Concorso per 1 dirigente scolastico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 03-08-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 2 settembre 2018) Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-08-2018
Data Scadenza bando 01-01-1970
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 2 settembre 2018)

Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

 
                        IL DIRIGENTE TITOLARE 
                  dell'Ufficio scolastico regionale 
                    per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con  il  quale  ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' stato indetto un
corso-concorso selettivo nazionale, organizzato  su  base  regionale,
per il reclutamento  di  dirigenti  scolastici  nei  ruoli  regionali
presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,   inclusi   i   centri
provinciali per l'istruzione degli adulti; 
    Visto, in particolare, l'art. 2, comma  4  del  predetto  decreto
direttoriale, il quale ha stabilito  che  per  il  contingente  delle
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano, determinato in  nove  posti,  l'Ufficio  scolastico
regionale del Friuli Venezia provvedera' ad indire apposito bando; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
disposizioni legislative in  materia  di  istruzione,  relative  alle
scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 429, concernente
il reclutamento del personale direttivo delle scuole  con  lingua  di
insegnamento diversa dall'italiano; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per  la
tutela della  minoranza  linguistica  slovena  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809  di
data 8 ottobre 2015; 
    Visto l'art. 17, comma  1-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013,  n.  128,   concernente   disposizioni   particolari   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici  delle  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano; 
    Visto il decreto ministeriale 3  agosto  2017,  n.  138,  recante
«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento  delle
procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai  ruoli   della   dirigenza
scolastica, la durata  del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi  al  corso,  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma
217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (17G00150), e in particolare
l'art. 23 concernente «Disposizioni particolari  per  le  scuole  con
lingua  di  insegnamento  slovena   e   con   insegnamento   bilingue
sloveno-italiano»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c) USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia; 
      d) DD: il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' stato indetto un
corso-concorso selettivo nazionale, organizzato  su  base  regionale,
per il reclutamento  di  dirigenti  scolastici  nei  ruoli  regionali
presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,   inclusi   i   centri
provinciali per l'istruzione degli adulti; 
      e)   DM:   il    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3  agosto  2017  recante:
«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento  delle
procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai  ruoli   della   dirigenza
scolastica, la durata  del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi  al  corso,  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma
217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
      f)  Direttore  generale:  Direttore  generale   preposto   alla
direzione  competente  per  gli  indirizzi  generali  relativi   alla
disciplina giuridica ed economica del personale scolastico; 
      g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
      h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle universita' italiane; 
      i)  CEF:  il  Common  European  Framework  of  References   for
Languages come definito dal Consiglio europeo. 
                               Art. 2 
 
Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e  al
                         corso di formazione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  ed  in  attuazione  del  DM,  e'  indetto  un
corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti  scolastici
nei ruoli regionali presso le  istituzioni  scolastiche  statali  con
lingua  di  insegnamento  slovena   o   con   insegnamento   bilingue
sloveno-italiano. 
    2. Il numero dei posti messi a concorso  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 4 del DD e' determinato in nove. 
                               Art. 3 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
    1. Al concorso di cui all'art. 2 e'  ammesso  a  partecipare,  ai
sensi dell'art. 429 del decreto legislativo  n.  297  del  16  aprile
1994, nonche' dell'art. 6 del DM, il personale docente  ed  educativo
delle istituzioni scolastiche  statali  con  lingua  di  insegnamento
slovena o con  insegnamento  bilingue  sloveno-italiano  assunto  con
contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai  sensi  della
normativa  vigente,  purche'  in  possesso  di  diploma   di   laurea
magistrale, specialistica ovvero di  laurea  conseguita  in  base  al
previgente ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello
rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica ovvero  di  diploma  accademico  di  vecchio  ordinamento
congiunto con diploma di istituto  secondario  superiore,  che  abbia
effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed  educative  del
sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno  cinque  anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se  maturato  antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato
per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni
o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino  al
termine delle operazioni di scrutinio finale. 
    2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero   e   riconosciuti   equivalenti    attraverso    apposito
provvedimento delle autorita' accademiche entro la data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 
    3. Ai fini  dell'ammissione  al  concorso,  si  considera  valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con  esclusione
dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati  validi  ai
fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti
gli effetti come servizio di  preruolo  nelle  scuole  paritarie  che
abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62. 
    4. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa
vigente. 
    5. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
ammissione. 
    6. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati
nella domanda. In caso di carenza  degli  stessi,  l'USR  ne  dispone
l'esclusione  immediata  in   qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale. 

(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002,  n.  136,  il  diploma  ISEF
    equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o
    equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
    presente bando, e' necessario che coloro che  abbiano  conseguito
    il diploma di laurea in scienze motorie debbano  aver  conseguito
    anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente,  il  titolo
    di Baccalaureato rilasciato da  una  Universita'  pontificia  non
    puo'  essere  considerato  quale  titolo  di  accesso  in  quanto
    equivalente ad  un  diploma  universitario.  Infine,  nemmeno  il
    Magistero in Scienze religiose  puo'  consentire  l'accesso  alla
    procedura concorsuale in quanto e' da  ritenersi  applicabile  la
    disciplina contenuta nella legge 11  luglio  2002,  n.  148,  che
    demanda alla competenza delle Universita'  e  degli  Istituti  di
    istruzione universitaria (art. 2) nonche'  delle  amministrazioni
    statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei  cicli  e  dei
    periodi di  studi  svolti  all'estero  e  dei  titoli  di  studio
    stranieri. 
                               Art. 4 
 
Termine, contenuto e modalita'  di  presentazione  delle  istanze  di
                           partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto  ai
sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00.  Il
pagamento deve  essere  effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico
bancario sul  conto  intestato  a:  sezione  di  tesoreria  348  Roma
Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13  2409  00,  Causale:  7
«Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato -
codice fiscale del  candidato».  Copia  del  bonifico  effettuato  va
allegata alla domanda di partecipazione. 
    2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve  produrre  apposita  istanza,  utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente  bando,  ed  inviandolo
tramite  l'utenza  personale  di  Posta  elettronica  certificata  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
drfr@postacert.istruzione.it - L'e--mail deve riportare  il  seguente
oggetto:  Concorso  dirigenti  scolastici  scuole  slovene_2018.   Le
istanze  presentate  con  modalita'  diverse  non  saranno  prese  in
considerazione. 
    3. Il modello di domanda da utilizzare e'  esclusivamente  quello
presente  pubblicato  sull'apposito   spazio   informativo   (Natečaj
ravnatelji  2018)  presente  nella  home  page  del   sito   internet
dell'Ufficio  scolastico  regionale   del   Friuli   Venezia   Giulia
(www.scuola.fvg.it). 
    4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. 
    6.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate   con
modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il  termine
suddetto, e quelle compilate in modo difforme o  incompleto  rispetto
al modello allegato al bando.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi  in  via  telematica
non siano leggibili. 
    7.  Nella  domanda  di  ammissione  il  candidato,  a   pena   di
esclusione,  deve  dichiarare  sotto  la   propria   responsabilita',
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni  mendaci  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  possesso  dei  requisiti  generali  e  dei
titoli di  preferenza  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'  dei  titoli  specifici  di
ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi  dell'art.  3
del  presente  bando.  In  particolare  il  candidato,  a   pena   di
esclusione, deve dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il  luogo  di  nascita,  la  residenza  (indirizzo,
comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il godimento dei diritti civili  e  politici.  Il  candidato
deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui  liste  elettorali  e'
iscritto  ovvero  i  motivi  della   mancata   iscrizione   o   della
cancellazione dalle liste medesime; 
      e) idoneita' fisica alla frequenza del  corso-concorso  e  allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e  all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto di impiego; 
      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di  cui  al  comma  4,  numero   18,   e   comma   5,   lettera   a),
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda; 
      i)  il  numero  telefonico,  nonche'  il  recapito   di   posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede  di  ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a  far
conoscere tempestivamente le variazioni inviando  apposita  nota  con
Posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo   di   posta
elettronica     certificata:      drfr@postacert.istruzione.it      -
L'Amministrazione  scolastica  non  assume  responsabilita'  per   lo
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da   mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  ordinaria  e/o  certificata
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento   di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o
forza maggiore; 
      j) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante  le  prove,  indicando,  in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap, nonche' gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari.  Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione  rilasciata  da
una   competente   struttura   sanitaria    pubblica    da    inviare
successivamente e almeno dieci giorni prima dell'inizio della  prova,
o in  formato  elettronico  mediante  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo PEC dell'USR o a  mezzo  di  raccomandata  postale  con
avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR.  Le  modalita'  di
svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con
l'USR. Dell'accordo raggiunto l'USR redige un sintetico  verbale  che
invia tramite e-mail all'interessato per la formale accettazione.  In
ogni caso i tempi  aggiuntivi  eventualmente  concessi  non  potranno
eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove; 
      k) il titolo di studio di cui all'art. 3,  comma  1,  posseduto
con  l'esatta  indicazione  dell'Universita'  che  l'ha   rilasciato,
dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato;
qualora il titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero  il
candidato   deve   indicare   obbligatoriamente   gli   estremi   del
provvedimento con il quale il titolo  stesso  e'  stato  riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo italiano; 
      l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9; 
      m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; 
      n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio  (i  docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati  o  collocati
fuori  ruolo,  poiche'  in  servizio  all'estero   o   presso   altre
amministrazioni  dello  Stato,  indicheranno   l'ultima   istituzione
scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio  presso
il quale prestano servizio e la data di inizio); 
      o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la  conferma  in
ruolo; 
      p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima  nomina  in
ruolo; 
      q)  i  periodi  di   servizio   prestati   presso   istituzioni
scolastiche ed educative statali, nonche' presso le scuole  paritarie
prima della nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione
e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza
del  riconoscimento  paritario,  nonche'  l'avvenuto  versamento  dei
contributi; 
      r) gli eventuali periodi per  i  quali  e'  stato  adottato  un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
      s) la eventuale conferma dell'incarico  di  presidenza  di  cui
all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
      t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      u) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni. 
    8. Non si tiene conto delle domande che non contengano  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste  dal
presente decreto. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione del concorso 
 
    1. La commissione  esaminatrice  dei  candidati  al  concorso  di
ammissione al corso di formazione irigenziale e' nominata con decreto
del  Dirigente  titolare  dell'USR  secondo  le  modalita'  e  con  i
requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM. 
    2. Ai sensi dell'art.  23,  comma  6  del  DM  nella  commissione
giudicatrice  deve  essere  presente  almeno  un  membro  con   piena
conoscenza della lingua slovena. 
                               Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Le prove di esame del concorso pubblico  per  l'ammissione  al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio  si  articolano  in  una
prova scritta, da svolgersi  eventualmente  anche  con  l'ausilio  di
sistemi informatici, e una prova orale. 
                               Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I candidati in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.  3
sono ammessi, con decreto del Dirigente titolare da  pubblicarsi  sul
sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 
    2. La prova scritta, predisposta da parte  della  commissione  di
cui all'art. 5, e' unica e si svolge in una  unica  data  nella  sede
individuata dall'USR. Parte di essa e' svolta in  lingua  slovena  ai
sensi dell'art. 23, comma 5 del DM. 
    3. La commissione di cui all'art. 5 stabilisce  la  modalita'  di
svolgimento (cartacea o su supporto informatico) della prova scritta.
Nel caso di svolgimento su supporto informatico, i candidati, ammessi
a sostenere la prova scritta, avranno a disposizione  una  postazione
informatica   alla   quale   accederanno   tramite   un   codice   di
identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova. 
    4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta  aperta
e due quesiti in lingua straniera. 
    5. I cinque quesiti  a  risposta  aperta  vertono  sulle  materie
d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del DM. 
    6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato  in
cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la  comprensione
di un testo  nella  lingua  straniera  prescelta  dal  candidato  tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo.  Detti  quesiti,  che  vertono
sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i),  del  DM,
sono  formulati  e  svolti  dal  candidato  nella  lingua   straniera
prescelta, al fine della verifica  e  della  relativa  conoscenza  al
livello B2 del CEF. 
    7. La prova ha la durata di 150 minuti. 
    8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi
in lingua straniera,  la  Commissione  del  concorso  attribuisce  un
punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei  quesiti  in
lingua straniera la commissione attribuisce un punteggio  nel  limite
massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.  Il  punteggio
complessivo della prova scritta e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono  un
punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano  la  prova
scritta e sono ammessi a quella orale. 
    9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma  1,  lettera
c) del DM, in base ai quali e' costruita e valutata la prova  scritta
sono pubblicati sul sito internet dell'USR il giorno antecedente alla
data fissata per lo svolgimento della prova scritta. 
    10. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR, e' reso
noto il giorno  e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  scritta.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    11. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  e  del  codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  e  a   qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso.  Qualora,  per  cause  di  forza  maggiore
sopravvenute, non sia possibile l'espletamento  della  prova  scritta
nella  giornata  programmata,  ne  viene  stabilito  il  rinvio   con
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 
    12. Durante le prove scritte non e' permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non  possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie,  telefoni  cellulari  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati.  Possono  consultare
soltanto i testi di legge  non  commentati  e  il  vocabolario  della
lingua italiana e  slovena.  Il  concorrente  che  contravviene  alle
suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in  cui
risulti che uno o piu' candidati  abbiano  copiato,  in  tutto  o  in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di  tutti  i  candidati
coinvolti. 
    13. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dall'USR ai
commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Anche per la  scelta
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e  le  cause
di incompatibilita' o di inopportunita'  previsti  per  i  componenti
della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del DM. 
    14. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi  ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'art.  7  sono
ammessi, con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi  sul  sito
internet dell'USR, a sostenere la prova orale. 
    2. La prova orale, la quale ai sensi dell'art. 23,  comma  5  del
DM, deve svolgersi almeno in parte in lingua slovena, consiste in: 
      a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma
2, del DM che accerta la  preparazione  professionale  del  candidato
sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un  caso
riguardante la funzione del dirigente scolastico; 
      b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici  e
delle tecnologie della comunicazione normalmente  in  uso  presso  le
istituzioni scolastiche; 
      c) una verifica della conoscenza  della  lingua  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del
CEF, attraverso la lettura e traduzione  di  un  testo  scelto  dalla
Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 
    3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma  2  sono
predisposti dalla commissione del concorso.  La  commissione  sceglie
altresi' i  testi  da  leggere  e  tradurre  nella  lingua  straniera
indicata dal candidato. 
    4. Al colloquio sulle  materie  d'esame,  all'accertamento  della
conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera prescelta dal  candidato,  nell'ambito  della  prova
orale, la commissione  del  concorso  attribuisce  un  punteggio  nel
limite  massimo  rispettivamente  di  82,  6  e  12.   Il   punteggio
complessivo della prova  orale  e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti  al   colloquio   e   nell'accertamento   della   conoscenza
dell'informatica e della lingua.  La  prova  orale  e'  superata  dai
candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o  superiore  a
70 punti. 
    5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1,  lettera
c) del DM, in base ai quali e' costruita e valutata  la  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'USR, prima  dell'inizio  della
prova stessa. 
    6. La commissione esaminatrice,  prima  dell'inizio  della  prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
candidato previa estrazione a sorte. 
    7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet  dell'USR,  almeno
venti giorni prima dell'inizio delle prove orali,  e'  resa  nota  la
sede,  la  data  e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  stessa.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    8. I candidati ammessi alla prova orale  ricevono  comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nella prova scritta. 
    9. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti  di
un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 9 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I candidati, che  hanno  superato  la  prova  scritta  di  cui
all'art.  7,  dichiarano  il  possesso  dei  titoli  suscettibili  di
valutazione di cui alla tabella A allegata al DM e all'errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del  21
ottobre  2017.  La  dichiarazione  viene   inoltrata   esclusivamente
attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo:
drfr@postacert.istruzione.it  secondo  le  istruzioni  che   verranno
impartite con successivi avvisi. 
    2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione delle domande di ammissione. 
    3. La commissione esaminatrice valuta, esclusivamente,  i  titoli
presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i titoli
previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487,   non   documentabili   con
autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva,  dovranno   essere
presentati attraverso la casella  di  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it oppure per posta  tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo  dell'USR.
La presentazione deve essere effettuata entro i termini  che  saranno
resi noti con successivo avviso. 
    5. Non verranno valutati titoli dichiarati con  le  modalita'  di
cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. 
    6. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale, possono essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti con successiva comunicazione.  Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    7.   Il   punteggio   finale   dei   candidati   si   valuta   in
duecentotrentesimi e si ottiene dalla  somma  del  voto  della  prova
scritta, del voto della prova orale e del punteggio  riportato  nella
valutazione dei titoli. 
                               Art. 10 
 
                               Riserva 
 
    1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili  per  l'accesso  al
corso di formazione dirigenziale di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'
riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM. 
                               Art. 11 
 
                Graduatoria del concorso e ammissione 
                 al corso di formazione dirigenziale 
 
    1. All'esito del concorso  di  accesso  al  corso  di  formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria  generale
per merito e titoli, sulla base del  punteggio  di  cui  all'art.  9,
comma  7.  A  parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicano   le
preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi  i  candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale per merito e titoli del
concorso di ammissione, tenuto conto della riserva  di  cui  all'art.
10, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui  all'art.
2, comma 2. 
    3. La graduatoria generale per merito e titoli  del  concorso  di
ammissione al corso  di  formazione  e'  approvata  con  decreto  del
Dirigente titolare ed e' pubblicata sul sito internet dell'USR. 
                               Art. 12 
 
    Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 
 
    1. Il corso di formazione  dirigenziale  e  tirocinio  si  svolge
secondo le modalita' definite dall'art. 17 del DM. 
    2. Con successivo decreto del Dirigente titolare di cui  all'art.
17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita'  di  assegnazione
della sede di  svolgimento  del  corso  di  formazione  ai  candidati
ammessi allo  stesso,  le  norme  che  i  candidati  sono  tenuti  ad
osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita'  dei
periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte  dei
candidati stessi. 
    3. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DM  almeno  un  modulo  del
corso di formazione viene svolto in lingua slovena  ed  e'  integrato
con contenuti specifici afferenti alle  istituzioni  scolastiche  con
lingua  di  insegnamento  slovena   o   con   insegnamento   bilingue
italiano-sloveno. 
                               Art. 13 
 
            Commissione del corso e graduatoria generale 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice   del   corso   di   formazione
dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di
cui all'art. 5 ed e' nominata dal  Dirigente  titolare  dell'USR.  La
medesima commissione e' costituita ai sensi degli articoli 15,  16  e
23 del DM, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM. 
    2. La graduatoria generale di  merito  conclusiva  del  corso  di
formazione dirigenziale e tirocinio e' formulata secondo le modalita'
previste dall'art. 19, comma 1, del DM. 
    3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del
Dirigente titolare  dell'USR  ed  e'  pubblicata  sul  sito  internet
dell'USR e del Ministero. Della pubblicazione  si  da'  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    4.  La  graduatoria   generale   di   merito   ha   durata   sino
all'approvazione della graduatoria successiva. 
                               Art. 14 
 
                              Vincitori 
 
    1. Sono dichiarati  vincitori  del  corso-concorso,  i  candidati
utilmente collocati nella graduatoria generale di  merito  conclusiva
del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti
previsti dall'art. 2, comma 2. 
    2. I vincitori sono assegnati ai ruoli sulla base dell'ordine  di
graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto
dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti  vacanti  e
disponibili ciascun anno. 
    3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal
Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  alla  dirigenza
scolastica. Resta  fermo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui all'art. 39,  commi  3  e  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449.  Nell'assegnazione  della  sede  di  servizio,
l'USR si atterra' a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi  5,
6 e 7, della legge n. 104/1992. 
    4. I soggetti che rinunciano all'assunzione  sono  esclusi  dalla
graduatoria. Sono altresi' depennati dalla  graduatoria  coloro  che,
senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato
dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione  del  contratto  di
cui  al  comma  3,  o  che  non  perfezionano  l'assunzione  con   la
presentazione, entro  trenta  giorni,  dei  documenti  richiesti  dal
successivo art. 15 per l'assunzione medesima. 
                               Art. 15 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 14 sono  tenuti
a presentare all'USR, i documenti di rito richiesti  per  la  stipula
del contratto a tempo indeterminato.  Ai  sensi  dell'art.  15  della
legge 12  novembre  2011,  n.  183,  i  certificati  e  gli  atti  di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei  documenti  di  rito  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 16 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti  al  periodo  di
prova disciplinato dal vigente  Contratto  collettivo  nazionale  del
personale dirigenziale scolastico. 
    2.  Ai  dirigenti  scolastici  assunti  in  servizio  compete  il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica  prevista  dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente. 
                               Art. 17 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio,  entro  sessanta
giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale o di notifica all'interessato. 
                               Art. 18 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso
o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo  ed  avverra'
con l'utilizzo anche di procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso
di comunicazione a terzi. I dati  resi  anonimi,  potranno,  inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione  al  corso-concorso  e  il  possesso  dei
titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale
ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  all'USR,  titolare  del
trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' l'USR. 
                               Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto  dal  presente  decreto,  valgono,  in
quanto applicabili, le disposizioni sullo  svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in  premessa
e nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del  personale
con qualifica dirigenziale scolastica. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio). 
      Trieste, 11 luglio 2018 
 
                                              Il dirigente: Giacomini