Concorso per 6 avvocati (lazio) BANCA D'ITALIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 20-11-2018
Sintesi: BANCA D'ITALIA Concorso (Scad. 21 dicembre 2018) Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale ...
Ente: BANCA D'ITALIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-11-2018
Data Scadenza bando 21-12-2018
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BANCA D'ITALIA

Concorso (Scad. 21 dicembre 2018)

Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale

 
 
                               Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di  avvocato  -
ruolo legale. 
    Sono richiesti i seguenti requisiti. 
    1. Laurea magistrale/specialistica in  giurisprudenza  (LMG/01  o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110, 
    ovvero 
    diploma di laurea di  «vecchio  ordinamento»  in  giurisprudenza,
conseguito con un punteggio di almeno 105/110. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equivalenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno   dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
    2. Iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia
presso  i  relativi  Consigli  dell'Ordine  ovvero  titolo  a   detta
iscrizione. 
    3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato  membro  dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto  previsto  dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4. Idoneita' fisica alle mansioni. 
    5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato  di
appartenenza o di provenienza. 
    6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 7). 
    I requisiti di cui ai  precedenti  punti  1  e  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione  della
domanda; gli altri alla data di assunzione. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli  dichiarati
ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in  qualsiasi  momento,
anche  successivo  allo  svolgimento  delle  prove  di   concorso   e
all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando ovvero che  risultino  avere  rilasciato
dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione  di  cui
al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati  vengono  segnalate
all'Autorita' giudiziaria. 
                               Art. 2 
 
 
                     Domanda di partecipazione. 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del 21  dicembre  2018  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il  sistema
non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico. Alla domanda devono essere allegate: 
      la  dichiarazione  (1)  ,  sottoscritta  dal   candidato,   del
punteggio utile ai fini della preselezione (voto di  laurea  +  media
aritmetica semplice dei voti conseguiti  negli  esami  sostenuti  nel
corso di laurea); 
      copia di un documento di riconoscimento. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito  internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    Il giorno della prima prova scritta i candidati verranno chiamati
a  confermare  quanto  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione
mediante  sottoscrizione  di   un'apposita   dichiarazione   all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un  documento  (cfr.  art.
5).  Le  dichiarazioni  rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva in  ordine  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione richiesti dal bando e dei titoli  dichiarati  ai  fini
della preselezione di cui al successivo art. 3. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di  strumenti  di  ausilio  e/o  di  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle  prove  (ex  art.  20,  legge  n.
104/1992 e art.  16,  comma  1,  legge  n.  68/1999)  dovranno  farne
esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla
base di quanto  dichiarato  nel  «Quadro  A»  i  medici  della  Banca
d'Italia  valuteranno  la  sussistenza  delle   condizioni   per   la
concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o  tempi  aggiuntivi
esclusivamente  in  relazione  al  nesso  causale  tra  la  patologia
posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato  dal
candidato,  procedera'  all'annullamento  delle  prove  dallo  stesso
sostenute. 

(1) A  tal  fine  va  utilizzato  il  modulo  pubblicato   sul   sito
    www.bancaditalia.it insieme al bando, nella sezione «Lavorare  in
    Banca  d'Italia»;   la   dichiarazione   deve   essere   firmata,
    scansionata e allegata in formato pdf. 
                               Art. 3 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione al  concorso  superiore  alle  900  unita',  la  Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 900 candidati  da  ammettere  alle  prove
scritte di cui al successivo art. 4. 
    A  tal  fine  l'Amministrazione  della  Banca  provvedera'   alla
formazione di una graduatoria  preliminare  redatta  sulla  base  del
punteggio ottenuto dalla somma della votazione  riportata  nell'esame
di laurea e della media aritmetica semplice delle votazioni di  tutti
gli esami sostenuti nel relativo corso. 
    Modalita' di calcolo del punteggio: 
laurea: 
    la votazione 110/110 e lode va considerata pari a 111; 
    deve essere considerata solo la votazione  relativa  alla  laurea
magistrale/specialistica ovvero  di  vecchio  ordinamento;  non  deve
essere considerata la votazione finale della laurea «triennale»; 
    in caso  di  laurea  conseguita  presso  universita'  estere,  la
votazione espressa secondo una scala diversa da quella in centodecimi
deve essere convertita in centodecimi; 
esami: 
    per i corsi di studi con la laurea  specialistica,  si  calcolano
gli esami sostenuti sia nel triennio che  nel  biennio,  come  se  si
trattasse di un percorso di studi unico; 
    in caso di esame conseguito in  piu'  annualita',  sono  comprese
nella media tutte le votazioni conseguite; 
    devono essere considerati nella media tutti i voti conseguiti, ad
eccezione  di  quelli  definiti   espressamente   «non   convalidati»
dall'universita'; 
    la votazione di 30 e lode va considerata pari a 30,50; 
    in caso di esami superati presso universita' estere con votazione
espressa secondo una scala diversa da quella in  trentesimi,  i  voti
dovranno essere convertiti in trentesimi.  Esami  con  votazioni  non
convertibili   saranno   da   considerarsi   non   idonei   ai   fini
dell'attribuzione del punteggio; 
calcolo della media: 
    deve  essere  calcolata  la  media  aritmetica   semplice   delle
votazioni riportate negli  esami  sostenuti  (NB:  i  certificati  di
laurea attualmente rilasciati dalle universita'  riportano  la  media
ponderata, non utile ai fini della preselezione); 
    la media si calcola troncando alla seconda cifra decimale  (senza
arrotondamento). 
    I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e
3. 
    Vengono  convocati  a  sostenere  le  prove  scritte  di  cui  al
successivo  art.  4  i  candidati  classificatisi  nelle  prime   900
posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    L'ammissione alle prove scritte non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di  partecipazione  al  concorso  ne'  sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa. 
    Per  la  determinazione  del  punteggio  utile  ai   fini   della
preselezione la Banca fara' esclusivo riferimento ai  titoli  e  alla
media  aritmetica  semplice  dichiarata  dai  candidati  che  abbiano
presentato regolare domanda secondo le modalita' di cui al precedente
art. 2. 
    Il  punteggio  conseguito  ai   fini   della   preselezione   non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile  ai  fini
della graduatoria di merito del concorso. 
    I risultati conseguiti da ciascun  candidato  nella  preselezione
nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prove scritte di  cui
all'art. 4 vengono pubblicati sul sito internet della Banca  d'Italia
www.bancaditalia.it entro il  31  gennaio  2019.  Tale  pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
                               Art. 4 
 
 
               Commissione di concorso. Prove d'esame 
 
 
    La Banca  d'Italia  nomina  una  Commissione  con  l'incarico  di
sovrintendere alle prove d'esame. 
    Le prove d'esame si svolgono a Roma e  consistono  in  tre  prove
scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese  e
una prova orale. 
    Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione
di: 
      un parere motivato in materia di diritto commerciale; 
      un atto defensionale in materia di  diritto  civile  e  diritto
processuale civile; 
      un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione  della
Commissione, in  materia  di  diritto  amministrativo  sostanziale  e
processuale. 
    Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene  consentita
la consultazione unicamente di testi  normativi  non  commentati  ne'
annotati esclusivamente in forma cartacea. 
    Le prove scritte sono corrette in forma anonima e  a  ognuno  dei
tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti;  le  prove
sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12
in ognuno dei tre elaborati. La  votazione  complessiva  delle  prove
scritte  e'  data  dalla  somma  dei  tre  punteggi  riportati  negli
elaborati. 
    La Commissione non procede alla valutazione degli  elaborati  dei
candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al  fine
di rendere piu' spedita la procedura concorsuale non procede altresi'
alla  valutazione  degli  elaborati  dei  candidati  che  non   hanno
raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata,  fatto
sempre salvo il principio dell'anonimato. 
    Nella valutazione degli elaborati  la  Commissione  verifica:  le
conoscenze tecniche; la capacita' di  argomentare;  la  capacita'  di
sintesi; la chiarezza espressiva. 
    I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche
vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese  e  la
prova orale. 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nelle  prove  scritte
in materie giuridiche, con  l'indicazione  dell'eventuale  ammissione
alle prove successive (prova scritta in lingua inglese e prova orale)
nonche' della data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente
sul sito internet  della  Banca  d'Italia  www.bancaditalia.it.  Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    La prova scritta  di  lingua  inglese  si  tiene  nella  medesima
giornata di svolgimento della prova orale. La prova  e'  corretta  in
forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo  di  8
punti.  Per  lo  svolgimento  della  prova  non  e'   consentita   la
consultazione del vocabolario di lingua inglese. 
    La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra
elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche'  su
diritto penale,  diritto  processuale  penale,  diritto  del  lavoro,
diritto  dell'Unione  europea  e  diritto  delle   banche   e   degli
intermediari finanziari e assicurativi. 
    La prova orale e' valutata complessivamente fino a un massimo  di
60 punti ed e' superata dai candidati che  conseguono  una  votazione
minima di 36 punti. 
    Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le  conoscenze  tecniche;  la
capacita'  di  giudizio  critico;  la  capacita'   di   cogliere   le
interrelazioni tra gli argomenti; la capacita' espositiva.  La  prova
in  lingua  inglese  (prova  scritta  e  conversazione)  e'  volta  a
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della
stessa come strumento di lavoro. 
    Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano  riportato  almeno
la  votazione  minima  richiesta  nelle  prove  scritte  in   materie
giuridiche e nella prova orale. 
    I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova  scritta
in lingua inglese e  la  prova  orale  vengono  pubblicati  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale  pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
                               Art. 5 
 
 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa). Coloro  che  non  sono  in
possesso  della  cittadinanza  italiana  devono  essere   muniti   di
documento equivalente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti. 
                               Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e
per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della
graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove
scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua  inglese
e nella prova orale. 
    La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte
di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o
in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria finale entro due anni dalla data  di  approvazione  della
stessa. 
    La  Banca  d'Italia -  in  virtu'   del   rapporto   di   stretta
collaborazione  esistente  con  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  (IVASS) -  riserva  a  quest'ultimo  la  facolta'   di
utilizzare, entro il medesimo termine, la graduatoria  dei  candidati
risultati idonei e non assunti dalla Banca, ai  fini  dell'assunzione
di uno o  piu'  elementi  nel  ruolo  legale,  al  livello  economico
iniziale del profilo di avvocato. 
    La nomina  alle  dipendenze  dell'IVASS  determina  la  decadenza
dell'idoneo dalla posizione occupata nella  graduatoria  della  Banca
d'Italia; pertanto, in caso di successivo scorrimento della stessa da
parte della Banca d'Italia, egli non potra' avanzare alcuna ulteriore
pretesa nei confronti di quest'ultima. 
    La  graduatoria  finale   e'   pubblicata   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di  notifica  ad
ogni effetto di legge. 
                               Art. 7 
 
 
                    Adempimenti per l'assunzione 
 
 
    Gli elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria  finale
devono autocertificare, ai  fini  dell'assunzione,  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione,  secondo  le
modalita' previste nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. Ai fini della verifica del possesso del  requisito  di  cui
all'art. 1, comma 2, punto  6  (compatibilita'  con  le  funzioni  da
svolgere nell'Istituto), sara'  richiesto  di  rendere  dichiarazioni
relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a  misure  di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.  Sono  oggetto  di  valutazione
discrezionale  tutte  le  sentenze  di  condanna  anche  in  caso  di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,  beneficio  della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti. 
                               Art. 8 
 
 
              Visita medica propedeutica all'assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre  gli  elementi  da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito  di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4. 
                               Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria
finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di  posta
elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto
di legge, le comunicazioni di avvio  del  procedimento  di  nomina  e
assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. 
    La  Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori   in
possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati  in  prova  nel
ruolo legale come avvocati - 1° livello stipendiale. 
    Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina
con  la  medesima  decorrenza  del   provvedimento   di   assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina gli interessati devono  assumere  servizio
entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine  decadono  dalla  nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del personale della Banca d'Italia. 
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia  di
privacy, si informa che i dati forniti dai  candidati  sono  raccolti
presso  la  Banca  d'Italia,  servizio   risorse   umane,   divisione
assunzioni e selezioni esterne, per  le  finalita'  di  gestione  del
concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per coloro che
saranno  assunti,  il  trattamento  degli   stessi   prosegue   anche
successivamente all'instaurazione del  rapporto  di  lavoro,  per  le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In  caso
di rifiuto a fornire i  dati  richiesti  la  Banca  d'Italia  procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7  del  presente  bando
sono trattati allo scopo di accertare il possesso  del  requisito  di
assunzione  della  compatibilita'  dei  comportamenti  tenuti   dagli
interessati con le funzioni da espletare  nell'Istituto,  in  base  a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    Le informazioni fornite possono essere comunicate  unicamente  ad
altre  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di   quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi  e
regolamenti. 
    Agli  interessati  competono  il  diritto  di  accesso  ai   dati
personali, nonche' gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra  i
quali  sono  compresi  il  diritto  di  ottenere   la   rettifica   o
l'integrazione dei dati, nonche' la cancellazione, la  trasformazione
in forma anonima o il blocco di  quelli  trattati  in  violazione  di
legge e il diritto di  opporsi  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi
legittimi, al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Banca d'Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 -  Roma,
Titolare del trattamento. 
    Potranno essere autorizzati al trattamento dei dati i  dipendenti
addetti alle Unita' che siano stati incaricati, di volta in volta  od
in via permanente, dell'elaborazione dei dati presenti negli  archivi
cartacei od informatici della Banca,  in  relazione  alle  competenze
delle Strutture di base alle quali essi sono assegnati. 
    Il Responsabile della protezione dei dati per la  Banca  d'Italia
e'           contattabile            all'indirizzo            e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 
    Per le violazioni della vigente disciplina in materia di  privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita'  di  controllo,  al
Garante per la protezione  dei  dati  personali  -  Piazza  di  Monte
Citorio, n. 121 - Roma. 
                               Art. 11 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
servizio risorse umane. Il responsabile del procedimento e'  il  capo
pro tempore di tale servizio. 
 
                                 Il vice direttore generale: Sannucci