Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 80 del 08-10-2019
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Avviso (Scad. 8 novembre 2019) Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 08-10-2019
Data Scadenza bando 08-11-2019
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso (Scad. 8 novembre 2019)

Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto lo statuto degli impiegati statali dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
successive modificazioni; 
    Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del  mercato  del
lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni  concernenti
lo Stato e gli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre  1987,  n.  392,  in  tema  di  modalita'  e  criteri   per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del  citato  art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e  in  particolare  l'art.  35,  comma  1,
lettera b), e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare,  l'art.  50,
commi 1-quater e 1-quinquies; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
nonche'  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida
sulle procedure concorsuali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge-quadro  per   l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  per  il  personale  non
dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018; 
    Visto il decreto del Ministro  della  giustizia  del  9  novembre
2017, recante la rimodulazione dei profili professionali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2018, e in particolare l'art. 3 e la allegata tabella  3,  che
autorizzano   il    Ministero    della    giustizia -    Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria   ad   avviare   le   procedure   di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato trecento  unita'  di
personale non dirigenziale nella qualifica di operatore  giudiziario,
mediante procedure ex art.  35,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerato che per il  Dipartimento  organizzazione  giudiziaria
ricorrono le condizioni  generali  di  cui  all'art.  19  del  citato
decreto di autorizzazione 24 aprile 2018  relative  sia  all'avvenuta
immissione in servizio di tutti i vincitori collocati  nelle  proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzione  a  tempo
indeterminato,   di   cui   alla    lettera    a)    e    all'assenza
nell'amministrazione di idonei collocati  nelle  proprie  graduatorie
vigenti e approvate a partire dal  1º  gennaio  2007,  relative  alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza,
di cui alla lettera b); 
    Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  cosi'  come
modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n.  26,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e  10-sexies
che  cosi'   rispettivamente   stabiliscono:   «Quando   si   procede
all'assunzione    di    profili    professionali    del     personale
dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento  degli  iscritti
nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35,  comma  1,  lettera
b), del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento  alle  procedure
assunzionali  gia'  autorizzate,  l'attribuzione  di   un   punteggio
aggiuntivo  a  valere  sulle  graduatorie  delle  predette  liste  di
collocamento in favore di soggetti che hanno  maturato  i  titoli  di
preferenza di cui all'art.  50,  commi  1-quater  e  1-quinquies  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime  finalita'  di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art.  1,  comma
399, primo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  il
Ministero della giustizia e' autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad
effettuare  assunzioni  di  personale  non   dirigenziale   a   tempo
indeterminato,  nel  limite  di  1.300  unita'  di  II  e  III  area,
avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7,  che,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge  28  gennaio
2019,  n.  4,  autorizzano  conseguentemente   il   Ministero   della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad  assumere
a tempo indeterminato  ulteriori trecento  unita'  di  personale  non
dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale  seconda,  posizione
retributiva F1; 
    Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il  lavoro  e  le  altre  emergenze»  e,  in
particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale  «Per  far  fronte  alla
necessita' di coprire le  gravi  scoperture  organiche  degli  uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per
garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione
dell'incremento dei procedimenti civili e penali  presso  i  medesimi
uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato  ad  assumere  in
via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione  organica,  nel
biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  un
contingente massimo di cinquanta unita' di  personale  amministrativo
non  dirigenziale  da  inquadrare  nei   ruoli   dell'amministrazione
giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai
sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle  esigenze  degli
uffici del distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei
singoli profili, appare ragionevole prevedere  l'assunzione  a  tempo
indeterminato presso gli uffici del distretto della Corte di  appello
di Genova di ulteriori sedici unita' di  personale  non  dirigenziale
nella qualifica di operatore giudiziario; 
    Considerato altresi' che  sussiste  la  corrispondenza  di  posti
vacanti in dotazione organica per la figura di operatore giudiziario; 
    Preso atto della  sussistenza  di  idonea  copertura  finanziaria
complessiva; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. E' indetta una procedura di assunzione  per  il  reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di  cui  all'art.  16,
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive  seicentosedici  unita'
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per  il  profilo
professionale  di  operatore  giudiziario,  da  inquadrare  nell'area
funzionale seconda, posizione retributiva F1. 
    2. Tali  posti  sono  ripartiti  secondo  quanto  previsto  nella
tabella A, allegata al presente provvedimento. 
                               Art. 2 
 
               Requisiti per l'avviamento a selezione 
 
    1. Per partecipare alla presente  procedura  di  avviamento,  gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso in Gazzetta Ufficiale  nonche'  alla  data  di  assunzione  in
servizio, i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno  stato  membro  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria  di
primo grado (scuola media inferiore); 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni  a  cui  la
procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con  disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle  mansioni  di  cui  al  vigente
ordinamento professionale); 
      e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera  d)  del  testo
unico, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti  disposizioni  di
legge e dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale dei vari comparti; 
      i) Non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) Per gli  iscritti  di  sesso  maschile,  nati  entro  il  31
dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana. 
    2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o  cittadini
di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i)
ed j) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da  accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6. 
                               Art. 3 
 
