Concorso per 1 vigile del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 20-11-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 20 dicembre 2018) Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, c ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-11-2018
Data Scadenza bando 20-12-2018
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 20 dicembre 2018)

Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unita' cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per  il  reclutamento,  l'avanzamento  e  l'impiego   del   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il  dirigente
generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ha  approvato
la Direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la
verifica dei  parametri  fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26  ottobre  2018,
concernente  «Assunzioni   straordinarie   riservate   al   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di  semplificazione  per  la
partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che deroga il
limite di eta'  previsto  per  l'assunzione  del  medesimo  personale
volontario; 
    Visto l'art. 19-bis del decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
concernente «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016  e  del  2017»,  convertito  in
legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della  legge  7  aprile
2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  personale  da
destinare alle unita' cinofile mediante avvio di  procedura  speciale
di reclutamento riservata al personale  volontario  utilizzato  nella
sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
           Posti a bando per la procedura di reclutamento 
 
 
    E' indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda,  per
la copertura di posti, nei  limiti  stabiliti  dall'art.  19-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco  da  destinare  alle  unita'
cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella  sezione
cinofila del predetto Corpo, che  alla  data  del  1°  gennaio  2018,
risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi  elenchi,  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e  che  abbia
effettuato non meno di 120 giorni di servizio. 
    Per il personale volontario con eta' ricompresa  tra  i  40  anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito  relativo  ai  giorni  di
servizio  e'  elevato  a  250  giorni,  ad  eccezione  del  personale
volontario femminile per cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  150
giorni;  tale  personale  volontario,  di  sesso  sia  maschile   che
femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente  non  meno
di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. 
    Per il personale con  eta'  superiore  a  46  anni  compiuti,  il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni,  ad
eccezione del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
requisito e' elevato a 200  giorni;  tale  personale  volontario,  di
sesso sia maschile che  femminile,  deve  avere  altresi'  effettuato
complessivamente non meno di due richiami di  14  giorni  nell'ultimo
quadriennio. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno 3 anni  alla  data
del 1° gennaio 2018; 
      b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualita' di
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i  giorni
di servizio di seguito riportati: 
        per il personale con eta' inferiore a 40 anni,  non  meno  di
120 giorni; 
        per il personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito  relativo  ai  giorni  di
servizio  e'  elevato  a  250  giorni,  ad  eccezione  del  personale
volontario femminile per cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  150
giorni;  tale  personale  volontario,  di  sesso  sia  maschile   che
femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente  non  meno
di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio; 
        per il personale con eta' superiore a 46  anni  compiuti,  il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni,  ad
eccezione del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
requisito e' elevato a 200  giorni;  tale  personale  volontario,  di
sesso sia maschile che  femminile,  deve  avere  altresi'  effettuato
complessivamente non meno di due richiami di  14  giorni  nell'ultimo
quadriennio. 
    Non e' ammesso alla procedura speciale di reclutamento a  domanda
il personale volontario che abbia riportato la sanzione  disciplinare
della sospensione dai  richiami,  di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che  abbia  maturato,  alla
data di scadenza del termine previsto nel bando per la  presentazione
delle domande  e  comunque  sino  alla  data  di  assunzione,  l'eta'
prevista per  il  collocamento  a  riposo  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165. 
      c) aver conseguito la prescritta certificazione operativa  alla
data dell'11 aprile 2017; 
      d) cittadinanza italiana; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali  di  cui
al  decreto  del  Ministro  dell'interno  11  marzo  2008,  n.  78  e
successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207; 
      g) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
      h) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano  stati
espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che
abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva  per  delitti  non
colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'
coloro che siano stati destituiti da  pubblici  uffici  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I  requisiti  di  ammissione,  ad  eccezione  dei  requisiti   di
idoneita' fisica e psichica per i quali si  rimanda  all'art.  9  del
presente bando e a quelli di cui ai punti a), b) e  c)  del  presente
articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
stabilito nel presente bando per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione. 
                               Art. 3 
 
