Concorso per 12 funzionari (lazio) AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 04-09-2018
Sintesi: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI Concorso (Scad. 3 novembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di ...
Ente: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-09-2018
Data Scadenza bando 03-11-2018
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AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Concorso (Scad. 3 novembre 2018)

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di diciotto unita' di personale, di varie qualifiche. (Delibera n. 82/2018).

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
L'autorita', nella sua riunione del 2 agosto 2018. 
    Visto l'art. 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre  1995,  n.
481,  l'autorita'  di  regolazione   dei   trasporti   (di   seguito:
«Autorita'»), come successivamente integrato e modificato; 
    Visto l'art. 2, comma 30, della suddetta legge n.  481  del  1995
che  consente  l'assunzione  di  dipendenti  con  contratto  a  tempo
determinato; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», avente come finalita' la  promozione
dell'inserimento e della  integrazione  delle  persone  disabili  nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato
e, in  particolare,  l'art.  3,  comma  1,  che  determina  le  quote
d'obbligo dei lavoratori disabili che i datori di lavoro  pubblici  e
privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze; 
    Visto  l'art.  22  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che, al comma 4, prevede che le autorita' amministrative indipendenti
gestiscano unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento
di personale, previa stipula di apposite convenzioni; 
    Visto il regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale, approvato con  delibera  n.  4/2013  del  31
ottobre 2013, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18
che disciplina l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi
della sopra citata disposizione dell'art. 2, comma 30, della legge n.
481 del 1995; 
    Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di  approvazione
della   pianta   organica   dell'autorita'   aggiornata   a   seguito
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 
    Visto  il  regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'autorita' approvato con delibera n. 61/2016 del 23
maggio 2016 e successive modificazioni; 
    Visto il codice etico dell'autorita' adottato con la delibera  n.
58 del 22 luglio 2015; 
    Vista la convenzione quadro in materia di  procedure  concorsuali
per  il  reclutamento  del  personale  delle  autorita'  indipendenti
sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi del sopra richiamato  art.
22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con  la  quale
sono stati approvati il bilancio di  previsione  2018  e  pluriennale
2018-2020; 
    Considerata l'esiguita',  a  fronte  delle  competenze  assegnate
all'autorita', del numero  di  dipendenti  di  ruolo  previsto  dalla
pianta organica della stessa, che comporta l'esigenza di disporre  di
ulteriori  unita'  di  personale  in  servizio  nelle  qualifiche  di
funzionario e di operativo, in possesso di requisiti rispondenti alle
esigenze organizzative degli uffici dell'autorita'; 
    Considerato che all'autorita' e' consentito, ai sensi  del  sopra
citato art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, l'assunzione di
dipendenti con contratto a tempo determinato, richiamata dall'art. 18
del regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale,
per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio; 
    Ritenuto  pertanto  di  procedere  a  indire  una  procedura   di
selezione  pubblica  per  il  reclutamento  di   diciotto  unita'  di
personale, munito  di  specifiche  professionalita'  individuate  per
ciascun profilo di selezione,  da  assumere  con  contratto  a  tempo
determinato di cui  dodici  unita'  nella  qualifica  di  funzionario
articolati  in tre  profili,  quattro  unita'  nella   qualifica   di
operativo e due unita' nella qualifica  di  operativo  con  selezione
riservata alle categorie di cui all'art. 1 della citata legge  n.  68
del 1999; 
    Ritenuto di fissare in ventiquattro mesi la durata del  contratto
a tempo determinato, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di
valutazione  positiva  del   dipendete   da   parte   del   dirigente
responsabile dell'ufficio di assegnazione; 
    Rilevato che sul piano di assunzione,  come  sopra  indicato,  e'
stata resa l'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del vigente  protocollo  per
le relazioni sindacali, nella riunione sindacale del 23 aprile 2018; 
    Tenuto conto delle osservazioni pervenute, in esito alla suddetta
informativa, dalle sopra citate organizzazioni  sindacali,  con  nota
del 24 aprile 2018 assunta al protocollo dell'autorita' n.  3344/2018
in pari data, rispetto alle quali risulta coerente il contenuto degli
avvisi di selezione allegati alla presente delibera; 
    Rilevato che nessuna  delle  autorita'  firmatarie  della  citata
convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse  ad  aderire   alla   procedura   di   selezione   pubblica
dell'autorita'  di  cui  alla  presenta  delibera   in   esito   alla
consultazione avviata, in esecuzione dell'art.  2  della  convenzione
medesima, con nota dell'autorita' n. 3299/2018 del 24 aprile 2018; 
    Considerato che gli oneri derivanti dall'adozione della  presente
delibera  trovano  copertura  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio
relativi alle spese del personale; 
su proposta del segretario generale 
 
                              Delibera: 
 
    1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli  ed  esami,  per
l'assunzione a tempo determinato per la durata di ventiquattro  mesi,
prorogabile  per  ulteriori  dodici  mesi,  di  diciotto  unita'   di
personale, secondo i contingenti di seguito indicati: 
      A. Funzionario, livello di Funzionario III Cod. FIII7 -  dodici
unita', articolate in tre profili; 
      B. Operativo, livello di Assistente Cod. A4 -quattro unita'; 
      C. Operativo, livello di Vice Assistente Cod. VA3 - due unita',
riservata alle categorie protette di cui all'art. 1  della  legge  12
marzo 1999, n. 68; 
    2. sono approvati i relativi avvisi contenuti negli allegati  sub
A, sub B e sub C alla presente delibera che  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale; 
    3. responsabile della procedura selettiva di cui al comma 1 e' il
dott.  Vincenzo  Accardo,  direttore  dell'ufficio  affari  generali,
amministrazione          e          personale          dell'autorita'
(v.accardo@autorita-trasporti.it - telefono 011 19212510); 
    4. la presente delibera e'  pubblicata,  unitamente  agli  avvisi
allegati, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web dell'autorita'. 
 
