Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 27-11-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Avviso Terza variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. IL VICE DIRE ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-11-2018 |
Data Scadenza bando | 26-01-2019 |
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Terza variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018 e successive modifiche, con il quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della Difesa, contenente la Scheda tecnica di sintesi per l'attuazione del Protocollo sanitario unico e della Certificazione sanitaria unica; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita'; Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri; Decreta: Art. 1 L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 15.000 candidati per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per «elettricista», «idraulico», «muratore», «maniscalco» e «meccanico di automezzi», per il 2° blocco: 15.000 candidati, per il 3° blocco: 15.000 candidati, per il 4° blocco: 15.000 candidati. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 3. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato C al presente bando. Lo svolgimento delle prove potra' comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza fisica saranno giudicati idonei, compreso coloro che, non completando la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale. 4. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante. 5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per mancato completamento delle prove o per parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di € 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. 6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal reclutamento; c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; d) Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 7, in corso di validita', attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. Qualora il candidato non sia in possesso della citata Certificazione sanitaria unica in corso di validita', dovra' presentare la seguente documentazione formante il Protocollo sanitario unico (PSU) che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: e) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: emocromo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); analisi delle urine con esame del sedimento; markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV; ricerca anticorpi per HIV; f) referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; g) referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; h) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato D al presente bando; i) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 7. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 6, (ad eccezione del certificato medico di cui al precedente comma 6, lettera b), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica e, per i concorrenti di sesso femminile, il referto del test di gravidanza di cui al precedente comma 6, lettera c)) la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validita', attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato E al presente bando, sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche. La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico: a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa); b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti; c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa. Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra' ripetere ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita' della CSU. Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 6, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 6, lettera c) con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in corso di validita'. 8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: a) visita medica generale; b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; c) visita oculistica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato; h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che necessitano di un aggiornamento in sede di selezione; Le commissioni di cui di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati. I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere: a) riconosciuti esenti: 1) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 1) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 2) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; 2) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti di cui al presente comma, ovvero che non risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento. Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 11. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da Direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno essere convocati in un primo tempo presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 6, lettere a), b) e c) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 6, lettera d) oppure e), f), g), h) e i) (solo per i concorrenti di sesso femminile). 13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla Direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di € 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. 15. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2018 1° Blocco Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni mediche concorsuali di appello. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalle stesse commissioni mediche presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica. 17. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di trecentossessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; visita medica generale conclusiva. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8. All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 6, lettera e) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e lettere f), g) e h). I concorrenti di sesso femminile devono produrre comunque i referti degli esami previsti al precedente comma 6, lettere c) e i).».
Art. 2 L'art. 14, comma 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'ente di incorporazione. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre, ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'Allegato D al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.».
Art. 3 L'art. 14, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
Art. 4 L'art. 20 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.».
Art. 5 L'allegato E, annesso al presente decreto, costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2018 Il vice direttore generale: Montemagno