Concorso per 120 commissari (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 120
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 03-12-2019
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 2 gennaio 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. IL CAPO D ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-12-2019
Data Scadenza bando 02-01-2020
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 2 gennaio 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» e il  successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.
354, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista  la  legge  1°  aprile   1981,   n.   121,   e   successive
modificazioni, recante  il  «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia» 
    Visto l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,
recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva  di  posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai  diplomati  presso  il
Centro studi di Fermo; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione  e  di  controllo»,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e, in particolare, l'art. 3, nel quale e' previsto che l'accesso
alla qualifica di commissario avvenga mediante concorso pubblico  per
titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  e,  in
particolare, gli articoli 19, 47 e 76; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art.  35,  comma  6,
che rinvia all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli degli ispettori  e  appuntati  e  finanzieri  del  Corpo  della
Guardia di Finanza nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia  di
Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello  Stato»,
e  successive  modificazioni,  ai  fini   dell'individuazione   delle
qualita' morali e di condotta di cui  devono  essere  in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) »; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della  classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni,  concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per  il
quale  il  positivo  superamento  dello  stage  presso   gli   uffici
giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e
di merito, nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono  individuate  le  classi  di  laurea
specialistica  e  magistrale  idonee  per  l'accesso  al  ruolo   dei
commissari della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera ii), n. 5),  e  successive  modificazioni,  che  prevede  tra
l'altro la non applicabilita', fino al 2026, di alcun limite di eta'; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, recante «Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il proprio decreto in data odierna  recante  determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione  di  120  commissari  da  immettere
nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di centoventi posti di commissario  della  carriera  dei
funzionari della Polizia di Stato, aperto ai  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art.  3,  esclusi  quelli
ivi indicati al comma 1, lettere g) e h). 
    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma precedente, dodici posti
sono riservati al personale della Polizia di  Stato  appartenente  al
ruolo degli ispettori, nonche' al ruolo direttivo ad esaurimento,  ai
sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  ii),  n.  5),  del  decreto
legislativo 29  maggio  2017,  n.  95  e  dodici  posti  al  restante
personale della Polizia  di  Stato,  con  un'anzianita'  di  servizio
effettivo non inferiore a cinque anni.  Il  predetto  personale  deve
essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, comma 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: 
      A) tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752 e successive modificazioni; 
      B) venti posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e  l'art.
9  del  decreto-legge  1  gennaio  2010,   n.   1,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      C) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali  che  hanno  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      D) due  posti,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo. 
    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1  e
nell'art. 1, comma 2, del presente bando,  non  fossero  coperti  per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e'  elevato,
fino a un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo  servizio
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta'  per
il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il  limite  d'eta',
per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del  2003,
e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.  Per  i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta  unicamente
l'idoneita' attitudinale  per  l'accesso  alla  citata  carriera  dei
funzionari; 
      f)  aver  conseguito  presso  un'Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una  delle
seguenti classi: 
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);
classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S). 
    Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita' della
Repubblica italiana o da  un  istituto  di  istruzione  universitario
equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma
di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e
relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere  equiparato
ad una delle classi  di  lauree  specialistiche  o  magistrali  sopra
elencate ai punti  1)  e  2),  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  9  luglio
2009; 
      g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      h) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti  dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  3  del
1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente  dal  servizio  a
norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  3
del 1957, e coloro che abbiano riportato condanna  a  pena  detentiva
per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di  sicurezza
o  di  prevenzione.  Costituisce,  inoltre,  causa  ostativa  per  la
partecipazione  al  concorso  l'espulsione  da  uno  dei   corsi   di
formazione finalizzati all'immissione nella carriera  dei  funzionari
della Polizia di Stato. 
