Concorso per 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3700 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2019 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 21 aprile 2019) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-04-2019 |
Data Scadenza bando | 21-04-2019 |
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Concorso (Scad. 21 aprile 2019)
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e 2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e successive modifiche); Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego in Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche' conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano; Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; Decreta il seguente concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale. Art. 1 Posti a concorso 1. I tremilasettecento posti a concorso sono cosi' ripartiti: a. duemilacinquecentoventinove allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; b. millecentotrentanove allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare; c. trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati: a. debbono optare per una delle riserve di posti di cui al comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse; b. se concorrenti per le riserve di posti di cui al comma 1, lettere a. e b., hanno facolta' di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. E' stabilito in centoquarantotto il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al comma 2, lettera b., secondo le modalita' indicate nell'art. 13, comma 5. Dette unita' saranno ripartite in numero di: a. sessantasette riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'art. 1, lettera a.; b. ottantuno riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'art. 1, lettera b.; 4. Il numero dei posti di cui ai commi 1 e 3 potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2019. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che: siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero in rafferma annuale; siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano presentato nell'anno 2019 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che: alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che: alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6. 4. Per le riserve dei posti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono partecipare coloro che: a. godano dei diritti civili e politici; b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo; d. se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano conseguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); e. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; g. siano in possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertare successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; h. non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; i. non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9; j. non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 6. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di: a. una fototessera in formato digitale che dovra' essere caricata durante la procedura; b. uno dei seguenti strumenti di identificazione: credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. c. posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; d. posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione; Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. 3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo. 4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 5. Il concorrente, dovra' dichiarare: a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; c. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d. il proprio stato civile; e. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; f. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; g. il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h. l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; i. se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a.: 1) la propria posizione giuridica, specificando: la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio; la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta servizio; di non aver presentato, nell'anno 2019, domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presentazione della domanda (VFP1/VFP4); 2) ai fini indicati all'art. 12, lettera b., i titoli militari posseduti di cui all'allegato «B», e l'eventuale possesso di: titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante; conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse). l. se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b: titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante; se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui all'allegato «C» lettera a; conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse); m. l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b. e comma 3, per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; n. se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c: il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; titoli di studio e professionali di cui all'allegato «D», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante; 6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione a tutte le prove concorsuali. 7. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 8. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente: ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. L'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4 Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo 1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze. I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza). I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «H». 2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (2º giorno), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it - «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E» e «Q».
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a. prova scritta di selezione; b. prove di efficienza fisica; c. accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento dell'idoneita' psicofisica; d. accertamenti attitudinali; e. accertamenti della conoscenza della lingua straniera nella prova facoltativa; f. valutazione dei titoli. 2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui all'art. 7, commi 4 e 5. 3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6 Commissioni 1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: a. la commissione esaminatrice, preposta: alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli; alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella prova facoltativa di cui all'art. 12 e agli allegati «E» e «F», avvalendosi di docenti conoscitori delle lingue interessate; alla formazione delle graduatorie di merito; b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro; un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di selezione dei concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che intendono svolgere la prova in lingua tedesca; uno o piu' docenti o esperti, quali membro/i aggiunto/i, che potranno essere diversi in funzione della lingua prescelta dai concorrenti nella prova facoltativa di lingua straniera; un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro; un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni. I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c., saranno valutati da una commissione composta da un presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il supporto, per l'intervista attitudinale di selezione, di un perito selettore con analoghe competenze linguistiche. Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate piu' commissioni.
Art. 7 Prova scritta di selezione 1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato «I», che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare una prova in lingua tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dal 2 maggio 2019. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 24 aprile 2019, mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 2. I candidati minorenni all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, redatto su modello conforme all'allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. 3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa cui essi abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra' valore anche di prova di preselezione. In tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi: a. determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1. comma 1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a: quello della riserva dei posti a concorso moltiplicato per 2 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); i primi tremilanovecento graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); primi cento candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato utilmente posizionato; b. concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 13. Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al comma 1. 6. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno regolate da apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento e, per quanto applicabili, secondo le norme previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 7. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova scritta di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potra' prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 8 Documenti da produrre 1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al seguito anche una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia: a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata; b. certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; c. certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinera' l'esclusione del concorrente; d. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del concorrente; e. certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente; f. referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso). 1. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica, dovranno altresi' produrre referto: a. di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; b. attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la data di presentazione e' da calcolare nel computo dei cinque giorni), compresi i festivi, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; 2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di concorso devono, entro i due giorni successivi dalla notifica della idoneita' attitudinale, far pervenire: la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G», «H», «Q»; l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera c.; 4. La citata documentazione dovra' essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload, sulla base di quanto dichiarato in domanda. 5. La mancata presentazione dei suddetti documenti, comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 17 giugno 2019, si svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato «N», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le norme tecniche approvate dal direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento concernenti anche i comportamenti da tenere, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. I concorrenti convocati dovranno: presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; produrre i documenti indicati nell'art. 8. 3. I concorrenti minorenni, all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per indagini radiologiche, redatto su modello conforme all'allegato «P» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. 4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario e percio' escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, ivi comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi abbiano chiesto di partecipare; che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate - non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d) e e) e comma 2, lettera a). A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione necessaria al conseguimento del giudizio di idoneita'. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psico-fisici e la sua esclusione dal concorso. Ai risultati conseguiti negli esercizi obbligatori e, se sostenuti, in quelli facoltativi, e' connessa l'attribuzione di un punteggio incrementale fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi secondo le modalita' indicate nel citato allegato «N», utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti psico-fisici volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 4. 4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 5. La commissione, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica; b. visita cardiologica con E.C.G.; c. visita oculistica; d. visita odontoiatrica; e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; f. visita psichiatrica; g. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato «O», dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h. analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia totale; transaminasemia (GOT - GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; i. controllo dell'abuso sistematico di alcool. I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psico-fisica. 6. La commissione, al termine della visita collegiale, ne comunichera' per iscritto al concorrente l'esito sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti: a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto; b. risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4; 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria); 3) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; 4) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere. La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta) e gonna e decolte' per le donne; b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. I candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato dalla commissione agli interessati. 11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psico-fisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le modalita' di seguito indicate: 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1. Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito alcun punteggio.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Gli accertamenti attitudinali, sono articolati su due distinte fasi: a) una fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della valutazione finale, costituita da tre distinti stadi/momenti: somministrazione collettiva, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o piu' test di prestazione tipica e di massima performance e questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «Protocollo testologico»; valutazione del «Protocollo testologico» a cura di un Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «Relazione psicologica» sul candidato; intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine dell'esplorazione delle aree del «Profilo attitudinale» di riferimento, redige una «Scheda di valutazione attitudinale»; b) un colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore colloquio condotto dalla stessa, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacita' indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di carabiniere, delle responsabilita' discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio; c) il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 3. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al termine degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso. 4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 12 Valutazione dei titoli La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a): a. valutera' i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, dai soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e d); b. attribuira' ai concorrenti cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «B», per i candidati di cui alla lettera a) del comma 1. dell'art. 1; «C», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del comma 1. dell'art. 1; «D» per i candidati di cui alla lettera c) del comma 1. dell'art. 1; «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di candidati di cui all'art. 1, comma 1.
Art. 13 Graduatorie di merito ed ammissione al corso 1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), formera' tre distinte graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato: a. nella prova scritta di selezione; b. nelle prove di efficienza fisica; c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c); d. negli accertamenti della conoscenza della lingua straniera nella prova facoltativa; e. nella valutazione dei titoli. 2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato «Q» al presente decreto. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi venti giorni di effettivo corso. 5. Nei tempi e con le modalita' prescritte con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri si provvedera' ad assegnare la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti dall'art. 1, comma 3, tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base. I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b., saranno devoluti in aggiunta alla aliquota di cui all'art. 1, comma 3, lettera a; 6. L'Amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate. 7. I vincitori del concorso, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dalla prima decade del mese di novembre 2019, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.
Art. 14 Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 e della verifica del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla let. b. dell'art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e risultante dalla documentazione prodotta dai concorrenti risultati vincitori del concorso. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarne un indebito beneficio comporta: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 15 Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri di assegnazione 1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «R» dei sottonotati documenti: a. cittadinanza italiana; b. godimento dei diritti politici; c. titolo di studio; d. stato civile. 2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a. e b.: a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione; b. dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 8 e 14 comma 2.
Art. 16 Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno della Scuola stessa. 2. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri Istituti di Istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianita' di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. 3. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5. e 6., saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. 4. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 5. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare: a. il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; d. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. Inoltre dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato «M». I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione, compresi i festivi. 6. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 8. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previa verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica con le modalita' di cui al comma 3, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 9. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
Art. 17 Impiego al termine del corso 1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a. saranno impiegati nell'ambito dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige. 2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b., saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni, nelle aree: nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige). Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di base, i vincitori potranno essere impiegati anche nell'ambito dell'intero territorio nazionale, per la copertura di posti d'impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l'Amministrazione la facolta' di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 3. I vincitori della riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c. saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige.
Art. 18 Spese di viaggio, licenza e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui gli articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1.
Art. 20 Accesso atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it secondo il modello in allegato «S». Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 15 marzo 2019 Il Comandante generale: Nistri
Allegato "A" ATTO DI ASSENSO PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI
Allegato "B" VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI (Partecipanti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a. del bando di concorso)
Allegato "C" VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (Partecipanti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a., b. del bando di concorso)
Allegato "D" VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (Partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)
Allegato "E" VALUTAZIONE DEI TITOLI (Articolo 12 del bando)
Allegato "F" ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA ACCERTARSI CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO "E" COSTITUISCE TITOLO DA VALUTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL BANDO
Allegato "G" ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
Allegato "H" AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL'AERONAUTICA L'ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
Allegato "I" PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
Allegato "L" CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE
Allegato "M" DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Allegato "N" PROVE DI EFFICIENZA FISICA (Articolo 9 del bando)
Allegato "O" ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE
Allegato "P" DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
Allegato "Q" ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA
Allegato "R" A U T O C E R T I F I C A Z I O N E (DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO) (D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") (Art.15, comma 1 del bando di concorso)