Concorso per 10 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2019
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 21 aprile 2019) Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'A ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-04-2019
Data Scadenza bando 21-04-2019
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso (Scad. 21 aprile 2019)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei carabinieri  riservati  ai  volontari  in
ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e,  in  particolare,  l'art.  636,
nonche'  l'art.  2186,  che  fa   salva   l'efficacia   dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959,  960
e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010  n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE)  n.  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di dieci carabinieri in ferma quadriennale, in  qualita'
di  atleti,  per  le  esigenze  del  Centro  sportivo  dell'Arma  dei
carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di dieci carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad
atleti di interesse nazionale,  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
affiliate al CONI, ripartiti nelle discipline/specialita'  di  «Sport
invernali» appartenenti alla «Federazione Italiana  Sport  Invernali»
di  seguito  indicate,  per  il   Centro   sportivo   dell'Arma   dei
carabinieri: 
      due posti per la specialita' «sci alpino/discipline tecniche  -
slalom gigante/slalom speciale - femminile»; 
      un posto per la specialita'  «sci  alpino/discipline  veloci  -
super gigante/discesa libera - femminile»; 
      un posto per la specialita' «sci alpino/discipline  tecniche  -
slalom gigante/slalom speciale - maschile»; 
      un posto per la specialita' «slittino su  pista  artificiale  -
femminile»; 
      un posto per la specialita' «slittino su  pista  artificiale  -
maschile»; 
      un posto per la specialita' «biathlon - femminile»; 
      un posto per la specialita' «biathlon - maschile»; 
      un posto per la specialita' «sci di fondo - femminile»; 
      un posto per la specialita' «bob - maschile». 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2019.
In  tal  caso,  il  Comando  generale   dell'Arma   dei   carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1: 
      a) abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e' elevato a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei  limiti
di  eta'  previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
impieghi; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere consegnata  all'atto  della  presentazione  alla  prima
prova concorsuale; 
      i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2018 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del  Mediterraneo,  Universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1°  gennaio  2018  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      j)  essere  riconosciuti,  da  parte  del   Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale». 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto  corso   formativo   sono
subordinati: 
      a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b)  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c) al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta',  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
carabinieri. 
    4. Il direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
                     Domanda di partecipazione. 
                         Termini e modalita' 
 
    1.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente  on-line,  avvalendosi  della  procedura   disponibile
nell'area concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi: 
      a. dei seguenti documenti: 
        curriculum sportivo, rilasciato  dalla  Federazione  sportiva
nazionale di  riferimento,  con  l'attestazione  della  qualifica  di
«Atleta di interesse nazionale»; 
        titolo   di   studio   conseguito,   in   mancanza   produrre
l'autocertificazione come da allegato D del bando; 
        atto di  assenso,  come  da  allegato  A  del  bando,  per  i
concorrenti  minorenni,  sottoscritto  dai  genitori   esercente   la
potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore,  unitamente  ad  una
copia dei documenti di riconoscimento; 
        una fototessera in formato digitale; 
    I citati documenti, da scansionare in  formato  PDF,  nonche'  la
fototessera, dovranno essere caricati  on-line  quando  richiesto  in
sede di presentazione domanda. 
      b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione: 
        credenziali SPID con livello di sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo; 
    Le istruzioni per  il  rilascio  di  SPID  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale  dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it 
        idoneo lettore di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN; 
      c. di una casella di posta elettronica  certificata  (PEC)  che
servira'  per  inviare  o  ricevere  le  comunicazioni  attinenti  la
procedura concorsuale; 
      d. di una casella posta elettronica standard, sulla  quale,  al
termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF  della
domanda presentata. 
    Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la  domanda.  I  concorrenti
minorenni,  dovranno  utilizzare  uno  strumento  di  identificazione
intestato a un genitore esercente la responsabilita'  genitoriale  o,
in mancanza, al tutore. 
    3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  2  del
presente articolo. 
    4.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. 
    I concorrenti  minorenni  dovranno  indicare  i  propri  dati  di
partecipazione. 
    5. Il concorrente, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) una sola disciplina/specialita' di quelle indicate  all'art.
1, comma 1; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione  da  consegnare  all'atto  della  presentazione   degli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda  cittadinanza
e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) il proprio stato civile; 
      f) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento,    ogni    variazione    del     recapito     indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      g) l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il concorrente dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a     mezzo      e-mail      PEC      (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  qualsiasi  variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      h) il non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      i)  l'aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      j) i titoli di studio e professionali, tra quelli  indicati  al
successivo art. 8; 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica standard indicato dal concorrente.  Detta  ricevuta
dovra' essere esibita all'atto della presentazione al C.N.S.R. per le
prove concorsuali. 
    7. La domanda puo' essere annullata e  ripresentata  in  caso  di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 
    8. Una volta scaduto  il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione on line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    9. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il concorrente: 
      ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  assume  le  responsabilita'
penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 
    L'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate  a
trarre un indebito beneficio comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
                               Art. 4 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti ammessi agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire  copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a Colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a Maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un maresciallo maggiore dell'Arma dei  carabinieri,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      un ufficiale medico dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, membri, di  cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente; 
      un ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
                               Art. 6 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per
essere  sottoposti  ad  accertamenti  psico-fisici,  a   cura   della
commissione di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  b),  volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente,
a partire dal 6 maggio 2019. 
    Il  calendario  di  convocazione   dei   candidati   sara'   reso
disponibile  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - telefono 06/80982935,  a  partire  dal  24
aprile 2019. Detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali  rinvii
o variazioni del suddetto calendario. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
concorrenti  interessati  dal  concomitante  svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'  accertata
secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno  2014
e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle  premesse  e
con  quelle  definite  in  apposito  provvedimento  dirigenziale  del
direttore del Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento.  Detto
provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti. 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a tre  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso); 
      b) certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«B»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato  dal   proprio   medico   di   fiducia   e   controfirmato
dall'interessato,  che  attesti  lo  stato  di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi; 
      e) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore  a  sessanta  giorni  precedenti  la
visita,  di  analisi   di   laboratorio   concernente   il   dosaggio
quantitativo  del  glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),   eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti  da  carenza  accertata,
totale o parziale,  dell'enzima  G6PD  dovranno  rilasciare,  qualora
vincitori  e  al  momento  della   visita   di   incorporamento,   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato «E». In caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  del  G6PD,  ai  fini
della  definizione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque  essere  prodotto  dai  candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      f)  ecografia  pelvica   (finalizzata   alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) con relativo referto (se di sesso femminile); 
      g) referto attestante l'esito di test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
sanitari; 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno dei
documenti di cui alla lettere  b),  c),  d),  f)  e  g)  determinera'
l'esclusione del concorrente. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso,  secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti  direttive,  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  4,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 4, apparato  respiratorio  (AR)  4,  apparati
vari  (AV)  4,  (indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato,  la
carenza accertata, totale  o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,  apparato  uditivo  (AU)  4,
apparato visivo (VS) 4. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che: 
      a) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita'
al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva  tecnica
per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa  di
non idoneita' al servizio militare di cui al decreto  ministeriale  4
giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario
superiore a  1  al  sistema  psichico,  fermi  restando  i  requisiti
stabiliti dal bando; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso  di
alcool, da confermarsi con esame di 2° livello (gascromatografia  con
spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
dai presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere atleta; 
      b) presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tale requisito dovra'  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti una visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio; 
      a. cardiologico con ECG; 
      b. oculistico; 
      c. odontoiatrico; 
      d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e. psichiatrico; 
      f. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g. analisi del sangue concernenti: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      h. controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica; 
      j.  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario
sottoporre il concorrente ad  indagini  radiologiche,  indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui all'allegato «C». I candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  «C»  sottoscritta  dai  genitori  o  da  chi  esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere  gli
ulteriori accertamenti concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione
non potra' in nessun caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, e del punto 10  della  direttiva  tecnica  per  l'accertamento
delle imperfezioni del 4 giugno 2014 per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al  servizio  militare,  secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento per essere sottoposte  alle  visite  specialistiche  e
agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,  in   una   data
compatibile con la definizione del termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico-fisici  e  attitudinali.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la  candidata
sara'  esclusa  dal  concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
                               Art. 7 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore  del
Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  in   applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale  28  luglio
2005, citato  nelle  premesse.  Dette  norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2.    Gli    accertamenti    attitudinali    sono     articolati,
fondamentalmente, in quattro distinti momenti: 
      a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
piu' test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o  questionari
tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul  candidato  in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di  riferimento.
Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; 
      b) valutazione  del  «protocollo  testologico»  a  cura  di  un
Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «relazione
psicologica» sul candidato; 
      c) intervista attitudinale con un  Ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine,  dell'esplorazione  delle  aree  del
«profilo  attitudinale»  di   riferimento,   riepiloga   le   proprie
valutazioni in una «scheda di valutazione attitudinale»; 
    Questi tre momenti iniziali  costituiscono  la  cosiddetta  «fase
istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta  alla  preliminare
ricognizione e descrizione degli elementi  rilevanti  ai  fini  della
formazione  della  decisione  finale  della   commissione   per   gli
accertamenti attitudinali; 
      d)  colloquio  collegiale,  ovvero  «fase  costitutiva»   degli
accertamenti  attitudinali  attraverso  la  quale   la   commissione,
nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  c)  e  comma  4  del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti  nella  fase
precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in
base agli esiti di un  ulteriore  colloquio  condotto  dalla  stessa,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale»
di riferimento quale carabiniere  effettivo  in  servizio  nell'Arma,
tenuto  conto  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status  da
assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione
a riconoscere, manifestare nella condotta ed  accettare,  in  maniera
consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo  da
assumere. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al  termine
degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per
iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle  successive  fasi  del  concorso  e  saranno
esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso  dei  titoli  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  dovra'   procedere   alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate  nell'art.  960  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli di studio,  il  concorrente  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice   in   base   alla   ripartizione    dei    posti    per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara'  costituito
dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalita' indicate
nell'art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di  preferenza
previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano  stati  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art.  3,  comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma  -  telefono  06/80982935,
presumibilmente a partire dal 20 maggio 2019. 
    5. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria,  i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei  posti  messi  a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente  potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,
nella  medesima  disciplina/specialita'  sportiva,   un   numero   di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i
primi venti giorni di effettivo corso. 
    6.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il Reparto di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
22 maggio 2019, nel sito  internet  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  numero
0680982935. 
                               Art. 10 
 
                    Comunicazioni agli aspiranti 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la  pubblicazione
di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo
svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  ed  attitudinali   o   di
ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 
    2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
attraverso  il   sito   internet   www.carabinieri.it   oppure,   ove
espressamente  previsto  dal   bando,   tramite   messaggio   inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede
di domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 11 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 12 
 
                             Esclusioni 
 
    1. L'amministrazione, con provvedimento  motivato  del  direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  puo'  escludere  in  ogni  momento  dal
concorso i concorrenti che  non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina ad atleta del Centro sportivo, se  il  difetto  dei  requisiti
sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento. 
                               Art. 13 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. I vincitori dovranno  presentarsi  presso  la  Scuola  allievi
carabinieri che sara' successivamente individuata, per  la  frequenza
del corso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri e contenute nel regolamento interno per  le
Scuole allievi carabinieri. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine  di
espletare le operazioni di incorporamento,  ivi  compresa  la  visita
medica  di  controllo.  Qualora  dovessero  insorgere   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente  riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al  fine
di accertare che non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio
militare. 
    3.  I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea  inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata  per  la  presentazione,   comporteranno   l'esclusione   dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati  inidonei  saranno  sostituiti   secondo   l'ordine   della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  presentazione  presso  la   Scuola   allievi
carabinieri i vincitori dovranno consegnare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      il  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo  lo
schema in allegato «D». 
    I militari in servizio  dovranno  consegnare,  in  busta  chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    5. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente  rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma  5.  La  Scuola  di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per  comprovati  motivi  da
preavvisare  tramite   la   Stazione   carabinieri   competente   per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso. 
    6. Gli arruolati,  previo  superamento  degli  esami  finali  del
corso, conseguiranno la  nomina  a  carabiniere  e  saranno  immessi,
secondo l'ordine della graduatoria  finale,  nel  ruolo  appuntati  e
carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine  del  corso
saranno destinati al Centro  sportivo  carabinieri,  in  qualita'  di
«atleta» presso la Sezione sport invernali di Selva  di  Val  Gardena
(BZ) o presso il distaccamento di Auronzo di Cadore (BL). 
                               Art. 14 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
    1. Le spese per i viaggi da e  per  la  sede  degli  accertamenti
concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati che siano militari  in  servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento  degli  accertamenti,  nonche'  al   tempo   strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno  detti
accertamenti e per il rientro nella  sede  di  servizio.  Qualora  il
concorrente non sostenga  i  previsti  accertamenti  concorsuali  per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed  attitudinali
fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico  dell'Amministrazione
militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario
pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle  armi  dovranno
indossare l'uniforme limitatamente al  giorno  di  svolgimento  degli
accertamenti attitudinali. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del  regolamento  (UE)  n.
679/2016 (di seguito regolamento) e,  nelle  more  dell'adozione  dei
provvedimenti di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n.  163,  ai
sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per  cui  i  dati  personali  e   particolari   sono   raccolti   e/o
successivamente  trattati;  cio'   anche   in   caso   di   eventuale
comunicazione  a  terzi   e   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto  di  impiego/servizio,  per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento,  Viale
di Tor Di Quinto n. 119. Il titolare puo' essere contattato  inviando
apposita  e-mail  ai  seguenti  indirizzi   di   posta   elettronica:
cnsrconccar@carabinieri.it   -    posta    elettronica    certificata
cnsrconccar@pec.carabinieri.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato  ai  recapiti  resi  noti  nel  bando  di  concorso
pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e  trova  la  base
giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi del Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  Centro
nazionale di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri
presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 12 a  21  del  citato  regolamento,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelli di cui all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
196/2003, tra  i  quali  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,   completare,
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. Tali  diritti  potranno  essere  fatti
valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,
Centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   dell'Arma   dei
carabinieri,  titolare  del  trattamento,  che  nomina  responsabile,
ciascuno per la parte di rispettiva competenza funzionale: 
      a)  il  direttore  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
                               Art. 16 
 
                  Accesso agli atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 
    Il presente bando sara' sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 15 marzo 2019 
 
                                       Il Comandante generale: Nistri 
                                                           Allegato A 
 
                           ATTO DI ASSENSO 
      PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI 

            
                                                           Allegato B 
 
                  CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE 
 

           
                                                           Allegato C 
 
         DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 
 

             
                                                           Allegato D 
 
                 A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A
             CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO) 
(D.P.R.  28.12.2000  nr.  445   "Testo   Unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
                          amministrativa") 
 

            
                                                           Allegato E 
 
  DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE