Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Avviso

Nota Bene: trattandosi di 'Avviso' la scadenza indicata non implica, in genere, la possibilità di presentare domanda ma solo la data fino alla quale questo testo sarà visibile nella banca dati.


Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 7 del 25-01-2019
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Rettifica Modifica e proroga dei termini di presentazione delle domande relative ai concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali d ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-02-2019
Data Scadenza bando 26-03-2019
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica

Modifica e proroga dei termini di presentazione delle domande relative ai concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie delle Forze armate, per l'anno accademico 2019-2020.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 102 del 28
dicembre 2018, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami,
per l'ammissione di allievi ufficiali alla  prima  classe  dei  corsi
normali delle Accademie militare, navale  e  aeronautica  per  l'anno
accademico 2019-2020; 
    Viste le lettere n. M_D  E0012000  REG2019  0009214  in  data  16
gennaio 2019, n. M_D MSTAT RG2019 0002505 in data 15 gennaio  2019  e
n. M_D ARM001 REG2019 0005643 in data 17 gennaio 2019, con le  quali,
rispettivamente, gli Stati maggiori di esercito, marina e aeronautica
hanno chiesto di prolungare fino al 4 febbraio  2019  il  periodo  di
presentazione delle domande di  partecipazione  al  concorso  di  cui
sopra, al fine di incrementare il numero dei partecipanti alla  prova
scritta di preselezione/selezione culturale; 
    Ritenuto di poter accogliere tali richieste mediante  la  proroga
del termine di cui  all'art.  4,  comma  1  del  sopracitato  decreto
interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018; 
    Ritenuto  inoltre,  di  apportare  alcune  correzioni  a   refusi
presenti nelle appendici del bando; 
    Visto il decreto dirigenziale VDG  EI/2018/304  del  19  dicembre
2018, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della
direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri, tra  cui  i  provvedimenti  attuativi,  modificativi  ed
integrativi di bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per  i  motivi  citati  nelle  premesse,  il   termine   per   la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per esami,
per l'ammissione di centoquarantotto allievi al primo anno  del  201°
corso dell'Accademia militare dell'esercito, di  centodiceci  allievi
alla prima classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia  navale  e  di
ottantatre'  allievi   alla   prima   classe   dei   corsi   regolari
dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2019-2020,  indicato
all'art. 4 comma 1 del decreto  interdirigenziale  n.  32/1D  del  19
dicembre 2018, citato nelle premesse,  e'  prorogato  al  4  febbraio
2019. Resta, comunque, invariata all'iniziale termine di scadenza per
la presentazione delle domande (28 gennaio 2019) la data relativa  al
possesso dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  all'art.  2  del
medesimo decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018. 
                               Art. 2 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il primo  periodo  successivo
alle tabelle di valutazione presenti nella  Sezione  2.2.  «Prove  di
efficienza    fisica»    dell'appendice    esercito    del    decreto
interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre  2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
      « I concorrenti  convocati  alle  prove  di  efficienza  fisica
dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche e
dovranno essere muniti della documentazione di cui all'art. 11, comma
3 del bando. ». 
                               Art. 3 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il quinto alinea del  settimo
capoverso   della    sezione    2.2.    «Accertamenti    psicofisici»
dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D
del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente: 
      «- tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di  incerta  prognosi,  la  presenza  di
alterazioni dei mezzi diottrici  o  del  fondo  oculare  che  possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o  quelle
collaterali, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli  esiti  di
cheratotomia  radiale;  gli  esiti  di  laser-terapia  correttiva  in
presenza di alterazioni  della  corioretina  o  di  evidenti  lesioni
corneali;  gli  esiti  di  trattamento   LASIK   e   gli   esiti   di
fotocheratoablazione  in  presenza  di  esiti  disfunzionali  e   con
integrita' del fondo oculare; ». 
                               Art. 4 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea della lettera
c) della Sezione 2.4. «Prove  di  efficienza  fisica»  dell'appendice
marina  militare  del  decreto  interdirigenziale  n.  32/1D  del  19
dicembre 2018 e' sostituito dal seguente: 
      «- autorizzera', nei casi e con le modalita' previsti  all'art.
11, commi 4,  5  e  6  del  bando,  il  differimento  della  data  di
effettuazione  di  tutti  o  parte  degli   esercizi,   comunicandolo
direttamente all'Accademia navale, ufficio concorsi; » 
                               Art. 5 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  il  primo  periodo  della
Sezione  2.5.  «Accertamenti  attitudinali»   dell'appendice   marina
militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre  2018
e' sostituito dal seguente: 
      « Agli accertamenti attitudinali saranno  ammessi  i  candidati
idonei alle prove di  efficienza  fisica  e,  con  riserva,  anche  i
concorrenti di cui all'art. 11, comma 6 del bando. ». 
                               Art. 6 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  il  primo  periodo  della
sezione  2.6.  «Prova  orale  di  matematica»  dell'appendice  marina
militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre  2018
e' sostituito dal seguente: 
      « Alla prova orale di matematica saranno  ammessi  i  candidati
per i posti per i Corpi vari idonei agli accertamenti attitudinali e,
con riserva, anche i concorrenti per i posti per i medesimi Corpi  di
cui all'art. 11, comma 6 del bando. ». 
                               Art. 7 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  il  primo  periodo  della
sezione 2.7. «Prova orale di biologia» dell'appendice marina militare
del decreto interdirigenziale  n.  32/1D  del  19  dicembre  2018  e'
sostituito dal seguente: 
      « Alla prova orale di biologia saranno ammessi i candidati  per
i posti  per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo  idonei  agli
accertamenti attitudinali e, con riserva, anche i concorrenti  per  i
posti per il medesimo Corpo di cui all'art. 11, comma 6 del bando. ». 
                               Art. 8 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  il  primo  periodo  della
sezione 3.2. «Documentazione da presentare alle prove  di  efficienza
fisica» dell'appendice marina militare del decreto  interdirigenziale
n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente: 
      « I  concorrenti  all'atto  della  presentazione  in  accademia
navale per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica  dovranno
presentare i documenti di cui all'art. 11, comma 3 del bando. ». 
                               Art. 9 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  il  primo  periodo  della
Sezione 3.1. «Documentazione da presentare alle prove  di  efficienza
fisica»   dell'appendice   arma   dei   carabinieri    del    decreto
interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre  2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
      « I concorrenti all'atto  della  presentazione  alle  prove  di
efficienza fisica dovranno presentare i documenti di cui all'art. 11,
comma 3 del bando. ». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 17 gennaio 2019 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella