Concorso per 600 allievi corsi (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 600
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 12-02-2019
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-02-2019
Data Scadenza bando 29-03-2019
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso (Scad. 14 marzo 2019)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e successive modificazioni; 
    Visto, in particolare, l'art. 4 della legge n. 407 del 1998,  che
prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle  vittime
del terrorismo e della criminalita'  organizzata,  nonche'  dei  loro
superstiti  e  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni  annue  a  decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5 della legge n. 407  del  1998,  secondo
cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di  attuazione
della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243,  recante  regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione  dell'art.
5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati
il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare  sulla  base
dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del
1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione  le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge  23
novembre 1998, n. 407,  e  l'art.  1904,  secondo  cui  al  personale
militare  spettano  le  provvidenze  in  favore  delle  vittime   del
terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle  seguenti
disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20  ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3  agosto
2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   cosi'   come
modificato dall'art. 23, comma 12-bis,  del  decreto-legge  6  luglio
2012,  n.  95,  convertito dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   135,
concernente  l'introduzione   dell'ISEE   per   la   concessione   di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, ed in  particolare  l'art.  8,
recante  stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  31
dicembre 2018 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e in particolare
la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad € 750.623,00,
per l'anno 2019, del capitolo 1498 «Borse di  studio  riservate  alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  agli
orfani e ai figli»; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
della  ricerca  e  dell'universita'  per  l'anno  2019,  pari  ad   €
750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria  delle
borse di studio secondo il numero e gli importi previsti  dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'istruzione,  della  ricerca  e  dell'universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo  delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Considerata   pertanto   l'opportunita',   di   procedere    alla
definizione di un bando che tenga conto della riduzione  dell'importo
delle  borse  di  studio  in   proporzione   alla   riduzione   dello
stanziamento previsto dalla  legge,  lasciando  invariato  il  numero
delle borse di studio da assegnare ai sensi del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n.  58,  al  fine  di  non
determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4  della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  e  successive  modificazioni;  delle
vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui  all'art.  82  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato
agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo  grado  e
scuola secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2017/2018 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o  di
idonei all'esito delle graduatorie di cui  all'art.  4  del  presente
bando,  risultino   disponibilita'   ulteriori,   nell'ambito   dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. 
                               Art. 2 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano conseguito la promozione  alla  classe  superiore  o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado  o  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento; 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
                               Art. 3 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma, a mezzo raccomandata con
ricevuta  di  ritorno  o  attraverso  l'uso  di   posta   elettronica
certificata con le modalita' di cui all'art.  65,  comma  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico 2017/2018  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine  fa  fede  la  data
risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di  spedizione,
ovvero dalla data di  inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta  di  avvenuta  consegna  della
notifica di posta elettronica certificata. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori, o dal tutore -  con
allegata fotocopia di un  valido  documento  di  identita',  dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata  domanda  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati  ed  eventuale  titolo  di  studio   conseguito   nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n, 214; 
      dichiarazione del reddito  ISEE  (indicatore  della  situazione
economica equivalente), o, in mancanza la  dichiarazione  sostitutiva
semplificata - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  -  resa  su
modello  conforme  all'allegato  al  bando,  attestante  il   reddito
complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni
dei   redditi   presentate,   ai   fini   IRPEF,   nell'anno   solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda,  o
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali. A tale reddito va  sommato  il  reddito  delle
attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo. 
                               Art. 4 
 
    1. La commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle  domande,  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   per   l'inoltro   al   segretario    generale    per
l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta  giorni
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda, prevista dal presente bando. 
      Roma, 24 gennaio 2019 
 
                                      Il segretario generale: Chieppa