Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 24
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 12-11-2019
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 12 dicembre 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso dell'atte ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-11-2019
Data Scadenza bando 12-12-2019
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 12 dicembre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso dell'attestato di bilinguismo.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 18, comma 2, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni con particolare riferimento  agli  articoli  679,  comma
2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi  1,
3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98  recante  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Ritenuto di non ricorrere a  quanto  contemplato  dall'art.  688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  che  prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri,  la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della  graduatoria  approvata
nei  diciotto  mesi  precedenti  subordinatamente  a  una   «motivata
determinazione ministeriale»; 
    Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Vista la lettera n. 121/1-2 IS del 16 settembre 2019 con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione per l'emanazione  del  bando  di  concorso  per  il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, in possesso dell'attestato di  bilinguismo
riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla  frequenza
del 10° corso triennale (2020-2023) per allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD REG2019 0159861 del 25 settembre 2019  con
cui lo Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla
osta» all'emanazione del sopra citato bando di concorso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di  ventiquattro   allievi
marescialli in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  da
ammettere  alla  frequenza  del  10°  corso  triennale  per   allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo  ispettori
dell'Arma dei  carabinieri  riservato,  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988,  n.  574,
ai candidati in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza  del
10° corso triennale (2020-2023). 
    2. I posti  riservati  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
al  10°  corso  triennale  (2020-2023)  di  seicentoventisei  allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma  dei  carabinieri,  indetto
con decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  nei  siti  internet  «www.difesa.it»  e
«www.carabinieri.it», definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra' valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e integrazioni; 
        2) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 9; 
        3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  165/2001,  la  cui
modulistica e'  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della
funzione                                                     pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        4)  non  abbiano  superato  il  giorno  di   compimento   del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano  ai
limiti massimi di  eta'  stabiliti  per  il  reclutamento  nel  ruolo
ispettori; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        7) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        8) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
        2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del  ventiseiesimo  anno  di
eta' e abbiano  il  consenso  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non  inferiore  alla  ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al  giorno  di
compimento del ventottesimo anno. Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non
trovano applicazione; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
        5) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado a seguito della frequenza  di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  165/2001,  la  cui
modulistica e'  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della
funzione                                                     pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        7)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art.  9,  nonche'  al
riconoscimento   del   possesso   dell'idoneita'    psico-fisica    e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 11. 
    4. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente  comma  3,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
presentata  esclusivamente  on-line   avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri (www.carabinieri.it),  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      credenziali SPID con livello  di  sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it 
      idoneo  lettore  di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
concorrenti  minorenni,  dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al concorrente di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. I  candidati  minorenni  dovranno  consegnare  all'atto  della
presentazione  alla  prima  prova  concorsuale,  l'atto  di   assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    8. Il candidato, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica  certificata)  ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni
relative   al   concorso.   Dovra'   essere   segnalata,    altresi',
all'indirizzo  e-mail  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it   al   predetto
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al  diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  ovvero
livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza  delle  lingue  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche e integrazioni; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      h)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444 del  codice  di  procedura  penale,  di  non  essere  attualmente
imputato in procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di  pena,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero  quella  presso  la
quale pende un procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,  all'indirizzo  e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it   qualsiasi   variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      l) di voler sostenere la prova scritta  in  lingua  italiana  o
tedesca; 
      m) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nell'allegato  B.  Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sui suddetti titoli, che devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
      o) la lingua  straniera  -  una  sola  -  tra  quelle  indicate
nell'allegato C, dove non  figura  la  lingua  tedesca,  nella  quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua; 
      p) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      q) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del  decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e
al trattamento dei dati personali che lo  riguardano,  necessario  ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    9. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica  indicato  dal  candidato.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso. 
    10. La domanda puo' essere annullata e ripresentata  in  caso  di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 
    11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dell'attestato di  bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive  modifiche  e  integrazioni,  dei
titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso  e
dichiarati  nella  domanda   stessa.   La   relativa   documentazione
probatoria  dovra'  essere   consegnata,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione  alla  prova  scritta  di  cui  all'art.  7.  Eventuali
modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio
e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso. 
    12. Una volta scaduto il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione on-line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    13. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo art. 4. 
    14. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato, ai sensi: 
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante   per   la   protezione   dei   dati   personali,   manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci. 
    In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                       dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno: 
      segnalare al  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova  facoltativa
di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psico-fisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a generale  di  brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
    La commissione esaminatrice, nel caso in  cui  la  prova  scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi  dell'art.  7,  comma  6,
sara' integrata per la traduzione  e  la  correzione  della  suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
      c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano  nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali  psicologi  e  periti  selettori  attitudinali
dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psico-fisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova orale; 
      f) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che hanno presentato domanda di  partecipazione  e
sono in possesso dei requisiti prescritti per  la  partecipazione  al
concorso, dovranno sostenere una prova  scritta  i  cui  contenuti  e
modalita' sono indicati nell'allegato D del presente decreto. 
    2. Detta prova avra' luogo l'8 gennaio  2020,  con  inizio  dalle
9,30. La sede e le modalita' di svolgimento della stessa saranno rese
note, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
candidati, con avviso consultabile, a partire dal 20  dicembre  2019,
nei siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.it  nonche'  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  reparto,  ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,  telefono
0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per
il personale militare,  ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. 
    3. I candidati sono tenuti  a  presentarsi  alla  prova  scritta,
senza  attendere  alcuna  convocazione,  nella  sede  e  nel   giorno
previsti, dalle 8,30 alle 9,00,  portando  al  seguito  un  documento
d'identita' provvisto di fotografia e in corso  di  validita'  e  una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  9,00,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno   della   struttura   ove   verra'
effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487. 
    6. I candidati che ne hanno  fatto  espressa  richiesta  all'atto
delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in
lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e  33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574. 
    7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. 
    Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 
    8. L'esito della prova scritta,  il  calendario,  la  sede  e  le
modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la  prova
di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici,  attitudinali  e
la prova orale di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12,  saranno
resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti  e  per
tutti i candidati, indicativamente a partire dal 13 gennaio 2020, nel
sito web www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    9. I candidati all'atto della presentazione  alla  prova  scritta
devono consegnare la documentazione relativa ai titoli dichiarati  in
domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale  di  cui
all'allegato B.  La  mancata  presentazione  dei  suddetti  documenti
comportera' la non attribuzione dei punteggi  incrementali  da  parte
della commissione esaminatrice. 
                               Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
psico-fisici,  all'atto  della  presentazione  dovranno  produrre   i
seguenti documenti in originale o in copia  conforme,  rilasciati  in
data non anteriore a tre  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo
diverse indicazioni: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al  2  gennaio  2020  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 1° gennaio 2021. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira'  di  sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; 
      b)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; 
      f)  per  i  candidati  di  sesso  femminile  dovranno  altresi'
produrre referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione e' da  calcolare  nel  computo  dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10,
comma 10; 
        di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti  la
data degli accertamenti psico-fisici (finalizzata alla verifica della
morfologia di masse atipiche, reperti patologici o  malformazioni  di
utero e ovaie); 
      g) per  i  militari  in  servizio  dell'Arma  dei  carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      h)  per  i   candidati   ancora   minorenni,   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato  F  al  bando,   sottoscritta   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a  partire  dal  10  febbraio  2020,  saranno  svolte
secondo le modalita'  e  i  criteri  indicati  nell'allegato  G,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando
le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  La  sede  e  le
modalita' di svolgimento delle stesse saranno rese note,  con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati a partire dal
13 gennaio 2020, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 
    2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno  consegnare  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario,  in  carta  semplice,  conforme   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante  del  presente  bando,  sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal  tutore.  La  mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13,00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a  vento  al
seguito). 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori  ed
eventualmente di quelli  facoltativi,  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile per la  formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la
verifica  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le  citate  norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano  in  possesso,  alla  data  prevista   per   gli   accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
1, lettere c), d), e) e,  per  le  sole  candidate,  del  referto  di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio  di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con  le
modalita' di cui al precedente art. 9, comma  3.  Le  candidate  che,
all'atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti
psico-fisici, non presentano il referto di ecografia  pelvica  e  non
hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per  le  sole  candidate,
del  referto  di  ecografia  pelvica,  anche   successivamente   alla
richiesta di riconvocazione,  determinera'  l'impossibilita'  per  la
commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c)  di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti  psico-fisici,  con
la conseguente esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine.  I  candidati  dovranno  rilasciare  la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per
i candidati ancora  minorenni,  invece,  la  suddetta  dichiarazione,
conforme  al  modello  riportato  nell'allegato  H,   dovra'   essere
sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata
al   seguito   all'atto   della   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato  sul  medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con  spettrometria  di
massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  F  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli  esami  radiologici.  Potra'  essere  richiesta   documentazione
sanitaria  relativa  a  precedenti  traumatici   o   patologici   del
concorrente degni di nota ai fini  della  valutazione  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  Avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio (AR) 2;  apparati  vari  (AV)  2  (G6PD  non  definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato  locomotore  inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
      b) risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  e  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  o
che determinino l'attribuzione di un profilo  sanitario  inferiore  a
quello di cui al comma 4, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        5) tutte quelle imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  maresciallo  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    8.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati,   ad
esclusione dei militari, che presentino tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si  trovano  in
dette condizioni saranno  nuovamente  convocate  presso  il  predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento  per  essere  sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite  specialistiche  e  agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15.  Dette  candidate,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato,  sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    11. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  15.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    12. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'Amministrazione. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'  al
termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10,
saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dal 13 febbraio 2020. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. 
    3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  d),
sono articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove  di  performance  e  la  loro
successiva valutazione, espressa in una «relazione psicologica»; 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, i cui esiti vengono riportati  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto collegialmente, assumera'  le  deliberazioni  conclusive  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali  e  alle  potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare e, in  una  prospettiva  piu'  immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico  inserimento  e  un'opportuna
adattabilita'  al  particolare  contesto  addestrativo  della  Scuola
marescialli. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    4.  Al  termine  dei   predetti   accertamenti   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
«idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto e' definitivo. I candidati giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'Amministrazione. 
                               Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 8. La prova avra'
luogo indicativamente a partire dal 17 marzo 2020  e  vertera'  sulle
materie di cui al programma  riportato  nel  citato  allegato  D  del
presente decreto.  La  sede,  il  calendario  di  convocazioni  e  le
modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi  disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 18 febbraio  2020,  nel  sito  web  www.carabinieri.it  e
presso il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -  00197  Roma,
telefono 0680982935. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a  eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. 
    3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 13 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova  scritta
ed orale in non  piu'  di  una  lingua  scelta  tra  quelle  indicate
nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse  comunicazioni,
a partire dal 18 marzo 2020, con le modalita' di cui all'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera e il calendario di  convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 18 febbraio 2020, nei siti web
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  reparto,  ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2 -  00197  Roma,  telefono  0680982935  e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012.  Non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
                               Art. 14 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta  e  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione  dei  titoli  di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   si   terra'   conto
dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli
di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di  decorati  al
valor  militare,  di  medaglia  d'oro   al   valore   dell'Arma   dei
carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di  Marina,  al  valor
aeronautico o al valor  civile,  nonche'  ai  figli  di  vittime  del
dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto  dei  titoli  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98;  in  subordine,
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art.
3, comma 7 della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
Ufficiale  della  Difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.difesa.it Della pubblicazione sara' data notizia mediante  avviso
che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Tale comunicazione avra' valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  10°  corso  triennale  allievi  marescialli,  secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto  dei  criteri  previsti  dal
precedente art. 1, comma 2. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
                               Art. 17 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
      c) dagli allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 10° corso triennale allievi marescialli: 
      saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso
di laurea in  «scienze  giuridiche  della  sicurezza»,  classe  L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; 
      non  potranno  far  valere  gli  eventuali  esami  universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 
                               Art. 18 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il 10° corso triennale allievi marescialli,  della  durata  di
tre anni accademici, avra' inizio indicativamente nel mese di ottobre
2020  presso  la  Scuola  marescialli  e  brigadieri  dell'Arma   dei
carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo le norme contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  10,  siano  ancora  in  possesso  della  prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 15, con altri candidati idonei. 
    3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di  eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo   impiego,   referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso  in  termini  di   percentuale   enzimatica.   I   candidati
riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale  o   parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato I; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari gia' in servizio nell'Arma  dei  carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione e' da  calcolare  nel
computo dei cinque  giorni),  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola  nella  data  e  con  le
modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'  pubblicato  a
partire dalla prima decade del mese di settembre 2020  nel  sito  web
www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale  dell'Arma  dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con  il  pubblico,  Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935. 
    6. All'atto della presentazione coloro che non sono  militari  in
servizio   nell'Arma   dei   carabinieri   dovranno   compilare   una
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione    relativa    al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 
    7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a  frequentare,  a  richiesta  del  Comando   della   citata   Scuola
marescialli e brigadieri,  i  vincitori  dovranno  sottoscrivere  una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'. 
    8. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura  della  predetta  Scuola
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti  previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi  motivi  -  da  rendere  noti  in
anticipo per il tramite del competente Comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio  nell'Arma  -  potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al decimo giorno
dalla data fissata. 
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
                               Art. 19 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati marescialli. 
    2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionali. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
    g)  l'eventuale  reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 21 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al     seguente     indirizzo:     cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
esclusivamente secondo il modello in allegato L. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 30 ottobre 2019 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 
                       Valutazione dei titoli 
                    (Art. 15, comma 2 del bando) 
 
 
               Criteri per l'attribuzione dei punteggi 
             in relazione ai titoli di merito posseduti 
 
    a) Diplomi di laurea: 
      i diplomi di  laurea  cui  e'  attribuito  punteggio  ai  sensi
dell'art. 16, comma 2 del bando sono individuati  in  relazione  alle
classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270  del  22
ottobre 2004 e successive modifiche: 
        punti 1,00 per diploma di  laurea  magistrale  (LM)  compreso
nelle classi di: 
          LM-3 Architettura del paesaggio; 
          LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; 
          LM-6 Biologia; 
          LM-8 Biotecnologie industriali; 
          LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
          LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 
          LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; 
          LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
          LM-14 Filologia moderna; 
          LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita'; 
          LM-17 Fisica; 
          LM-18 Informatica; 
          LM-22 Ingegneria chimica; 
          LM-23 Ingegneria civile; 
          LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; 
          LM-28 Ingegneria elettrica; 
          LM-29 Ingegneria elettronica; 
          LM-32 Ingegneria informatica; 
          LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; 
          LM-54 Scienze chimiche; 
          LM-66 Sicurezza informatica; 
          LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; 
          LM-82 Scienze statistiche; 
          LM/SNT1 Scienze infermieristiche; 
          LM/SNT4   Scienze   delle   professioni   sanitarie   della
prevenzione; 
        punti 0,75 per diploma di laurea (L)  compreso  nelle  classi
di: 
          L-1 Beni culturali; 
          L-2 Biotecnologie; 
          L-8 Ingegneria dell'informazione; 
          L-9 Ingegneria industriale; 
          L-10 Lettere; 
          L-13 Scienze biologiche; 
          L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico; 
          L-17 Scienze dell'architettura; 
          L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
          L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
          L-30 Scienze e tecnologie fisiche; 
          L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
          L-41 Statistica; 
          L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche; 
          L/SNT4  Tecniche  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei
luoghi di lavoro; 
    b) altri diplomi di  laurea  magistrale  o  titolo  equipollente:
punti 0,25; 
    c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15; 
    d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 
      punti 0,50 per diplomi di indirizzo: 
        C1 meccanica, meccatronica ed energia; 
        C3 elettronica ed elettrotecnica; 
        C4 informatica e telecomunicazioni; 
        C6 chimica, materiali e biotecnologie. 
    Per i suindicati  titoli  di  studio  sara'  attribuito  solo  il
punteggio previsto per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino  ai
rispettivi massimi. 
    e) conoscenza di una  lingua  straniera  di  cui  all'allegato  C
certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita': 
      1) per le lingue inglese ed araba fino ad un  massimo  di  2,00
cosi' ripartiti: 
        2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
        1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
        1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
      2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di  1,00
cosi' ripartiti: 
        1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
        0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12. 
    I candidati: 
      che dichiarino  il  possesso  di  tale  certificazione  avranno
attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla  prova
facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta; 
      conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito  solo
il punteggio piu' elevato risultante per una di esse; 
    f) conoscenza di una  lingua  straniera  di  cui  all'allegato  C
secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European  frame
work of Reference  for  languages  -  CEFR»,  attestata  dagli  «Enti
certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione: 
      1) per le lingue inglese ed araba fino ad un  massimo  di  2,00
cosi' ripartiti: 
        2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
        1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
        1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
      2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00  cosi'
ripartiti: 
        1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
        0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I candidati: 
      che dichiarino  il  possesso  di  tale  certificazione  avranno
attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla  prova
facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta; 
      conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito  solo
il punteggio piu' elevato risultante per una di esse; 
    g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche: 
      certificazione   CIFI    (Certified    Information    Forensics
Investigator) o OPST (OSSTMM Professional  Security  Tester)  o  SSCP
(Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti; 
      certificazione EUCIP  (European  Certification  of  Informatics
Professionals): 0,50 punti; 
      altre  certificazioni  informatiche  riconosciute   a   livello
europeo  ed  internazionale,  rilasciate  negli   ultimi   tre   anni
antecedenti la data di scadenza di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso: 0,20 punti; 
    h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito  solo  per  il
piu' elevato tra quelli posseduti: 
      brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare
di equitazione: punti 0,75; 
      qualifica di sciatore militare scelto o di  cavaliere  militare
scelto: punti 0,50; 
      qualifica di sciatore militare o di cavaliere  militare:  punti
0,25; 
    i) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci
alpino, in corso di validita': punti 0,75; 
    j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione italiana
sport equestri (FISE), con punteggio  attribuito  solo  per  la  piu'
elevata tra quelle possedute: 
      autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75; 
      autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50; 
      brevetto: punti 0,25; 
    k) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri,  in  altra  Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 0,50 punti. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994  il  punteggio  massimo  conseguibile  nella
valutazione dei titoli non potra' essere superiore a 10,00. 
    Al candidato in possesso sia del diploma di  laurea  (L)  che  di
quello di  laurea  magistrale  (LM)  sara'  attribuito  il  punteggio
esclusivamente al titolo piu' elevato. 
    Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua  straniera,
sia in possesso sia della certificazione «STANAG NATO» che di  quella
«Common European frame work of Reference for languages - CEFR» verra'
attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al  livello  di
certificazione piu' elevato. 
    Al candidato militare in possesso, per una  medesima  specialita'
(sci o equitazione), sia dei brevetti civili che di  quelli  militari
sara' valutato un solo titolo (quello con il punteggio piu' elevato). 
                                                           Allegato C 
 
                    Elenco delle lingue straniere 
 
    1. Inglese. 
    2. Albanese. 
    3. Amarico. 
    4. Arabo. 
    5. Bulgaro. 
    6. Ceco. 
    7. Cinese. 
    8. Croato. 
    9. Coreano. 
    10. Dari. 
    11. Ebraico. 
    12. Farsi. 
    13. Francese. 
    14. Giapponese. 
    15. Greco. 
    16. Hindi. 
    17. Macedone. 
    18. Norvegese. 
    19. Olandese. 
    20. Polacco. 
    21. Portoghese. 
    22. Mandarino. 
    23. Rumeno. 
    24. Russo. 
    25. Serbo. 
    26. Sloveno. 
    27. Somalo. 
    28. Spagnolo. 
    29. Swahili. 
    30. Svedese. 
    31. Tigrino. 
    32. Turco. 
    33. Ungherese. 
    34. Urdu-hindi. 
                                                           Allegato D 
 
                  Programma delle prove di concorso 
 
1. Prova scritta. 
    La prova della durata di cinque ore: 
      a) consistera' in un elaborato in lingua  italiana  o  tedesca,
per i candidati che abbiano chiesto nella domanda  di  partecipazione
di svolgere la prova in quest'ultima lingua; 
      b) sara' svolta, tenendo conto dei programmi  previsti  per  il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo  grado,
su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice. 
    La prova  dovra'  essere  redatta  su  appositi  fogli  di  carta
distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e vistati da un
membro della commissione.  Gli  elaborati  presentati  su  carta  non
timbrata e  non  contrassegnata  non  saranno  ritenuti  validi.  Non
saranno valutati gli elaborati nei  quali  la  commissione  rilevera'
sottoscrizioni,  contrassegni  o  altri  particolari  che  potrebbero
portare all'identificazione del candidato. Verranno altresi'  esclusi
tutti i candidati che  porranno  in  essere  comportamenti  idonei  a
rendere identificabile il proprio elaborato. 
2. Prova orale. 
    La prova, della durata massima di trenta minuti,  consistera'  in
una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a  sorte,
una per ciascuna delle seguenti materie:  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 3. Prova facoltativa di lingua straniera. 
    a) Il candidato che richieda di effettuare la  prova  facoltativa
di lingua straniera, solo se diversa  da  quella  certificata  STANAG
NATO e CEFR, verra' sottoposto ad un'iniziale prova  scritta  la  cui
durata e' fissata in non meno di quaranta minuti,  consistera'  nella
somministrazione di trenta quesiti a risposta  multipla.  Al  termine
della prova sara' assegnata ad ogni candidato una votazione  espressa
in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta
e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. 
    I candidati che conseguiranno nella prova scritta  una  votazione
minima di 18/30 sosteranno una successiva prova  orale  della  durata
non inferiore  a  15  minuti,  che  si  intendera'  superata  con  il
conseguimento di una votazione minima di 18/30. 
    b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnata
una votazione finale in trentesimi pari alla  media  delle  votazioni
conseguite nella prova scritta e in quella orale.  A  tale  votazione
corrispondera' il  seguente  punteggio  incrementale,  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui all'articolo 15: 
      per le lingue araba ed inglese: 
        1) da 29,00/30 a 30/30: 2,00; 
        2) da 27,00/30 a 28,00/30: 1,50; 
        3) da 24,00/30 a 26,00/30: 1,00; 
        4) da 21,00/30 a 23,00/30: 0,50; 
        5) da 18,00/30 a 20,00/30: 0,25; 
      per le restanti lingue di cui all'allegato C: 
        1) da 29,00/30 a 30,00/30: 1,00; 
        2) da 27,00/30 a 28,00/30: 0,75; 
        3) da 24,00/30 a 26,00/30: 0,50; 
    4) da 18,00/30 a 23,00/30: 0,25.  
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Disposizioni per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica 
 
    Per esigenze organizzative, la commissione potra' far svolgere ai
concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza  diversa  da
quella riportata nelle tabelle. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori determinera' un giudizio di inidoneita'  e  il  candidato
non sara' ammesso alle successive  prove  del  concorso.  Il  mancato
superamento degli esercizi facoltativi non  incidera'  sull'idoneita'
conseguita al termine degli esercizi obbligatori. 
    Il  superamento  di  tutti  gli   esercizi   obbligatori   -   ed
eventualmente di quelli facoltativi - dara' luogo all'attribuzione di
punteggi incrementali secondo  le  modalita'  indicate  a  fianco  di
ciascun esercizio. 
    Il candidato che, prima dell'inizio delle prove, lamenta  postumi
di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o  si
infortuna durante l'esecuzione di uno degli  esercizi,  dovra'  farlo
immediatamente  presente  alla  commissione  la  quale,  sentito   il
personale medico presente, adottera' le  conseguenti  determinazioni.
Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti  e'  facolta'
del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica. 
    Per tutto quanto non sopra precisato sara' fatto riferimento: 
      al  provvedimento  del  direttore  del  Centro   nazionale   di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 9,
comma 1; 
    a quanto sara' determinato dalla commissione di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con  apposito
verbale.  
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico