Concorso per UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA
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Nomina
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Tipologia | Nomina |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 07-08-2018 |
Sintesi: | UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA Nomina Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1, per il ... |
Ente: | UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-08-2018 |
Data Scadenza bando | 06-10-2018 |
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Nomina
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di scienze politiche.
IL RETTORE Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che «L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione: se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»; il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; l'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo; l'art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con il quale e' stato modificato l'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010; il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5; l'art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo' essere inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili; lo statuto dell'Universita' emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo' essere inferiore alla meta' di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili» la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale e' stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale e' stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il decreto rettorale n. 2577/2017 dell'11 ottobre 2017 con cui e' stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di Roma; la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 20 dicembre 2016 con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017; la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente; la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del 14 marzo 2017; la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del 27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2016; la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente; le note rettorali con cui si e' proceduto a comunicare ai presidi di facolta' ed ai direttori di dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente; il decreto rettorale n. 431/2018 dell'8 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 2 marzo 2018, con il quale e' stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B di cui un posto per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 presso il Dipartimento di scienze politiche - facolta' di scienze politiche, sociologia, comunicazione. la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con cui sono state disciplinate le modalita' di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia; la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 26 aprile 2018; il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; Decreta: Art. 1 E' cosi' costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze politiche - facolta' di scienze politiche, sociologia, comunicazione - settore concorsuale 10/L1 (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12): componenti effettivi: prof. Rita Salvi - professore ordinario - Sapienza Universita' di Roma; prof. Marcella Bertuccelli - professore ordinario - Universita' degli studi di Pisa; prof. Enrico Grazzi - professore associato - Universita' degli studi di Roma Tre; componenti supplenti: prof. Giuliana Garzone - professore ordinario - Universita' IULM Milano; prof. Annalisa Baicchi - professore associato - Universita' degli studi di Pavia.
Art. 2 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa Universita' decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3 Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4 I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del presente decreto di nomina. L'originale del presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna di questa Universita'. Roma, 12 luglio 2018 Il rettore: Gaudio