Concorso per 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3700
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2019
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 21 aprile 2019) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-04-2019
Data Scadenza bando 21-04-2019
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso (Scad. 21 aprile 2019)

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonche' l'art.  2186,  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  Maggiore  della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973  comma  2-bis  e
2203-ter del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010
un sistema di programmazione quinquennale  nel  quale  i  posti  sono
messi annualmente a concorso e i candidati possono  fare  in  ciascun
anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.  ,  28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; Tribunale amministrativo regionale  Lazio,  Sez.  I  bis,  16
luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio,  Sez.
I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
    Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino Alto Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese  o  di  altri  idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; 
 
                               Decreta 
 
il  seguente  concorso  pubblico,  per  esami  e   titoli,   per   il
reclutamento  di tremilasettecento  allievi  carabinieri   in   ferma
quadriennale. 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I tremilasettecento posti a concorso sono cosi' ripartiti: 
      a. duemilacinquecentoventinove  allievi  carabinieri  in  ferma
quadriennale,  riservato,  ai  sensi  dell'art.   703   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale
(VFP4), in servizio; 
      b. millecentotrentanove   allievi    carabinieri    in    ferma
quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro  che  non  abbiano
superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo  d'eta'  e'
elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare; 
      c. trentadue  allievi  carabinieri   in   ferma   quadriennale,
riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai
concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752
e successive modificazioni. 
    2. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati: 
      a. debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse; 
      b. se concorrenti per le riserve di posti di cui  al  comma  1,
lettere a. e b.,  hanno  facolta'  di  esprimere  preferenza  per  la
formazione e per  l'impiego  nelle  specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. E' stabilito in centoquarantotto il numero  dei  vincitori  di
concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici
di cui  al  comma  2,  lettera  b.,  secondo  le  modalita'  indicate
nell'art. 13, comma 5. Dette unita' saranno ripartite in numero di: 
      a. sessantasette riservate ai candidati vincitori del  concorso
di cui all'art. 1, lettera a.; 
      b. ottantuno riservate ai candidati vincitori del  concorso  di
cui all'art. 1, lettera b.; 
    4. Il numero dei posti di cui  ai  commi  1  e  3  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove  concorsuali,
di modificare il numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa  pubblica  che  dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2019. 
    In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se militari (VFP1/VFP4) in  servizio,  non  abbiano  presentato
nell'anno 2019 domanda di partecipazione ad  altri  concorsi  indetti
per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad  ordinamento
civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo1, comma 1,  lettera
b) possono partecipare i cittadini italiani che: 
    alla data di scadenza del  termine  utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c)
possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia'  prestato
servizio  militare  per  una  durata   non   inferiore   alla   ferma
obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   ai
successivi commi 5 e 6. 
    4. Per le riserve dei posti di cui ai commi  1,  2  e  3  possono
partecipare coloro che: 
      a. godano dei diritti civili e politici; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in  servizio  e
in congedo; 
      d.  se  non  VFP1/VFP4  in  servizio  e  in  congedo,   abbiano
conseguito o, siano in grado  di  conseguire,  al  termine  dell'anno
scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della  legge  11  dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato  che
ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione  pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 
      e. abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      g.  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale da accertare successivamente con  le  modalita'  di  cui
agli articoli 10 e 11; 
      h.  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      i. non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere esibita all'atto  della  presentazione  alle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9; 
      j. non trovarsi in  situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione  della  domanda  indicato  nell'art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione  per  l'eta',  fino  all'immissione  nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 
    6. Il direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
                     Domanda di partecipazione. 
                         Termini e modalita' 
 
