduta del fascismo e la fine della Seconda guerra mondiale. Le forze politiche ed il nuovo assetto istituzionale. La ricostruzione. Societa' e politica italiana negli anni '50. Il miracolo economico. Il centrosinistra. Contestazione studentesca e conflitti sindacali. La crisi energetica ed economica. Gli anni di piombo. La lotta alla mafia. Lo sviluppo politico e sociale dell'Italia dai primi anni '80 ad oggi. L'Italia ed il processo di integrazione europea. Linee guida della politica estera italiana dal Secondo dopoguerra ad oggi: gli accordi di pace; il reinserimento nella comunita' internazionale e l'adesione all'ONU; la sfida della sicurezza: la NATO; l'Italia e l'integrazione europea; i rapporti fra l'Italia e il blocco comunista; la politica mediorientale dell'Italia; l'evoluzione del ruolo italiano in europa da Maastricht ad oggi. 2. Letteratura italiana. Panorama storico della letteratura italiana con particolare riferimento a: Dante e la sua opera; il Medio Evo letterario; Umanesimo e Rinascimento; l'eta' barocca; l'Illuminismo; il Classicismo; il Romanticismo; il Verismo. Il primo '900: decadentismo, crepuscolarismo, futurismo, ermetismo. La prosa fra le due guerre. Pirandello e il Teatro. Il secondo '900. Il neorealismo. Tendenze e principali autori contemporanei. 3. Arte italiana. Elementi dell'arte romanica, bizantina e gotica. Umanesimo, Rinascimento, Classicismo, Barocco, Rococo'. Il Romanticismo e le principali correnti dell'Ottocento. Il XX secolo. L'espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. La pittura metafisica e De Chirico. Il neoplasticismo. Il costruttivismo. Il dadaismo. Il surrealismo. Gli anni '60 e le successive correnti artistiche; l'Arte povera. La scultura italiana nel '900. L'architettura italiana nel '900; il Razionalismo. Principali esponenti della Fotografia italiana. Tendenze artistiche contemporanee. 4. Musica italiana. La musica italiana da Guido d'Arezzo a oggi e i suoi principali esponenti. Il melodramma, l'Opera. La musica strumentale nel seicento e nel settecento; il periodo romantico; altre correnti dell'Ottocento. La musica italiana nel XX secolo. Grandi compositori, direttori d'orchestra e solisti italiani dal dopoguerra ad oggi. I grandi interpreti italiani dell'Opera. La musica jazz in Italia. La canzone d'autore. Sviluppo e lineamenti della musica leggera italiana dagli anni '50 ad oggi. 5. Cinema italiano. Le origini del cinema italiano. Il cinema muto ed i suoi capolavori. Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce. Il cinema storico. I «telefoni bianchi». I protagonisti del cinema italiano fra le due guerre. Il neorealismo. Il cinema degli anni cinquanta. Registi, interpreti, protagonisti del cinema italiano del secondo dopoguerra. Gli anni sessanta e il cinema d'autore. La commedia all'italiana. La cinematografia felliniana. Il cinema italiano contemporaneo ed i suoi principali protagonisti dagli anni '70 ad oggi. 6. Altri elementi del Patrimonio culturale I grandi interpreti della danza e del teatro italiano del '900 e contemporaneo. Cultura e produzione della moda italiana. Luoghi e forme di produzione del design in Italia. Le tradizioni enogastronomiche locali nel loro contesto storico-culturale. Elementi di didattica dell'italiano per studenti stranieri. Elementi di diritto amministrativo 1. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. I principi costituzionali dell'attivita' amministrativa. Organizzazione amministrativa interna. 2. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L'Amministrazione diretta locale. 3. L'Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le autorita' indipendenti. 4. L'attivita' della pubblica amministrazione: atti e provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle piu' recenti riforme. I contratti nella PA: gli appalti pubblici. 5. L'oggetto dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni. 6. La giustizia nell'Amministrazione: tutela giurisdizionale amministrativa; tutela giurisdizionale ordinaria. Le giurisdizioni amministrative speciali. Il processo amministrativo. 7. La riforma del pubblico impiego. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La gestione del personale. 8. Struttura e funzionamento del Maeci (decreto del Presidente della repubblica n. 18/1967 e s.m.i.). Organizzazione e funzionamento degli IIC nell'ambito della rete Maeci (legge n. 401/1990 e s.m.i.). Elementi di contabilita' di Stato 1. Le fonti della contabilita' pubblica: la Costituzione e in particolare l'art. 81; la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. 2. Tipi di bilancio (bilancio di cassa e bilancio di competenza). Il bilancio dello Stato italiano. I principi del bilancio: anno ed esercizio finanziario. Il bilancio di previsione e la «nuova» legge di bilancio, ai sensi della legge n. 163/2016. 3. La nuova struttura del bilancio dello Stato per missioni, programmi e azioni. Le fasi delle entrate e delle spese. La formazione dei residui. 4. Categorie di beni pubblici: demaniali, patrimoniali disponibili e indisponibili. Gli inventari. 5. I contratti pubblici e il «Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero» (decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192). I principi generali per l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni. 6. Il sistema dei controlli. Controlli di legittimita', di merito, di gestione; controlli preventivi e successivi. Il controllo della Corte dei conti. La riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile: il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 7. Le varie tipologie di responsabilita' nel pubblico impiego: il danno erariale. 8. La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilita' pubblica. 9. La gestione finanziaria ed economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura secondo il regolamento decreto ministeriale n. 392/1995 e s.m.i. La redazione del bilancio degli istituti e la gestione del personale. Principi generali sulla tenuta delle scritture. La revisione amministrativo contabile. La gestione patrimoniale e le scritture inventariali. 10. Le sponsorizzazioni e la collaborazione con il settore privato. Elementi di economia e gestione delle imprese, con particolare riferimento alle imprese culturali 1. Il settore cultura come componente del PIL italiano. I distretti economico-culturali in Italia oggi. 2. Ruolo della cultura nella promozione complessiva del Sistema Paese. Il concetto di promozione integrata; forme e metodi della promozione integrata. 3. Industrie culturali, industrie creative, produzioni a trazione creativa in Italia. Industria editoriale. Industria cinematografica e dell'audiovisivo. Industria musicale. 4. L'organizzazione interna del MIBACT e le sue strutture territoriali; il sistema museale; sponsorizzazioni e normativa Bonus art in Italia; turismo e valorizzazione del patrimonio culturale; 5. L'organizzazione del sistema universitario e della ricerca in Italia. 6. Organizzazione e comunicazione degli eventi. 7. La dimensione culturale nelle politiche dell'Unione europea: obiettivi e strumenti. 8. Organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiane per stranieri (L2). Informatica Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse con una verifica applicativa di: 1. internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l'acquisizione di informazioni. 2. le reti sociali come strumento di comunicazione e promozione di eventi. 3. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express. 4. Microsoft Word: composizione, modifica e stampa di un documento. 5. Microsoft Excel: elaborazione dei dati, predisposizione di moduli, tabelle e grafici. 6. l'informatica e la Pubblica amministrazione: il Codice dell'amministrazione digitale.