Concorso per 2329 funzionari giudiziari (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 2329 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 26-07-2019 |
Sintesi: | COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso (Scad. 26 agosto 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 04-08-2019 |
Data Scadenza bando | 26-08-2019 |
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Concorso (Scad. 26 agosto 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministro del tesoro, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Tenuto conto, altresi', che il Ministero della giustizia attesta la copertura o l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando che all'atto dell'assunzione il Ministero medesimo dovra' applicare la riserva dei posti calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, commi 300, 301, 307 e 361; Vista la nota 7 febbraio 2019, n. 41601, con cui il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico la ripartizione della spesa autorizzata in relazione alle esigenze dei vari profili professionali; Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalita' di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria a indire procedure di reclutamento per gli anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di funzionario giudiziario - Area III - F1, in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, commi 10-bis, 10-ter e 10-sexies; Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0024851.U del 19 giugno 2019, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per varie unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nei diversi profili dell'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile e di comunita'; Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 00127084.U del 9 luglio 2019, contenente la delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'espletamento del concorso unico di cui al presente bando per duemilatrecentoventinove unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia; Preso atto della dichiarata sussistenza di idonea copertura finanziaria da parte del Ministero della giustizia nella nota di conferimento della delega citata; Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria e, nella specie, quelle relative al profilo professionale di funzionario giudiziario, funzionario contabile e funzionario tecnico; Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicita' e tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere secondo le modalita' semplificate previste in deroga dalle normative sopra citate; Ritenuto che occorre valorizzare quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'Amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161»; Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui «per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese»; Vista la nota prot. n. 131798 del 16 luglio 2019 del Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilita' di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unita' di personale di cui al presente bando di concorso; Vista la nota prot. n. 47408 del 17 luglio 2019 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, di cui: Codice F/MG: duemiladuecentoquarantadue funzionari giudiziari nei ruoli nell'Amministrazione giudiziaria; trentanove funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; venti funzionari dell'organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; Codice FO/MG: ventotto funzionari dell'organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11 nel limite massimo del cinquanta per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) eta' non inferiore a diciotto anni; c) possesso, nelle classi indicate con riferimento a ciascuno dei profili messi a concorso, della laurea (L) o del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica (LS) o, della laurea magistrale (LM) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Profilo funzionario giudiziario/funzionario amministrativo/funzionario dell'organizzazione e delle relazioni (Codice F/MG) Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; ovvero diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Profilo funzionario dell'organizzazione (Codice FO/MG) Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-33 Scienze economiche; L-9 Ingegneria industriale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-24 Scienze e tecniche psicologiche indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro; ovvero diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; sociologia; scienze statistiche e demografiche; ingegneria gestionale; psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; 90/S Statistica demografica e sociale; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; 34/S Ingegneria gestionale: 58/S Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro; ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell'economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-82 Scienze statistiche; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro; ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente bando. 3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 4.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. 2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso; b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a); c) una prova orale, secondo la disciplina dell'art. 8, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1 che dovra' essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta di cui alla precedente lettera b). 4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera', la graduatoria definitiva di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella prova orale. I primi classificati nelle due graduatorie di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita' 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile all'indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line sul sito https://concorsipersonale.giustizia.it, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Al termine della registrazione, il sistema restituira' una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alla prova scritta o alla prova preselettiva. 4. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate. 7. Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, puo' presentare domanda di partecipazione per ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1. Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per quanto attiene al titolo di studio prescritto, potra' presentare una singola domanda per uno solo dei due profili disciplinati dal presente bando, come indicati all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), ovvero due distinte domande per entrambi. 8. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro dieci sul c.c.p. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200 001008403527 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici dall'estero) intestato a Formez PA - RIPAM, viale Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della causale «Concorso RIPAM Ministero della giustizia, Codice F/MG» ovvero «Concorso RIPAM Ministero della giustizia, Codice FO/MG». Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per entrambi i profili suddetti, il versamento della quota di partecipazione dovra' essere effettuato per ciascun profilo. 9. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare: a) il cognome e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.) e un recapito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare); e) un recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata; f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando; g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso il quale e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; h) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; i) il godimento dei diritti civili e politici; j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; k) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 9; n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando; p) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985; r) gli estremi della ricevuta di pagamento, a riprova dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 10. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 11. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it almeno trenta giorni prima lo svolgimento della prova scritta, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 12. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 15. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice competente per tutti i profili di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, consistera' in un test, composto da quesiti a risposta multipla, di cui una parte attitudinali per la verifica delle capacita' logico-matematiche e una parte diretta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo e diritto costituzionale. 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, sara' pubblicato il diario con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi, nonche' l'indicazione delle modalita' di successiva pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e le informazioni relative alle modalita' del suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della prova sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. 5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 6. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sui suddetti siti internet e segnalato mediante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico. All'atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno altresi' sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesteranno, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nel format telematico utilizzato per la trasmissione on line della domanda di partecipazione al concorso. 7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 8. Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi e il successivo abbinamento con i nomi dei candidati avverranno pubblicamente. 9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 10. Il numero dei quesiti, eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalita', il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati e i criteri di valutazione saranno fissati dalla commissione esaminatrice e comunicati mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e il sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima dalla data di svolgimento della prova. 11. La prova preselettiva sara' superata da un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ogni profilo. Tale numero potra' essere superiore, in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 12. Sara' predisposto, sulla base del punteggio conseguito, un elenco alfabetico dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta. 13. I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati sempre mediante lettura ottica. 14. L'elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, nonche' le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. L'avviso di convocazione per la prova scritta sara' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica. Della summenzionata pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7 Prova scritta 1. La fase selettiva scritta, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, si articola, come segue: I. una parte volta a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso afferenti i seguenti contenuti e consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla nelle materie: per il profilo professionale Codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018); per il profilo professionale Codice FO/MG: diritto amministrativo, diritto del lavoro, contabilita' di Stato, ordinamento penitenziario (legge 354/1975), decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018); II. una parte volta a verificare le conoscenze relative alle tecnologie informatiche; III. una parte volta a verificare la conoscenza della lingua inglese. 2. Alla suddetta prova per l'ammissione alla fase selettiva orale sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti cosi' articolato: fino ad un massimo di venti punti per la prima parte della prova; fino ad un massimo di cinque punti per la seconda parte della prova; fino ad un massimo di cinque punti per la terza parte della prova. 3. La prova, che sara' gestita con procedura analoga a quella della prova preselettiva, si intende superata se saranno stati raggiunti i seguenti punteggi minimi: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova. 4. I candidati dovranno presentarsi all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda. Nel caso in cui non sia stata svolta la prova preselettiva, i candidati dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nel format elettronico, reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA, utilizzato per la trasmissione on line della domanda di partecipazione al concorso. 5. L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 6. Il numero dei quesiti, eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalita' e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sara' fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e il sito del Ministero della giustizia. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima del loro svolgimento. 8. La prova scritta sara' corretta in forma anonima. 9. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. 10. L'avviso di convocazione per la prova orale sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica. 11. Il candidato ammesso alle prove selettive si impegna a presentare, entro e non oltre la data prevista per le prove stesse, al Formez PA la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 1, 9, 10, seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia, unitamente al suindicato diario delle prove.
Art. 8 Prova orale e stesura della graduatoria di merito 1. La prova orale consistera', per ciascun profilo professionale di cui all'art. 1, comma 1, in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle seguenti materie: per il profilo professionale Codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, decreto legislativo 121/2018), elementi di diritto civile, elementi di diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario, elementi di legislazione in materia penale minorile; per il profilo professionale Codice FO/MG: diritto amministrativo, diritto del lavoro, contabilita' di Stato, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, decreto legislativo 121/2018), scienza dell'organizzazione, elementi di legislazione in materia penale minorile. 2. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 3. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio massimo di trenta punti, e la stessa si intendera' superata se sara' stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 4. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valutera' e autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei. 5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati. 3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 4. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: i. gli insigniti di medaglia al valor militare; ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; v. gli orfani di guerra; vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; viii. i feriti in combattimento; ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; xix. gli invalidi e i mutilati civili; xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; iii. dall'eta' minore rispetto agli altri candidati. 4. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
Art. 11 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse al Ministero della giustizia ai fini dell'approvazione. 2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione delle predette graduatorie sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sito del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualificazione.formez.it, nonche' sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando saranno conferite ai vincitori con modalita' che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3.
Art. 12 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali i candidati sono tenuti a versare sul c/c Ripam di cui all'art. 4, la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. All'atto del versamento occorrera' indicare la causale «accesso agli atti concorso RIPAM-Ministero della giustizia». La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere esibita al momento della presentazione presso la sede di Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' l'area produzione preposta alle attivita' RIPAM.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione interministeriale RIPAM e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma; il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 14 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni ed, in particolare, dall'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art. 1 nel personale del Ministero della giustizia, area funzionale terza, fascia economica F1. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 del presente bando, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 11. 4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati gia' nominati vincitori per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero della giustizia. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 5. L'amministrazione delle giustizia si riserva analoga facolta', disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Roma, 17 luglio 2019 p. il Dipartimento della funzione pubblica Barila' p. il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi p. il Ministero dell'interno Perrotta