    1.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente  on-line,  avvalendosi  della  procedura   disponibile
nell'area concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di: 
      a. una  fototessera  in  formato  digitale  che  dovra'  essere
caricata durante la procedura; 
      b. uno dei seguenti strumenti di identificazione: 
        credenziali SPID con livello di sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). 
    Le istruzioni per  il  rilascio  di  SPID  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale  dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it 
        idoneo lettore di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
      c.  posta  elettronica  certificata  (PEC)  su  cui  inviare  e
ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      d. posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione; 
    Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la  domanda.  I  concorrenti
minorenni,  dovranno  utilizzare  uno  strumento  di  identificazione
intestato a un genitore esercente la responsabilita'  genitoriale  o,
in mancanza, al tutore. 
    3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    4.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione. 
    5. Il concorrente, dovra' dichiarare: 
      a. i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alle  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      c. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      d. il proprio stato civile; 
      e. la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento,    ogni    variazione    del     recapito     indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      f. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il concorrente dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a     mezzo      e-mail      PEC      (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  qualsiasi  variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      g. il non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      h.  l'aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      i. se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a.: 
        1) la propria posizione giuridica, specificando: 
          la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP1)  ovvero  in   rafferma   annuale   o
quadriennale (VFP4), in servizio; 
          la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove  presta
servizio; 
          di  non  aver  presentato,  nell'anno  2019,   domanda   di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
          la  decorrenza  giuridica  alla   data   di   scadenza   di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4); 
        2) ai  fini  indicati  all'art.  12,  lettera  b.,  i  titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B»,  e  l'eventuale  possesso
di: 
          titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
          conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per  quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art.  1,
comma 1, lettera c), derivante da una  delle  condizioni  specificate
negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse). 
      l. se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b: 
        titoli di studio e professionali  di  cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
        se militare in congedo, i titoli militari  posseduti  di  cui
all'allegato «C» lettera a; 
        conoscenza di lingua straniera (fatta  eccezione  per  quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art.  1,
comma 1, lettera c), derivante da una  delle  condizioni  specificate
negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse); 
      m. l'eventuale preferenza,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera b. e comma  3,  per  la  formazione  e  per  l'impiego  nelle
specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,
forestale e agroalimentare; 
      n. se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c: 
        il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana  e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni; 
        titoli di studio e professionali  di  cui  all'allegato  «D»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica standard indicato dal concorrente.  Detta  ricevuta
dovra' essere esibita all'atto della presentazione a tutte  le  prove
concorsuali. 
    7. La domanda puo' essere annullata e  ripresentata  in  caso  di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 
    8. Una volta scaduto  il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione on-line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    9. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il concorrente: 
      ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e  al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  assume  le  responsabilita'
penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 
    L'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate  a
trarre un indebito beneficio comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
                               Art. 4 
 
              Istruttoria delle domande per i volontari 
            in ferma prefissata in servizio ed in congedo 
 
    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze. 
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale    (ex    distretto    militare/Dipartimento     militare
marittimo/Capitaneria      di      porto/Direzione       territoriale
dell'Aeronautica di appartenenza). 
    I volontari in ferma prefissata in congedo che  non  riescano  ad
ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «H». 
    2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato «G», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    3. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali (2º giorno), presso il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,  dovranno
consegnare una copia del suddetto estratto  della  documentazione  di
servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai  suddetti
accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf»  e  caricata
sul portale internet www.carabinieri.it - «area concorsi», unitamente
ai  titoli  dichiarati  in  domanda  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E» e «Q». 
                               Art. 5 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a. prova scritta di selezione; 
      b. prove di efficienza fisica; 
      c.   accertamenti   psico-fisici,   per    il    riconoscimento
dell'idoneita' psicofisica; 
      d. accertamenti attitudinali; 
      e. accertamenti della conoscenza della lingua  straniera  nella
prova facoltativa; 
      f. valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, commi 4 e 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno  essere  risultati  idonei   in   tutti   gli   accertamenti
obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al  comma  1  e  provvedera'  ad  assicurare  i  concorrenti  per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo  di
permanenza  presso  la  sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi. 
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta: 
        alla valutazione della  prova  scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        alla verifica della conoscenza della lingua  straniera  nella
prova facoltativa di cui all'art. 12  e  agli  allegati  «E»  e  «F»,
avvalendosi di docenti conoscitori delle lingue interessate; 
        alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b. la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a maggiore, membro; 
      un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di
selezione dei concorrenti in possesso dell'attestato  di  bilinguismo
che intendono svolgere la prova in lingua tedesca; 
      uno o piu' docenti o esperti, quali  membro/i  aggiunto/i,  che
potranno essere  diversi  in  funzione  della  lingua  prescelta  dai
concorrenti nella prova facoltativa di lingua straniera; 
      un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro; 
      un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di «perito selettore  attitudinale»,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori  e
psicologi anche esterni. 
    I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c., saranno  valutati  da  una  commissione  composta  da  un
presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con  il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione,  di  un  perito
selettore con analoghe competenze linguistiche. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   nominate   piu'
commissioni. 
                               Art. 7 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento  della  prova  sono  riportati  nell'allegato  «I»,   che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  I  candidati  in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana  e  tedesca),
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di  primo  grado,  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni,  all'atto  della  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare una prova
in lingua tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dal
2 maggio 2019. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora  di
svolgimento saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, a  partire  dal  24  aprile  2019,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    2. I candidati minorenni all'atto della presentazione alla  prima
prova   concorsuale   dovranno   consegnare   l'atto    di    assenso
all'arruolamento volontario di un minore, redatto su modello conforme
all'allegato «A» al presente  decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'  genitoriale  o,
in mancanza, dal tutore, nonche' la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso  di
validita'. 
    3. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento   provvisto   di   fotografia   rilasciato   da    una
amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita',  nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste  riconvocazioni,   fatta   eccezione   per   i   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa cui essi abbiano chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire  al
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  -  a  mezzo  e-mail,
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
un'istanza   di   nuova   convocazione,   allegando    documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non  oltre
il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra'  a
mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di  cui  al  comma  1  avra'
valore anche di prova di preselezione.  In  tal  caso,  il  punteggio
conseguito all'esito della  correzione  e  valutazione  della  prova,
espresso in centesimi: 
      a. determinera' la formazione di distinte graduatorie, una  per
ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1.  comma
1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a: 
        quello della riserva dei posti a concorso moltiplicato per  2
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
        i primi tremilanovecento graduatoria formata per  la  riserva
dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); 
        primi cento  candidati  della  graduatoria  formata  per   la
riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), 
includendovi  anche  quanti  dovessero  riportare,  nelle  rispettive
graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell'ultimo   candidato
utilmente posizionato; 
      b. concorrera' alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di
merito di cui all'art. 13. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    6. Lo svolgimento, la correzione e  la  valutazione  della  prova
saranno  regolate  da   apposite   norme   tecniche   approvate   con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento e, per quanto applicabili, secondo le  norme
previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    7.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica, gli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti, a partire dal  giorno  successivo  a  quello  di
svolgimento dell'ultima sessione della prova  scritta  di  selezione,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    8.  Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno   dalla
pubblicazione degli esiti  definitivi  della  prova  scritta,  potra'
prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata
al concorso, del  questionario  somministratogli,  della  griglia  di
correzione e del proprio modulo risposta test. 
                               Art. 8 
 
                        Documenti da produrre 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica  e,
qualora  idonei,  agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,
all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al
seguito anche una  fotocopia  del  documento),  dovranno  produrre  i
seguenti documenti in originale o in copia: 
      a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b. certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina dello sport. La mancata presentazione di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
      c. certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente; 
      d. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non  antecedente  a  tre  mesi.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
      e. certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«L»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o
alimenti. Tale certificato dovra' avere  una  data  di  rilascio  non
anteriore  a  sei  mesi  a  quella  di  presentazione.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
concorrente; 
      f. referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data fissata per  gli  accertamenti  psico-fisici  (solo  qualora  il
concorrente ne sia gia' in possesso). 
    1. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per  le  prove  di  efficienza  fisica,  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
      a.  di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla  verifica  della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) eseguita entro i tre mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici La mancata presentazione di  detto  referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni; 
      b. attestante l'esito di test di gravidanza  (mediante  analisi
su  sangue  o  urine)  svolto  entro  i  cinque  giorni  la  data  di
presentazione (la data di presentazione e' da calcolare  nel  computo
dei cinque giorni), compresi i festivi, per lo svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  la  finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9. La  mancata  presentazione  di  detto
referto determinera' l'esclusione dal concorso, non  essendo  ammesse
nuove convocazioni; 
    2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati
giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di
concorso devono, entro i due giorni successivi dalla  notifica  della
idoneita' attitudinale, far pervenire: 
      la documentazione relativa ai titoli dichiarati in  domanda  ai
sensi  dell'art.  12,  ai  fini   dell'attribuzione   del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G», «H», «Q»; 
      l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art.  1,  comma
1., lettera c.; 
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno
elencati nella stessa  pagina  dedicata  all'upload,  sulla  base  di
quanto dichiarato in domanda. 
    5. La mancata presentazione dei suddetti  documenti,  comportera'
la  non  attribuzione  dei  punteggi  incrementali  da  parte   della
commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 17 giugno 2019, si svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  «N»,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le
norme tecniche  approvate  dal  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento concernenti anche i comportamenti da tenere,
a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di  indisposizioni
verificatisi prima o durante lo  svolgimento  degli  esercizi.  Detto
provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. I concorrenti minorenni, all'atto della presentazione  per  le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme  all'allegato  «P»
al presente decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. 
    4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove  sara'  considerato  rinunciatario  e  percio'
escluso dal  concorso,  quali  siano  le  ragioni  dell'assenza,  ivi
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: 
      interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di
altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi  abbiano
chiesto di partecipare; 
      che - in ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate - non siano in possesso, alla data di  convocazione,  dei
certificati e referti di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d) e e)
e comma 2, lettera a). 
    A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di  nuova  convocazione,  allegando  documentazione  probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  accordata  non  oltre  il  termine
ultimo di programmato  svolgimento  delle  prove,  avverra'  a  mezzo
e-mail inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio  di  idoneita'.  Il  mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti psico-fisici  e  la  sua  esclusione  dal  concorso.  Ai
risultati conseguiti negli esercizi obbligatori e, se  sostenuti,  in
quelli  facoltativi,  e'  connessa  l'attribuzione  di  un  punteggio
incrementale fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi  secondo
le modalita' indicate nel citato allegato «N», utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  al  termine  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),  ad  accertamenti
psico-fisici  volti  alla  verifica   del   possesso   dell'idoneita'
psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa  e  con  quelle   definite   con   ulteriore   provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento che  saranno  rese  disponibili,  prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 4. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di cui  al  decreto  ministeriale  4  giugno  2014:
psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio  (AC)
2, apparato respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato
locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore  inferiore  (LI)  2,
apparato uditivo (AU) 2, apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva
uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare. 
    5. La commissione, disporra' per tutti i concorrenti  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b. visita cardiologica con E.C.G.; 
      c. visita oculistica; 
      d. visita odontoiatrica; 
      e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f. visita psichiatrica; 
      g. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai  predetti  esami.  Per  i  candidati
ancora minorenni, invece,  la  suddetta  dichiarazione,  conforme  al
modello riportato nell'allegato «O», dovra'  essere  sottoscritta  da
chi esercita la responsabilita'  genitoriale  e  portata  al  seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In  caso
di positivita' disporra'  sul  medesimo  campione  test  di  conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      h. analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT - GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      i. controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici avra' cura di portare al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
«P», che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione  dello  stesso  dalle  procedure  concorsuali.
Potra' essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle  cliniche,
esito d'indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a
precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di  nota  ai
fini della valutazione psico-fisica. 
    6.  La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti: 
      a. che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b. risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'  contemplate   nel   decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,   n.   90   o   che   determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello  di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        4) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta) e gonna e decolte' per le donne; 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del  punto  10
delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto  ministeriale
del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e  agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
il termine delle convocazioni per  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali.  Se  in  occasione  della   seconda   convocazione   il
temporaneo  impedimento  perdura,  la  candidata  sara'  esclusa  dal
concorso  per  impossibilita'  di  procedere   all'accertamento   del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    10. I candidati che, all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici,
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  dalla  commissione  agli
interessati. 
    11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti
psico-fisici,  la  commissione,  sulla  base  delle   caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo  sanitario  di  cui   al   comma   4,
attribuira' un punteggio massimo di 4  punti,  con  le  modalita'  di
seguito indicate: 
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1. 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche,  approvate  con  provvedimento  del  direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione  dell'art.  3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio  2005,  citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Gli accertamenti attitudinali, sono articolati su due distinte
fasi: 
      a) una fase istruttoria  volta  alla  preliminare  ricognizione
degli elementi utili  ai  fini  della  formazione  della  valutazione
finale, costituita da tre distinti stadi/momenti: 
        somministrazione  collettiva,  a   cura   di   un   Ufficiale
psicologo, di uno o piu' test di  prestazione  tipica  e  di  massima
performance e  questionari  tesi  alla  raccolta  semistrutturata  di
informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo
attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «Protocollo
testologico»; 
        valutazione  del  «Protocollo  testologico»  a  cura  di   un
Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «Relazione
psicologica» sul candidato; 
        intervista attitudinale con  un  Ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine  dell'esplorazione  delle  aree   del
«Profilo  attitudinale»  di  riferimento,  redige  una   «Scheda   di
valutazione attitudinale»; 
      b) un colloquio collegiale,  ovvero  «fase  costitutiva»  degli
accertamenti  attitudinali  attraverso  la  quale   la   commissione,
nominata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  d)  e  comma  5  del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti  nella  fase
precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in
base agli esiti di un  ulteriore  colloquio  condotto  dalla  stessa,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale»
di riferimento quale carabiniere  effettivo  in  servizio  nell'Arma,
tenuto  conto,  a  fattor  comune,  delle  capacita'   indispensabili
all'espletamento delle mansioni  e  delle  funzioni  di  carabiniere,
delle responsabilita' discendenti dallo status da  assumere  e  dalle
qualifiche  da  rivestire  e  delle  differenti  funzioni   e   delle
specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri,  nell'ambito  della
difesa dello Stato e  della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o
hanno prestato servizio; 
      c)  il  concorrente  che,  regolarmente   convocato,   non   si
presentera' nel giorno  e  all'ora  stabiliti  per  gli  accertamenti
attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a   causa   di   forza   maggiore.   Non   saranno   previste
riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti   interessati   al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo   e-mail   (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it   ),
un'istanza di nuova convocazione,  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista  presentazione,  inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail  (inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione al concorso). 
    3. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al  termine
degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per
iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
non saranno  ammessi  alle  successive  fasi  concorsuali  e  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 12 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
a): 
      a. valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma
1,  dai  soli  concorrenti  che  abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati all'art. 5, comma 1,
lettere b), c) e d); 
      b. attribuira' ai concorrenti cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «B», per i candidati di cui alla  lettera  a)  del  comma  1.
dell'art. 1; 
        «C», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
dell'art. 1; 
        «D» per i candidati di cui  alla  lettera  c)  del  comma  1.
dell'art. 1; 
        «E» e  «F»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1, comma 1. 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
                       ed ammissione al corso 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' tre distinte  graduatorie  di  merito,  una  per
ciascuno dei concorsi di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sommando  per
ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato: 
      a. nella prova scritta di selezione; 
      b. nelle prove di efficienza fisica; 
      c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli  concorrenti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c); 
      d. negli accertamenti della conoscenza della  lingua  straniera
nella prova facoltativa; 
      e. nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie di merito saranno  approvate  con  decreto  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto. 
    Il  decreto  di  approvazione  delle   graduatorie   sara'   reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei  posti  disponibili
per ciascuna delle categorie di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed
ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i
Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra'  essere
ammesso al corso, secondo l'ordine  delle  medesime  graduatorie,  un
numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali  rinunciatari
per qualsiasi motivo, durante  i  primi  venti  giorni  di  effettivo
corso. 
    5. Nei tempi e con le modalita' prescritte con provvedimento  del
Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri  si  provvedera'  ad
assegnare la  specializzazione  in  materia  di  sicurezza  e  tutela
ambientale, forestale e agroalimentare sino alla copertura dei  posti
disponibili previsti  dall'art.  1,  comma  3,  tenendo  conto  delle
preferenze che i  frequentatori  del  corso  abbiano  espresso  nelle
domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il  corso
di formazione di base. 
    I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza  e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare, qualora non  ricoperti
nel numero stabilito per le aliquote di  cui  all'art.  1,  comma  3,
lettera b.,  saranno  devoluti  in  aggiunta  alla  aliquota  di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera a; 
    6. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote  di  cui  all'art.  1,
comma 3, lettere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei
posti complessivamente disponibili,  designando  i  frequentatori  in
possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse  ai  fini  della
formazione  e  dell'impiego  in  materia  di   sicurezza   e   tutela
ambientale, forestale e agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle
preferenze da loro rappresentate. 
    7. I  vincitori  del  concorso,  dovranno  presentarsi  presso  i
Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi
noti, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti, a partire dalla prima decade del mese di novembre  2019,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935. 
                               Art. 14 
 
                Accertamento dei requisiti e verifica 
              delle dichiarazioni rese dal concorrente 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  all'art.  2  e
della verifica del possesso dei titoli da valutare ai  fini  indicati
alla let. b.  dell'art.  12,  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  potra'
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e  risultante  dalla  documentazione  prodotta  dai
concorrenti risultati vincitori del concorso. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarne  un  indebito  beneficio
comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 15 
 
Documentazione da produrre a cura dei  candidati  vincitori  all'atto
  della presentazione presso il Reparto  d'istruzione  dell'Arma  dei
  carabinieri di assegnazione 
 
    1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare  o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente  al  Reparto
di  istruzione  di  assegnazione  dell'Arma   dei   carabinieri   una
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  secondo  lo  schema  in
allegato «R» dei sottonotati documenti: 
      a. cittadinanza italiana; 
      b. godimento dei diritti politici; 
      c. titolo di studio; 
      d. stato civile. 
    2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma,  lettere  a.  e
b.: 
      a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione; 
      b. dovranno attestare, altresi', che gli interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in  busta
chiusa, all'atto  della  presentazione,  copia  conforme  del  foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,  rilasciato  dal  Comando
militare di provenienza. 
    4. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2, comma
8 e 14 comma 2. 
                               Art. 16 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel  Regolamento  interno  della  Scuola
stessa. 
    2. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono  di
ospitare tutti i vincitori dello  stesso  concorso  presso  i  propri
Istituti di Istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di
formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove  non  diversamente
disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica
dei  frequentatori  del  primo  ciclo,  ferma  restando  la   diversa
anzianita'  di  iscrizione  nel   ruolo   corrispondente   al   ciclo
frequentato. 
    3. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 13, comma 5. e 6., saranno avviati  alla  frequenza  di  un
corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. 
    4.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica.  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine  delle  graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 
    5.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a. il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c. un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      d. ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita'  enzimatica.  Inoltre
dovranno rilasciare  dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«M». 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione,  compresi
i festivi. 
    6. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando Stazione  Carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    8. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previa verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  3,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la
data dell'effettivo incorporamento. 
    9. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi  dalla  data  di  arruolamento,  conseguiranno   la   nomina   a
carabiniere allievo, previo superamento di esami, e  saranno  immessi
in ruolo al  grado  di  carabiniere  al  termine  del  corso  secondo
l'ordine della graduatoria finale. 
                               Art. 17 
 
                    Impiego al termine del corso 
 
    1. I vincitori di concorso  per  le  riserve  dei  posti  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  a.  saranno  impiegati  nell'ambito
dell'intero territorio nazionale;  se  conoscitori/madrelingua  della
lingua  tedesca  potranno  essere  assegnati,  quale  prima  sede  di
servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige. 
    2. I vincitori del concorso per  la  riserva  dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b., saranno impiegati, per un periodo di
tempo comunque non inferiore a quindici anni, nelle aree: 
      nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); 
      nord-est  (Veneto,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia  e
Trentino-Alto Adige). 
    Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo  di
base,  i  vincitori  potranno  essere  impiegati  anche   nell'ambito
dell'intero territorio nazionale, per la copertura di posti d'impiego
presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di
particolari   qualificazioni,   riservandosi   l'Amministrazione   la
facolta' di prolungarne la permanenza in  detti  specifici  incarichi
per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 
    3. I vincitori della riserva dei posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera c. saranno assegnati, quale prima sede di  servizio,  alla
Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige. 
                               Art. 18 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
    1. Le spese per i  viaggi  da  e  per  le  sedi  delle  prove  ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione  di
assegnazione sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti che siano militari in servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento delle  prove  e  degli  accertamenti,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno dette prove e per il  rientro  nella  sede  di  servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le  prove  per  cause  dipendenti
dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  detrazione  da  quella  ordinaria
dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli
accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Per  le  prove  di
efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici dovranno  indossare
la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme
solo per il giorno di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali.
Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in
orario    pomeridiano,    fruiranno    del    pranzo     a     carico
dell'Amministrazione militare. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti  saranno  raccolti
presso il Centro nazionale di selezione e  reclutamento  del  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di  gestione  del
concorso e saranno trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro  per  le  finalita'  concernenti  la  gestione  del   rapporto
medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui gli articoli 15 e 21 del
citato regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  6,
comma 1. 
                               Art. 20 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente
a mezzo PEC all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it  secondo
il modello in allegato «S». 
    Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 15 marzo 2019 
 
                                       Il Comandante generale: Nistri 
                                                         Allegato "A" 
 
                           ATTO DI ASSENSO 
      PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI 
 

             
                                                         Allegato "B" 
 
                   VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI 
(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma  1,
                   lett. a. del bando di concorso) 
 

              
                                                         Allegato "C" 
 
          VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma  1,
                 lett. a., b. del bando di concorso) 
 

            
                                                         Allegato "D" 
 
          VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 (Partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) 
 

            
 
                                                         Allegato "E" 
 
                       VALUTAZIONE DEI TITOLI 
                       (Articolo 12 del bando) 
 

 
                                                         Allegato "F" 
 
         ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA 
   ACCERTARSI CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO "E" COSTITUISCE 
       TITOLO DA VALUTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL BANDO 
 

            
                                                         Allegato "G" 
 
              ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
 

              
                                                         Allegato "H" 
 
                         AUTOCERTIFICAZIONE 
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER  COMPROVATI
MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX  DISTRETTO
MILITARE)/DIPARTIMENTO     MILITARE     MARITTIMO/CAPITANERIA      DI
PORTO/DIREZIONE  TERRITORIALE   DELL'AERONAUTICA   L'ESTRATTO   DELLA
                     DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
(D.P.R.  28.12.2000  nr.  445   "Testo   Unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
                          amministrativa") 
 

             

 
                                                         Allegato "I" 
 
                  PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 
 

             
 
                                                         Allegato "L" 
 
                  CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE 
 

            
 
                                                         Allegato "M" 
 
  DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

            
 
                                                         Allegato "N" 
 
                     PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
                       (Articolo 9 del bando) 
 

             

 
                                                         Allegato "O" 
 
         ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE 
                     PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE 
 

           
 
                                                         Allegato "P" 
 
         DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 
 

             

 
                                                         Allegato "Q" 
 
                   ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA 
 


 
                                                         Allegato "R" 
 
                 A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A
             CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO) 
(D.P.R.  28.12.2000  nr.  445   "Testo   Unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
                          amministrativa") 
               (Art.15, comma 1 del bando di concorso)