Concorso per 1 docente (friuli venezia giulia) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2019
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 3 febbraio 2019) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-01-2019
Data Scadenza bando 03-02-2019
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 3 febbraio 2019)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

 
                        IL DIRIGENTE TITOLARE 
                  dell'Ufficio scolastico regionale 
                    per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  17  ottobre  2018  che  disciplina  il  percorso
concorsuale straordinario, per titoli ed esami, per  il  reclutamento
di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno riservato ai soggetti in possesso  di  requisiti
ivi prescritti, nonche' la normativa ivi citata nelle  premesse,  che
si intende integralmente richiamata; 
    Visti gli allegati al succitato decreto  A,  B  e  C  concernenti
rispettivamente i programmi concorsuali, le  griglie  di  valutazione
della prova orale e la tabella  di  ripartizione  del  punteggio  dei
titoli valutabili; 
    Visto in particolare l'art. 18 del succitato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con  il  quale  si
dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del
decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  l'Ufficio  scolastico
regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia  provvede  ad  indire  tali
concorsi straordinari per la  scuola  dell'infanzia  e  primaria  con
lingua di insegnamento slovena (rectius per la scuola dell'infanzia e
primaria con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  con  insegnamento
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia) per posto comune
e di sostegno, anche avvalendosi  della  collaborazione  dell'Ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  il   personale
scolastico del 7 novembre 2018  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma
1-quater, lettera  b),  e  commi  1-quinquies,  1-sexies,  1-septies,
1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, indice un concorso straordinario, per titoli ed esami, per  il
reclutamento a tempo indeterminato del  personale  docente  su  posti
comuni e posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della  scuola
primaria, nonche' la normativa ivi  citata  nelle  premesse,  che  si
intende integralmente richiamata; 
    Visto in particolare  l'art.  14  del  sopraccitato  decreto  del
direttore generale per il  personale  scolastico,  con  il  quale  si
dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del
decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  l'Ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede  ad  indire  concorsi
straordinari per la scuola dell'infanzia e  primaria  con  lingua  di
insegnamento slovena (rectius per la scuola dell'infanzia e  primaria
con lingua  di  insegnamento  slovena  e  con  insegnamento  bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia) per  posto  comune  e  di
sostegno,  anche  avvalendosi   della   collaborazione   dell'ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38; 
    Visto l'art. 425 e seguenti del  decreto  legislativo  16  aprile
1994,  n.  297,  contenente  norme  in  merito  al  reclutamento  del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamento
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione  7
febbraio 2017, n. 53, con il  quale  l'Ufficio  per  l'istruzione  in
lingua  slovena  presso  l'Ufficio  scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia  e'  stato  investito  delle  funzioni  per  il
riconoscimento dei  titoli  professionali,  limitatamente  ai  titoli
rilasciati   dalla   Repubblica   di   Slovenia   e   per   l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena  e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c)  decreto-legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      e) USR: Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia; 
      f) dirigente preposto all'USR: il dirigente  titolare  dell'USR
per il Friuli-Venezia Giulia; 
      g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie  permanenti  di  cui
all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art.  1,  comma
601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296; 
      h) decreto ministeriale: decreto ministeriale  del  17  ottobre
2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018. 
                               Art. 2 
 
                       Concorso straordinario 
 
    1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera  b),
e  commi  1-quinquies,  1-sexies,  1-septies,   1-octies,   1-novies,
1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un  concorso  straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a  tempo  indeterminato  del
personale docente su posti comuni e posti di  sostegno  della  scuola
dell'infanzia e della scuola  primaria  con  lingua  di  insegnamento
slovena   e   con   insegnamento   bilingue   sloveno-italiano    del
Friuli-Venezia  Giulia,  riservato  ai  soggetti  in   possesso   dei
requisiti di  cui  all'art.  3.  Sia  il  concorso  che  le  relative
graduatorie sono organizzate su base regionale. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 4, comma  1-quinquies,  del  decreto-legge,
sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente  decreto
i candidati in possesso dei seguenti titoli: 
      a) titolo di abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  con
lingua d'insegnamento slovena conseguito presso i corsi di laurea  in
scienze  della  formazione  primaria  o  analogo  titolo   conseguito
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso
le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento  slovena
ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del  Friuli-Venezia
Giulia almeno due annualita' di  servizio  specifico  rispettivamente
sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su
posto comune che di sostegno. Il  servizio  a  tempo  determinato  e'
valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,
n. 124; 
      b) diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  e  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali con lingua d'insegnamento  slovena  o  analogo  titolo  di
abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai  sensi
della  normativa  vigente,   conseguiti,   comunque,   entro   l'anno
scolastico 2001/2002, purche' i  docenti  in  possesso  dei  predetti
titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi  otto  anni  scolastici
(2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali  con
lingua  d'insegnamento  slovena  ovvero  con  insegnamento   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due  annualita'  di
servizio specifico,  rispettivamente  sulla  scuola  dell'infanzia  o
primaria,  anche  non  continuative,  sia  su  posto  comune  che  di
sostegno. Il servizio  a  tempo  determinato  e'  valutato  ai  sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
      c) per le procedure per i  posti  di  sostegno  su  infanzia  e
primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere  a)
e  b),  e'  richiesto  il  possesso   dello   specifico   titolo   di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    2. Sono ammessi con riserva  coloro  che,  avendo  conseguito  il
titolo abilitante o  la  specializzazione  sul  sostegno  all'estero,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del sistema nazionale di  istruzione  ovvero  all'Ufficio
speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma
1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine  per  la
presentazione delle istanze  per  la  partecipazione  alla  procedura
concorsuale. 
    3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo  di
specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo  2017,  n.  141,  come  modificato  dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, l'Ufficio speciale per l'istruzione  in  lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, dispone l'esclusione dei candidati  in  qualsiasi  momento  della
procedura concorsuale. 
    5. Ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza  parlata  e
scritta della lingua slovena, commisurata al livello di  madrelingua,
come prescritto dall'art. 425, comma 2  del  decreto  legislativo  16
aprile  1994,  n.  297  e  dall'art.  6  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015,  n.
809. 
                               Art. 4 
 
Domanda  di  partecipazione:  termine,  contenuto  e   modalita'   di
                            presentazione 
 
    1. I candidati possono presentare istanza di  partecipazione  per
una o piu' delle procedure concorsuali  per  le  quali  possiedono  i
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato concorre
per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di  un'unica
istanza con l'indicazione delle  procedure  concorsuali  cui  intende
partecipare. 
    2. La domanda di ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata,
esclusivamente   sul   modello   pubblicato   sull'apposito    spazio
informativo (Natečaj) presente nella  home  page  del  sito  internet
dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia   Giulia
(www.scuola.fvg.it),  dall'utenza  personale  di  posta   elettronica
certificata  del  richiedente,  al  seguente   indirizzo   di   posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it 
    L'e-mail deve riportare  il  seguente  oggetto:  Concorso  scuole
slovene_2018_infanzia_primaria. Le istanze presentate  con  modalita'
diverse non saranno prese in considerazione. 
    3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    4. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005  n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino  al  termine  della  procedura  concorsuale.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in  modo  difforme  o  incompleto  rispetto  al  modello   succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 
    5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e  dell'art.  1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107  nonche'  dell'art.  7,
comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un  contributo  di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per  cui
si     concorre     (infanzia     comune/primaria     comune/infanzia
sostegno/primaria sostegno).  Il  pagamento  deve  essere  effettuato
