Concorso per 2004 direttori (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 2004 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 28-12-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 27 gennaio 2019) Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi ge ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-01-2019 |
Data Scadenza bando | 27-01-2019 |
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Concorso (Scad. 27 gennaio 2019)
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Visto l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «All'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica recante «Applicazione dell'art. 20 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a); Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare; Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali, e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare gli Allegati A e B; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessita' di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla procedura; Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unita' di personale del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (area D); Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; d) USR: Ufficio scolastico regionale; e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; h) D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); i) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola; l) Tic: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 2 Concorso e posti 1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato al successivo comma 8. 3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. 4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'Allegato A del decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. 6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione e' riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 8. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione, puo' presentare domanda per una sola regione: ================================================================= | | Numero posti | Posti riserva | | Sede | concorso | 30% | +=============================+=================+===============+ | Abruzzo | 13 | 4 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Basilicata | 11 | 3 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Calabria | 33 | 10 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Campania | 160 | 48 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Emilia-Romagna | 209 | 63 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ |Friuli-Venezia Giulia lingua | | | | italiana | 64 | 19 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ |Friuli-Venezia Giulia lingua | | | | slovena | 10 | 3 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Lazio | 162 | 49 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Liguria | 53 | 16 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Lombardia | 451 | 135 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Marche | 49 | 15 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Molise | 3 | 1 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Piemonte | 221 | 66 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Puglia | 29 | 9 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Sardegna | 45 | 13 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Sicilia | 75 | 23 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Toscana | 171 | 51 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Umbria | 45 | 13 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ | Veneto | 200 | 60 | +-----------------------------+-----------------+---------------+ 9. L'indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponibili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale. 10. Sono, altresi', destinati dieci posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, per i quali il competente dirigente dell'USR, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando in base all'art. 23.
Art. 3 Titoli di preferenza e riserva 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza. 2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. 3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta. 4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 4 Requisiti generali di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 6, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneita', l'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa; e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5 Esclusione dal concorso 1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 6 Domanda di partecipazione, modalita' e termini 1. La domanda di partecipazione al concorso puo' essere presentata per una sola regione unicamente in modalita' telematica attraverso l'applicazione Polis previa registrazione all'applicazione stessa. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso la fascia «Mondo Miur» e l'apposito banner «Concorso DSGA», alla sezione dedicata al concorso in cui, nello spazio denominato «Presentazione della domanda», sono disponibili tutte le informazioni utili alla registrazione al sistema Polis e alla successiva compilazione della domanda. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, tramite Polis, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica Polis presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema Polis, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura Polis. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema Polis. L'amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; j) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza; k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR; m) la regione per cui si intende concorrere; n) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4, il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all'art. 4, comma 1, punto c), con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 5: 1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo; 2) l'indicazione degli istituti scolastici presso i quali hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali; p) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del decreto ministeriale: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'universita' o l'istituto universitario italiano o straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale e' stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; r) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 6, aventi diritto alla riserva del trenta per cento dei posti; in tal caso il candidato dovra' indicare la sede e l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo. 3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 4. L'USR competente provvede alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata on-line dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec).
Art. 8 Commissioni esaminatrici 1. Con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza e' nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente e i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR. Gli aspiranti forniranno formale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilita' e inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae. 2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente e due membri e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 3. Il presidente e' scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati. 4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. 5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente bando. 8. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 9. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 10. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a cinquecento. 11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 9 Requisiti dei componenti delle commissioni 1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni presso una istituzione scolastica. 2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.
Art. 10 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, ne' esserne coniugi; c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Art. 11 Prove d'esame 1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 15. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del decreto ministeriale.
Art. 12 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonche' sul sito internet del Ministero, e' reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. 5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa. 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresi' ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 3, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, ne' avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 10. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 11. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 13 Prova scritta 1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte: a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale; b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale. 2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR. 3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e' pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. 5. La griglia di valutazione della prova scritta e' predisposta dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta. 6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet del Ministero e degli USR competenti, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. L'elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli USR, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 10. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo. 11. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti della commissione esaminatrice dal precedente art. 10. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 12. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 14 Prova orale 1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA; b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione. 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale e' pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'inizio della prova stessa. 6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e dell'USR competente almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. 7. La commissione e le eventuali sottocommissioni, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame nonche' scelgono i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva delle materie d'esame. 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 15 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del decreto ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci punti. 2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, all'USR competente, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec). Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR competente ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 16 Predisposizione delle prove 1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il comitato tecnico-scientifico valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e' curata dal Ministero che, a tal fine, puo' avvalersi di supporti esterni.
Art. 17 Graduatorie 1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all'art. 2, comma 8 e aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore. 2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento. 4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Art. 18 Assunzione in servizio 1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria. 2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire, gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria. 5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo.
Art. 19 Presentazione dei documenti di rito 1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 20 Accesso agli atti del concorso 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 21 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 22 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali. 2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei competenti USR. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle altre strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'ufficio scolastico regionale competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.
Art. 23 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano 1. L'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 10. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 24 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 20 dicembre 2018 Il direttore generale: Novelli