      Torino, 2 agosto 2018 
 
                                               Il Presidente: Camanzi 
 
                                                           Allegato A 
 
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
                  determinato di dodici funzionari 
 
 
                               Art. 1. 
                          Posti disponibili 
 
    1. E' indetta una selezione pubblica, per valutazione dei  titoli
e per esami, finalizzata all'assunzione  a  tempo  determinato  della
durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in
caso di valutazione positiva  da  parte  del  dirigente  responsabile
dell'ufficio  di  assegnazione,  di  complessive  dodici  unita'   di
personale  presso  l'autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  (di
seguito: autorita'),  ai  sensi  dell'art.  18  del  regolamento  sul
trattamento giuridico ed  economico  dell'autorita'  e  dell'art.  2,
comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da  inquadrare  nella
qualifica  di  funzionario  III,  cod.  FIII7  secondo  la   seguente
articolazione per profili: 
      a)  otto unita' nel profilo FD01 - funzionario area giuridica; 
      b) due unita'  nel  profilo  FD02  Funzionario  area  economico
gestionale; 
      c) due unita' nel profilo  FD03  Funzionario  area  processi  e
gestione documentale digitale. 
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali: 
      a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad  un  corso  di
studi di durata non inferiore a quattro  anni  secondo  l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
nelle discipline indicate nell'allegato 1/A in relazione  al  profilo
per cui si concorre, o titolo equipollente ai sensi di legge,  ovvero
laurea magistrale (LM)  o  laurea  specialistica  (LS)  equipollente,
secondo quanto previsto dal  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009  e
successive modificazioni, conseguito con votazione  non  inferiore  a
105/110. Il titolo di studio conseguito all'estero e'  valutato  solo
se corredato di una dichiarazione di  equipollenza  rilasciata  dalla
competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale  titolo  di
studio italiano esso corrisponda; 
      b) esperienza  lavorativa  remunerata,  anche  sotto  forma  di
rimborso  spese,  e  documentabile,   maturata   successivamente   al
conseguimento del titolo di studio di cui alla lettera a), di  almeno
tre anni nei settori di attivita' specificati  nell'allegato  1/A  in
relazione al profilo per cui  si  concorre,  effettuata:  (i)  presso
istituzioni, amministrazioni pubbliche  nazionali,  internazionali  o
comunitarie o di altri stati membri dell'Unione europea; (ii)  presso
imprese pubbliche o private o studi professionali; 
      c) conoscenza della lingua inglese  di  livello  adeguato  allo
svolgimento dei compiti previsti nel profilo per cui si concorre; 
      d) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del  Presidente  dei
Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n.  174,  con  conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; 
      e) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con  osservanza  delle
norme in materia di categorie protette; 
      f) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      g) godimento di diritti politici  (per  i  cittadini  di  altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza). 
    2. Le esperienze di cui al comma  1,  lettera  b),  del  presente
articolo sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e
le frazioni di anno superiori a sei mesi sono  arrotondate  all'anno.
Ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui siano
state svolte piu' attivita', anche in contesti lavorativi diversi,  i
relativi periodi potranno essere  cumulati;  tuttavia,  qualora  piu'
attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto,  ai
fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. 
    3. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione  alla  selezione;  quelli
indicati al comma 1, lettere d), e) e  g),  devono  essere  posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della  prova  orale  e
all'eventuale instaurazione  del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo
possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei  soggetti  che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    4.  Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  ne'  accedere
all'impiego presso l'autorita' coloro che: 
      a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b)  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
      c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
                     Presentazione della domanda 
                  di partecipazione alla selezione 
 
    1. I candidati, per  presentare  la  domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: 
      a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
«Domanda  funzionario»,  che  puo'  essere  scaricato  dal  sito  web
dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it; 
      b) salvare il modulo compilato, denominandolo  con  il  proprio
cognome,  nome  e  data  di  nascita  del  candidato,  scritti  senza
interruzione; 
      c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato; 
      d) inviare la domanda mediante posta  elettronica  certificata,
di  seguito  PEC,  all'indirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it
allegando: 
        i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
alla lettera b); 
        ii. il modulo stampato  secondo  le  modalita'  di  cui  alla
lettera c); 
        iii. una copia non autenticata di un documento  di  identita'
in corso di validita'. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta  di
avvenuta consegna generata dal sistema. 
    4. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente avviso. 
    5. I candidati, a  pena  di  esclusione,  devono  indicare  nella
domanda il profilo di preferenza: 
      a) profilo FD01 - Funzionario area giuridica; 
      b) profilo FD02 - Funzionario area economico gestionale; 
      c)  profilo  FD023  -  Funzionario  area  processi  e  gestione
documentale digitale. 
    6. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' presentare una sola
domanda e per un solo profilo. 
    7. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario in relazione al proprio status. A  tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    8. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994,  n.  487  dovranno   essere   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria finale. 
    9. Le dichiarazioni riportate  nella  domanda  di  partecipazione
alla  selezione  hanno  valore  di   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta'
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    10. L'autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in  ordine
ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
essi dichiarati. 
    11. Non sono valide le domande di partecipazione  alla  selezione
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso. 
 
                               Art. 4. 
                Comunicazioni relative alla selezione 
 
    1. Tutte le comunicazioni relative alla  selezione,  comprese  le
date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
esclusivamente tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell'autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione. 
    3. Eventuali richieste di informazioni e  chiarimenti  in  merito
alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari  generali
amministrazione e personale all'attenzione  del  direttore,  Vincenzo
Accardo, all'indirizzo pec: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 
 
                               Art. 5. 
                     Esclusione dalla selezione 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti  di  ammissione.  L'autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
 
                               Art. 6 
                    Commissione per la selezione 
 
    1. La commissione per la selezione e' unica per la  procedura  di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente  avviso
costituisce allegato ed e' nominata con  delibera  dell'autorita'  in
data successiva alla scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Essa e' composta da due membri scelti  tra  i  dirigenti  di
ruolo  dell'autorita'  e  da  un  Presidente  scelto  tra  magistrati
amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, professori  universitari,  anche  in
quiescenza. La commissione per la selezione  puo'  essere  integrata,
con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentate   dalla
commissione per la selezione. 
    2.  Il  Segretario,  individuato  tra  i  dipendenti   di   ruolo
dell'autorita', e'  nominato  dall'autorita'  su  designazione  della
commissione per la selezione. 
 
                               Art. 7. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione al
singolo profilo siano superiori a: 
      a) duecento per il profilo FD01 - Funzionario area giuridica; 
      b) cento per  ciascuno  dei  profili  FD02 -  Funzionario  area
economico gestionale e FD03 - Funzionario area  processi  e  gestione
documentale digitale, 
le prove di esame del singolo profilo sono  precedute  da  una  prova
preselettiva, consistente nella soluzione, in  tempi  predeterminati,
di  quiz  a  risposta  multipla  vertenti  sulle   materie   indicate
nell'allegato 1/A in relazione al profilo per cui si concorre. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul  sito  web  dell'autorita',  con  un
preavviso di almeno quindici giorni.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione  dalla
selezione. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per  ogni  partecipante,  sono  comunicati,  nei  termini  e  con  le
modalita' rese note ai candidati il giorno  della  prova  stessa.  Le
predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli  effetti
sia  nei  confronti  dei  candidati  che  hanno  superato  la   prova
preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. Sono ammessi alla prova scritta i primi: 
      a) duecento candidati per il profilo  FD01 -  Funzionario  area
giuridica; 
      b) cento candidati per ciascuno dei profili FD02 -  Funzionario
area economico gestionale  e  FD03  -  Funzionario  area  processi  e
gestione documentale digitale, 
secondo l'ordine decrescente di  punteggio  conseguito,  significando
che verranno comunque ammessi alla prova  scritta  tutti  coloro  che
avranno  conseguito  il  medesimo  punteggio  del   duecentesimo   in
graduatoria per il profilo FD01 - Funzionario area  giuridica  e  del
centesimo in graduatoria per ciascuno dei profili FD02 -  Funzionario
area economico gestionale  e  FD03  -  Funzionario  area  processi  e
gestione documentale digitale; 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione. 
 
                               Art. 8. 
               Punteggi per la valutazione dei titoli 
                       e per le prove di esame 
 
    1. La procedura di selezione si articola  nella  valutazione  dei
titoli nonche' in una prova scritta e in una  prova  orale,  vertenti
sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei  successivi
articoli 10 e 11. 
    2. La commissione per la selezione  dispone  complessivamente  di
100 punti, da attribuire come segue: 
      a) fino ad un massimo di dieci punti per i titoli; 
      b) fino ad un massimo  di quarantacinque  punti  per  la  prova
scritta; 
      c) fino ad un massimo di  quarantacinque  punti  per  la  prova
orale, di cui sei riservati all'accertamento della  conoscenza  della
lingua inglese. 
 
                               Art. 9 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La commissione per la selezione effettua  la  valutazione  dei
titoli secondo i criteri descritti di seguito: 
      a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto  per
l'ammissione  alla  selezione,  e  abilitazioni,   nelle   discipline
relative ai Settori di attivita'  specificati  nell'allegato  1/A  in
relazione al profilo per  cui  il  candidato  concorre:  fino  ad  un
massimo di quattro punti; 
      b)  ulteriori  esperienze  professionali  rispetto   a   quella
richiesta per l'ammissione alla selezione,  maturate  successivamente
al conseguimento del titolo di studio di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), nei settori di attivita' specificati nell'allegato 1/A in
relazione al profilo per cui il candidato  concorre,  consistenti  in
attivita' lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese,
svolta  presso  istituzioni,  amministrazioni  pubbliche   nazionali,
internazionali o comunitarie o  di  altri  stati  membri  dell'Unione
europea, imprese pubbliche o private o studi professionali:  fino  ad
un massimo di sei punti. I periodi sono computabili solo se superiori
a sei mesi continuativi; le frazioni di anno  superiori  a  sei  mesi
sono arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano  state  svolte  piu'
attivita' ed esperienze, contemporaneamente  in  contesti  lavorativi
diversi,  si  terra'  conto  di  una  sola   di   esse.   L'attivita'
professionale presso studi professionali sara' utilmente  considerata
solo  se  esercitata  successivamente  al  conseguimento  del  titolo
abilitativo. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nella domanda puo' costituire causa  di  esclusione  della
valutazione dei singoli titoli. 
    3.  Nella  valutazione  dei   titoli   non   saranno   presi   in
considerazione quelli  indicati  dal  candidato  quali  requisiti  di
ammissione. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della  valutazione
della prova scritta da parte della Commissione per la selezione. 
 
                               Art. 10 
                            Prova scritta 
 
    1. La data e il luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
quindici giorni. 
    2. La prova  scritta  consiste  in  un  elaborato  nel  quale  il
candidato fornisce risposte sintetiche a una  pluralita'  di  quesiti
posti sulle  materie  indicate  nell'allegato  1/A  in  relazione  al
profilo per cui si concorre. 
    3. Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  ottengono
almeno ventotto punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 11. 
                             Prova orale 
 
    1. La data e il luogo  di  svolgimento  della  prova  orale  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni. 
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle  materie  indicate
nell'allegato 1/A in relazione al profilo per cui si concorre,  oltre
alla conoscenza della lingua inglese e  dell'uso  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei  candidati  con  riguardo  alle  loro  attitudini,  capacita'   e
conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto  al  comma
2. 
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella  prova  stessa,  dei
quali almeno quattro punti attribuiti per l'accertamento del grado di
conoscenza della lingua inglese. 
 
                              Art. 12. 
             Graduatoria di merito e graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione dei  titoli,  nella  prova  scritta  e  in
quella orale. 
    2. Sono considerati idonei i  candidati  che  hanno  superato  la
prova orale. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  deve  trasmettere  a  mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  da  cui  deve  risultare  che   i   titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alla  selezione
erano gia' in possesso  del  candidato  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    4. La cmmissione per la selezione forma, in relazione  a  ciascun
profilo, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente  del
punteggio complessivo conseguito dai candidati. 
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Le  graduatorie  finali,  redatte  dalla  commissione  per  la
selezione, sono trasmesse all'autorita' e  da  questa  approvata  con
apposita delibera, pubblicata sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto
della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    7.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione. 
    8.  L'autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   le
graduatorie approvate per esigenze di assunzioni di personale a tempo
determinato   che   dovessero    manifestarsi    entro    tre    anni
dall'approvazione delle graduatorie stesse. 
 
                               Art. 13 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1.  Ai  candidati  vincitori  sara'  comunicato   dall'autorita',
mediante  PEC  all'indirizzo  indicato  dal  candidato,  la  data  di
assunzione in prova presso la sede di Torino e  gli  stessi  dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo  condizionata,  pena  la
decadenza dal diritto all'assunzione. 
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente  avviso,
sono  assunti  a  tempo  determinato  in   prova   presso   la   sede
dell'autorita' a Torino, con riserva di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1. 
    4.  L'assunzione  e'  condizionata  dal  compimento,  con   esito
positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato  per  un
periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia  stato
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
e'  valutato  alla  sua  conclusione,  in  apposita  relazione,   dal
dirigente responsabile  dell'ufficio  di  assegnazione.  Se  concluso
favorevolmente, il  periodo  di  prova  e'  computato  come  servizio
effettivo.  Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole   viene   dichiarata
dall'autorita' la risoluzione del rapporto. 
    5. L'autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori della selezione per accertare il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 14. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
a  tal  fine  dall'autorita',   saranno   trattati   ai   soli   fini
dell'espletamento     della     selezione     e,     successivamente,
all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione  dei
trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it 
    3. I  dati  personali  sono  trattati  con  modalita'  manuali  o
informatiche.  La  conservazione  in  forma  elettronica   dei   dati
personali  avviene  in  server  sicuri  posti  in  aree  ad   accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea  dei  dati  personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche  amministrazioni.  I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'autorita'. 
    5. I dati personali relativi ai candidati  che  risulteranno  non
idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino  alla
scadenza  dei  termini  per  l'impugnazione  dei   provvedimenti   di
approvazione delle graduatorie finali che concludono il  procedimento
e,  in  caso  di  impugnazione  dei  citati  provvedimenti,  sino  al
passaggio  in  giudicato  dei  relativi   provvedimenti   giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio  della  minimizzazione.  I  dati  personali   relativi   ai
candidati che risulteranno idonei in esito  alla  presente  procedura
saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita'  delle
graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti  di
approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
dei  relativi  provvedimenti  giudiziari.  Successivamente   i   dati
personali  saranno  archiviati  nel  rispetto  del  principio   della
minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati  sino
alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'autorita'  stessa.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio della minimizzazione. 
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  in  caso  di  inesattezze   o   la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste  dalla
normativa o la limitazione del trattamento che  lo  riguardano  o  di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la  mancata  comunicazione  di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o  l'opposizione  al  trattamento  potrebbero  comportare
l'esclusione  dal  procedimento  per  il  quale  i  dati  sono  stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire  ricevere  alcuni  dati
personali in un formato strutturato, di  uso  comune  e  leggibile  a
livello informatico). 
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei  dati  in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la  liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della  revoca  e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati. 
    8.   Fatto   salvo   ogni   altro   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che  lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente autorita' di controllo. 
 
