Concorso per 35 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 35
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2019
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Concorso (Scad. 8 aprile 2019) Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova. ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-03-2019
Data Scadenza bando 08-04-2019
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso (Scad. 8 aprile 2019)

Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche  al  predetto  regolamento  di
accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale  non  si  puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti  nei
ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale, eccettuati i posti a cui si  accede  in  applicazione
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
    Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a  quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE; 
    Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre  2016  con  il
quale il  Consiglio  di  Stato  ha  confermato  la  legittimita'  del
requisito del limite di eta'  non  superiore  ai  trentacinque  anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre  anni,  previsto  per
l'accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato,  adunanza  plenaria,  2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce  che  il  limite  di  eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato  alla
mezzanotte del giorno del compleanno; 
    Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  con  particolare  riguardo
all'art. 1, comma 286, che a modifica dell'art. 4  del  decreto-Legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30, autorizza il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni  sul
blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, a bandire  annualmente,
nel quadriennio 2016-2019,  un  concorso  di  accesso  alla  carriera
diplomatica e ad  assumere  un  contingente  annuo  non  superiore  a
trentacinque Segretari di Legazione in prova; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale   di   bandire   una   nuova   procedura
concorsuale  in   virtu'   della   specialita'   delle   disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del  concorso
per  segretari  di  Legazione  in  prova,  collegata   ai   peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di  garantire  il  reclutamento  di  funzionari  al  massimo  e  piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio  al  principio  della
massima  efficacia,  efficienza  e  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  trentacinque
posti di Segretario di Legazione in prova. 
    2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono  riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una  delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area  o  nella
corrispondente area funzionale (ex area C). 
    3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
      2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite  di  eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno  del  compimento
del trentacinquesimo anno. 
    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato  per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte  del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato: 
      a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente; 
      b) di un anno per ogni figlio vivente; 
      c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
      d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale; 
      e) di tre anni a favore  dei  candidati  che  siano  dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia; 
      f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita'  di  funzionari
internazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioni
internazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   i
cittadini italiani che siano stati assunti  presso  un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario; 
        3)  una  delle  lauree  magistrali  afferenti  alle  seguenti
classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni  internazionali  (classe
n. LM-52), scienze dell'economia (classe  n.  LM-56),  scienze  della
politica (classe n. LM-62), scienze delle  pubbliche  amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per  l'ambiente  e  la  cultura
(classe n. LM-76), scienze  economico-aziendali  (classe  n.  LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia  e  ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n.  LM-90),  nonche'
la laurea magistrale a  ciclo  unico  in  giurisprudenza  (classe  n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure  un  diploma
di   laurea   in:   giurisprudenza,   scienze   politiche,    scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  a
norma  di  Legge,  conseguito  presso  universita'  o   istituti   di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  un
decreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e'  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per  comodita'  di  consultazione,  e'  allegato  al  presente  bando
l'elenco  dei  titoli  di  studio  accademici   che   consentono   la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti  di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1). 
    I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
      a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente  a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso  e'  cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
provvedimento che la dichiara; 
      b)  in  caso  di  titolo  accademico  rilasciato  da  un  paese
dell'Unione  europea  o  paese  aderente  alla  Convenzione  per   il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio   relativi   all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997  (Allegato  2),  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso  in  cui  esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e'  ammesso  con  riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. 
    L'avvenuta  attivazione  della  procedura  di  equivalenza   deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali. 
      4)  Idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio; a tal fine l'amministrazione  si  riserva  di  accertare  in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati,  anche  nei
riguardi dei vincitori del concorso; 
      5) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma  1,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali  (art.  3,  comma  1  del  presente
bando). 
    3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio  2003,  abbiano  gia'  portato  a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d'esame  di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 
    4. L'amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo. 
                               Art. 3 
 
 
                     Presentazione della domanda 
                      di ammissione al concorso 
 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo  internet  https://web.esteri.it/concorsionline  -   La
domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le  ore  24,00
del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla  data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  La  data  di
presentazione della domanda di ammissione al concorso e'  certificata
dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile
accedere e inviare il modulo on-line. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha  diritto
all'elevazione del limite massimo di eta'; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il comune di residenza; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
      e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      f) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      g) il titolo di studio di  cui  e'  in  possesso,  specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
      h)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      i) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di posti di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
bando. I  dipendenti  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  inquadrati  nella  terza  area   devono
specificare il periodo  di  servizio  nell'area  o  nella  precedente
corrispondente area funzionale; 
      j) la non sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall'art. 2, comma 3 del presente bando; 
      k) in quale lingua intende sostenere la seconda  prova  scritta
di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; 
      l) quali prove linguistiche facoltative  intende  eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; 
      m) gli eventuali titoli che possono dare  punteggio  aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando; 
      n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni  e
di cui all'Allegato 4, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      o) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    4. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita'  diplomatica  sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati  per  le  finalita'  di  cui  al
successivo art. 16. 
    7. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado  e  specifica,  nel  caso  ne
abbia  l'esigenza,  ai  sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale  necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente  richiesta
dall'amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%  -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  come  integrata  dal  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  attitudinale  (art.  7)  ed  e'
ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2),  previa  presentazione,
su specifica  richiesta  dell'Amministrazione,  della  documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4). 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita'  e/o  tempistiche
diverse da quelle di cui al  precedente  comma  1  e  in  particolare
quelle per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la  procedura  di
compilazione e invio  on-line.  La  mancata  esclusione  dalla  prova
attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art.  9,  comma  2)  non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita'  della  domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima. 
    9. L'amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato   quando   tale
smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete
rese dal candidato circa il proprio  recapito  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto  a  quello
indicato nella domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                 Esclusione dalle prove concorsuali 
 
 
    1. Fino  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza  delle  modalita'  e
dei termini stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e'  composta  da
sette membri effettivi, incluso il presidente. 
    2. La commissione e'  composta  da  un  ambasciatore  o  Ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la  presiede,  da  un
consigliere di stato o avvocato dello stato o magistrato della  Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di  grado  non  inferiore  a
consigliere  d'Ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia   di
universita' pubbliche e private per le materie  che  formano  oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b)  e  c)
del presente bando. 
    3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti  per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale,  nonche'  per  le
prove  di  lingua  obbligatorie  e  facoltative.  I  membri  aggiunti
partecipano ai lavori  della  Commissione  per  quanto  attiene  alle
rispettive materie. 
    4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  della
carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
Legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 
    5. In caso di impedimento temporaneo del presidente,  tranne  che
per la scelta, la correzione e la valutazione  delle  prove  scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal consigliere di stato  o  avvocato  dello
stato o magistrato della Corte dei conti. 
                               Art. 6 
 
 
                        Procedura di concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola in: 
      a) prova attitudinale; 
      b) valutazione dei titoli; 
      c)  prove  d'esame  scritte  e  orali,   ed   eventuali   prove
facoltative di lingua. 
    2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi,  ad  eccezione
di quanto previsto nel successivo art.  7,  comma  3,  per  la  prova
attitudinale. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova attitudinale 
 
 
    1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la  capacita'  del
candidato  di  svolgere  l'attivita'  diplomatica,  con   particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di ragionamento logico.  La  prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 
    2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto  da
sessanta quesiti  a  risposta  multipla,  della  durata  di  sessanta
minuti, riguardanti: 
      a)  storia  delle  relazioni  internazionali  a   partire   dal
congresso di Vienna; 
      b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
      c) politica economica e cooperazione economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
        d) lingua  inglese,  senza  l'uso  di  alcun  dizionario,  su
tematiche di attualita' internazionale; 
        e) test per l'accertamento della  capacita'  di  ragionamento
logico. 
    3. Sono ammessi alle successive  prove  scritte  d'esame  di  cui
all'art. 9, comma 2, del presente  bando,  i  candidati  che  abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse  nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale. 
    4. Per l'espletamento della prova attitudinale  l'amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate  gestite  da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale. 
                               Art. 8 
 
 
                               Titoli 
 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma  2,  e  prima  dell'inizio  della  correzione  dei  relativi
elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera m) del presente bando. 
    2. La  commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli: 
      a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di  master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi; 
      b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta  presso
organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita'  di   cui   al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 
    3. Ai fini dell'applicazione  della  lettera  a)  del  precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea: 
      a) diploma di specializzazione; 
      b) dottorato di ricerca; 
      c) master universitari di primo e di secondo livello. 
    La commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitati
titoli,   nonche'   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   la
professionalita' specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  le
materie oggetto delle prove d'esame. 
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  le
prove d'esame. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette  ad  accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la  preparazione  linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da  eventuali  prove
facoltative orali di lingua. 
    2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale,  di  cui
al precedente art. 7, sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie: 
      a)  storia  delle  relazioni  internazionali  a   partire   dal
congresso di Vienna; 
      b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
      c) politica economica e cooperazione economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
      d)  lingua  inglese  (composizione,  senza   l'uso   di   alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale); 
      e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco  (composizione,  senza  l'uso  di  alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 
    3. I candidati dispongono di cinque  ore  per  le  prove  d'esame
scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del  precedente
comma 2 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere
d) ed e) del precedente comma 2. 
    4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che  abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame
scritte, non meno  di  70  centesimi  nella  composizione  in  lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 
    5. La prova d'esame orale verte sulle materie che  hanno  formato
oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie: 
      a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); 
      b) contabilita' di stato; 
      c)  nozioni  istituzionali  di   diritto   civile   e   diritto
internazionale privato; 
      d) geografia politica ed economica. 
    Per la lingua inglese  e  l'altra  lingua  straniera  scelta,  il
candidato sostiene  una  conversazione  su  tematiche  di  attualita'
internazionale. 
    Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere  le  proprie  valutazioni  su   un   tema   dell'attualita'
internazionale, indicato dal Presidente della commissione, al fine di
accertare le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara  e
sintetica, ad argomentare in modo  persuasivo  il  proprio  punto  di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata  insieme
con le altre materie su cui verte la prova  orale.  La  prova  orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e'  oggetto
di una valutazione unica. 
    6. Per  superare  la  prova  d'esame  orale,  il  candidato  deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. 
    Al termine di ciascuna seduta d'esame orale la commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati nella  giornata,  con  l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno  di  essi.  Il  suddetto  elenco,
sottoscritto dal presidente e dal  segretario,  e'  affisso  all'albo
della sede d'esame. 
    7. I programmi  di  esame  sono  pubblicati  nell'Allegato  3  al
presente bando. 
                               Art. 10 
 
 
                          Prove facoltative 
                         di lingua straniera 
 
 
    1. I candidati possono chiedere, nella domanda di  ammissione  al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'  lingue
straniere ufficiali, diverse da quelle  in  cui  hanno  sostenuto  le
prove scritte. 
    2. Le  eventuali  prove  facoltative  di  lingua  straniera  sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale. 
    3. Le prove facoltative di lingua  straniera  consistono  in  una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 
    4. Per  le  prove  facoltative  in  lingua  tedesca  e  russa  il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio: 
      a) fino a un massimo  di  5  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza  di  almeno  2  centesimi,  qualora  faccia  domanda   di
sostenere solamente una delle due prove di lingua; 
      b) fino a un massimo  di  8  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle  due  prove  di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 
    5. Per le prove facoltative in altra  lingua  straniera,  diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a  un
massimo di 4 centesimi per una  sola  lingua,  purche'  raggiunga  la
sufficienza di almeno 2,5  centesimi,  e  fino  a  un  massimo  di  6
centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 
    6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua  si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, comma 5. 
                               Art. 11 
 
 
                   Voto finale delle prove d'esame 
                       e graduatoria di merito 
 
 
    1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando  la
media dei voti riportati nelle prove  d'esame  scritte  con  il  voto
riportato nella prova d'esame orale.  Al  voto  della  prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua. 
    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal  voto  finale
conseguito da ciascun candidato, a  cui  si  aggiungono  i  centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art.
8 di questo bando. 
    3.  Il  Direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per  l'ammissione  in  carriera,  la  graduatoria   di   merito   dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara  vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito  tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 
    4. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  sul  sito
www.esteri.it - Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 12 
 
