Concorso per 148 allievi corsi (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 148 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 04-09-2018 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 4 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutam ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-09-2018 |
Data Scadenza bando | 04-10-2018 |
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Concorso (Scad. 4 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. (Decreto n. 181/2018).
IL PRESIDENTE della Scuola nazionale dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Giulia Buongiorno»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il prof. Stefano Battini e' nominato Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per cento, per un totale, in relazione al presente bando, di centoquarantotto unita'; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA) per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle seguenti amministrazioni: Corte dei conti - quattro posti; Presidenza del Consiglio dei ministri - sei posti; Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile - un posto; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - cinque posti; Ministero dell'interno - quattro posti; Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - due posti; Ministero della giustizia - ufficio centrale archivi notarili - un posto; Ministero della difesa - due posti; Ministero dello sviluppo economico - sette posti; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un posto; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un posto; Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - sei posti; Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - due posti; Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - quattro posti; Automobile Club d'Italia (ACI) - dieci posti; Agenzia delle entrate - quarantacinque posti; Agenzia delle dogane e dei monopoli - dodici posti; Agenzia per la coesione territoriale - due posti; Agenzia industrie difesa - tre posti; Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - un posto; Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) - tre posti; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - un posto.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati. a) titolo di studio: a1) sono ammessi al concorso i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80; a2) sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea; b) cittadinanza italiana; c) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi per l'ammissione al concorso se sono dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. Per difetto dei requisiti la SNA puo' disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3 Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente attivando l'applicazione informatica disponibile sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) e seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente piu' l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome e il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza, dovra' comunicare la data di presentazione della richiesta alla competente autorita'; g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonche' la denominazione della stessa, e inoltre, se requisito di ammissione, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale posizione, nonche' gli estremi degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza; h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente; i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, di non aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; m) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; n) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; o) se portatore di handicap, la propria condizione come risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, specificando ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando. Tutta la documentazione inerente la condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it oppure a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio Concorsi e Convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; p) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX per bonifici dall'estero) intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma indicando la causale «concorso SNA 2018» e il proprio codice fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso SNA 2018 - capo X, cap. 2368, articolo 05» e il proprio codice fiscale; il candidato deve indicare nella domanda gli elementi identificativi del versamento; q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 4. Nel caso in cui le prove d'esame sono precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 5, la SNA verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando, e avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000. 6. La SNA non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione e' pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 ottobre 2018 e' data notizia della pubblicazione sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) dell'avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non e' possibile l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%. 5. La prova preselettiva consiste in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui 24 quesiti di ragionamento logico e 36 quesiti diretti a verificare il possesso di conoscenze nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche, lingua inglese. 6. La valutazione del test e' effettuata attribuendo punteggio 1 (uno) per ogni risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno zero virgola cinque tre cinque sette) per ogni risposta errata o multipla, punteggio 0 (zero) per ogni risposta non data. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 444° posto (corrispondente a tre volte il numero di allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 444° posto. 7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 8. Nell'avviso di cui al comma 2, sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati in base all'applicazione dei punteggi stabiliti al comma 6. 11. Nel medesimo avviso di cui al comma 2 e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nella quale e' data notizia circa la pubblicazione sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) dell'elenco dei candidati che superano la prova preselettiva. 12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 6 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
Art. 7 Prove scritte 1. La prima prova scritta, di carattere teorico, e' diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali), l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. 2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie economiche e dell'analisi delle politiche pubbliche (economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita' di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. 3. La terza prova scritta consiste in una composizione da svolgersi nella lingua inglese. 4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni, secondo un calendario reso noto con il medesimo avviso recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due prove scritte, e di quattro ore per la terza. Essi non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Durante la prima e la seconda prova scritta possono essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana, mentre durante la terza prova scritta non e' consentito l'uso di alcun testo o vocabolario, neppure di quello monolingua. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta. 7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, o raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma, con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 8 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: a) il possesso di adeguate conoscenze negli ambiti disciplinari indicati all'art. 7, commi 1, 2 e nella lingua inglese; b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e competenze in ordine all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali; c) le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale. 2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche. 3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando. 4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi. 5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame.
Art. 9 Graduatoria 1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle tre prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato. 3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi centoquarantotto posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.
Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all'art. 11 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio concorsi e convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art. 11, comma 1, lettera t) e comma 2, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11 Titoli di preferenza 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di merito, hanno preferenza: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; u) gli invalidi ed i mutilati civili; v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta graduatoria e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo viene preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
Art. 12 Adempimenti dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it oppure a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio concorsi e convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita' informatiche e puo' essere affidato dalla SNA a una societa' specializzata. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio III concorsi e convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, titolare del trattamento. 5. Sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) sono rese note le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.
Art. 14 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 1° agosto 2018 Il presidente: Battini