Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 29-11-2019
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 29 dicembre 2019) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-11-2019
Data Scadenza bando 29-12-2019
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 29 dicembre 2019)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686  recante  «Norme  di  esecuzione  del   testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  «Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno in corso; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di trentuno atleti da assegnare ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di trentuno atleti  da  assegnare  ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di
Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle Federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati
all'art. 7 del presente bando. 
    3.  I  trentuno  posti  messi  a  concorso,  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del  suddetto  ruolo  agenti  e  assistenti  della
Polizia di Stato, sono ripartiti come segue: 
      un atleta, di sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 1500 metri - Federazione  italiana  di  atletica  leggera
(Codice FIDAL-008); 
      un atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' maratona  -  Federazione  italiana  di  atletica  leggera
(Codice FIDAL-009); 
      un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  canoa,  specialita'
canoa canadese, categoria senior, distanza 200  metri  -  Federazione
italiana canoa kayak (Codice FICK-001); 
      un atleta, di sesso femminile,  disciplina  canoa,  specialita'
canoa kayak, distanza 200 metri - Federazione  italiana  canoa  kayak
(Codice FICK-002); 
      un  atleta,  di  sesso   femminile,   disciplina   canottaggio,
specialita'  «doppio»,  categoria  senior  -   Federazione   italiana
canottaggio (Codice FIC-004); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  ciclismo  su  pista,
specialita'  inseguimento  individuale   -   Federazione   ciclistica
italiana (Codice FCI-005); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica  artistica,
specialita' all around  -  Federazione  ginnastica  d'Italia  (Codice
FGI-002); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica  artistica,
specialita'  sbarra  -  Federazione   ginnastica   d'Italia   (Codice
FGI-003); 
      due atleti, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica
- Federazione ginnastica d'Italia (Codice FGI-001); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica  -
Federazione ginnastica d'Italia (Codice FGI-004); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria 48 kg
- Federazione  italiana  judo  lotta  karate  arti  marziali  (Codice
FIJLKAM-009); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 73  kg
- Federazione  italiana  judo  lotta  karate  arti  marziali  (Codice
FIJLKAM-010); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 81  kg
- Federazione  italiana  judo  lotta  karate  arti  marziali  (Codice
FIJLKAM-011); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina  karate,  specialita'
kumite, categoria - 68 kg - Federazione italiana  judo  lotta  karate
arti marziali (Codice FIJLKAM-012); 
      un  atleta,  di  sesso   maschile,   disciplina   motociclismo,
specialita' velocita' -  motomondiale  -  Federazione  motociclistica
italiana (Codice FMI-003); 
      un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  nuoto,  specialita'
staffetta 4×100 m stile libero - 100 m  stile  libero  -  Federazione
italiana nuoto (Codice FIN-018); 
      un atleta, di sesso femminile,  disciplina  nuoto,  specialita'
800 m stile libero - 1500 m stile libero - Federazione italiana nuoto
(Codice FIN-017); 
      un atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, distanza 5 km - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-016); 
      un atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, distanza 10 km - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-015); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto femminile,
ruolo attaccante - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-019); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon  moderno  -
Federazione italiana pentathlon moderno (Codice FIPM-003); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina  pugilato,  categoria
69 kg - Federazione pugilistica italiana (Codice FPI-005); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala n. 11-14 - Federazione italiana rugby (Codice FIR-016); 
      tre atleti,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  su
ghiaccio, specialita' short track, distanze m 500 - m 1000 - m 1500 -
m 3000 a staffetta - Federazione italiana sport del ghiaccio  (Codice
FISG-007); 
      un  atleta,   di   sesso   femminile,   disciplina   snowboard,
specialita' slalom gigante parallelo  -  Federazione  italiana  sport
invernali (Codice FISI-008); 
      un atleta, di sesso femminile,  disciplina  sollevamento  pesi,
categoria Kg 64 - Federazione italiana pesistica (Codice FIPE-002); 
      un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  tennis  tavolo,
specialita' singolare femminile  -  doppio  femminile  -  Federazione
italiana tennistavolo (Codice FITET-001); 
      un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  tiro  a  segno,
specialita' carabina sportiva tre posizioni 50  m  -  CS3P  -  Unione
italiana tiro a segno (Codice UITS-002). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) titolo di studio di diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  e,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 7 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003; 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti  fino  alla  data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
sono sospesi cautelarmente dal servizio, come previsto  dall'art.  93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e  coloro  che
abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non
colposo  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato   decade   dai   benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore  sulla
base di una dichiarazione non veritiera. 
    5. L'Amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine
di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la
partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione dal concorso, per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, e' disposta in qualunque  momento  con  decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura   informatica   disponibile   sul   portale   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A quest'ultima procedura informatica, il candidato puo'  accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username  e  password),  che  deve  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata  dal  comune
di residenza. 
    Per utilizzare la carta di identita'  elettronica  e'  necessario
installare      il      software      disponibile      all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e
dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o
corporate una mail di  conferma  di  acquisizione  al  sistema  della
domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 
    3. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata con le modalita'  sopra  indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la  potesta'  genitoriale,  o  in
mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 
    Entro il termine perentorio di dieci giorni  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda, i genitori del  candidato
minorenne   devono   sottoscrivere   ed   inviare    l'autorizzazione
all'assunzione (All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di
identita', all'indirizzo PEC dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it 
    4.   I   candidati    devono    inoltrare    all'indirizzo    PEC
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla scadenza del  termine  della  presentazione  della
domanda: 
      l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva
nazionale interessata (All. 2), controfirmata  per  presa  visione  e
conferma dagli  interessati,  sulla  quale  sono  indicati  i  titoli
sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 7, che intendono far
valere ai fini della determinazione del punteggio  di  merito.  Nella
citata attestazione la Federazione  deve,  altresi',  indicare  se  i
candidati  siano  attualmente  riconosciuti  «atleta   di   interesse
nazionale». Il mancato  invio  della  suddetta  attestazione  con  le
modalita' ed entro i termini sopraindicati  comportera'  l'esclusione
dalla procedura concorsuale; 
      la certificazione attestante il possesso dei titoli indicati al
successivo art. 7, comma 2, lettera a), b) e c). 
    La suddetta  documentazione,  ovvero  la  relativa  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (All. 4), deve pervenire con le modalita' ed
entro i termini sopraindicati, a pena del mancato riconoscimento  del
titolo. 
    5.  Qualora  il  candidato  voglia  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova  versione,  entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
ricevera' piu' dati. 
    6. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  devono  dichiarare
nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata  dove  intende  ricevere  le   comunicazioni
relative al concorso; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato deve  precisare
la data di ogni provvedimento e l'Autorita'  giudiziaria  che  lo  ha
emanato o presso la quale pende il procedimento; 
      h) il titolo di studio e la data  del  suo  conseguimento,  con
l'indicazione dell'Istituto che  lo  ha  rilasciato  e  la  votazione
conseguita; 
      i) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando se siano  stati  espulsi  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituiti  da  pubblici
uffici,  o  dispensati  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduti dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio,  a  norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
      k) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica,  n.
487/1994,  ove  compatibili,  nonche'  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      l) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre; 
      m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      n) l'eventuale possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione,   attestato    di    tecnico    specialista    sportivo,
specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 7. 
    7. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. A tal  fine,  l'interessato  deve
inviare detta comunicazione, unitamente a copia  fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF, al  seguente  indirizzo
di             posta             elettronica             certificata:
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it 
    8.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli
appositi codici di riferimento. 
    9. I titoli di preferenza, gli attestati di  tecnico  specialista
sportivo,  le  abilitazioni  all'esercizio  della   professione,   le
specializzazioni  post-laurea  non  dichiarati  espressamente   nella
domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    10. L'Amministrazione non e' responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito  da  loro  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito. 
                               Art. 4 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 
    2. La  commissione  esaminatrice  procede  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore e composta  dal  direttore  dell'Ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme  Oro»  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  da   un
funzionario della Direzione centrale per le risorse  umane  e  da  un
funzionario del CONI. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento. 
                               Art. 6 
 
            Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica 
                           ed attitudinale 
 
    1.  I  candidati  sono  convocati  per  i  previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali  mediante  avviso   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - del 21 gennaio 2020. Tale  comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  In  tale
occasione, gli stessi possono presentare  eventuali  integrazioni  di
titoli sportivi, attestate  dalle  Federazioni  sportive  competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso  tra  la  presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 
    3. Gli stessi candidati devono altresi'  presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (All. 3), sottoscritto dal medico di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198. Il candidato puo' produrre accertamenti  clinici  o  strumentali
inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    4. I concorrenti  sono  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una commissione composta  da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di  segretario  della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    5. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da  parte
di una commissione di selettori  composta  da  un  funzionario  della
Polizia  di  Stato,  appartenente  al  ruolo  degli  psicologi,   con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a  commissario  capo  tecnico  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della  Polizia   di   Stato   o   da   un   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    8. I giudizi delle commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. 
    9. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
                               Art. 7 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali,
acquisiti nei dodici mesi precedenti la  data  di  pubblicazione  del
presente  bando,  che  devono  corrispondere  a  quelli  di   seguito
elencati: 
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
      c) vincitore di coppa  del  Mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  Mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  Mondo:  fino  a
punti 20; 
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15; 
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12; 
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
      j) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
      k) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      l) partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  «TOP
12»  (gia'  «Eccellenza»)   o   oltre   ventiquattro   presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
      m) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 
      2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
      3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti alla lettera a), punto 1 ed alla  lettera  b)
non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  7  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
                               Art. 8 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella loro domanda  di  partecipazione
al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire
all'Ufficio attivita' concorsuali, entro  il  termine  perentorio  di
venti   giorni    dalla    data    di    pubblicazione    sul    sito
www.poliziadistato.it della convocazione per i previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali,  la  documentazione   attestante   il
possesso di quei titoli, ove  compatibili,  oppure  la  dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000,
come da facsimile (All. 4), a pena del mancato riconoscimento di quei
titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicate  al
comma   1   devono   essere   trasmesse   via    PEC    all'indirizzo
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it con copia fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato pdf. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base  del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
                               Art. 10 
 
                      Pubblicazione graduatorie 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di  valutazione  dei
titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale  dei
vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale  del  Personale  del  Ministero  dell'interno  e  di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli  stessi  provvedimenti  sono
consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 11 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per  la  frequenza  del  prescritto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali  forniti  dai  concorrenti  sono  raccolti  e
trattati, presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -
ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 13 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it  per  istanze  attinenti
alla  procedura  concorsuale   od   ai   lavori   della   commissione
esaminatrice; 
      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per
istanze attinenti ai lavori della commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici; 
      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 14 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    Il  Capo  della  Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 15 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
 
      Roma, 28 novembre 2019 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Gabrielli                  
 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico