Concorso per 6 avvocati (lazio) BANCA D'ITALIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 20-11-2018 |
Sintesi: | BANCA D'ITALIA Concorso (Scad. 21 dicembre 2018) Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale ... |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-11-2018 |
Data Scadenza bando | 21-12-2018 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 21 dicembre 2018)
Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale
Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale. Sono richiesti i seguenti requisiti. 1. Laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110, ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in giurisprudenza, conseguito con un punteggio di almeno 105/110. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 2. Iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta iscrizione. 3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 4. Idoneita' fisica alle mansioni. 5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 7). I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli altri alla data di assunzione. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando ovvero che risultino avere rilasciato dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 21 dicembre 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico. Alla domanda devono essere allegate: la dichiarazione (1) , sottoscritta dal candidato, del punteggio utile ai fini della preselezione (voto di laurea + media aritmetica semplice dei voti conseguiti negli esami sostenuti nel corso di laurea); copia di un documento di riconoscimento. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). Il giorno della prima prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» i medici della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi esclusivamente in relazione al nesso causale tra la patologia posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. (1) A tal fine va utilizzato il modulo pubblicato sul sito www.bancaditalia.it insieme al bando, nella sezione «Lavorare in Banca d'Italia»; la dichiarazione deve essere firmata, scansionata e allegata in formato pdf.
Art. 3 Preselezione per titoli Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 900 unita', la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare 900 candidati da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 4. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base del punteggio ottenuto dalla somma della votazione riportata nell'esame di laurea e della media aritmetica semplice delle votazioni di tutti gli esami sostenuti nel relativo corso. Modalita' di calcolo del punteggio: laurea: la votazione 110/110 e lode va considerata pari a 111; deve essere considerata solo la votazione relativa alla laurea magistrale/specialistica ovvero di vecchio ordinamento; non deve essere considerata la votazione finale della laurea «triennale»; in caso di laurea conseguita presso universita' estere, la votazione espressa secondo una scala diversa da quella in centodecimi deve essere convertita in centodecimi; esami: per i corsi di studi con la laurea specialistica, si calcolano gli esami sostenuti sia nel triennio che nel biennio, come se si trattasse di un percorso di studi unico; in caso di esame conseguito in piu' annualita', sono comprese nella media tutte le votazioni conseguite; devono essere considerati nella media tutti i voti conseguiti, ad eccezione di quelli definiti espressamente «non convalidati» dall'universita'; la votazione di 30 e lode va considerata pari a 30,50; in caso di esami superati presso universita' estere con votazione espressa secondo una scala diversa da quella in trentesimi, i voti dovranno essere convertiti in trentesimi. Esami con votazioni non convertibili saranno da considerarsi non idonei ai fini dell'attribuzione del punteggio; calcolo della media: deve essere calcolata la media aritmetica semplice delle votazioni riportate negli esami sostenuti (NB: i certificati di laurea attualmente rilasciati dalle universita' riportano la media ponderata, non utile ai fini della preselezione); la media si calcola troncando alla seconda cifra decimale (senza arrotondamento). I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3. Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 4 i candidati classificatisi nelle prime 900 posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. L'ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa. Per la determinazione del punteggio utile ai fini della preselezione la Banca fara' esclusivo riferimento ai titoli e alla media aritmetica semplice dichiarata dai candidati che abbiano presentato regolare domanda secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito del concorso. I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prove scritte di cui all'art. 4 vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it entro il 31 gennaio 2019. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 4 Commissione di concorso. Prove d'esame La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Le prove d'esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e una prova orale. Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione di: un parere motivato in materia di diritto commerciale; un atto defensionale in materia di diritto civile e diritto processuale civile; un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione della Commissione, in materia di diritto amministrativo sostanziale e processuale. Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita la consultazione unicamente di testi normativi non commentati ne' annotati esclusivamente in forma cartacea. Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12 in ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove scritte e' data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati. La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine di rendere piu' spedita la procedura concorsuale non procede altresi' alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata, fatto sempre salvo il principio dell'anonimato. Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le conoscenze tecniche; la capacita' di argomentare; la capacita' di sintesi; la chiarezza espressiva. I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la prova orale. I risultati conseguiti da ciascun candidato nelle prove scritte in materie giuridiche, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alle prove successive (prova scritta in lingua inglese e prova orale) nonche' della data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima giornata di svolgimento della prova orale. La prova e' corretta in forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo di 8 punti. Per lo svolgimento della prova non e' consentita la consultazione del vocabolario di lingua inglese. La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche' su diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea e diritto delle banche e degli intermediari finanziari e assicurativi. La prova orale e' valutata complessivamente fino a un massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 36 punti. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacita' di giudizio critico; la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; la capacita' espositiva. La prova in lingua inglese (prova scritta e conversazione) e' volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato almeno la votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie giuridiche e nella prova orale. I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova scritta in lingua inglese e la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5 Adempimenti per la partecipazione alle prove Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 6 Graduatorie Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale. La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro due anni dalla data di approvazione della stessa. La Banca d'Italia - in virtu' del rapporto di stretta collaborazione esistente con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) - riserva a quest'ultimo la facolta' di utilizzare, entro il medesimo termine, la graduatoria dei candidati risultati idonei e non assunti dalla Banca, ai fini dell'assunzione di uno o piu' elementi nel ruolo legale, al livello economico iniziale del profilo di avvocato. La nomina alle dipendenze dell'IVASS determina la decadenza dell'idoneo dalla posizione occupata nella graduatoria della Banca d'Italia; pertanto, in caso di successivo scorrimento della stessa da parte della Banca d'Italia, egli non potra' avanzare alcuna ulteriore pretesa nei confronti di quest'ultima. La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 7 Adempimenti per l'assunzione Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono autocertificare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da svolgere nell'Istituto), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.
Art. 8 Visita medica propedeutica all'assunzione La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4.
Art. 9 Nomina e assegnazione Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati in prova nel ruolo legale come avvocati - 1° livello stipendiale. Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina con la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Banca d'Italia.
Art. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, servizio risorse umane, divisione assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per coloro che saranno assunti, il trattamento degli stessi prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali, nonche' gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonche' la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, Titolare del trattamento. Potranno essere autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti addetti alle Unita' che siano stati incaricati, di volta in volta od in via permanente, dell'elaborazione dei dati presenti negli archivi cartacei od informatici della Banca, in relazione alle competenze delle Strutture di base alle quali essi sono assegnati. Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia e' contattabile all'indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.
Art. 11 Responsabile del procedimento L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il servizio risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il capo pro tempore di tale servizio. Il vice direttore generale: Sannucci