                              Art. 15. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche
ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
                                                           Allegato B 
 
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
                  determinato di quattro operativi 
 
 
                               Art. 1. 
                          Posti disponibili 
 
    1. E' indetta una selezione pubblica, per valutazione dei  titoli
e per esami, finalizzata all'assunzione  a  tempo  determinato  della
durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in
caso di valutazione positiva  da  parte  del  dirigente  responsabile
dell'ufficio  di  assegnazione,  di  complessive quattro  unita'   di
personale  presso  l'autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  (di
seguito: autorita'),  ai  sensi  dell'art.  18  del  regolamento  sul
trattamento giuridico ed  economico  dell'autorita'  e  dell'art.  2,
comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da  inquadrare  nella
qualifica  di  operativo  assistente,  cod.  A4  nel   profilo   OD01
operativo. 
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali: 
      a) diploma di scuola secondaria di  secondo  grado,  conseguito
con votazione non inferiore a 80/100, ovvero  di  48/60  in  caso  di
diploma  conseguito  secondo  il  precedente  sistema  di   votazione
espresso in sessantesimi. Il titolo di studio  conseguito  all'estero
e'  valutato  se  corredato  di  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti  a
quale titolo di studio italiano esso corrisponda; 
      b) esperienza  lavorativa  remunerata,  anche  sotto  forma  di
rimborso  spese,  e  documentabile,  di  almeno  tre  anni,  maturata
successivamente al conseguimento del diploma di cui alla  lettera  a)
nei settori di attivita' specificati nell'allegato  1/B,  effettuata:
(i)  presso   istituzioni,   amministrazioni   pubbliche   nazionali,
internazionali o comunitarie o  di  altri  stati  membri  dell'Unione
europea;  (ii)  presso  imprese   pubbliche   o   private   o   studi
professionali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2; 
      c) conoscenza della lingua inglese; 
      d) conoscenza e capacita' nell'uso degli strumenti informatici; 
      e) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del  Presidente  dei
Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.  174,  con  conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; 
      f) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con  osservanza  delle
norme in materia di categorie protette; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      h) godimento di diritti politici  (per  i  cittadini  di  altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza). 
    2. Qualora il candidato sia in possesso, oltre che del  requisito
di cui al comma 1, lettera  a),  anche  di  diploma  di  laurea  (DL)
conseguito in esito ad un corso di studi di durata  non  inferiore  a
quattro anni secondo l'ordinamento didattico  previgente  al  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea magistrale (LM) o
laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto  previsto  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e l'innovazione, del 9 luglio 2009  e  successive  modificazioni,  il
requisito  dell'esperienza  utile  ai   fini   dell'ammissione   alla
procedura di  selezione  e'  ridotto  ad  almeno  un  anno,  maturato
successivamente al conseguimento del diploma  di  laurea  di  cui  al
presente comma. Il titolo di studio conseguito all'estero e' valutato
solo se corredato di una  dichiarazione  di  equipollenza  rilasciata
dalla competente autorita'  italiana  dalla  quale  risulti  a  quale
titolo di studio italiano esso corrisponda. 
    3. Le esperienze di cui ai commi 1, lettera b), e 2 del  presente
articolo sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e
le frazioni di anno superiori a sei mesi sono  arrotondate  all'anno.
Ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui siano
state svolte piu' attivita', anche in contesti lavorativi diversi,  i
relativi periodi potranno essere  cumulati;  tuttavia,  qualora  piu'
attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto,  ai
fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. 
    4. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione  alla  selezione;  quelli
indicati al comma 1, lettere e), f) e  h),  devono  essere  posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della  prova  orale  e
all'eventuale instaurazione  del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo
possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei  soggetti  che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    5.  Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  ne'  accedere
all'impiego presso l'autorita' coloro che: 
      a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b)  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
      c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
                     Presentazione della domanda 
                  di partecipazione alla selezione 
 
    1. I candidati, per  presentare  la  domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: 
      a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
«Domanda  operativo»,  che  puo'  essere  scaricato  dal   sito   web
dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
      b) salvare il modulo compilato, denominandolo  con  il  proprio
cognome,  nome  e  data  di  nascita  del  candidato,  scritti  senza
interruzione; 
      c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato; 
      d) inviare la domanda mediante posta  elettronica  certificata,
di  seguito  PEC,  all'indirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it
allegando: 
        i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
alla lettera b); 
        ii. il modulo stampato  secondo  le  modalita'  di  cui  alla
lettera c); 
        iii. una copia non autenticata di un documento  di  identita'
in corso di validita'. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi  sessanta giorni da quello successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta  di
avvenuta consegna generata dal sistema. 
    4. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente avviso. 
    5. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario in relazione al proprio status. A  tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994,  n.  487  dovranno   essere   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria finale. 
    7. Le dichiarazioni riportate  nella  domanda  di  partecipazione
alla  selezione  hanno  valore  di   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta'
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in  ordine
ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
essi dichiarati. 
    9. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso. 
 
                               Art. 4. 
                Comunicazioni relative alla selezione 
 
    1. Tutte le comunicazioni relative alla  selezione,  comprese  le
date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
esclusivamente tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell'autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione. 
    3. Eventuali richieste di informazioni e  chiarimenti  in  merito
alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari  generali
amministrazione e personale all'attenzione  del  direttore,  Vincenzo
Accardo, all'indirizzo pec: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 
 
                               Art. 5. 
                     Esclusione dalla selezione 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti  di  ammissione.  L'autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
 
                               Art. 6. 
                    Commissione per la selezione 
 
    1. La commissione per la selezione e' unica per la  procedura  di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente  avviso
costituisce allegato ed e' nominata con  delibera  dell'autorita'  in
data successiva alla scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Essa e' composta da due membri scelti  tra  i  dirigenti  di
ruolo  dell'autorita'  e  da  un  Presidente  scelto  tra  magistrati
amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, professori  universitari,  anche  in
quiescenza. La commissione per la selezione  puo'  essere  integrata,
con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentate   dalla
commissione per la selezione. 
    2.  Il  Segretario,  individuato  tra  i  dipendenti   di   ruolo
dell'autorita', e'  nominato  dall'autorita'  su  designazione  della
commissione per la selezione. 
 
                               Art. 7. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui le domande di  partecipazione  alla  selezione
siano superiori a cento, le prove di  esame  sono  precedute  da  una
prova   preselettiva,   consistente   nella   soluzione,   in   tempi
predeterminati, di quiz a risposta multipla  vertenti  sulle  materie
indicate nell'allegato 1/B. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul  sito  web  dell'autorita',  con  un
preavviso di almeno quindici giorni.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione  dalla
selezione. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per  ogni  partecipante,  sono  comunicati,  nei  termini  e  con  le
modalita' rese note ai candidati il giorno  della  prova  stessa.  Le
predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli  effetti
sia  nei  confronti  dei  candidati  che  hanno  superato  la   prova
preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. Sono ammessi  alla  prova  scritta  i  primi  cento  candidati
secondo l'ordine decrescente di  punteggio  conseguito,  significando
che verranno comunque ammessi alla prova  scritta  tutti  coloro  che
avranno  conseguito  il   medesimo   punteggio   del   centesimo   in
graduatoria. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione. 
 
                               Art. 8. 
   Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame 
 
    1. La procedura di selezione si articola  nella  valutazione  dei
titoli nonche' in una prova scritta e in una  prova  orale,  vertenti
sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei  successivi
articoli 10 e 11. 
    2. La commissione per la selezione  dispone  complessivamente  di
100 punti, da attribuire come segue: 
      a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli; 
      b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta; 
      c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale. 
 
                               Art. 9. 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La commissione per la selezione effettua  la  valutazione  dei
titoli secondo i criteri descritti di seguito: 
      a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto  per
l'ammissione alla selezione: fino ad  un  massimo  complessivo  di  4
punti; 
      b)  ulteriori  esperienze  professionali  rispetto   a   quella
richiesta per l'ammissione alla selezione,  maturate  successivamente
al conseguimento del titolo di studio di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera  a),  o  all'art.  2,  comma  2,  nei  Settori  di  attivita'
specificati nell'alegato 1/B,  consistenti  in  attivita'  lavorativa
remunerata, anche  sotto  forma  di  rimborso  spese,  svolta  presso
istituzioni, amministrazioni pubbliche  nazionali,  internazionali  o
comunitarie o di altri  stati  membri  dell'Unione  europea,  imprese
pubbliche o private o studi professionali: fino ad un  massimo  di  6
punti. I periodi sono  computabili  solo  se  superiori  a  sei  mesi
continuativi;  le  frazioni  di  anno  superiori  a  sei  mesi   sono
arrotondate all'anno.  Nel  caso  in  cui  siano  state  svolte  piu'
attivita' ed esperienze, contemporaneamente  in  contesti  lavorativi
diversi, si terra' conto di una sola di esse. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nella domanda puo' costituire causa  di  esclusione  della
valutazione dei singoli titoli. 
    3.  Nella  valutazione  dei   titoli   non   saranno   presi   in
considerazione quelli  indicati  dal  candidato  quali  requisiti  di
ammissione. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della  valutazione
della prova scritta da parte della Commissione per la selezione. 
 
                               Art. 10 
                            Prova scritta 
 
    1. La data e il luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
quindici giorni. 
    2. La prova  scritta  consiste  in  un  elaborato  nel  quale  il
candidato fornisce risposte sintetiche a una  pluralita'  di  quesiti
posti sulle materie indicate nell'Allegato 1/B. 
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 11. 
                             Prova orale 
 
    1. La data e il luogo  di  svolgimento  della  prova  orale  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni. 
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle  materie  indicate
materie indicate  nell'allegato  1/B,  oltre  alla  conoscenza  della
lingua inglese e dell'uso degli strumenti informatici. 
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei  candidati  con  riguardo  alle  loro  attitudini,  capacita'   e
conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto  al  comma
2. 
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa. 
 
                              Art. 12. 
             Graduatoria di merito e graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione dei  titoli,  nella  prova  scritta  e  in
quella orale. 
    2. Sono considerati idonei i  candidati  che  hanno  superato  la
prova orale. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  deve  trasmettere  a  mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  da  cui  deve  risultare  che   i   titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alla  selezione
erano gia' in possesso  del  candidato  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    4. La Commissione  per  la  selezione  forma  la  graduatoria  di
merito,  seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio  complessivo
conseguito dai candidati. 
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. La  graduatoria  finale,  redatta  dalla  commissione  per  la
selezione, e' trasmessa  all'autorita'  e  da  questa  approvata  con
apposita delibera, pubblicata sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto
della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    7.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione. 
    8.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   la
graduatoria approvata per esigenze di assunzioni a tempo  determinato
che dovessero manifestarsi entro  tre  anni  dall'approvazione  della
graduatoria stessa. 
 
                              Art. 13. 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1.  Ai  candidati  vincitori  sara'  comunicato   dall'autorita',
mediante  PEC  all'indirizzo  indicato  dal  candidato,  la  data  di
assunzione in prova presso la sede di Torino e  gli  stessi  dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo  condizionata,  pena  la
decadenza dal diritto all'assunzione. 
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente  avviso,
sono  assunti  a  tempo  determinato  in   prova   presso   la   sede
dell'autorita' a Torino, con riserva di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1. 
    4.  L'assunzione  e'  condizionata  dal  compimento,  con   esito
positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato  per  un
periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia  stato
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
e'  valutato  alla  sua  conclusione,  in  apposita  relazione,   dal
dirigente responsabile  dell'ufficio  di  assegnazione.  Se  concluso
favorevolmente, il  periodo  di  prova  e'  computato  come  servizio
effettivo.  Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole   viene   dichiarata
dall'autorita' la risoluzione del rapporto. 
    5. L'Autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori della selezione per accertare il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 14. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
a  tal  fine  dall'autorita',   saranno   trattati   ai   soli   fini
dell'espletamento     della     selezione     e,     successivamente,
all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione  dei
trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it 
    3. I  dati  personali  sono  trattati  con  modalita'  manuali  o
informatiche.  La  conservazione  in  forma  elettronica   dei   dati
personali  avviene  in  server  sicuri  posti  in  aree  ad   accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea  dei  dati  personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche  amministrazioni.  I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'autorita'. 
    5. I dati personali relativi ai candidati  che  risulteranno  non
idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino  alla
scadenza  dei  termini  per  l'impugnazione  dei   provvedimenti   di
approvazione delle graduatorie finali che concludono il  procedimento
e,  in  caso  di  impugnazione  dei  citati  provvedimenti,  sino  al
passaggio  in  giudicato  dei  relativi   provvedimenti   giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio  della  minimizzazione.  I  dati  personali   relativi   ai
candidati che risulteranno idonei in esito  alla  presente  procedura
saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita'  delle
graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti  di
approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
dei  relativi  provvedimenti  giudiziari.  Successivamente   i   dati
personali  saranno  archiviati  nel  rispetto  del  principio   della
minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati  sino
alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'autorita'  stessa.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio della minimizzazione. 
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  in  caso  di  inesattezze   o   la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste  dalla
normativa o la limitazione del trattamento che  lo  riguardano  o  di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la  mancata  comunicazione  di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o  l'opposizione  al  trattamento  potrebbero  comportare
l'esclusione  dal  procedimento  per  il  quale  i  dati  sono  stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire  ricevere  alcuni  dati
personali in un formato strutturato, di  uso  comune  e  leggibile  a
livello informatico). 
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei  dati  in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la  liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della  revoca  e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati. 
    8.   Fatto   salvo   ogni   altro   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che  lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente autorita' di controllo. 
 
                              Art. 15. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo  professionale  e  nell'accesso   alle   carriere   e   loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
                                                           Allegato C 
 
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata  alle
  categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
  n. 68, per la copertura a tempo determinato di due operativi. 
 
                               Art. 1. 
                          Posti disponibili 
 
    1. In adempimento del rispetto delle quote d'obbligo  in  materia
di assunzioni obbligatorie derivanti dall'assunzione di  personale  a
tempo determinato e' indetta una selezione pubblica, per  valutazione
dei titoli e per esami, riservata  alle  categorie  protette  di  cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» (di  seguito:  legge  n.  68/1999),  finalizzata
all'assunzione a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi,
prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di valutazione positiva
da parte del dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione,  di
complessive due unita' di personale presso l'Autorita' di regolazione
dei trasporti, (di seguito: Autorita'), ai  sensi  dell'art.  18  del
regolamento sul trattamento giuridico ed economico  dell'autorita'  e
dell'art. 2, comma 30, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,  da
inquadrare nella qualifica di operativo vice assistente, cod. VA3 nel
profilo OD02 operativo riservato. 
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali: 
      a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo  di
studio  conseguito  all'estero  e'  valutato  se  corredato  di   una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla  competente  autorita'
italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio  italiano  esso
corrisponda; 
      b) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma  2,  della
legge  n.  68/1999,  presso  un  qualsiasi  centro  provinciale   per
l'impiego; 
      c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del  Presidente  dei
Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.  174,  con  conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; 
      d) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con  osservanza  delle
norme in materia di categorie protette; 
      e) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      f) godimento di diritti politici  (per  i  cittadini  di  altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza). 
    2. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione  alla  selezione;  quelli
indicati al comma 1, lettere b), c), d) e f), devono essere posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della  prova  orale  e
all'eventuale instaurazione  del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo
possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei  soggetti  che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    3.  Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  ne'  accedere
all'impiego presso l'autorita' coloro che: 
      a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b)  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
      c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
                     Presentazione della domanda 
                  di partecipazione alla selezione 
 
    1. I candidati, per  presentare  la  domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: 
      a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
«Domanda operativo riservato», che puo' essere scaricato dal sito web
dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
      b) salvare il modulo compilato, denominandolo  con  il  proprio
cognome,  nome  e  data  di  nascita  del  candidato,  scritti  senza
interruzione; 
      c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato; 
      d) inviare la domanda mediante posta  elettronica  certificata,
di  seguito  PEC,  all'indirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it
allegando: 
        i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
alla lettera b); 
        ii. il modulo stampato  secondo  le  modalita'  di  cui  alla
lettera c); 
        iii. una copia non autenticata di un documento  di  identita'
in corso di validita'. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta  di
avvenuta consegna generata dal sistema. 
    4. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente avviso. 
    5. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario in relazione al proprio status. A  tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994,  n.  487  dovranno   essere   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria finale. 
    7. Le dichiarazioni riportate  nella  domanda  di  partecipazione
alla  selezione  hanno  valore  di   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta'
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in  ordine
ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
essi dichiarati. 
    9. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso. 
 
                               Art. 4. 
                Comunicazioni relative alla selezione 
 
    1. Tutte le comunicazioni relative alla  selezione,  comprese  le
date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
esclusivamente tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell'autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione. 
    3. Eventuali richieste di informazioni e  chiarimenti  in  merito
alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari  generali
amministrazione e personale all'attenzione  del  direttore,  Vincenzo
Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 
 
                               Art. 5. 
                     Esclusione dalla selezione 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti  di  ammissione.  L'autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
 
                               Art. 6. 
                    Commissione per la selezione 
 
    1. La Commissione per la selezione e' unica per la  procedura  di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente  avviso
costituisce allegato ed e' nominata con  delibera  dell'autorita'  in
data successiva alla scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Essa e' composta da due membri scelti  tra  i  dirigenti  di
ruolo  dell'autorita'  e  da  un  Presidente  scelto  tra  magistrati
amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, professori  universitari,  anche  in
quiescenza. La commissione per la selezione  puo'  essere  integrata,
con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentate   dalla
commissione per la selezione. 
    2.  Il  segretario,  individuato  tra  i  dipendenti   di   ruolo
dell'autorita', e'  nominato  dall'autorita'  su  designazione  della
commissione per la selezione. 
 
                               Art. 7. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui le domande di  partecipazione  alla  selezione
siano superiori a cento, le prove di  esame  sono  precedute  da  una
prova   preselettiva,   consistente   nella   soluzione,   in   tempi
predeterminati, di quiz a risposta multipla  vertenti  sulle  materie
indicate nell'allegato 1/C. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul  sito  web  dell'autorita',  con  un
preavviso di almeno quindici giorni.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione  dalla
selezione. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per  ogni  partecipante,  sono  comunicati,  nei  termini  e  con  le
modalita' rese note ai candidati il giorno  della  prova  stessa.  Le
predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli  effetti
sia  nei  confronti  dei  candidati  che  hanno  superato  la   prova
preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. Sono ammessi  alla  prova  scritta  i  primi  cento  candidati
secondo l'ordine decrescente di  punteggio  conseguito,  significando
che verranno comunque ammessi alla prova  scritta  tutti  coloro  che
avranno  conseguito  il   medesimo   punteggio   del   centesimo   in
graduatoria. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione. 
 
                               Art. 8. 
               Punteggi per la valutazione dei titoli 
                       e per le prove di esame 
 
    1. La procedura di selezione si articola  nella  valutazione  dei
titoli nonche' in una prova scritta e in una  prova  orale,  vertenti
sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei  successivi
articoli 10 e 11. 
    2. La commissione per la selezione  dispone  complessivamente  di
100 punti, da attribuire come segue: 
      a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli; 
      b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta; 
      c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale. 
 
                               Art. 9. 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La Commissione per la selezione effettua  la  valutazione  dei
titoli secondo i criteri descritti di seguito: 
      a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto  per
l'ammissione alla selezione: fino ad  un  massimo  complessivo  di  4
punti; 
      b)  esperienze  professionali,  maturate   successivamente   al
conseguimento del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), nei Settori di attivita' specificati  nell'allegato  1/C,
consistenti in attivita' lavorativa remunerata, anche sotto forma  di
rimborso spese, svolta presso istituzioni, amministrazioni  pubbliche
nazionali, internazionali o  comunitarie  o  di  altri  stati  membri
dell'Unione  europea,   imprese   pubbliche   o   private   o   studi
professionali: fino  ad  un  massimo  di  6  punti.  I  periodi  sono
computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di
anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Nel caso in  cui
siano state svolte piu' attivita' ed  esperienze,  contemporaneamente
in contesti lavorativi diversi, si terra' conto di una sola di esse. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nella domanda puo' costituire causa  di  esclusione  della
valutazione dei singoli titoli. 
    3.  Nella  valutazione  dei   titoli   non   saranno   presi   in
considerazione quelli  indicati  dal  candidato  quali  requisiti  di
ammissione. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della  valutazione
della prova scritta da parte della commissione per la selezione. 
 
                               Art. 10 
                            Prova scritta 
 
    1. La data e il luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
quindici giorni. 
    2. La prova  scritta  consiste  in  un  elaborato  nel  quale  il
candidato fornisce risposte sintetiche a una  pluralita'  di  quesiti
sulle materie indicate nell'allegato 1/C. 
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 11. 
                             Prova orale 
 
    1. La data e il luogo  di  svolgimento  della  prova  orale  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni. 
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle  materie  indicate
materie indicate  nell'allegato  1/C,  oltre  alla  conoscenza  della
lingua inglese e dell'uso degli strumenti informatici. 
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei  candidati  con  riguardo  alle  loro  attitudini,  capacita'   e
conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto  al  comma
2. 
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa. 
 
                              Art. 12. 
             Graduatoria di merito e graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione dei  titoli,  nella  prova  scritta  e  in
quella orale. 
    2. Sono considerati idonei i  candidati  che  hanno  superato  la
prova orale. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  deve  trasmettere  a  mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  da  cui  deve  risultare  che   i   titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alla  selezione
erano gia' in possesso  del  candidato  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    4. La commissione  per  la  selezione  forma  la  graduatoria  di
merito,  seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio  complessivo
conseguito dai candidati. 
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. La  graduatoria  finale,  redatta  dalla  commissione  per  la
selezione, e' trasmessa  all'autorita'  e  da  questa  approvata  con
apposita delibera, pubblicata sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto
della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    7.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione. 
    8.  L'autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   la
graduatoria approvata per esigenze di assunzione di personale a tempo
determinato   che   dovessero    manifestarsi    entro    tre    anni
dall'approvazione della graduatoria stessa. 
 
                              Art. 13. 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1.  Ai  candidati  vincitori  sara'  comunicato   dall'autorita',
mediante  PEC  all'indirizzo  indicato  dal  candidato,  la  data  di
assunzione in prova presso la sede di Torino e  gli  stessi  dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo  condizionata,  pena  la
decadenza dal diritto all'assunzione. 
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente  avviso,
sono  assunti  a  tempo  determinato  in   prova   presso   la   sede
dell'autorita' a Torino, con riserva di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1. 
    4.  L'assunzione  e'  condizionata  dal  compimento,  con   esito
positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato  per  un
periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia  stato
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
e'  valutato  alla  sua  conclusione,  in  apposita  relazione,   dal
dirigente responsabile  dell'ufficio  di  assegnazione.  Se  concluso
favorevolmente, il  periodo  di  prova  e'  computato  come  servizio
effettivo.  Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole   viene   dichiarata
dall'autorita' la risoluzione del rapporto. 
    5. L'Autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori della selezione per accertare il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 14. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del  Regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
a  tal  fine  dall'Autorita',   saranno   trattati   ai   soli   fini
dell'espletamento     della     selezione     e,     successivamente,
all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione  dei
trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it 
    3. I  dati  personali  sono  trattati  con  modalita'  manuali  o
informatiche.  La  conservazione  in  forma  elettronica   dei   dati
personali  avviene  in  server  sicuri  posti  in  aree  ad   accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea  dei  dati  personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche  amministrazioni.  I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'autorita'. 
    5. I dati personali relativi ai candidati  che  risulteranno  non
idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino  alla
scadenza  dei  termini  per  l'impugnazione  dei   provvedimenti   di
approvazione delle graduatorie finali che concludono il  procedimento
e,  in  caso  di  impugnazione  dei  citati  provvedimenti,  sino  al
passaggio  in  giudicato  dei  relativi   provvedimenti   giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio  della  minimizzazione.  I  dati  personali   relativi   ai
candidati che risulteranno idonei in esito  alla  presente  procedura
saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita'  delle
graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti  di
approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
dei  relativi  provvedimenti  giudiziari.  Successivamente   i   dati
personali  saranno  archiviati  nel  rispetto  del  principio   della
minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati  sino
alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'autorita'  stessa.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio della minimizzazione. 
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  in  caso  di  inesattezze   o   la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste  dalla
normativa o la limitazione del trattamento che  lo  riguardano  o  di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia  la  mancata  comunicazione  di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o  l'opposizione  al  trattamento  potrebbero  comportare
l'esclusione  dal  procedimento  per  il  quale  i  dati  sono  stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire  ricevere  alcuni  dati
personali in un formato strutturato, di  uso  comune  e  leggibile  a
livello informatico). 
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei  dati  in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la  liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della  revoca  e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati. 
    8.   Fatto   salvo   ogni   altro   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che  lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente autorita' di controllo. 
 
                              Art. 15. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo  professionale  e  nell'accesso   alle   carriere   e   loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
                                                         Allegato 1/A 
 
                        PROFILI  FUNZIONARIO 
 
Otto unita' nel profilo FD01 funzionario area giuridica. 
Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso. 
    Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso  di  studi
di  durata  non  inferiore  a  quattro  anni  secondo   l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
in giurisprudenza, o titolo equipollente ai sensi  di  legge,  ovvero
laurea magistrale (LM)  o  laurea  specialistica  (LS)  equipollente,
secondo quanto previsto dal  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009  e
successive modificazioni, conseguito con votazione  non  inferiore  a
105/110. 
Settori di attivita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9,
comma 1, lettera b) dellavviso. 
    a) esperienza nel campo del diritto amministrativo e del  diritto
dell'Unione europea, con particolare riferimento  alle  problematiche
giuridiche proprie delle competenze delle Autorita' indipendenti e ai
procedimenti sanzionatori delle pubbliche amministrazioni; 
    b) concorrenza e regolazione dei servizi, incluso l'accesso  alle
infrastrutture e la determinazione di prezzi e tariffe; 
    c) contenzioso amministrativo; 
    d) tematiche afferenti ai contratti pubblici; 
    e) tematiche afferenti  al  pubblico  impiego  e  al  trattamento
giuridico ed economico del personale; 
    f) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni  presentate  da
utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di  passeggeri,
utenti o consumatori; 
    g)  valutazione  dei  casi  di  criticita'  idonei  all'avvio  di
procedimenti sanzionatori di competenza delle autorita' indipendenti; 
    h) vigilanza, anche con riferimento  ai  procedimenti  ispettivi,
sul rispetto delle disposizioni adottate  da  autorita'  indipendenti
e/o attivita' svolta in relazione al suddetto settore; 
    i) tematiche afferenti al trasporto pubblico locale,  ai  livelli
di qualita' del servizio, alle carte dei servizi; 
    j) tematiche relative ai diritti, anche di  natura  risarcitoria,
che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei  servizi
pubblici e delle relative infrastrutture. 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell'avviso. 
    a) diritto amministrativo; 
    b) diritto dell'Unione europea; 
    c) diritto pubblico dei trasporti; 
    d) elementi di diritto costituzionale; 
    e) elementi di diritto civile; 
    f) elementi di diritto processuale civile e amministrativo; 
    g) diritto dei consumatori; 
    h) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita'  indipendenti,
con  particolare  riferimento  all'autorita'   di   regolazione   dei
trasporti. 
Due unita' nel profilo FD02 funzionario economico gestionale. 
Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso 
    Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso  di  studi
di  durata  non  inferiore  a  quattro  anni  secondo   l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
in economia e commercio, o titolo equipollente  ai  sensi  di  legge,
ovvero  laurea  magistrale   (LM)   o   laurea   specialistica   (LS)
equipollente,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9
luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito con votazione  non
inferiore a 105/110. 
Settori di attivita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9,
comma 1, lettera b) dell'avviso. 
    a)  tematiche  afferenti  alle  entrate  tributarie  e   relativo
contenzioso; 
    b) ispezioni in ambito tributario; 
    c) redazione e analisi di bilancio; 
    d) controllo di gestione; 
    e) revisione contabile. 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell'avviso. 
    a) diritto tributario; 
    b)  contabilita'  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  e   delle
autorita' indipendenti; 
    c) contabilita' e bilancio civilistico; 
    d) diritto amministrativo; 
    e) elementi di diritto commerciale; 
    f) elementi di diritto dell'Unione europea; 
    g) sistema di finanziamento  delle  autorita'  indipendenti,  con
particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei trasporti; 
    h) controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche; 
    i) ruolo e attivita' istituzionali delle Autorita'  indipendenti,
con  particolare  riferimento  all'autorita'   di   regolazione   dei
trasporti. 
Due unita' nel profilo FD03  funzionario  area  processi  e  gestione
  documentale digitale. 
Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso. 
    Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso  di  studi
di  durata  non  inferiore  a  quattro  anni  secondo   l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509
in scienze archivistiche e librarie o ingegneria  gestionale  o  beni
culturali  o  discipline  umanistiche  e  diploma  di   archivistica,
paleografia e diplomatica o titolo equipollente ai  sensi  di  legge,
ovvero  laurea  magistrale   (LM)   o   laurea   specialistica   (LS)
equipollente,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9
luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito con votazione  non
inferiore a 105/110. 
Settori di attivita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9,
comma 1, lettera b) dell'avviso. 
    a) analisi e gestione documentale; 
    b) analisi e disegno dei processi aziendali; 
    c) realizzazione di workflow; 
    d) analisi data set aziendali. 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell'avviso. 
    a) elementi di archivistica generale; 
    b) gestione dell'archivio in formazione: attivita' e strumenti; 
    c) codice dell'amministrazione digitale; 
    d) regolamento eIDAS 
    e) sicurezza informatica; 
    f) gestione di banche dati (DBMS); 
    g) riprogettazione dei processi aziendali in ottica BPM (Business
Process Modeling) e automazione dei flussi di lavoro; 
    h) tecniche per la digitalizzazione  dei  documenti  analogici  e
sistemi di storage management; 
    i) formati elettronici, linguaggio XML e modulistica digitale; 
    j) metodi e strumenti per la produzione  e  la  trasmissione  dei
documenti informatici; 
    k) tecniche di sottoscrizione digitale; 
    l) gestione informatica dei documenti e archiviazione digitale; 
    m) sistemi informativi e software di descrizione archivistica; 
    n) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita'  indipendenti,
con  particolare  riferimento  all'autorita'   di   regolazione   dei
trasporti. 
                                                         Allegato 1/B 
 
                              OPERATIVO 
 
Quattro unita' profilo OD01 operativo. 
Settori di attivita' di cui all'articolo 2, commi 1, lett. b), e 2, e
all'articolo 9, comma 1, lett. b) dell'avviso. 
    a) protocollazione e gestione documentale; 
    b) attivita' di segreteria; 
    c) contratti pubblici; 
    d) gestione del personale; 
    e) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni  presentate  da
utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di  passeggeri,
utenti o consumatori; 
    f) trasporto pubblico locale, livelli di qualita'  del  servizio,
carte dei servizi; 
    g)   infrastrutture    ferroviarie,    portuali,    aeroportuali,
autostradali, interporti e relativi servizi di trasporto. 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2 dell'avviso. 
    a) elementi di diritto amministrativo. 
    b) elementi di diritto dell'Unione europea; 
    c) elementi di diritto costituzionale; 
    d) elementi di diritto civile; 
    e) elementi di diritto pubblico dei trasporti; 
    f) elementi di contabilita' dello Stato, degli  enti  pubblici  e
delle autorita' indipendenti; 
    g) codice dell'amministrazione digitale; 
    h) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita'  indipendenti,
con  particolare  riferimento  all'autorita'   di   regolazione   dei
trasporti. 
                                                         Allegato 1/C 
 
                         OPERATIVO RISERVATO 
 
Due unita' profilo OD02 operativo riservato. 
  Riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge n. 68/1999. 
    Settori di attivita' di cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  b)
dell'avviso 
    a) protocollazione e gestione documentale; 
    b) attivita' di segreteria; 
    c) contratti pubblici; 
    d) gestione del personale; 
    e) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni  presentate  da
utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di  passeggeri,
utenti o consumatori; 
    f) trasporto pubblico locale, livelli di qualita'  del  servizio,
carte dei servizi; 
    g)   infrastrutture    ferroviarie,    portuali,    aeroportuali,
autostradali, interporti e relativi servizi di trasporto. 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2 dell'avviso. 
    a) elementi di diritto amministrativo; 
    b) elementi di diritto dell'Unione europea; 
    c) elementi di diritto pubblico dei trasporti; 
    d) elementi di contabilita' dello Stato, degli  enti  pubblici  e
delle autorita' indipendenti; 
    e) codice dell'amministrazione digitale; 
    f) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita'  indipendenti,
con  particolare  riferimento  all'autorita'   di   regolazione   dei
trasporti.