Concorso per 30 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 30 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 18-09-2018 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 18 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di trenta allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell' ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-09-2018 |
Data Scadenza bando | 18-10-2018 |
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Concorso (Scad. 18 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di trenta allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri.
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; Visto il decreto del direttore generale della Sanita' militare, datato 6 dicembre 2005, recante «Adozione della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante »Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei Vigili del Fuoco»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 30 (trenta) carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 30 (trenta) carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleti, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: Atletica: un posto per la specialita' «10.000 m. e cross - maschile»; Atletica: un posto per la specialita' «5.000 m. e cross - femminile»; Atletica: un posto per la specialita' «400 m. - maschile»; Atletica: un posto per la specialita' «marcia 50 km. - maschile»; Atletica: un posto per la specialita' «60 m. ostacoli e 110 m. ostacoli - maschile»; Judo: un posto per la categoria di peso «-81 Kg - maschile»; Taekwondo: un posto per la categoria di peso «-54 Kg - maschile»; Lotta: un posto per la categoria di peso «-55 Kg - femminile»; Pugilato: un posto per la categoria di peso «-48 Kg - femminile»; Pugilato: un posto per la categoria di peso «-57 Kg - femminile»; Pugilato: un posto per la categoria di peso «-75 Kg - maschile»; Equitazione: un posto per la specialita' «salto ostacoli»; Equitazione: un posto per la specialita' «completo»; Canottaggio: un posto per la specialita' olimpica «canottaggio singolo senior - maschile»; Canottaggio: due posti per la specialita' «vogata di punta senior 4 con - femminile»; Nuoto: un posto per la specialita' «50 m. e 100 m. farfalla - femminile»; Nuoto: un posto per la specialita' «nuoto di fondo (nuoto in acque libere) 5 Km e 10 km. - maschile»; Nuoto: un posto per la specialita' «50 m. farfalla e 50 m. stile libero - maschile»; Pentathlon Moderno: un posto per la specialita' «mountain bike XCO - maschile»; Scherma: un posto per la specialita' «fioretto - maschile»; Scherma: due posti per la specialita' «sciabola - maschile»; Sport invernali: un posto per la specialita' «slittino doppio - maschile»; Sport invernali: un posto per la specialita' «pattinaggio velocita' su pista lunga - mass start -femminile»; Sport invernali: un posto per la specialita' sci alpino discipline tecniche «slalom gigante / slalom speciale - maschile»; Sport invernali: un posto per la specialita' «biathlon - maschile»; Sport invernali: un posto per la specialita' «biathlon - femminile»; Sport invernali: un posto per la specialita' «sci di fondo 5 km e 10 km. tecnica libera - femminile»; Tiro a segno e tiro a volo: un posto per la specialita' tiro a segno «pistola 10 m. - femminile». 2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha facolta' di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2018. In tal caso, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 3, comma 1: a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni, mentre per i partecipanti per la disciplina di Equitazione, specialita' «completo» il limite d'eta' e' elevato a trentacinque anni (art. 28, legge 4 novembre 2010, n. 183 e art. 1524, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; f) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere consegnata all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale; i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita' per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2017 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati: a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 6 e 7; b) al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'effettivo incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. 4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 Domanda di partecipazione Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta utilizzando il modello in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e inviato, esclusivamente a mezzo (PEC) posta elettronica certificata personale all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - Il modulo di presentazione della domanda in allegato A sara' reso disponibile unitamente agli altri allegati sul sito www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso. 2. Il concorrente, prima di iniziare la procedura di presentazione della domanda, deve dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente medesimo. Il concorrente titolare di casella di posta elettronica certificata (PEC) deve quindi scaricare l'allegato A per la presentazione della domanda in formato PDF, compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo e inviarlo, dalla propria casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it 3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare nel modulo di domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il proprio stato civile; c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile), tenendo presente che le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente, da cui lo stesso ha inoltrato la domanda. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri; f) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; g) i titoli di merito posseduti, tra quelli indicati al successivo art. 8, allegando un curriculum sportivo, vidimato dalla Federazione sportiva nazionale di riferimento, riportante i risultati agonistici conseguiti secondo quanto indicato al precedente art. 2, comma 1, lettera i); h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra quelli indicati al successivo art. 8; i) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 4. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 6, dovra' esibire copia dell'e-mail con cui ha inviato il modulo di presentazione della domanda dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 5. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le medesime modalita' descritte ai commi precedenti, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato B al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da quello esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e provvisto di fotografia e in corso di validita'. 6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti, di cui al precedente comma 3, lettere g), h) ed i), bensi' dovra' allegare solo un curriculum sportivo riassuntivo. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dettagliatamente indicati nella domanda stessa. La documentazione probatoria dei singoli titoli di merito dovra' essere consegnata, all'atto della presentazione per la prima prova del concorso, presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma: a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) per i titoli di studio e per quelli di preferenza, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata presentazione di detti documenti sara' causa di esclusione dal concorso. 7. Fermo restando che la domanda presentata con le modalita' di cui al comma 1 non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 8. Con l'invio a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC) della domanda, con le modalita' indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) accertamenti psico-fisici; b) accertamenti attitudinali; c) valutazione dei titoli. 2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'. All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti dovranno esibire l'e-mail con cui ha inviato la domanda di partecipazione al concorso e la documentazione di cui all'art. 3, comma 6. 3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro; un funzionario del CONI, membro; un maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Art. 6 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 24 ottobre 2018. Il calendario di convocazione dei candidati sara' reso disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, a partire dal 22 ottobre 2018. Detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso). 3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata secondo le modalita' previste dal decreto del direttore generale della Sanita' militare, datato 6 dicembre 2005 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso); b) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi; e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato F. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; f) ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso femminile); g) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari; h) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa. I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato «F», apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4. 6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che: a) risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al servizio militare, previste dalla normativa vigente o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; 2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; 3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta; b) presentino tatuaggi: 1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). Tale requisito dovra' permanere anche durante il periodo di servizio. 7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio; a. cardiologico con ECG; b. oculistico; c. odontoiatrico; d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e. psichiatrico; f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g. analisi del sangue concernenti: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; h. controllo dell'abuso sistematico di alcool; i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica; j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del punto 10 della Direttiva Tecnica per l'accertamento delle imperfezioni del 4 giugno 2014 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione del termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 7 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati, fondamentalmente, in quattro distinti momenti: a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o piu' test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; b) valutazione del «protocollo testologico» a cura di un Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «relazione psicologica» sul candidato; c) intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del «profilo attitudinale» di riferimento, riepiloga le proprie considerazioni in una «scheda di valutazione attitudinale». Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare ricognizione e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale della commissione per gli accertamenti attitudinali; d) colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) e comma 4 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore colloquio condotto dalla stessa, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma e alle responsabilita' discendenti dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al termine degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 8 Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), dovra' procedere alla valutazione dei titoli con le modalita' indicate nell'art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9 Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialita' indicata nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalita' indicate nell'art. 8. 2. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, presumibilmente a partire dal 6 novembre 2018. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialita' sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso. 6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 9 novembre 2018, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 10 Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 12 Esclusioni 1. L'amministrazione, con provvedimento motivato del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, puo' escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta del Centro sportivo, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento.
Art. 13 Presentazione al corso 1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sara' successivamente individuata, per la frequenza del corso, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e contenute nel Regolamento interno per le Scuole Allievi Carabinieri. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. 3. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 4. All'atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri i vincitori dovranno consegnare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «E». I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio del corso. 6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo Carabinieri.
Art. 14 Spese di viaggio, licenza e varie 1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti. 2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Viale di Tor Di Quinto n. 119. Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cnsrconccar@carabinieri.it - posta elettronica certificata: cnsrconccar@pec.carabinieri.it b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai recapiti resi noti nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali; e) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonche', in quanto compatibili, quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, titolare del trattamento, che nomina Responsabile, ciascuno per la parte di rispettiva competenza funzionale: a) il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Art. 16 Accesso atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2018 Il Comandante generale: Giovanni Nistri