Concorso per 42 ufficiali in servizio permanente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 42 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 04-12-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 3 gennaio 2019) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, ann ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-12-2018 |
Data Scadenza bando | 03-01-2019 |
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Concorso (Scad. 3 gennaio 2019)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il Personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la definizione delle corrispondenze tra corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; Vista la Direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 0090528 del 12 giugno 2018, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2019; Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT 0055790 dell'11 luglio 2018 e n. M_D MSTAT 0074506 del 1° ottobre 2018, contenenti gli elementi di programmazione del presente bando; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 218, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Ravvisata la necessita' di indire per il 2019 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi quarantadue ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di diciannove ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di nove posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso per il reclutamento di quindici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti tra le seguenti specialita': 1) genio navale - settore navale: cinque posti, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 2) genio navale - settore sommergibilisti: due posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 3) armi navali: cinque posti, con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 4) infrastrutture: tre posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso per il reclutamento di sei ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; d) concorso per il reclutamento di due ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito https://www.persomil.difesa.it/ , che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it , www.marina.difesa.it , definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie: a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito diciotto mesi di servizio in ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, gli ufficiali di complemento appartenenti ai soppressi corpi del Genio navale e delle Armi navali possono presentare domanda per il Corpo del Genio della Marina, rispettivamente, per la specialita' genio navale e per la specialita' armi navali. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della Marina militare appartenenti alle categorie, specialita' e abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni e 6 mesi di servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver svolto 2 anni e 6 mesi di servizio nel ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»); f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare, nonche' i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare; g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»). Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), i concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione «sommergibilisti» («smg»). 2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il giorno di compimento del: 1) 45° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e h); 2) 35° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio e abilitazioni all'esercizio delle professioni di seguito indicati: 1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo specializzato per l'edilizia- ovvero diploma d'istruzione secondaria conseguito presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l'articolazione geotecnico; e' richiesto, altresi', il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 2) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale in ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in ingegneria della sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); e' richiesto, altresi', il possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001: - architetto; - pianificatore territoriale; - ingegnere civile e ambientale. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it , area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il Personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b. con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale. 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il Personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito https://concorsi.difesa.it/default.aspx circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. Il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/Pagine/defaul t.aspx hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it . A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il Personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice del concorso al quale il concorrente partecipa: - «RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore; - «RS_MM_GM_2019_2S» per il Genio della Marina; - «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato militare marittimo; - «RS_MM_CP_2019_2S» per le Capitanerie di porto.
Art. 6 Incombenze dei Reparti/Enti 1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno provvedere: a) per il personale in servizio a: - redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina militare»; - nominare, con Ordine del giorno del comandante dell'ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui all'allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita' gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Ai fini di una corretta redazione della scheda di sintesi, si consulti il successivo art. 10 comma 3 e le note dell'allegato B). La stessa documentazione sara' trasmessa a Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo posta elettronica (PEI) all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it e inserendo nell'oggetto il codice del concorso al quale il concorrente partecipa: («RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore, «RS_MM_GM_2019_2S» per il Genio della Marina, «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato militare marittimo e «RS_MM_CP_2019_2S» per le Capitanerie di porto), non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei carabinieri richiedere all'Organo di F.A./Arma CC che detiene la documentazione caratteristica la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) per la successiva trasmissione a Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo posta elettronica (PEI) all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ed inserendo nell'oggetto uno dei codici sopraindicati, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli organi di F.A./Arma CC che custodiscono la documentazione caratteristica dovranno compilare la predetta scheda secondo le modalita' riportate nella precedente lettera a).
Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese; c) valutazione dei titoli di merito; d) accertamenti psico-fisici; e) accertamento attitudinale; f) prove di efficienza fisica; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identita' saranno segnalati ai rispettivi comandi/unita' per le sanzioni disciplinari del caso. 2. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici -una per ciascun Corpo e l'eventuale specialità- per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i corpi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i corpi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i corpi; e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) un numero pari di ufficiali in servizio, di grado non inferiore a capitano di corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; d) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico del corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; b) due ufficiali medici del corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello; membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 6. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina militare, presidente; b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
Art. 9 Prove scritte 1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 75 (settantacinque) minuti nelle materie di italiano, educazione civica e storia volti ad accertare il livello di conoscenza nelle suddette materie; b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di 35 (trentacinque minuti); c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate in sequenza, nel primo giorno d'esame. 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona - Via della Marina n. 1, secondo il seguente calendario: a) concorso per diciannove posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 15 e 16 gennaio 2019; b) concorso per tre posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto: 17 e 18 gennaio 2019; c) concorso per quattordici posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Genio della Marina: 22 e 23 gennaio 2019; d) concorso per sei posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, nei giorni: 24 e 25 gennaio 2019. 3. Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 27 dicembre 2018, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.marina.difesa.it 4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, entro le 07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. 5. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. 6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno effettuate con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento delle prove medesime. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno aver riportato nella prova di cultura generale un voto non inferiore a 18/30. L'esito delle prove sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici, mediante la pubblicazione di statini resi disponibili presso l'ingresso del citato Centro di selezione della Marina militare di Ancona. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura generale e della prova per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili nel sito www.marina.difesa.it . 9. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese sara' assegnato un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15 in relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 3, calcolato secondo le seguenti modalita': - alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti; - a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime 30 saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0. 10. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30. 11. L'esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi art. 11, 12 e 13 del presente bando saranno resi noti, indicativamente, a partire dal 20 febbraio 2019, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it . Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032 (mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della difesa - direzione generale per il Personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it). 12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al precedente comma 1, lettere a) e c), utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15, sara' ottenuto sommando il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura generale moltiplicato per il coefficiente 0,2 e il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 6. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30 cosi' ripartiti: a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 5/30. La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi, relative all'ultimo triennio di servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all'atto di presentazione della domanda. I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio equivalente; 2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media» o giudizio equivalente; 3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio equivalente. Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il singolo documento. Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra' essere assimilata rispettivamente al documento successivo o antecedente; b) servizio prestato in qualita' di Ufficiale in ferma prefissata: punti 1/30; c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: - fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; - da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; - da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; - da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 2) diploma di laurea (di durata triennale): - fino a 91/110: punti 1/30; - da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; - da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009): - fino a 91/110: punti 1,40/30; - da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; - da 106/110 a 110/110: punti 2/30. Non formeranno oggetto di valutazione: - per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; - per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera g) -idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso; d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti 1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sara': - punti 0 per la valutazione 1; - punti 0,1 per la valutazione 2; - punti 0,15 per la valutazione 3; - punti 0,25 per la valutazione 4. Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata) saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua. e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: - ordine militare d'Italia: cavaliere di gran croce: punti 2/30; grande ufficiale: punti 1,75/30; commendatore: punti 1,5/30; ufficiale: punti 1,25/30; cavaliere: punti 1/30; - valor militare: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; croce al valor militare: punti 0,5/30; - valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; - merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: medaglia/croce d'oro: punti 2/30; medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; - ricompense: encomio solenne: punti 1/30; encomio semplice: punti 0,25/30. 4. Il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto nell'area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla direzione generale per il Personale militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovra' recare quale oggetto la dicitura «RS_MM_2019_2S».
Art. 11 Accertamento psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona - Via delle Palombare n. 3, indicativamente nel mese di marzo 2019 (durata presunta giorni 4). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il centro di selezione della Marina militare, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento; c) referto dell'analisi del sangue concernente: - emocromo completo con formula leucocitaria; - VES; - glicemia; - azotemia - creatininemia; - trigliceridemia; - colesterolemia totale e frazionata; - transaminasemia (GOT e GPT); - bilirubinemia diretta e indiretta; - gamma GT; - markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; - attestazione del gruppo sanguigno; - ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica; - ricerca anticorpi per HIV; d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; e) per i concorrenti di sesso femminile: - ecografia pelvica, con relativo referto; - referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita; f) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso. 3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, l'analisi completa dell'urina e il dosaggio del G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la direzione generale per il Personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata direzione generale che escludera' la candidata dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio, tranne che per i concorrenti per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b): 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita odontoiatrica; 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 5) visita psichiatrica; 6) valutazione dell'apparato locomotore; 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 9) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che: - presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); - non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 10) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato E. 5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) apparato visivo: 1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio 1 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 1 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 0,75 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, 1 diottrie per l'astigmatismo misto, le 0,50 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, 1 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 2) per i corpi del Genio della Marina, di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento. Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di porto che dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale (successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di Stato Maggiore; b) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Saranno giudicati: a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PDH non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, All. F); apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2 fermo restando gli specifici requisiti precedentemente indicati; b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente bando); 3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare; 6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; 7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - direzione generale per il Personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12: a tal riguardo, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli stessi accertamenti effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con riserva il concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all' art. 12. 9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 6, lettera b), numeri 3) e 4) determinera' il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della direzione generale per il Personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente dal Comando Scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore Marina, vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: a) area «stile di pensiero»; b) area «emozioni e relazioni»; c) area «produttivita' e competenze gestionali»; d) area «motivazionale». 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare»; b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13 Prove di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata. 2. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: a. esercizi obbligatori: - nuoto 25 metri (qualunque stile); - piegamenti sulle braccia; - addominali; b. esercizi facoltativi: - corsa piana 2.000 metri; - apnea dinamica. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute. Il giudizio, che sara' comunicato per iscritto al concorrente a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), e' definitivo e inappellabile e comportera' l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento di uno o piu' degli esercizi facoltativi non determinera' il giudizio di inidoneita', ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali associati. 5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e della prova di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di Selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - direzione generale per il Personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 14 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio 2019. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, in ciascuna delle materie d'esame previste per ciascun Corpo/specialita' dall'Allegato C, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale sara' ottenuto sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti i corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte I) moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti nelle materie previste per i singoli corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, una prova orale facoltativa di lingua straniera (una lingua scelta fra la lingua francese, la spagnola e la tedesca, della durata di 15 minuti circa per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': a) breve colloquio di carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) fino a 20/30 = 0 punti; b) 21/30 = 0,20 punti; c) 22/30 = 0,40 punti; d) 23/30 = 0,60 punti; e) 24/30 = 0,80 punti; f) 25/30 = 1,00 punti; g) 26/30 = 1,20 punti; h) 27/30 = 1,40 punti; i) 28/30 = 1,60 punti; l) 29/30 = 1,80 punti; m) 30/30 = 2,00 punti.
Art. 15 Graduatorie di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); c. il punteggio riportato nella prova orale; d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e. l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; f. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n. 2, b) n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la direzione generale per il Personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito. 4. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata. 7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata e a quelli delle Forze di completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialita' con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, dovranno presentare nelle modalita' previste dall'art. 11, se non gia' prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici di cui al gia' citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: - certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; - in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della Direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per il Personale militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la direzione generale per il Personale militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 18 Esclusioni 1. La direzione generale per il Personale militare procedera' a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 19 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' anche essere frazionata in piu' periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il Titolare del trattamento e' la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it ; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ; b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it ; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it , come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it ; c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it ; protocollo@pec.gpdp.it . 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 9 novembre 2018 Il direttore generale per il personale militare Ricca Il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto Pettorino