esclusivamente tramite  bonifico  bancario  sul  conto  intestato  a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0  13
2410 00 Causale: «regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome
e cognome  -  codice  fiscale  del  candidato  -  scuole  slovene»  e
dichiarato al momento della presentazione della domanda. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e)  di  essere  fisicamente  idoneo/a  allo  svolgimento  delle
funzioni proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g)  di  non  essere   stato/a   destituito/a   o   dispensato/a
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento e di  non  essere  stato/a  licenziato/a  da
altro impiego statale ai sensi  della  normativa  vigente,  per  aver
conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti,  ovvero  per  aver  sottoscritto  il
contratto individuale di lavoro  a  seguito  della  presentazione  di
documenti falsi. In caso contrario, il  candidato  deve  indicare  la
causa di risoluzione del rapporto d'impiego; 
      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e  certificata  presso  cui  il  candidato  chiede  di  ricevere   le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato  si  impegna  a  far
conoscere tempestivamente le  variazioni  tramite  posta  elettronica
certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 
      j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o  per  le
quali si intende concorrere; 
      k)  il   titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione per il sostegno  di  cui  all'art.  3  del  presente
bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con
l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e'  stato  conseguito,  del  voto
riportato.  Qualora  il  titolo  di  accesso  sia  stato   conseguito
all'estero  e  riconosciuto,  devono   essere,   altresi',   indicati
obbligatoriamente gli estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ovvero dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito  all'estero  ma
in attesa di riconoscimento dal Ministero occorre dichiarare di  aver
presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento  alla  Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  sistema
nazionale di istruzione ovvero dall'Ufficio speciale per l'istruzione
in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38; entro la data termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per poter essere ammessi  con  riserva;
dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai relativi  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo  2017,  n.  141,  come  modificato  dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che  hanno  conseguito  il  relativo
titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018; 
      l)  di  avere  svolto,  nel  corso  degli  ultimi   otto   anni
scolastici, presso le  istituzioni  scolastiche  statali  con  lingua
d'insegnamento   slovena    ovvero    con    insegnamento    bilingue
sloveno-italiano, almeno due annualita', anche non  continuative,  di
servizio specifico,  rispettivamente  nella  scuola  dell'infanzia  o
primaria, sia su posto comune che di sostegno. Il  servizio  a  tempo
determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della  legge
3 maggio 1999, n. 124; 
      m) per la  sola  scuola  dell'infanzia  la  lingua  comunitaria
prescelta tra le seguenti: inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,
oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui  all'art.
6 del presente bando; per  le  procedure  concorsuali  relative  alla
scuola primaria, la lingua comunitaria e'  esclusivamente  la  lingua
inglese; 
      n) i titoli  valutabili  ai  sensi  della  tabella  dei  titoli
allegata al decreto ministeriale (allegato C); 
      o) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE del Parlamento europeo  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  cd.  Regolamento
generale per la protezione dei dati (GDPR) e al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196; 
      p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla  riserve  previste
dalla vigente normativa. Coloro che hanno  diritto  alla  riserva  di
posti in applicazione della  legge  n.  68/1999  e  che  non  possono
produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai  centri  per
l'impiego poiche' occupati con contratto  a  tempo  determinato  alla
data di scadenza del bando, indicheranno la data e  la  procedura  in
cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; 
      r)  se,  nel  caso  in  cui  sia  diversamente   abile,   abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la  prova,  indicando  in
caso affermativo  l'ausilio  necessario  in  relazione  alla  propria
diversa  abilita'.  Tali  richieste  devono  risultare  da   apposita
certificazione rilasciata da una competente  struttura  sanitaria  da
inviare, almeno dieci giorni prima  dell'inizio  della  prova,  o  in
formato   elettronico   mediante   posta   elettronica    certificata
all'indirizzo dell'USR o a mezzo di raccomandata postale  con  avviso
di  ricevimento  indirizzata  al  medesimo  USR.  Le   modalita'   di
svolgimento della prova possono  essere  concordate  telefonicamente.
Dell'accordo raggiunto l'USR - Ufficio speciale per  l'istruzione  in
lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della  legge  23  febbraio
2001, n. 38, redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per
la partecipazione al concorso,  per  ognuno  degli  insegnamenti/tipi
posto richiesti. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni di valutazione sono nominate  con  decreti  del
dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di
cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, secondo
le modalita' di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel  rispetto
delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13,  14,  15  del  medesimo
decreto ministeriale. 
                               Art. 6 
 
  Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale 
 
    1. La procedura concorsuale si articola in  una  prova  orale  di
natura didattico-metodologica  e  nella  successiva  valutazione  dei
titoli. 
    2. La prova orale, in attuazione  dell'art.  425,  comma  5,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  si  svolge  in  lingua
slovena e ha una durata  massima  complessiva  di  30  minuti,  fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n.  104  e  consiste  nella  progettazione  di
un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione  delle  scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e  di  esempi  di
utilizzo  pratico  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato  e
accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
4 e 5. 
    3. La prova orale per  i  posti  comuni,  distinta  per  i  posti
relativi alla scuola dell'infanzia e  primaria,  ha  per  oggetto  il
programma generale e specifico di  cui  all'allegato  A  del  decreto
ministeriale e valuta la padronanza  delle  discipline  in  relazione
alle  competenze  metodologiche  e  di  progettazione   didattica   e
curricolare,   anche    mediante    l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
    4. La prova orale per la scuola dell'infanzia  valuta,  altresi',
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in una  delle  quattro  lingue  comunitarie  tra  francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per  le  lingue.  Al  fine  del  conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova  orale
per la scuola primaria  valuta  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua  inglese  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma  2  del  decreto  ministeriale  definisce  i
criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche  e  della
competenza didattica. 
    5. La prova orale per i posti di  sostegno  verte  sul  programma
generale e specifico di cui all'allegato A del decreto  ministeriale,
valuta la competenza del candidato nelle attivita' di  sostegno  agli
allievi  con  disabilita'  volte  alla  definizione  di  ambienti  di
apprendimento,  alla  progettazione  didattica  e   curricolare   per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
possibili potenzialita' e alle differenti tipologie  di  disabilita',
anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione. La prova  orale  per  il  sostegno  presso  la  scuola
dell'infanzia valuta  altresi'  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una  delle  quattro  lingue
comunitarie tra francese,  inglese,  spagnolo  e  tedesco  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
prova  orale  per  il  sostegno  presso  la  scuola  primaria  valuta
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  la  relativa  competenza
didattica speciale.  La  griglia  nazionale  di  valutazione  di  cui
all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i  criteri  di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e  della  competenza
didattica. 
                               Art. 7 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Il diario di svolgimento della prova orale  con  l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati  distribuiti  e'  comunicato
dall'Ufficio speciale per  l'istruzione  in  lingua  slovena  di  cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23  febbraio  2001,  n.  38,  almeno
venti giorni prima della data di svolgimento della prova a  mezzo  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti  gli
effetti. All'atto del primo insediamento di ciascuna  commissione  di
valutazione,  la  stessa  provvedera'  all'estrazione  della  lettera
alfabetica dalla quale si partira'  per  l'espletamento  della  prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato  A
del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.
6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte  quello
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
su  cui  svolgere  la  prova  ventiquattro  ore   prima   dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno  escluse
dai successivi sorteggi. 
    3. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4. 
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
                               Art. 8 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
    1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione  dei
titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio  massimo  pari,
rispettivamente, a 30 e a 70 punti. 
    2. La  valutazione  della  prova  orale  viene  effettuata  dalla
commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati  nelle  griglie
nazionali  di  valutazione  di  cui  all'allegato   B   del   decreto
ministeriale. Ai sensi  della  tabella  di  cui  all'allegato  C  del
decreto ministeriale, la commissione assegna ai  titoli  culturali  e
professionali un punteggio massimo di 70 punti. 
                               Art. 9 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato  C  del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o  laddove  previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione,  fermo  restando  quanto
indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il  candidato  che  ha
sostenuto la prova orale presenta al dirigente dell'Ufficio  speciale
per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, i titoli dichiarati nella  domanda  di
partecipazione,   non   documentabili   con   autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro  i  termini  stabiliti  dall'USR   -   Ufficio   speciale   per
l'istruzione in lingua slovena di cui  all'art.  13,  comma  1  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38. Qualora dal controllo  emerga  la  non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle  dichiarazioni
non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite  a  norma  di
legge. 
                               Art. 10 
 
            Graduatorie di merito straordinarie regionali 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo  aver  valutato  la  prova
orale e i titoli, procede  alla  compilazione  della  graduatoria  di
merito straordinaria regionale. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti  ammessi  alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale  di  cui
all'art. 6. 
    3.  Le  graduatorie,  approvate   con   decreto   del   dirigente
dell'Ufficio speciale per  l'istruzione  in  lingua  slovena  di  cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro il  30
luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e
sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR,  nonche'  sul
sito internet del Ministero. 
    4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di  cui
all'art. 4, comma 1-quater , lettera b) del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento. 
    5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo  o  con  riserva,  per  il  posto
specifico. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. L'immissione in ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie  regionali  comporta,  ai  sensi  dell'art.  4,   comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie  del
predetto concorso, nonche' dalle  graduatorie  di  istituto  e  dalle
graduatorie ad esaurimento. 
    8. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza  dalla
graduatoria relativa. 
    9. Ai sensi dell'art. 15,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.  128,
i  docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato  possono
chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione    provvisoria    o
l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo
servizio nelle province di titolarita'. 
                               Art. 11 
 
        Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 
 
    1. I concorrenti assunti a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione.  Ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  i  certificati  e
gli atti di notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 12 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni,  oppure  ricorso  giurisdizionale  al  competente   Tribunale
amministrativo  regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 13 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE  del
Parlamento europeo cd. «GDPR» e del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali  da  essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a
tale   scopo   dall'amministrazione   e'    finalizzato    unicamente
all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con  l'ausilio  di
procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita', anche in caso  di  comunicazione  a
terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre  essere  utilizzati  ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di  tali  dati  e'  facoltativo  e,  tuttavia,
riveste  i  caratteri  della   indispensabilita'   in   ordine   alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  al  regolamento  UE  2016/679
(GDPR),  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati
personali,  di  chiederne  la   rettifica,   l'aggiornamento   e   la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione  della
legge, di chiedere la portabilita' dei dati  nonche'  di  opporsi  al
loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo  le  richieste
all'USR, che esercita le funzioni del titolare del trattamento. 
                               Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Trieste, 7 dicembre 2018 
 
                                  p. il dirigente titolare: Giacomini