Concorso per 35 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 35 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2019 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Concorso (Scad. 8 aprile 2019) Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova. ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-03-2019 |
Data Scadenza bando | 08-04-2019 |
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Concorso (Scad. 8 aprile 2019)
Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova.
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»; Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della citata direttiva 2000/78/CE; Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del requisito del limite di eta' non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino ad un massimo complessivo di tre anni, previsto per l'accesso alla carriera diplomatica; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta' indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30; Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con particolare riguardo all'art. 1, comma 286, che a modifica dell'art. 4 del decreto-Legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, a bandire annualmente, nel quadriennio 2016-2019, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a trentacinque Segretari di Legazione in prova; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso per segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu' aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova. 2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C). 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno. Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato: a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale; e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia; f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario; 3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe n. LM-52), scienze dell'economia (classe n. LM-56), scienze della politica (classe n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia e ricerca sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n. LM-90), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di Legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per comodita' di consultazione, e' allegato al presente bando l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di equiparazione o di equipollenza (Allegato 1). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara; b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell'Unione europea o paese aderente alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 2), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 4) Idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; a tal fine l'amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso; 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando). 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 4. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline - La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente area funzionale; j) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'art. 2, comma 3 del presente bando; k) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; l) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; m) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 8 del presente bando; n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'Allegato 4, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al successivo art. 16. 7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non e' tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed e' ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2), previa presentazione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4). 8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda medesima. 9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dalle prove concorsuali 1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. 2. La commissione e' composta da un ambasciatore o Ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di stato o avvocato dello stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'Ambasciata e da tre professori di I fascia di universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di Legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di stato o avvocato dello stato o magistrato della Corte dei conti.
Art. 6 Procedura di concorso 1. Il concorso si articola in: a) prova attitudinale; b) valutazione dei titoli; c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative di lingua. 2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
Art. 7 Prova attitudinale 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e alla capacita' di ragionamento logico. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da sessanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta minuti, riguardanti: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale; e) test per l'accertamento della capacita' di ragionamento logico. 3. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale. 4. Per l'espletamento della prova attitudinale l'amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
Art. 8 Titoli 1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3, comma 2, lettera m) del presente bando. 2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi; b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea: a) diploma di specializzazione; b) dottorato di ricerca; c) master universitari di primo e di secondo livello. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Art. 9 Prove d'esame 1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte che vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale); e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2. 4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 5. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); b) contabilita' di stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato; d) geografia politica ed economica. Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita' internazionale, indicato dal Presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto di una valutazione unica. 6. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna seduta d'esame orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame. 7. I programmi di esame sono pubblicati nell'Allegato 3 al presente bando.
Art. 10 Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte. 2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato puo' conseguire il seguente punteggio: a) fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua; b) fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 5.
Art. 11 Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua. 2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art. 8 di questo bando. 3. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it - Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 12 Modalita' e calendario delle prove 1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente art. 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 aprile 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 maggio 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione - sempre sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova attitudinale di cui all'art. 7. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti. 4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali. 5. L'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato i candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 13 Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, «tablet», supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. 3. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.
Art. 14 Assunzione 1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra' produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma 1, punto 3, lett. b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento dell'assunzione, il vincitore dovra' presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale attesta di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina. 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'amministrazione, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' psico-fisica all'impiego.
Art. 15 Nomina 1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretari di Legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di ammissione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura concorsuale stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure concorsuali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione al concorso, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; il responsabile del trattamento e' il Capo dell'ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Incaricato del trattamento e' il personale in servizio presso il predetto ufficio V preposto alla procedura concorsuale. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dalla commissione esaminatrice in esito alla procedura concorsuale verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme vigenti in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale www.esteri.it 8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalita' del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonche' l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Art. 17 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 8 febbraio 2019 Il direttore generale: Varriale