Concorso per 291 segretari comunali (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 291 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 28-12-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Concorso (Scad. 28 gennaio 2019) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-01-2019 |
Data Scadenza bando | 28-01-2019 |
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Concorso (Scad. 28 gennaio 2019)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.
IL PREFETTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare l'art. 13; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)» e, in particolare, il comma 45 dell'art. 4; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione»; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale e' stata prevista la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell'interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, l'art 10, che detta disposizioni per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali; Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 11 gennaio 2018 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l'ammissione di duecentonovantuno partecipanti al corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui l'Albo nazionale e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ad avviare procedure concorsuali relative al corso-concorso COA 6 e a procedere alle relative assunzioni per duecentoventiquattro unita' di segretari comunali e provinciali; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2018 registrato dalla Corte dei conti al n. 1913 in data 28 agosto 2018, con cui al Prefetto Roberta Preziotti e' stato affidato l'incarico, nell'ambito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di assicurare lo svolgimento delle funzioni gia' facenti capo alla soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nonche' l'ulteriore incarico relativo allo svolgimento delle attivita' gestionali della soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell'amministrazione pubblica locale, in raccordo funzionale ed organizzativo con il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali - Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno; Decreta: Art. 1 Indizione del concorso L'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito denominato Albo nazionale) indice un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Albo nazionale puo' sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa vigente; c) godimento dei diritti politici; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; e) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti presso universita' straniere sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente che ne ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero. 2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 4. Resta ferma la facolta' dell'Albo nazionale di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti richiesti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando. 5. L'esclusione dal concorso e' disposta con provvedimento motivato del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. 6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione accessibile all'indirizzo internet https://concorsiciv.interno.gov.it mediante registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID. 2. Al fine della compilazione dei campi indicati, l'accesso all'applicazione avviene secondo una delle seguenti modalita': a) mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono all'applicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo; b) in alternativa, mediante un sistema di autenticazione custom che prevede l'uso di codice utente, password ed un codice OTP. In particolare, l'utente deve effettuare la fase di registrazione indicando i seguenti campi obbligatori: nome; cognome; codice fiscale; indirizzo e-mail; cellulare; data di nascita. Al termine della fase di registrazione, l'utente conferma di non essere un robot utilizzando il codice captcha presente nella pagina di registrazione. Il sistema di autenticazione custom provvedera' a generare in modo automatico le credenziali (codice utente e password iniziale) che verranno inviate alla casella di posta elettronica ordinaria indicata dal candidato in fase di registrazione. La password iniziale dovra' essere modificata al primo accesso. Il candidato potra' infine accedere al portale utilizzando le credenziali in suo possesso. Se l'operazione di accesso e' stata svolta correttamente, il portale visualizzera', in un'apposita schermata, il numero di un'utenza telefonica gratuita ed un codice numerico casuale (OTP). Il candidato contatta il numero dell'utenza visualizzata esclusivamente tramite il cellulare indicato in fase di registrazione e digita il codice numerico (OTP). Tale procedura dovra' essere ripetuta ogni qual volta si accedera' al portale. Il sistema non riconosce numeri di cellulari diversi da quelli indicati in fase di registrazione. Se l'operazione viene eseguita con successo, il candidato potra' accedere alla procedura di compilazione della domanda on-line. 3. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Albo nazionale si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia sul sito https://concorsiciv.interno.gov.it nonche' sul sito dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it 6. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che sara' sottoscritta e consegnata, a pena di esclusione, il giorno stabilito per la prova preselettiva. 7. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione della pena e devono essere specificati i carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; j) il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente bando; k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, dall'impiego stesso; l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; m) il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo e la data del conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito presso universita' straniere il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente che ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito; n) di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo comma 15 del presente articolo; o) di autorizzare il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al trattamento dei dati personali per le finalita' di cui al presente bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 8. Al fine di consentire all'Albo nazionale di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile, nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. Quest'ultimo andra' opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi e' concessa ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza Cavour n. 25 - 00193 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente alla specifica autorizzazione all'Albo nazionale al trattamento dei dati sensibili. 9. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice. 11. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 8, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine il candidato, nella domanda compilata on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 12. Nella domanda occorre, altresi', inserire il domicilio (se diverso dalla residenza) unitamente a un recapito telefonico e agli estremi di un valido documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Andranno indicati, inoltre: un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato, che dovra' essere sempre utilizzato per eventuali comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale il sistema trasmettera', al termine della procedura di compilazione, la ricevuta della domanda. 13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono essere comunicate dal candidato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it avendo cura di riportare nella comunicazione anche il numero identificativo certificato dal sistema che appare sulla domanda stampata. 14. L'Albo nazionale non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Albo nazionale stesso o cause di forza maggiore. 15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato in 10,00 (dieci) euro da versare mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT23F0100003245348014244201 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma succursale, con la causale «Nome Cognome - Partecipazione concorso COA 6» e indicando il proprio codice fiscale. 16. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, e' nominata successivamente con decreto del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 5 Procedura concorsuale 1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. 2. Gli esami sono preceduti da una preselezione. 3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nei primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscrizioni all'albo da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 11, del presente bando. 4. Al termine delle prove di cui al comma 1, i primi 291 (duecentonovantuno) classificati - pari ai soggetti da iscrivere all'albo incrementato di una percentuale del 30% - sono ammessi a partecipare ad un corso-concorso della durata di nove mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso una o piu' amministrazioni locali. 5. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono sottoposti ad una verifica finale dell'apprendimento, consistente nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 7. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo regionale in cui viene conseguita la prima nomina.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel tempo massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle prove scritte ed orali del concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche' al ragionamento logico, deduttivo e numerico. 2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata attribuendo i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; 0,75 punti per ogni risposta errata o multipla; 0,25 punti per ogni mancata risposta. 3. Della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 maggio 2019 nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La prova potra' svolgersi anche in piu' sessioni e/o localita' qualora il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti. 4. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede nel giorno ed ora indicati. 5. L'assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove preselettive o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio e al nuovo calendario saranno ugualmente diffuse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it nella sezione dedicata. 7. Eventuali reclami in ordine all'esclusione dalla prova preselettiva possono essere inviati all'Albo nazionale entro e non oltre sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta esclusione soltanto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo. 8. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nonche' della domanda stampata di cui all'art. 3, comma 6, del presente bando e della ricevuta del bonifico, di cui all'art. 3, comma 15, del medesimo bando, munita di CRO (Codice di riferimento operazione), attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. 9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. 10. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. 11. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro i primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscrizioni all'albo da effettuare. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 12. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo. 13. I nominativi degli ammessi alle prove scritte, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono pubblicati sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 14. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima prova sul sito dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it
Art. 7 Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso 1. Le informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove scritte sono fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui all'art. 6, comma 3, del presente bando nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione e' reso noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui al comma precedente nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it I candidati devono presentarsi alle prove muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. 3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione: la prima prova avra' ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova avra' ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario - contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; la terza prova avra' ad oggetto argomenti concernenti le tecniche di direzione e/o organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse umane. 4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio complessivo di 21/30, con un minimo di sei punti per ogni prova. 5. Durante le prove scritte i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8 Prova orale per l'ammissione al corso-concorso 1. Sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it sara' pubblicato l'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale. 2. Il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova orale sono comunicati ai candidati ammessi mediante posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data in cui dovra' essere sostenuta la prova. Il calendario sara', altresi', pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 3. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie: legislazione amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro (con specifico riferimento al pubblico impiego), diritto tributario, ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di bilancio, tecnica normativa, scienza dell'amministrazione, diritto penale (parte generale e delitti contro la pubblica amministrazione). Formera' oggetto di tale prova anche la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. 4. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo saranno estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla Commissione, in modo da garantire l'imparzialita' delle prove. 5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi. L'esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore ai 14/20. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.
Art. 9 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza Cavour n. 25 - 00193 Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, punto 18) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 10 Ammissione al corso-concorso 1. L'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione e' compilato dalla Commissione esaminatrice ed e' approvato con decreto del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Tale elenco e' redatto in ordine decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si tiene conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione i candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi duecentonovantuno posti del suddetto elenco. 3. L'elenco degli ammessi al corso-concorso, con i relativi punteggi, e' pubblicato sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai candidati ammessi viene data comunicazione anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo indicato nella domanda. 4. Eventuali reclami contro l'elenco degli ammessi al corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo stesso. 5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della posta elettronica certificata di comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a pena di decadenza: confermare, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it l'impegno a partecipare al corso-concorso; trasmettere una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Albo nazionale ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci. 6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5, subentrano i primi non ammessi risultanti dall'elenco di cui al comma 1. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita' formative senza giustificato motivo.
Art. 11 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso di formazione e' organizzato e gestito dall'Albo nazionale, che provvedera' a definirne lo svolgimento, le articolazioni e i contenuti didattici nonche' le modalita' di espletamento dell'esame finale e il conseguente rilascio dell'abilitazione. 2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze organizzative dell'Albo nazionale, che provvedera' a disporre la destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli stessi. 3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati dall'Albo nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province. 4. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso e le conseguenti iscrizioni all'albo sono di competenza del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
Art. 12 Borse di studio 1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa di studio, il cui importo e' determinato dal Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comporta automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo le modalita' dallo stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio comportano anche la cancellazione dall'albo.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso. I dati personali forniti dai candidati sono, altresi', raccolti presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, e possono essere comunicati dallo stesso Albo nazionale esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita' informatiche e puo' essere affidato dall'Albo nazionale a una societa' specializzata. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour n. 25, 00193 Roma, titolare del trattamento. 5. Sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it sono rese note le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it Roma, 18 dicembre 2018 Il Prefetto: Preziotti