Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 24 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 12-11-2019 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 12 dicembre 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso dell'atte ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 12-11-2019 |
Data Scadenza bando | 12-12-2019 |
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Concorso (Scad. 12 dicembre 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso dell'attestato di bilinguismo.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688, comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede, per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione ministeriale»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Vista la lettera n. 121/1-2 IS del 16 settembre 2019 con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del 10° corso triennale (2020-2023) per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Vista la nota M_D SSMD REG2019 0159861 del 25 settembre 2019 con cui lo Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del sopra citato bando di concorso; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 10° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 10° corso triennale (2020-2023). 2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale (2020-2023) di seicentoventisei allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso: a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche' gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 9; 3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori; 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione; 3) godano dei diritti civili e politici; 4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonche' al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi articoli 10 e 11. 4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. 4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo. 5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 6. La procedura chiedera' al concorrente di: a) indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; b) caricare una fototessera in formato digitale. 7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 8. Il candidato, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il proprio stato civile; c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il titolo di studio posseduto; e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito; k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) di voler sostenere la prova scritta in lingua italiana o tedesca; m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato B. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; o) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell'allegato C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua; p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; q) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 10. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria del possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 7. Eventuali modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso. 12. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 13. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4. 14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a trarre un indebito beneficio seguira': la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno: segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8). 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici; d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) un ufficiale superiore, membro; c) un docente di materie letterarie, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 7, comma 6, sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni da segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei carabinieri.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova scritta; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamenti attitudinali; e) prova orale; f) prova facoltativa di lingua straniera. 2. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Prova scritta 1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato D del presente decreto. 2. Detta prova avra' luogo l'8 gennaio 2020, con inizio dalle 9,30. La sede e le modalita' di svolgimento della stessa saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 20 dicembre 2019, nei siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. 3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, nella sede e nel giorno previsti, dalle 8,30 alle 9,00, portando al seguito un documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita' e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 9,00, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all'atto delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 8. L'esito della prova scritta, il calendario, la sede e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici, attitudinali e la prova orale di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 13 gennaio 2020, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 9. I candidati all'atto della presentazione alla prova scritta devono consegnare la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui all'allegato B. La mancata presentazione dei suddetti documenti comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 8 Documenti da produrre 1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psico-fisici, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2020 ovvero dovra' essere valido fino al 1° gennaio 2021. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; b) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; f) per i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto: del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10, comma 10; di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici (finalizzata alla verifica della morfologia di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie); g) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti; h) per i candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all'allegato F al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dal 10 febbraio 2020, saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. La sede e le modalita' di svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati a partire dal 13 gennaio 2020, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne. 3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. Le candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, non presentano il referto di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con ECG; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato H, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. 4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle Avvertenze della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate. 6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; b) risultati affetti da: 1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b); 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria); 3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati, ad esclusione dei militari, che presentino tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Dette candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 11. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal 13 febbraio 2020. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. 3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione, espressa in una «relazione psicologica»; ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, i cui esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata, alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna adattabilita' al particolare contesto addestrativo della Scuola marescialli. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
Art. 12 Prova orale 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 8. La prova avra' luogo indicativamente a partire dal 17 marzo 2020 e vertera' sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto. La sede, il calendario di convocazioni e le modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 18 febbraio 2020, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. 3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 13 Prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova scritta ed orale in non piu' di una lingua scelta tra quelle indicate nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse comunicazioni, a partire dal 18 marzo 2020, con le modalita' di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 18 febbraio 2020, nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
Art. 14 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 15 Graduatoria di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito. 2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 5. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli. 7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 10° corso triennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente art. 1, comma 2.
Art. 16 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 4. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 17 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti: a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri; c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo. 3. I frequentatori del 10° corso triennale allievi marescialli: saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea in «scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 18 Presentazione al corso 1. Il 10° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni accademici, avra' inizio indicativamente nel mese di ottobre 2020 presso la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 15, con altri candidati idonei. 3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno consegnare: il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella; ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato I; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario). 4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione e' da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara' pubblicato a partire dalla prima decade del mese di settembre 2020 nel sito web www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935. 6. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando della citata Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'. 8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in anticipo per il tramite del competente Comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data fissata. 9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 19 Nomina a maresciallo 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli. 2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionali.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21 Accesso atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it esclusivamente secondo il modello in allegato L. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 30 ottobre 2019 Il direttore generale: Ricca
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B Valutazione dei titoli (Art. 15, comma 2 del bando) Criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti a) Diplomi di laurea: i diplomi di laurea cui e' attribuito punteggio ai sensi dell'art. 16, comma 2 del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche: punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di: LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-6 Biologia; LM-8 Biotecnologie industriali; LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-14 Filologia moderna; LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita'; LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-54 Scienze chimiche; LM-66 Sicurezza informatica; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM-82 Scienze statistiche; LM/SNT1 Scienze infermieristiche; LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di: L-1 Beni culturali; L-2 Biotecnologie; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-10 Lettere; L-13 Scienze biologiche; L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico; L-17 Scienze dell'architettura; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-41 Statistica; L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche; L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25; c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15; d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,50 per diplomi di indirizzo: C1 meccanica, meccatronica ed energia; C3 elettronica ed elettrotecnica; C4 informatica e telecomunicazioni; C6 chimica, materiali e biotecnologie. Per i suindicati titoli di studio sara' attribuito solo il punteggio previsto per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino ai rispettivi massimi. e) conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato C certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita': 1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12. I candidati: che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta; conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito solo il punteggio piu' elevato risultante per una di esse; f) conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato C secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione: 1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 0,50 punti per un livello di conoscenza B2. I candidati: che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta; conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito solo il punteggio piu' elevato risultante per una di esse; g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche: certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti; certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,50 punti; altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso: 0,20 punti; h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il piu' elevato tra quelli posseduti: brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 0,75; qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 0,50; qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25; i) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validita': punti 0,75; j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), con punteggio attribuito solo per la piu' elevata tra quelle possedute: autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75; autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50; brevetto: punti 0,25; k) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, in altra Forza armata o di polizia: fino ad un massimo di 0,50 punti. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potra' essere superiore a 10,00. Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sara' attribuito il punteggio esclusivamente al titolo piu' elevato. Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della certificazione «STANAG NATO» che di quella «Common European frame work of Reference for languages - CEFR» verra' attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di certificazione piu' elevato. Al candidato militare in possesso, per una medesima specialita' (sci o equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari sara' valutato un solo titolo (quello con il punteggio piu' elevato).
Allegato C Elenco delle lingue straniere 1. Inglese. 2. Albanese. 3. Amarico. 4. Arabo. 5. Bulgaro. 6. Ceco. 7. Cinese. 8. Croato. 9. Coreano. 10. Dari. 11. Ebraico. 12. Farsi. 13. Francese. 14. Giapponese. 15. Greco. 16. Hindi. 17. Macedone. 18. Norvegese. 19. Olandese. 20. Polacco. 21. Portoghese. 22. Mandarino. 23. Rumeno. 24. Russo. 25. Serbo. 26. Sloveno. 27. Somalo. 28. Spagnolo. 29. Swahili. 30. Svedese. 31. Tigrino. 32. Turco. 33. Ungherese. 34. Urdu-hindi.
Allegato D
Programma delle prove di concorso
1. Prova scritta.
La prova della durata di cinque ore:
a) consistera' in un elaborato in lingua italiana o tedesca,
per i candidati che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione
di svolgere la prova in quest'ultima lingua;
b) sara' svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice.
La prova dovra' essere redatta su appositi fogli di carta
distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e vistati da un
membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non
timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non
saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rilevera'
sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero
portare all'identificazione del candidato. Verranno altresi' esclusi
tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a
rendere identificabile il proprio elaborato.
2. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consistera' in
una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte,
una per ciascuna delle seguenti materie:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Prova facoltativa di lingua straniera.
a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa
di lingua straniera, solo se diversa da quella certificata STANAG
NATO e CEFR, verra' sottoposto ad un'iniziale prova scritta la cui
durata e' fissata in non meno di quaranta minuti, consistera' nella
somministrazione di trenta quesiti a risposta multipla. Al termine
della prova sara' assegnata ad ogni candidato una votazione espressa
in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta
e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione
minima di 18/30 sosteranno una successiva prova orale della durata
non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.
b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnata
una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni
conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione
corrispondera' il seguente punteggio incrementale, utile per la
formazione della graduatoria di cui all'articolo 15:
per le lingue araba ed inglese:
1) da 29,00/30 a 30/30: 2,00;
2) da 27,00/30 a 28,00/30: 1,50;
3) da 24,00/30 a 26,00/30: 1,00;
4) da 21,00/30 a 23,00/30: 0,50;
5) da 18,00/30 a 20,00/30: 0,25;
per le restanti lingue di cui all'allegato C:
1) da 29,00/30 a 30,00/30: 1,00;
2) da 27,00/30 a 28,00/30: 0,75;
3) da 24,00/30 a 26,00/30: 0,50;
4) da 18,00/30 a 23,00/30: 0,25.
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato G
Prove di efficienza fisica
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
Per esigenze organizzative, la commissione potra' far svolgere ai
concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da
quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' un giudizio di inidoneita' e il candidato
non sara' ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non incidera' sull'idoneita'
conseguita al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed
eventualmente di quelli facoltativi - dara' luogo all'attribuzione di
punteggi incrementali secondo le modalita' indicate a fianco di
ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell'inizio delle prove, lamenta postumi
di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si
infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovra' farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il
personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni.
Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti e' facolta'
del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sara' fatto riferimento:
al provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 9,
comma 1;
a quanto sara' determinato dalla commissione di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito
verbale.
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico