Concorso per 1 dirigente scolastico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2019 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 28 gennaio 2019) Selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero. (Decreto n. 2020). ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-01-2019 |
Data Scadenza bando | 28-01-2019 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 28 gennaio 2019)
Selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero. (Decreto n. 2020).
IL CAPO DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e formazione Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19 e 21; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 64 del 2017 e' stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente di personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero; Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo; e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15 della presente procedura di selezione.
Art. 2 Organizzazione e contingente dei posti 1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo - che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento. 2. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. 3. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del MIUR e del MAECI.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione 1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivo di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso. Non sono ammessi alla selezione coloro che: a. Nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto due periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione della procedura di selezione a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalla graduatoria coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.
Art. 4 Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici 1. I requisiti culturali fondamentali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero sono: a) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si intende partecipare (tra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 2, della presente procedura di selezione) di livello non inferiore a B2 del quadro Comune europeo di riferimento (QCER), rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato prestato servizio, in corso di validita'. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, «e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il diploma di laurea magistrale nella relativa lingua straniera» (ovvero il diploma di laurea vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera); b) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management. 2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all'estero sono: a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione;
Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del 28 gennaio 2019. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura selettiva che deve essere stampata e presentata dal candidato all'atto dell'identificazione il giorno del colloquio. 2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare alle prove per una o piu' lingue straniere. Le aree linguistiche sono riferite alle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo e tedesco. 3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove. In qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 4. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 5. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o posta elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica ordinaria o certificata, al seguente indirizzo selezione.estero@istruzione.it L'amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 6. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MIUR. 7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta e certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo selezione.estero@istruzione.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 8. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MIUR si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 9. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MIUR puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico del MIUR, notificato all'interessato con lettera raccomandata o, se dichiarata nella domanda, posta elettronica certificata.
Art. 6 Selezione 1. La procedura si articola in una selezione per titoli e in un colloquio.
Art. 7 Selezione per titoli 1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al Colloquio. 2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato 2 alla presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato 2. 4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione, di cui al successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione al colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli, che saranno esclusi ai sensi dell'art. 5 comma 9 del presente decreto.
Art. 8 Colloquio 1. Hanno accesso alla successiva fase del colloquio i candidati che abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua o nelle lingue indicate nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. 2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle lingue indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. 3. L'avviso relativo al calendario dei colloqui con l'indicazione della sede e dell'orario di inizio delle prova - predisposto dal MIUR - verra' pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo. 5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. Gli stessi sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro il termine della fase dei colloqui stessi.
Art. 9 Graduatorie 1. l punteggio finale si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito ai sensi degli articoli 7 e 8. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate dalla commissione e distinte per aree linguistiche, sono approvate con decreto del direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR. 2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive. 3. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.
Art. 10 Destinazione all'Estero 1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo. 2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito 1. I candidati vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Decadenza 1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 del presente decreto. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9 comma 3.
Art. 13 Ricorsi Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dal MIUR e' finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1, commi 80 e 138 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MIUR, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.
Art. 15 Composizione e compiti della commissione e condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione 1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico del MIUR, e' costituita apposita commissione presieduta da un dirigente tecnico presso il MIUR o in quiescenza da non piu' di tre anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando e due componenti, scelti tra dirigenti scolastici e docenti, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in servizio presso il MIUR o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non piu' di tre anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MIUR. Le commissioni potranno essere eventualmente integrate con membri aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le graduatorie, distinte per aree linguistiche, dei dirigenti scolastici che hanno superato la selezione di cui al presente decreto. 3. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione: avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; avere in corso procedimenti disciplinari; essere incorsi in sanzioni disciplinari; essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. Inoltre, i presidenti e i componenti della commissione: non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente; non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.
Art. 16 Pubblicazione Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale del MIUR. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio). Roma, 20 dicembre 2018 Il Capo Dipartimento: Palumbo