 
                              Modalita' 
                      e calendario delle prove 
 
 
    1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7 sono  resi  noti  con  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del  9  aprile  2019  e  sul  sito  internet  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e  l'innovazione.  Tali  comunicazioni  hanno
valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro  che  non  sono  stati
esclusi dalla procedura concorsuale sono  tenuti  a  presentarsi  nel
giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 9
aprile 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice   stabilisce   l'ordine   delle
successive prove d'esame scritte sulla base  del  calendario  fissato
dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono
resi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  del  7
maggio 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari  esteri  e
della  cooperazione   internazionale,   oltre   che   nella   bacheca
dell'Ufficio  V  della  Direzione   generale   per   le   risorse   e
l'innovazione. 
    Con lo stesso avviso e' resa nota  la  data  di  pubblicazione  -
sempre sul sito internet del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  nella  bacheca  dell'Ufficio  V  della
Direzione generale per le risorse e l'innovazione -  dell'elenco  dei
candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte.  La   data   di
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le  prove
scritte e' resa nota altresi' dalla  Commissione  esaminatrice  prima
dell'inizio della prova attitudinale di cui all'art. 7. 
    Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli  effetti.
Pertanto coloro che sono stati  ammessi  alle  prove  scritte  devono
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti. 
    4. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove d'esame orali. 
    5. L'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del voto riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte,  e'  dato  i
candidati che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  d'esame  orale,
individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni  prima
della data in cui  essi  devono  sostenerla.  Tale  comunicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 13 
 
 
                  Accesso alla sede di svolgimento 
                         delle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I candidati devono essere muniti di penna nera  o  blu  e  non
possono introdurre nella sede degli esami,  pena  l'esclusione  dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari,  palmari,  «tablet»,  supporti
magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani  e  altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne'  possono  portare  borse  o  simili,
capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. 
    3. L'Amministrazione si  riserva  di  adottare  tutte  le  misure
necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei
candidati. 
                               Art. 14 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  e'  invitato  ad  assumere
servizio  in  via  provvisoria  sotto  riserva  di  accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per  la  nomina,  entro  i  termini
fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra'
produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma  1,
punto 3, lett. b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza  di
requisito di ammissione, salvo che  la  mancata  presentazione  della
detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile  al
candidato stesso. Al momento  dell'assunzione,  il  vincitore  dovra'
presentare  una   dichiarazione   sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' nella quale attesta di non avere  altri  rapporti  di
impiego pubblico o  privato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art.  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In  caso  contrario  presenta  una
dichiarazione di opzione per  la  nuova  amministrazione.  Se,  senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine  stabilito,
decade dal diritto alla nomina. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta  all'amministrazione,
entro trenta giorni  dalla  data  di  assunzione,  una  dichiarazione
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  attestante  che  gli
stati,  fatti  e  qualita'  personali,  suscettibili   di   modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito  variazioni.  L'amministrazione  procede  a  controlli   sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese. 
    3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori  del  concorso  per  accertarne  l'idoneita'   psico-fisica
all'impiego. 
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso,  assunti  in  servizio  in   via
provvisoria,  sempre  che  risultino  in   possesso   dei   requisiti
prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del  Ministro  degli
affari esteri  e  della  Cooperazione  internazionale,  segretari  di
Legazione in prova  per  prestare  il  servizio  di  prova  stabilito
dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18. 
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati raccolti con  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
saranno   trattati   esclusivamente   per   le   finalita'   connesse
all'espletamento  della  procedura  concorsuale  stessa  e   per   le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso
potranno essere inseriti in apposite banche dati  e  potranno  essere
trattati e conservati, nel rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
normativa vigente, in archivi informatici/cartacei  per  i  necessari
adempimenti che competono al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  ed  alla  commissione  esaminatrice  in
ordine alle procedure concorsuali, nonche' per adempiere a  specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione al concorso, nonche' agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati  e'  il  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  piazzale  della
Farnesina n. 1 - 00135 Roma; il responsabile del  trattamento  e'  il
Capo dell'ufficio  V  della  Direzione  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione. Incaricato del trattamento e' il personale in servizio
presso il predetto ufficio V preposto alla procedura concorsuale. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' sia previsto da disposizioni di legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. La graduatoria approvata dalla commissione esaminatrice in
esito   alla   procedura   concorsuale   verra'   diffusa    mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme vigenti in materia  e,
nel rispetto dei principi di pertinenza e non  eccedenza,  attraverso
il sito istituzionale www.esteri.it 
    8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  ed  in  particolare
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali  che  lo
riguardano, dell'origine dei  dati  personali,  delle  modalita'  del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici, nonche'  l'aggiornamento,  la
rettificazione ovvero, quando vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei
dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la  cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, di opporsi, in tutto  o  in  parte,  per  motivi
legittimi al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
                               Art. 17 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28  gennaio  2013,  n.  17  e,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni generali sullo svolgimento dei  concorsi  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e  integrazioni,  nonche'  le  disposizioni  sul
reclutamento  del  personale  contenute  nell'art.  35  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 8 febbraio 2019 
 
                                      Il direttore generale: Varriale