    3. I requisiti di cui al comma 1,  esclusi  quelli  di  cui  alle
lettere g) e h), devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto alla lettera f)
che puo' essere conseguito,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del
decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  entro  la  data  di
svolgimento della prima prova d'esame, o, se e' disposta, della prova
preselettiva che la precede. I requisiti devono  essere  mantenuti  a
pena di esclusione, ad eccezione del limite di eta', sino al  termine
della procedura concorsuale. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo
favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A quest'ultima procedura informatica, il candidato puo'  accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username  e  password),  che  deve  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito web istituzionale www.spid.gov.it 
      b) CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata  dal  comune
di residenza. Per utilizzare la carta  di  identita'  elettronica  e'
necessario  installare   il   software   disponibile   all'indirizzo:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio  PC
e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  on-line,  il
candidato  riceve  al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica,  o
corporate se appartenente  alla  Polizia  di  Stato,  una  e-mail  di
conferma di acquisizione al sistema della domanda,  cui  e'  allegata
una copia della domanda stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
riceve piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
nonche' l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)  a  lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera A), del presente  bando.  A  tal  fine,  il  candidato  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4,  comma  3,
n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752,  e  successive  modificazioni,  dovra'  specificare  la  lingua,
italiana o tedesca, che preferisce per  sostenere  l'eventuale  prova
preselettiva e le prove d'esame; 
      h) se concorre per i posti riservati di  cui,  rispettivamente,
all'art. 2, comma 1, lettere B), C) e D), del presente bando; 
      i) il titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  conseguito  o  da  conseguire   entro   la   prima   prova
concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione  dell'universita',
o dell'istituto universitario equiparato che lo ha rilasciato,  della
data di conseguimento e di tutte le altre informazioni  previste,  in
proposito, dalla procedura on-line; 
      l) se e' iscritto nelle  liste  elettorali,  oppure  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      m) eventuali condanne penali a proprio carico, anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  313
del 2002. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituito  da  pubblici
uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, o sospeso  cautelarmente  dal  servizio  a  norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3  del
1957; 
      o) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione
finalizzati  all'immissione  nella  carriera  dei  funzionari   della
Polizia di Stato; 
      p) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      q) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo  spagnolo
e il  tedesco,  nella  quale  intende  sostenere  la  verifica  della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; 
      r) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487 del 1994 e successive modificazioni, o da altre disposizioni,  in
quanto compatibili con  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  nella
carriera dei funzionari della Polizia di Stato; 
      s) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      t) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di emanazione  del  presente  bando,  qualora  concorra  per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando; 
      u) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non  inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti  della  Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione del proprio  recapito  o  anche  dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata, dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al  concorso,  con  apposita  comunicazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata   dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando a tal fine  copia  fronte/retro  di  un  proprio  documento
d'identita' valido. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato
possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite
l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il
suddetto indirizzo p.e.c.. 
    7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva  le  comunicazioni  inoltrategli,  a  causa  di  inesatte   od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
decreto del Capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure  da  un  prefetto,  anche  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio  alla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta: 
      a) due funzionari di polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente; 
      b) due professori o ricercatori universitari esperti in  una  o
piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. 
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da  un  esperto
nelle lingue straniere e da un dirigente  tecnico  della  Polizia  di
Stato, esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    5. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, qualora  sia  disposta  come  previsto  dal
successivo art. 7; 
      accertamento dell'efficienza fisica; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati; 
      prova orale. 
    2. L'amministrazione puo' procedere,  per  motivi  organizzativi,
alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali anche dopo  la  prova  scritta  o  la  prova  orale  e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della
procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno  degli  accertamenti  indicati  ai  precedenti  commi,
comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
                               Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   viene   svolta   una   prova
preselettiva. 
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto  processuale  penale,
diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo. 
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del capo
della polizia-direttore generale  della  pubblica  sicurezza  del  17
luglio 2018. 
    4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento  della  prova
preselettiva   sono   pubblicati   sul   sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it il 3 gennaio 2020. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6. La banca dati  dei  5000  quesiti,  che  sono  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, e' pubblicata  sul
sito web istituzionale  www.poliziadistato.it  almeno  trenta  giorni
prima dello svolgimento della medesima prova. 
                               Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite  dagli  articoli  10  e  50  del  decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  del  17  luglio
2018. 
    2. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della  prova  sono
pubblicate sul sito web www.poliziadistato.it  le  «Disposizioni  per
l'espletamento della prova preselettiva». 
    3. Il previsto questionario contiene n. 40 quesiti  per  ciascuna
delle discipline indicate nel precedente art. 7, comma 2. I candidati
devono rispondere al questionario entro il tempo massimo  complessivo
stabilito dalla commissione esaminatrice, che  sara'  pubblicato  sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova  preselettiva,  muniti
della tessera sanitaria o del codice fiscale su  supporto  magnetico,
nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati
con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte  dei
candidati. 
    3. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito   web    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
e'  visionabile  nell'area  personale  riservata  all'indirizzo   web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e pubblicata  sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    5.  E'  ammesso  alle  successive  fasi  del  concorso,  seguendo
l'ordine decrescente della graduatoria della prova  preselettiva,  un
numero complessivo di candidati pari a dieci volte il  numero  totale
dei posti banditi, nonche', in soprannumero, i  candidati  che  hanno
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro  i  limiti
dell'aliquota predetta. 
                               Art. 10 
 
        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1. I candidati indicati al comma 5 dell'articolo precedente  sono
convocati,  esclusi  gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  al
previsto  accertamento  dell'efficienza  fisica,  salve  le   diverse
determinazioni di cui all'art. 6, comma 3, del presente bando,  nella
sede e secondo le modalita' pubblicate  sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno quindici giorni prima. 
                               Art. 11 
 
        Svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di  coordinatore  o  di
direttore tecnico del settore sportivo. 
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica i candidati convocati sono sottoposti agli  esercizi  ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati: 
    4. 
 
=====================================================================
|        Prova        |  Uomini   |   Donne   |        Note         |
+=====================+===========+===========+=====================+
|                     | Tempo max | Tempo max |                     |
|    Corsa 1000 m.    |  3' 55"   |  4' 55"   |         ---         |
+---------------------+-----------+-----------+---------------------+
|    Salto in alto    |  1,20 m.  |  1,00 m.  |   Max 3 tentativi   |
+---------------------+-----------+-----------+---------------------+
|   Piegamenti sulle  |           |           |  Tempo max 2' senza |
|       braccia       |   n. 15   |   n. 10   |    interruzioni     |
+---------------------+-----------+-----------+---------------------+
 
    5. Il mancato superamento anche  di  uno  dei  suddetti  esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza. 
    6. Le «Disposizioni relative  allo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza  fisica»  sono  pubblicate  sul  sito  web   istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  delle
stesse. 