 
                Esclusione dalla procedura selettiva 
 
 
    Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  gli
aspiranti partecipano con riserva alla procedura selettiva. 
    L'Amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
compilata utilizzando la procedura informatica disponibile  sul  sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile all'indirizzo  https://concorsi.vigilfuoco.it  seguendo
le istruzioni ivi specificate. 
    La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda  deve
essere effettuata entro il termine perentorio di  trenta  giorni  che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora l'ultimo giorno per  la  presentazione  telematica  della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine  e'  prorogato  al
giorno successivo non festivo. 
    La data di presentazione on-line della domanda di  partecipazione
alla procedura selettiva e' certificata dal sistema informatico  che,
alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio  del
modulo elettronico. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione alla procedura  selettiva.  Le  domande  di
partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,  anche  telematico,
diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'Amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   https://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it.  Tale  pubblicazione  ha  valore   di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Dopo aver effettuato la registrazione ed  aver  inserito  i  dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa  della  domanda  da
sottoscrivere e consegnare  il  giorno  stabilito  per  la  prova  di
capacita' operativa. 
    Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modificazioni.  I  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali
cui  possono  andare  incontro  in  caso  di  falsita'  in   atti   e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto. 
    L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica. 
    Gli  aspiranti  devono  dichiarare  nella  domanda   i   seguenti
requisiti: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) la residenza anagrafica; 
      d) il codice fiscale; 
      e) la data di iscrizione nell'elenco di cui all'art.  6,  comma
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
      f) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del  1°
gennaio 2018, in qualita'  di  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono
requisito per l'ammissione; 
      g) il comando o  i  comandi  presso  cui  e'  stato  svolto  il
servizio volontario; 
      h)  di  non  aver  riportato  la  sanzione  disciplinare  della
sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto  legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e non aver maturato, alla data di  scadenza  del
termine previsto  nel  presente  bando  per  la  presentazione  delle
domande, l'eta' prevista per il collocamento a riposo  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  dall'art.  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165; 
      i) di aver conseguito la  prescritta  certificazione  operativa
alla data dell'11 aprile 2017; 
      j) l'eventuale mansione di formatore cinofilo, attestata  dalla
Direzione centrale per la formazione; 
      k) l'eventuale servizio di leva prestato  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco 
      l) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi; 
      m) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      n) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni; 
      o) di essere a conoscenza  del  testo  integrale  del  presente
bando. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali  variazioni  di  indirizzo   accedendo   con   le   proprie
credenziali al Portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed
inserendo i nuovi dati nella sezione «Aggiorna profilo». 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 26 ottobre 2018. 
    La commissione e' presieduta da un  dirigente  di  qualifica  non
inferiore a quella di dirigente superiore  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composta  da  un  numero  di  componenti,  non
inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della  difesa  civile  ed  appartenenti  alla
carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. 
    Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte  da  un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e  dei  sostituti  direttori  amministrativo-contabili,
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno con la  qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
    Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno  o
piu' componenti  e  del  segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione. 
                               Art. 6 
 
 
         Modalita' di espletamento della procedura selettiva 
 
 
    La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare  la
graduatoria  di  merito  e  l'accertamento   dell'idoneita'   tramite
apposita prova di capacita' operativa. 
    L'attribuzione del punteggio viene determinata da: 
      a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio  prestato
in una delle qualifiche  del  personale  volontario  sono  attribuiti
punti 0,01. 
    Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli  relativi
al corso di formazione iniziale di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 
    Nella quantificazione dei giorni di servizio  previsti  dall'art.
1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'  ai  fini
del presente articolo, sono computati i giorni di  servizio  prestati
nel Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal  personale  il  cui
rapporto di impiego sia cessato  nell'ultimo  quinquennio  per  cause
diverse da quelle indicare dagli  articoli  136  e  139  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni. 
    I giorni di servizio devono  essere  attestati  dal  Comando  dei
vigili del fuoco presso il quale sono stati  effettuati  e  computati
secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che  costituisce  parte
integrante del presente bando. 
      b)  anzianita'  di  iscrizione  negli  appositi   elenchi   del
personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono
attribuiti 0,15 punti. 
      c) aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo,  attestata
dalla Direzione  centrale  per  la  formazione,  per  la  quale  sono
attribuiti punti 1. 
      d) servizio di leva. Al personale volontario  che  ha  prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
sono attribuiti 0,15 punti. 
    I requisiti di cui al presente articolo devono  essere  posseduti
alla data del 1° gennaio 2018. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione alla procedura selettiva. 
                               Art. 7 
 
 
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito  in
base  al  punteggio  complessivo  riportato   dai   candidati   nella
valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando. 
    Sulla base  di  tale  graduatoria,  l'amministrazione  redige  la
graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in  caso
di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei  titoli
di preferenza di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione. 
    Non sono valutati i titoli di  preferenza  non  dichiarati  nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 
    La  graduatoria  finale,  approvata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  del  personale
del Ministero  dell'interno  con  avviso  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
    Al  personale  assunto  all'esito  della  procedura  speciale  di
reclutamento, di cui al presente bando, si  applica  quanto  disposto
dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
                               Art. 8 
 
 
                     Accertamento dell'idoneita' 
 
 
    Secondo l'ordine della graduatoria finale di  cui  al  precedente
art. 7, i candidati sono convocati per l'accertamento  dell'idoneita'
da parte della Commissione esaminatrice. 
    Qualora, durante il periodo di validita'  della  graduatoria,  si
rendano disponibili per la copertura  ulteriori  posti,  l'assunzione
degli altri  candidati  e'  subordinata,  comunque,  all'accertamento
dell'idoneita'  e  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale previsti nel presente bando. 
    La  prova  di  capacita'  operativa  e'  diretta   ad   accertare
l'efficienza fisica per l'esercizio  delle  funzioni  del  ruolo  dei
vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di  attrezzature
e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica,  di
forza, di equilibrio, di coordinazione,  di  reazione  motoria  e  di
acquaticita'. 
    La tipologia della prova e le relative  modalita'  di  esecuzione
sono specificate nell'allegato B, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando. 
    Per essere  ammessi  a  sostenere  il  suddetto  accertamento,  i
candidati dovranno essere muniti di uno  dei  seguenti  documenti  di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente automobilistica; 
      c) passaporto; 
      d) porto d'armi; 
      e) tessera di riconoscimento rilasciata da una  amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento  previsto  dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 e successive modificazioni. 
    I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita'  muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono essere rilasciati in data  non  antecedente  a  45
giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione
del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto
accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale  di
reclutamento. 
    Il  mancato  superamento  della  prova  di  capacita'   operativa
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  speciale  di  reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12  del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 
                               Art. 9 
 
 
       Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    I candidati risultati idonei all'accertamento di cui  all'art.  8
sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre  2008,
n. 163. 
    Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati  da
una commissione nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ai
sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  18
settembre 2008, n. 163. 
    A tal fine i  candidati  sono  sottoposti  ad  un  esame  clinico
generale,  a  prove  strumentali  e  di  laboratorio  anche  di  tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali  esami
o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'   dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al  momento  della  visita  di
accertamento, l'esito di visite mediche  preventive  corredate  dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 
    I giudizi di non idoneita' espressi dalla  Commissione,  nominata
ai sensi dell'art. 5 del  regolamento  18  settembre  2008,  n.  163,
comportano l'esclusione dalla procedura speciale di  reclutamento  e,
qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio
2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti. 
    Nei confronti dei candidati che,  in  sede  di  accertamento  dei
requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale,   sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da  lasciar  prevedere
il  possibile  recupero  dei  requisiti  in   tempi   contenuti,   la
Commissione  fissa  il  termine  entro  il  quale  sottoporre   detti
candidati al  previsto  accertamento  sanitario,  per  verificare  la
sussistenza dell'idoneita' fisica. 
                               Art. 10 
 
 
                         Corso di formazione 
 
 
    Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola  in
due fasi: la prima della  durata  di  cinque  mesi,  la  seconda,  di
applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge  presso  le
sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove  lo  richiedano
imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche
presso altre sedi. 
    Il corso, che ha  carattere  residenziale,  e'  finalizzato  agli
sviluppi di  competenze  di  ruolo  e  all'acquisizione  di  tecniche
operative basilari per il soccorso  tecnico  urgente  allo  scopo  di
dotare gli allievi della preparazione  necessaria  per  operare  come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale. 
    Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e  i  relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di  studio  sono  individuati
con  decreto  del  direttore   centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento. 
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione
dei dati personali, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -  Direzione
centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali  e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e
trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita'
di gestione della procedura selettiva. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti e dei titoli di preferenza. 
    Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento della procedura selettiva. 
    L'interessato gode dei diritti del citato  riferimento  normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  che  lo  riguardano
nonche' alcuni diritti complementari,  tra  cui  il  diritto  di  far
rettificare, limitare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini  non  conformi  alla  legge
nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi   al   loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per  gli
affari generali - Ufficio II - Affari  concorsuali  e  contenzioso  -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184
Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali  o
ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 
                               Art. 12 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura selettiva ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del procedimento e' il Dirigente dell'Ufficio per
la  gestione  dei  concorsi  d'accesso   dell'Ufficio   II -   Affari
concorsuali e contenzioso della Direzione  centrale  per  gli  affari
generali. 
                               Art. 13 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it 
      Roma, 14 novembre 2018 
 
                                       Il Capo dipartimento: Frattasi 
                                                           Allegato A 
 
    Per il computo dei «giorni di servizio» del personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  si  osservano  i  seguenti
criteri: 
      a) per il personale volontario richiamato in  servizio  per  le
esigenze delle strutture centrali e periferiche del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun  giorno
di richiamo, ivi comprese le  assenze  per  malattia  conseguente  ad
infortunio in servizio; 
      b) per il personale volontario che  presta  servizio  presso  i
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  si
considera giorno di  servizio  ciascun  giorno  in  cui  il  medesimo
personale inserito nel  dispositivo  di  soccorso  provinciale  abbia
effettuato almeno un intervento.