              Accertamento dei requisiti ed esclusione 
 
    1. L'amministrazione giudiziaria  provvede  all'accertamento  dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo  quanto  stabilito
dall'art.  13  del  C.C.N.L.  Comparto  funzioni  centrali,  triennio
2016-18  e,  in  particolare,  provvede  d'ufficio  ad  accertare  le
eventuali cause di risoluzione di precedenti  contratti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  buona  condotta  e
delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto  dall'art.  10,
comma 5. 
    2. Per difetto dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  e  al  comma
precedente,  l'amministrazione  giudiziaria  puo'  disporre  in  ogni
momento l'esclusione dalla procedura di assunzione  e  la  revoca  di
ogni atto o provvedimento conseguente. 
    3. Nel caso di mancata produzione  nei  termini  stabiliti  della
documentazione    eventualmente    richiesta     dell'amministrazione
giudiziaria a riprova del possesso dei  suddetti  requisiti,  non  si
procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
                               Art. 4 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  la  Direzione  generale  del
personale  e  della  formazione  del  Ministero   della   giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi  inoltra  alle  competenti   amministrazioni   regionali   la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di  lavoratori  pari
al doppio dei posti  da  ricoprire,  secondo  quanto  indicato  nella
tabella A. 
    2. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti  di
area  vasta,  laddove  previsto  dalla  normativa  regionale),  entro
quarantacinque  giorni  dal  ricevimento   della   richiesta,   salvo
eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a  selezione
i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui,  all'esito  della
prova di idoneita' di cui all'art. 6 e delle  procedure  assunzionali
di cui all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti,  la  Direzione
generale del personale e della  formazione  procedera'  a  richiedere
ulteriori nominativi. 
    3.  All'esito  della  richiesta  di  avviamento,   per   ciascuna
circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale,  in
coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara'  formata  una
singola graduatoria, comprensiva di un numero di  candidati  pari  al
doppio dei posti da ricoprire,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque  conto  dei
punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5. 
    4. E' fatto onere agli interessati di autocertificare  ai  centri
per l'impiego (ovvero  alle  amministrazioni  competenti  secondo  la
normativa regionale) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di
cui all'art. 50, comma 1-quater e  1-quinques  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, per le finalita' di cui all'art. 5. 
    5. Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma  4,
gli uffici competenti, laddove ritenuto  utile  e  nel  rispetto  dei
regolamenti e della normativa  vigente,  provvedono  a  dare  massima
diffusione del presente avviso. 
    6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio  gli  elenchi  dei  nominativi  dei
lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria  e
con  espressa  indicazione   del   punteggio,   completi   dei   dati
identificativi, del  codice  fiscale,  dell'indirizzo  di  residenza,
nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito  telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno  comunicare  formalmente
un  indirizzo  diverso  da  quello  di  residenza,  presso  il  quale
intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per
comunicazioni  con  carattere  di  urgenza,  un  indirizzo  di  posta
elettronica o un recapito cellulare. 
                               Art. 5 
 
                 Attribuzione di punteggi aggiuntivi 
 
    1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su  base
provinciale (o comunque territoriale  secondo  la  vigente  normativa
regionale),  provvedono  a  calcolare  i   punteggi   aggiuntivi   da
attribuire  a  tutti  coloro  che  ne  abbiano  diritto   nell'ambito
dell'intera  graduatoria,  in  conformita'  con  l'art.   14,   comma
10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  coordinato  con
modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 
    2.   Il   punteggio   aggiuntivo   e'   quantificato   calcolando
preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta  sommando  i
punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 
    3. Sulla media viene calcolato il 15%  al  fine  di  ottenere  il
punteggio aggiuntivo  da  attribuire,  in  ciascuna  graduatoria,  in
favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di  preferenza
di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in  ciascuna  graduatoria,  in
favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90. 
                               Art. 6 
 
                   Selezione e prova di idoneita' 
 
    1. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a
svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di  operatore
giudiziario, si svolge presso le Corti di appello  al  cui  distretto
appartengono le sedi di cui all'art. 1 e consiste in un  colloquio  e
in una prova pratica di idoneita'. 
    2. La prova pratica di idoneita' ha ad oggetto la verifica  della
capacita' di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso
delle nozioni di base nell'uso  di  computer  e  sistemi  informatici
(utilizzo di programmi di videoscrittura e della  posta  elettronica,
capacita' di navigazione sulla rete internet). 
    3. Le Corti di appello competenti per  territorio  provvedono  ad
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti
amministrazioni  regionali,  della  data  e  della   sede   dove   si
svolgeranno le prove di idoneita', mediante raccomandata  con  avviso
di ricevimento all'indirizzo di  residenza  o  al  diverso  indirizzo
fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 6. 
                               Art. 7 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. Alle operazioni di selezione provvede, per  ciascun  distretto
di Corte di appello, una apposita commissione  nominata  con  decreto
del direttore generale del personale e della formazione. 
    2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due  esperti
aventi la qualifica di area  III;  le  funzioni  di  segretario  sono
svolte da un dipendente di area terza -  F1  o  superiore.  I  membri
delle commissioni e i segretari sono scelti - giusta indicazione  del
Presidente della Corte di appello e del Procuratore  generale  presso
la Corte di appello, sentiti gli  uffici  di  appartenenza -  tra  il
personale in servizio presso gli uffici giudicanti  o  requirenti  di
ciascun distretto. 
                               Art. 8 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore  dei  volontari  in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze  armate,  congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari
in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti  messi
a concorso. 
    2. Nelle richieste di  avviamento  l'amministrazione  giudiziaria
indica i posti riservati ai  lavoratori  ai  sensi  della  richiamata
normativa. 
    3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
precedente devono produrre apposita certificazione  rilasciata  dagli
organi militari competenti. 
    4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa  regionale)  annotano  il  titolo  a
fianco dei nomi dei lavoratori interessati  nella  graduatoria  degli
iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilita'. 
    5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente  non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure  di
cui al presente decreto. 
                               Art. 9 
 
Modalita'  per  copertura  dei  posti  fino   alla   scadenza   della
                             graduatoria 
 
    1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno  risposto  alla
convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o  non  hanno
sottoscritto il  contratto  individuale  di  lavoro  o  non  si  sono
presentati per l'immissione in servizio  senza  giustificato  motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti  richiesti,  si  provvede,
fino  alla  scadenza  della  graduatoria,  con  ulteriori  avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al  momento  della
richiesta di avviamento. 
    2. La graduatoria perde efficacia termina con  la  copertura  dei
posti a disposizione. 
                               Art. 10 
 
                             Assunzione 
 
    1. I lavoratori utilmente selezionati sono  assunti,  secondo  la
disciplina prevista dal vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale  del  comparto  funzioni  centrali,  nel
profilo di operatore giudiziario,  area  funzionale  seconda,  fascia
economica   F1   del   Ministero   della   giustizia -   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. 
    2. Il personale assunto e'  tenuto  a  permanere  nella  sede  di
destinazione per un periodo non inferiore ad anni  cinque,  ai  sensi
del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  decorre   ad   ogni   effetto   con
l'accettazione da parte degli interessati del  contratto  individuale
di lavoro che si  perfeziona  con  la  presentazione  nella  sede  di
assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale  e  con  il
verbale di immissione in servizio. 
    4. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo, nel termine  indicato,  comporta  la  decadenza  dal  diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del  contratto  individuale  di
lavoro. 
    5. La nomina in prova e l'immissione in servizio  dei  lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'ammissione. 
                               Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della  procedura
di avviamento e  selezione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di  accesso  puo'
essere differito fino alla conclusione della procedura, per  esigenze
organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n.  196,  i  dati  personali  forniti  dai  lavoratori  avviati  alla
selezione saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  giustizia,
ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione  generale  del
personale e della formazione, per  le  finalita'  di  gestione  della
procedura di avviamento ed  assunzione  e  potranno  essere  trattati
all'interno di una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione.  I  lavoratori  avviati
alla selezione, presentandosi alla prova pratica di cui  all'art.  6,
esprimono il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  medesimi,
esclusivamente  per  le  finalita'  sottese  all'espletamento   della
presente procedura assunzionale e nei limiti previsti dalla normativa
di settore, pena l'esclusione dalla procedura di assunzione. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   alla
procedura prevista dal presente avviso. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo,  tra  i  quali  il  diritto   di   rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    5. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei  concorsi -  Direzione  generale  del
personale e della formazione, ufficio III - concorsi e  inquadramenti
- via Arenula n. 70 - Roma. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  direttore  dell'ufficio
III - concorsi e inquadramenti. 
                               Art. 13 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non espressamente menzionato  nel  presente  avviso
sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' quelle contenute  nei  vigenti  contratti
collettivi. 
    2. Il presente decreto  e'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  presso  il  Ministero  della  giustizia  per  conoscenza  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  nonche'  sul  sito  web  del
Ministero della giustizia. 
    Roma, 4 ottobre 2019 
 
                                      Il direttore generale: Leopizzi 
                                                            Tabella A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico