Concorso per 1 maggiore (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 28-08-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 27 settembre 2018) Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-08-2018 |
Data Scadenza bando | 27-09-2018 |
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Concorso (Scad. 27 settembre 2018)
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della banda musicale dell'Esercito. Anno 2018.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare nonche' il titolo X del Libro IV concernente norme per il reclutamento e la formazione, ruolo e organici e stato giuridico e avanzamento del personale delle bande musicali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II, III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e per la formazione del personale militare, nonche' il titolo X del Libro IV concernente norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e per la nomina e la formazione del personale delle bande musicali; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Considerato che per l'anno 2017 non si e' provveduto al reclutamento di Ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito e che il posto a concorso e' bilanciato con la decurtazione di una unita' nel numerico degli Ufficiali del ruolo speciale, autorizzati dallo Stato Maggiore della Difesa per lo stesso anno 2017 e rimasto vacante; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2018 0087078 del 2 maggio 2018 con la quale il I Reparto Affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2018 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del maestro direttore della banda musicale dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -in corso di registrazione presso la Corte dei conti- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della banda musicale dell'Esercito. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it 4. Nel caso in cui l'Amministrazione medesima eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it
Art. 2 Requisiti 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) hanno compiuto il 25° anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione. Si prescinde dal limite massimo di eta' esclusivamente per il maestro direttore di banda musicale in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di polizia e per il maestro vice direttore della banda musicale dell'Esercito; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale per l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equiparazione rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; k) sono in possesso del diploma di strumentazione per banda e del diploma di composizione o di direzione d'orchestra, conseguiti presso un Conservatorio statale o in altro analogo Istituto legalmente riconosciuto. Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di cui sopra conseguiti all'estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equiparazione rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Ai fini del conferimento della nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell'Esercito e dell'eventuale ammissione al corso formativo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente decreto. 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell'Esercito.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalita': a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'; c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Con l'inoltro della domanda il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta verra' automaticamente salvata nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi» e sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente. L'esibizione di tale ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta, del messaggio di notifica dell'avvenuta presentazione della domanda. 4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, aggiornando la domanda presentata e modificando le dichiarazioni di interesse. Con il nuovo invio della domanda il sistema procedera' anche all'aggiornamento automatico della ricevuta della stessa salvata nell'area personale del profilo utente. 5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La Direzione generale per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito www.persomil.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni tramite messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo: persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it e all'indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal Codice «MA DI BA EI 2018».
Art. 6 Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) tre prove scritte; b) valutazione dei titoli; c) accertamenti sanitari; d) accertamenti psico-attitudinali; e) prova teorica; f) prova pratica di concertazione e direzione. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo. 3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), c) d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 4. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente comma 1 del presente articolo, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista, di norma per la preparazione alla prova teorica, oppure frazionata in periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria finale di merito; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti psico-attitudinali; d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria finale di merito, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale di brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due insegnanti di Conservatorio statale, membri; c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri; d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio dell'Esercito delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale psicologo in servizio del Corpo sanitario dell'Esercito, membro; c) un Ufficiale in servizio qualificato perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma. 5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; b) due Ufficiali superiori medici in servizio del Corpo sanitario dell'Esercito, membri; Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.
Art. 8 Prove scritte 1. I concorrenti saranno sottoposti -a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- a tre prove scritte di seguito specificate che avranno luogo presso il Conservatorio «Santa Cecilia» di Roma, sito in via dei Greci, n. 18, secondo il seguente calendario: a) alle ore 8,00 del giorno 15 ottobre 2018: composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere nel tempo massimo di 18 ore con un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10; b) alle ore 8,00 del giorno 18 ottobre 2018: composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di 18 ore con un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10; c) alle ore 8,00 del giorno 22 ottobre 2018: strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di 18 ore con un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10. 2. Eventuali modifiche circa la data, l'orario e la sede di svolgimento delle suddette prove saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede, nel giorno e nell'orario stabiliti nel calendario di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5. 5. Gli elaborati potranno essere prodotti a matita, purche', all'atto della consegna degli stessi, il concorrente provveda a fissare sul foglio la scrittura con apposito prodotto di cui dovra' provvedersi prima dell'inizio delle prove. 6. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 del presente articolo si svolgeranno secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) chiarira' ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima. 7. All'atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta, i concorrenti dovranno consegnare alla commissione esaminatrice, in formato cartaceo o su supporto informatico, i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione con le modalita' stabilite nel successivo art. 9. 8. Le prove medesime si intenderanno superate qualora il concorrente riporti, in ciascuna di esse, il punteggio minimo di 6/10. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso. 9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi agli accertamenti sanitari, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 10. Sara' possibile chiedere informazioni relative alle prove scritte, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'esito della prove stesse, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; posta elettronica: urp@persomil.difesa.it).
Art. 9 Valutazione titoli 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova teorica. 2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna categoria, cosi' come previsto dall'art. 943, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono le seguenti: a) titoli accademici: diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 10 punti; diplomi accademici di primo livello, previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 punti; b) titoli didattici: incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola, fino a 5 punti; c) titoli professionali: attivita' e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalita', fino a 15 punti. 3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 4, comma 1, dovranno essere consegnati alla commissione esaminatrice all'atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta. 4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati da un elenco cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in duplice copia, una delle quali sara' restituita al concorrente debitamente sottoscritta dalla commissione esaminatrice e dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge; con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello fac-simile riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto; in tal caso il concorrente, per ciascuno dei titoli posseduti, dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto, pertanto l'omissione anche di uno solo di suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Rimane inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il concorrente dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e del presente comma 4. 5. Eventuali titoli consegnati con modalita' e tempi diversi da quanto stabilito dal presente articolo, non saranno presi in considerazione e quindi non valutati. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. 6. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli e alle prove scritte dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle medesime operazioni.
Art. 10 Accertamenti sanitari 1. Gli accertamenti sanitari, volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi, cui saranno sottoposti i soli concorrenti che saranno risultati idonei ad ognuna delle tre prove scritte di cui al precedente art. 8, verranno effettuati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 2 - 00192 Roma, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 9. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5. 2. Solo i concorrenti in servizio nell'Esercito, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, dovranno consegnare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario del reparto/ente cui sono in forza, attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Si precisa che il concorrente in servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo dell'efficienza operativa, di cui alla direttiva recante «Il controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito Italiano» ed. 2014 dello Stato Maggiore dell'Esercito e della direttiva M_D SSMD REG2016 0019827 dell'11 febbraio 2016, dello Stato Maggiore della Difesa, non riuniscono i requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. Pertanto l'eventuale concorrente che si trovi in tale situazione sara' escluso dal concorso. 3. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione presso il medesimo Centro di selezione VFP1 di Roma, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge: a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; b) certificato conforme all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, in data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento); c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni, si precisa, infine, che coloro che risultino positivi alla intradermoreazione di Mantoux, dovranno obbligatoriamente effettuare, oltre Rx torace in due proiezioni, anche il Test Quantiferon; e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attivita' enzimatica; f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 3 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante i seguenti esami: 1) analisi completa delle urine con esami del sedimento; 2) analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatinemia; transaminasemia (GOT - GPT); bilirubinemia totale e frazionata; trigliceridemia; colesterolemia; gamma GT. g) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l'esito di ecografia pelvica; h) il solo concorrente che risultera' vincitore del concorso sara' sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovra' presentare, all'atto dell'incorporamento: certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 4. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno presentare: a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 1 mese da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi, in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione, di sottoporre a drug-test il concorrente che risultera' vincitore del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1; b) solo i concorrenti di sesso femminile, referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il SSN, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari. 5. I soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, qualora presentino il relativo verbale di notifica di idoneita' agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di un concorso per il reclutamento nell'Esercito, nei 365 giorni precedenti la data di presentazione per l'effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo, dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari: a) certificato di cui al precedente comma 3, lettera b); b) referti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b); c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV), effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 3 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari. 6. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, ad eccezione del referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 3, lettera e), concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD). Quest'ultimo dovra' comunque essere presentato dal concorrente, qualora vincitore, all'atto dell'incorporamento. Si precisa, inoltre, che i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 siano effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 7. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. 8. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, verificandone la validita'. In caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo comma 10 del presente articolo e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di selezione VFP1 di Roma procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 9. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. Tali parametri non saranno accertati per i concorrenti in servizio nelle Forze armate; b) per i soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, sara' verificata la funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie, anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 10. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato le visite specialistiche di seguito indicati: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psicologica e psichiatrica; e) visita medica generale; in tale sede la commissione escludera', altresi', dal concorso, il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi- ovvero se posti nelle zone coperte dall'uniforme risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni; f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'Allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. 11. Tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il SSN. 12. Per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della Forza armata nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, qualora presentino il relativo verbale di notifica nonche' i documenti di cui al precedente comma 5, lettere a), b) e c), la commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione, procedera' esclusivamente a sottoporre gli stessi agli esami diagnostici di cui al precedente comma 11. 13. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 14. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, saranno giudicati idonei i concorrenti a cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. 15. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali, ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD; c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria); e) imperfezioni e infermita' che, seppur non contemplate nei precedenti sottoparagrafi, risultino comunque incompatibili con l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente; f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dell'eventuale corso. 16. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente»; b) «non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneita'. I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati seduta stante. 17. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione VFP1 di Roma, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, alla Direzione generale per il personale militare entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria, nei termini e con le modalita' previste, comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. La medesima documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al solo fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari saranno ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dalla Direzione generale per il personale militare, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari e' da intendersi confermato. Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dalla Direzione generale per il personale militare, formale comunicazione. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 17, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Accertamenti psico-attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei nonche', con riserva, quelli di cui al precedente art. 10, commi 16 e 17 saranno sottoposti, dalla commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) agli accertamenti psico-attitudinali secondo le direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio che sara' comunicato seduta stante e per iscritto agli interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente»; b) «non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneita'. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi da parte di tutti i concorrenti.
Art. 12 Prova teorica 1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-attitudinali, di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alla prova teorica che vertera' sulle seguenti materie: a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico; b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale; c) vari tipi di partitura; d) impiego degli strumenti suddetti. 2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima dell'inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5. 5. La prova si intendera' superata qualora il concorrente avra' riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
Art. 13 Prova pratica di concertazione e direzione 1. Tutti i concorrenti risultati idonei alla prova teorica, di cui al precedente art. 12 saranno sottoposti, a cura della medesima commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alla prova pratica di concertazione e direzione che consistera' nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla commissione stessa. 2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima dell'inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5. 5. La prova si intendera' superata qualora il concorrente avra' riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
Art. 14 Graduatorie di merito 1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica: a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte; b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; c) del punteggio conseguito nella prova teorica; d) del punteggio conseguito nella prova pratica di concertazione e direzione. 2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito quale titolo di preferenza assoluto, l'essere in servizio nell'Esercito, nonche' dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti avranno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera' classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore. 4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale e sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il medesimo decreto sara', inoltre, pubblicato nel portale dei concorsi on-line.
Art. 15 Nomina e corso applicativo 1. Il vincitore del concorso sara' nominato Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell'Esercito. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro della difesa di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il concorrente vincitore, qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande appartenga alla categoria degli Ufficiali con il grado superiore a quello di Maggiore in servizio permanente o qualifica equivalente di Forza armata o Corpo di polizia, sara' invece nominato con il grado e l'anzianita' posseduti. 3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente bando. 4. L'Ufficiale sara' inviato ad assumere servizio sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e sottoposto a visita di incorporamento. In tale sede, nel caso non vi abbia provveduto in sede di accertamenti sanitari, dovra' produrre il referto di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera e). Inoltre, sara' sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovra' presentare all'atto dell'incorporamento: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 5. Detto Ufficiale dovra' frequentare un corso applicativo le cui modalita', luogo, durata e relativi programmi di insegnamento saranno stabiliti con circolare del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito. Sara' esonerato dalla frequenza del predetto corso chi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovasse in servizio quale Ufficiale dell'Esercito. 6. L'Ufficiale, all'atto della presentazione per assumere servizio dovra' contrarre una ferma di cinque anni ai sensi dell'art. 724, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 7. L'Ufficiale, una volta ammesso alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dal vincitore del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dall'eventuale corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell'Esercito, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove applicabili, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, a tale scopo acquisiti, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attivita' istituzionali relative al concorso. Il trattamento dei dati personali e particolari sara' espletato a cura dei soggetti a cio' autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata: persomil@persomil.difesa.it persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento consiste nell'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione dei dati relativi ai militari e ai cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio, sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori esso e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche del trattamento dei dati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita' di controllo. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonche', in quanto compatibili, quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, Titolare del trattamento». Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 31 luglio 2018 Il direttore generale per il personale militare: Ricca