Concorso per 10 funzionari amministrativi (trentino alto adige) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 05-11-2019 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Concorso (Scad. 5 dicembre 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela de ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | TRENTINO ALTO ADIGE |
Provincia: | TRENTO |
Comune: | TRENTO |
Data di inserimento: | 05-11-2019 |
Data Scadenza bando | 05-12-2019 |
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Concorso (Scad. 5 dicembre 2019)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali, e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per l'assunzione nelle PP.AA. centrali; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - Supplemento ordinario - n. 153, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - Supplemento ordinario - n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, nonche' il C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i C.C.N.L. degli altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui «Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di n. 57 unita' di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo - terza area funzionale, fascia retributiva F1 - presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare ai seguenti uffici e ripartiti tra le rispettive sedi: quattro posti amministrazione centrale; due posti ufficio ICQRF nord-ovest (1 sede di Torino, 1 sede di Asti); un posto ufficio ICQRF nord-est (sede di Conegliano/Susegana); un posto ufficio ICQRF Toscana e Umbria (sede di Firenze); un posto ufficio Italia Meridionale (sede di Napoli); un posto ufficio ICQRF Sicilia (sede di Palermo). 2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei profili professionali della seconda area funzionale ed in possesso del titolo di studio di cui all'art. 3 del bando. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il presente bando, nonche' di modificare o di coprire parzialmente le sedi indicate al comma 1, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso, nelle classi indicate con riferimento a ciascuno dei profili messi a concorso, della laurea (L) o del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica (LS) o, della laurea magistrale (LM) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente: laurea (L) in: L-14 - Scienze dei servizi giuridici; L-16 - Scienze dell'organizzazione e dell'amministrazione; L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-20 - Scienze della comunicazione; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-40 - Sociologia; L-41 - Statistica ovvero diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche ovvero laurea specialistica (LS) in: 19/S - Finanza; 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 49/S - Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; 64/S - Scienze dell'economia; 84/S - Scienze economico aziendali; 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S - Relazioni internazionali; 67/S - Scienze della comunicazione sociale e istituzionale; 70/S - Scienze della politica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 83/S - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 90/S - Statistica demografica e sociale, 91/S - Statistica finanziarie economica e attuariale, 99/S - Studi europei ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM 16 - Finanza; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-scienze Statistiche, LM-82 - Scienze statistiche ; LM83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente o analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta idoneita', l'amministrazione procedera' a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa; e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal concorso 1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 4 Termini e modalita' di presentazione della domanda 1. Il candidato dovra' compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al comma 5, utilizzando l'applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14 375 2. Non e' ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. 3. Al termine delle attivita' di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall'applicazione informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione della domanda l'applicazione informatica consente di modificare, anche piu' volte, i dati gia' inseriti; in ogni caso l'applicazione conservera' per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione piu' recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5, l'applicazione informatica non permettera' piu' alcuna modifica al modulo elettronico di compilazione/invio della domanda. 4. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovra' accedere nuovamente all'applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda che dovra' essere conservata per essere poi esibita e sottoscritta al momento dell'identificazione per l'effettuazione della prima prova scritta d'esame, oppure dell'eventuale prova preselettiva. 5. La domanda dovra' essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. 6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalita' diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; e) il godimento dei diritti civili e politici; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione procedera' a sottoporre a visita medica preventiva i candidati risultati vincitori prima dell'assunzione; i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici; k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza; m) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma; o) se intende avvalersi del beneficio di cui all'art. 6, comma 3, del presente bando, ai sensi del quale il candidato che risulti affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva; p) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all'art. 3, comma 1, punto c), con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; r) i candidati di cui all'art. 1, comma 2, aventi diritto alla riserva del 30 per cento dei posti, l'inquadramento nel ruolo dell'ICQRF in uno dei profili professionali della seconda area funzionale.
Art. 6 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dall'amministrazione. 2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all'amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'amministrazione oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. Con decreto del direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali e' nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e due membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potra' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
Art. 8 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, sara' svolta una prova preselettiva. 2. Questa amministrazione puo' avvalersi, per l'espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 3. Le prove preselettive consisteranno nella somministrazione di cinquanta quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte e orali indicate nei successivi articoli 10 e 11. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 6 marzo 2020, nonche' sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14 375 e' reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nel presente bando. Sono altresi' ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del codice fiscale, nonche' della stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell'identificazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa. 10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, ne' avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 11. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 8 sono ammessi a sostenere le prove scritte.
Art. 10 Prove scritte 1. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla commissione esaminatrice, consistono nella redazione di uno o piu' elaborati ovvero nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica e verteranno sui seguenti argomenti: a) diritto amministrativo, contabilita' di Stato e diritto dell'Unione europea (inclusa la politica agricola comune); b) normativa sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, nonche' sui prodotti di qualita' registrata (DOP/IGP e agricoltura biologica); 2. La commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. 3. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14 375 e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. Parimenti sul sito internet del Ministero e' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 4. L'esatta ubicazione della sede delle prove scritte e le ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo di cui al comma 3 del presente articolo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 7. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
Art. 11 Prova orale 1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, sono ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: a. un colloquio sugli argomenti delle prove scritte e sui seguenti: economia agraria; sistemi di gestione della qualita': certificazione di prodotti, processi e servizi, con riferimento alla norma ISO/IEC 17065:2012; elementi di diritto penale, con riferimento ai reati alimentari; elementi di diritto processuale penale, con riferimento agli atti ed ai poteri di polizia giudiziaria; procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative; organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso conversazione, lettura e traduzione di un testo tecnico giuridico relativo alle materie di esame; 3. La commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti. 4. Con avviso da pubblicarsi almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14 375 e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. 5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo e' determinato della media della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.
Art. 13 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo art. 14, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 14 Titoli di preferenza e riserva 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza. 2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. 3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta. 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando. 5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 15 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza. 2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con decreto del Direttore generale dei servizi e affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itlaiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
Art. 16 Assunzione in servizio 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. 2. L'amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procedera', ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di funzionario amministrativo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'Allegato al Contratto collettivo nazionale integrativo 2006-2009 del personale non dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedasi link di seguito riportato: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/6246 3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario amministrativo, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e' disciplinato dai CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri, nonche' dal C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018. 5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria. 6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 7. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17 Presentazione dei documenti di rito 1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 18 Accesso agli atti del concorso 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013 l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 19 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 20 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali. 2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 3. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con sede legale in Roma, via XX settembre 20, 00187 Roma; il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'ufficio AGRET V. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della procedura medesima. 4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 21 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri). 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 21 ottobre 2019 Il direttore generale: Pruneddu