Concorso per 1 docente (friuli venezia giulia) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2019 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 3 febbraio 2019) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-01-2019 |
Data Scadenza bando | 03-02-2019 |
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Concorso (Scad. 3 febbraio 2019)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
IL DIRIGENTE TITOLARE dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 17 ottobre 2018 che disciplina il percorso concorsuale straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno riservato ai soggetti in possesso di requisiti ivi prescritti, nonche' la normativa ivi citata nelle premesse, che si intende integralmente richiamata; Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti rispettivamente i programmi concorsuali, le griglie di valutazione della prova orale e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili; Visto in particolare l'art. 18 del succitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire tali concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena (rectius per la scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia) per posto comune e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 7 novembre 2018 che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, indice un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonche' la normativa ivi citata nelle premesse, che si intende integralmente richiamata; Visto in particolare l'art. 14 del sopraccitato decreto del direttore generale per il personale scolastico, con il quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena (rectius per la scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia) per posto comune e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; Visto l'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamento scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e' stato investito delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia; f) dirigente preposto all'USR: il dirigente titolare dell'USR per il Friuli-Venezia Giulia; g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296; h) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.
Art. 2 Concorso straordinario 1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Sia il concorso che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due annualita' di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 5. Ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809.
Art. 4 Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per una o piu' delle procedure concorsuali per le quali possiedono i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intende partecipare. 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata, esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj) presente nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it), dall'utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso scuole slovene_2018_infanzia_primaria. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 4. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia sostegno/primaria sostegno). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato - scuole slovene» e dichiarato al momento della presentazione della domanda. 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le quali si intende concorrere; k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno di cui all'art. 3 del presente bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto, devono essere, altresi', indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma in attesa di riconoscimento dal Ministero occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018; l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano, almeno due annualita', anche non continuative, di servizio specifico, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; m) per la sola scuola dell'infanzia la lingua comunitaria prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui all'art. 6 del presente bando; per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, la lingua comunitaria e' esclusivamente la lingua inglese; n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al decreto ministeriale (allegato C); o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilita'. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dell'USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'USR - Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, redige un sintetico verbale che invia all'interessato; s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi posto richiesti. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.
Art. 6 Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale 1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei titoli. 2. La prova orale, in attuazione dell'art. 425, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolge in lingua slovena e ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5. 3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta, altresi', l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica. 5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica.
Art. 7 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art. 6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi. 3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4. 4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 8 Valutazione della prova orale e dei titoli 1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari, rispettivamente, a 30 e a 70 punti. 2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie nazionali di valutazione di cui all'allegato B del decreto ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all'allegato C del decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti.
Art. 9 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR - Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 10 Graduatorie di merito straordinarie regionali 1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale. 2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui all'art. 6. 3. Le graduatorie, approvate con decreto del dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater , lettera b) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento. 5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma 1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso, nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento. 8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa. 9. Ai sensi dell'art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarita'.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 13 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Il conferimento di tali dati e' facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilita' in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilita' dei dati nonche' di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste all'USR, che esercita le funzioni del titolare del trattamento.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Trieste, 7 dicembre 2018 p. il dirigente titolare: Giacomini