    7. Il giorno di presentazione alle suddette prove  di  efficienza
fisica,  tutti  i  candidati   devono   essere   muniti   di   idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento  valido  e
dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal  concorso,  un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982
e successive modificazioni, rilasciato da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana,  o,  comunque,  a  strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport». 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura  di
una   Commissione,   nominata   con   decreto    del    capo    della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, composta da: 
      a) un primo dirigente medico che la presiede; 
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 
    3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio, secondo le modalita' indicate  nelle  «Disposizioni  per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito web
istituzionale  www.poliziadistato.it  almeno   sette   giorni   prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge
23  dicembre  1978,   n.   833,   e   successive   modificazioni,   e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre  accertamenti
clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  psico-fisici,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici  e
quelli  appartenenti  alla  polizia   di   Stato,   gia'   ricompresi
nell'aliquota di cui all'art. 9, comma 5, del  presente  bando,  sono
sottoposti  agli  accertamenti   attitudinali   da   parte   di   una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da: 
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore che la presiede; 
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore. 
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  a  verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi alla
qualifica per cui concorre. Le prove,  condotte  dai  funzionari  del
ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e  questionari
e in un colloquio psico-attitudinale.  Il  candidato  e'  sottoposto,
altresi',  a  un'intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da   un
funzionario di Polizia in  possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto
motivato del Capo della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
                               Art. 14 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono  convocati  alle  prove  scritte,  come  da  diario  che   sara'
pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno
4 marzo 2020. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a  tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti  della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
                               Art. 15 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte  e  una
prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto penale congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) in ciascuna prova scritta. 
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto  della
navigazione;   ordinamento   dell'amministrazione   della    pubblica
sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell'Unione
europea e di diritto internazionale.  Il  colloquio  comprende  anche
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta  dal
candidato tra l'inglese, il  francese,  lo  spagnolo  e  il  tedesco,
nonche' dell'informatica. 
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della  conoscenza
dell'informatica e' diretto a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
                               Art. 16 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo, il giorno precedente  a  quello  fissato  per  la
prima prova scritta. 
    2.  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi',  portare  al  seguito  carta  da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 17 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, rilasciato da un'istituzione  universitaria  statale  o
riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post lauream
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 1; 
      B) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  Capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa o l'assunzione di particolari  responsabilita'  e  che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 
    2. Sono valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza  di  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   al
concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. A  tal  fine,  i  candidati  devono
trasmettere i citati documenti mediante la propria posta  elettronica
certificata all'indirizzo  dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando copia fronte-retro di un documento di identita'  personale.
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro
il  medesimo  termine,  la  documentazione   comprovante   i   titoli
valutabili  per   il   tramite   del   proprio   ufficio/reparto   di
appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo p.e.c.. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma  1,  la
commissione esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi  punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante  pubblicazione  del
verbale della commissione esaminatrice  sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it  unitamente   alla   data   di   inizio   della
valutazione dei titoli. 
    6. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale. 
                               Art. 18 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1.  L'ammissione  alla  prova  d'esame  orale  e'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio non si intende superato se il  candidato  non  ha
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
sono ammessi ad una seduta appositamente fissata  dalla  commissione,
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
della prova stessa. 
                               Art. 19 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte  e  orali  sono
invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata
documentazione mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati
appartenenti alla  Polizia  di  Stato  possono  inviare  la  suddetta
documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio
ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. 
                               Art. 20 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove  scritte,  il
voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
tiene conto delle riserve dei posti previste dall'art. 2 del presente
bando, nonche'  dei  titoli  di  preferenza  previsti  dalle  vigenti
disposizioni. 
    3. la graduatoria del concorso e' approvata con decreto del  Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato sul sito web  istituzionale
www.poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 21 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso  sono  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all' art. 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 
    2. I vincitori appartenenti ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,
dell'Amministrazione dell'interno o degli altri Corpi di  Polizia  ad
ordinamento civile o militare sono collocati in  aspettativa  per  la
durata  del  corso,  con  il  trattamento  economico  previsto  dagli
articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della  legge  10
ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui  all'art.  4,
commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del  2000,  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
ragioni di pubblico interesse  sottese  ai  concorsi  e  ai  relativi
adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3. Si  applicano  in  materia  le  disposizioni  del  regolamento
(UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi'
come modificato  dal  decreto  legislativo  n.  101  del  2018.  Ogni
candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi
previsti rispettivamente  dagli  articoli  da  15  a  21  del  citato
regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica  sicurezza,  Direzione  centrale  per  le
risorse umane, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5. 
                               Art. 23 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 24 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 25 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    sono    pubblicati    sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante  del  presente  bando,  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 2 dicembre 2019 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                          Gabrielli                   
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico