Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 14-01-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 13 febbraio 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina militare. IL DIRETTORE GENERALE ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-01-2020 |
Data Scadenza bando | 13-02-2020 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 13 febbraio 2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina militare.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina - Ispettorato della sanita', recante «Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneita' ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialita' e abilitazioni del personale della M.M. ed. 2014»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina RG190092465 del 20 novembre 2019 concernente gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale; Visto il foglio n. M_DSSMD REG2019 0203746 del 27 novembre 2019, 1^ variante, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha ridefinito il piano delle assunzioni per l'anno 2020; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina militare, cosi' suddivisi: a) tre posti di Primo Maresciallo per i seguenti strumenti: 1° clarinetto soprano in sib 1 - 1^ parte «A»; 1° clarinetto basso in sib - 1^ parte «A»; 1° corno in fa-sib - 1^ parte «A»; b) quattro posti di Capo 1^ classe per i seguenti strumenti: 1° flicorno contralto in mib - 1^ parte «B»; corno inglese con l'obbligo dell'oboe - 2^ parte «B»; 2° clarinetto soprano in sib 4 - 2^ parte «B»; 2° clarinetto contralto in mib - 2^ parte «B»; c) un posto di Capo 2^ classe per il seguente strumento: 2° clarinetto soprano in sib 8 - 3^ parte «A». 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. 3. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'; e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' previste ai successivi articoli 11 e 12; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) aver tenuto condotta incensurabile; k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti sanitari; m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei Volontari in servizio permanente e i Volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, dovranno: a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina a orchestrale della banda musicale della Marina militare, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico - professionale previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale) raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari» link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it» 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 1, comma 1 e ricevere, con le modalita' di cui all'art. 5 del bando, le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. Per poter accedere al portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal candidato) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione al concorso), i candidati dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. 3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del candidato e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti sanitari. 5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con l'invio della domanda, secondo le modalita' descritte, si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche' dei titoli preferenziali. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti di appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6. 11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati nella domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando.
Art. 5 Comunicazioni con i candidati 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e all'indirizzo r1d1s5@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di preferenza ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno scolastico 2019-2020. A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 3. I candidati che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari 1. Il sistema provvedera' a informare i comandi/reparti/enti d'appartenenza, per i candidati militari in servizio, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno: a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere a) e b). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla direzione generale per il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un unico file, in formato PDF, contenente: la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando; la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. l'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; d) comunicare tempestivamente alla direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). 3. La direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, chiedera' ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a) nei termini che saranno indicati.
Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) il Maestro direttore della banda musicale della Marina militare o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro; c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore medico del Corpo sanitario della Marina militare di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due Ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale.
Art. 8 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di preselezione (eventuale); b) accertamento sanitario; c) accertamento attitudinale; d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; e) valutazione dei titoli di merito. 2. Il solo personale in servizio nella Marina militare, appartenente ai ruoli dei Sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, non sara' sottoposto all'accertamento attitudinale ed effettuera' l'accertamento sanitario solo se alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione non risultera' in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato senza limitazioni di impiego, alcun esonero da incarichi, mansioni o attivita', certificata con visita medica periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di idoneita' al servizio militare incondizionato, ai sensi della pubblicazione SMM/IS 150 citata nelle premesse. All'uopo, il comando di appartenenza dovra' trasmettere alla direzione generale per il personale militare all'email r1d1s5@persomil.difesa.it entro cinque giorni successivi alla data di scadenza del periodo di presentazione delle domande, la dichiarazione di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. 3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti, un documento di identita' in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9 Prova di preselezione 1. L'Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far svolgere la prova di preselezione. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato D. 2. Sara' cura della direzione generale per il personale militare comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale effettuazione della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.
Art. 10 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale 1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale, che avranno luogo indicativamente nella prima decade del mese di marzo 2020, dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare, 3 - Ancona (AN) per essere sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12. 2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it 3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3. 4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i candidati dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato Centro di Selezione, la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali, secondo quanto indicato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, e consegnare la seguente documentazione: a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile all'allegato F del bando. Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; b) referto attestante l'esito negativo del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento sanitario; c) se gia' posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto. Se privo di tale referto, il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per l'eventuale effettuazione degli esami radiologici; d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato G. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». e) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario: 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) analisi del sangue concernente: emocromo completo con formula leucocitaria; VES; glicemia; azotemia; creatininemia; uricemia; trigliceridemia; colesterolemia totale e frazionata; bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; attestazione del gruppo sanguigno. I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche: ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento sanitario; referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni calendariali antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione dell'accertamento sanitario. 5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.). In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.N.. 6. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono gia' in possesso dell'amministrazione e ancora in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato dovra' indicare l'ente che detiene la documentazione utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando. 7. La mancata presentazione ovvero la non conformita' anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, lettera d), lettera e) numero 1) e dell'attestazione del gruppo sanguigno, determinera' la non ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal concorso.
Art. 11 Accertamento sanitario 1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile all'allegato E, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare. 2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' definita tenendo conto sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse. 3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti: a) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza, purche' non associata a malattia parodontale, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati; b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso sistematico di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall'interessato, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialisti e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) visita psichiatrica; f) valutazione dell'apparato locomotore; g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) visita medica generale; j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc...). In caso di necessita' di esami radiografici, il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso. 5. La commissione giudichera', altresi', inidoneo il candidato che: presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); non possieda i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che saranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse. Questi ultimi parametri fisici non saranno accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 6. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il profilo minimo 2 in ciascuna delle seguenti caratteristiche somato-funzionali: a) psiche (PS); b) costituzione (CO); c) apparato cardio-circolatorio (AC); d) apparato respiratorio (AR); e) apparati vari (AV); f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); h) vista (VS); i) udito (AU). Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 7. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario; «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 9. I candidati di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, non potranno essere sottoposti all'accertamento sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) in quanto, ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dall'art. 10, comma 4, la direzione generale per il personale militare procedera' a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata direzione generale che escludera' la candidata dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11, comma 8, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), ad una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle apposite «Norme per la selezione attitudinale nel concorso per allievi marescialli della Marina militare» (edita dal Comando Scuole della Marina militare) e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare» (edita dallo Stato Maggiore della Marina militare) e vigenti all'atto dell'effettuazione delle prove, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: a) area stile di pensiero; b) area emozioni e relazioni; c) area produttivita' e competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: forte carenza; b) punteggio 2: livello scarso; c) punteggio 3: livello medio; d) punteggio 4: livello discreto; e) punteggio 5: livello buono/ottimo. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla normativa vigente all'atto dell'effettuazione delle prove. Tale giudizio comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche 1. I candidati risultati idonei all'accertamento sanitario e a quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it per sostenere le prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate: a) per tutti i candidati: 1) esecuzione di un brano a scelta dal candidato, tra quelli indicati all'allegato I del bando per lo strumento per il quale si concorre e uno studio di elevate difficolta' tecniche a scelta della commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato. Qualora concorra per piu' posti, il candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d'esame diverso; 2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice per lo strumento per il quale si concorre; 3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l'allegato A del bando; b) per i soli candidati delle prime e seconde parti: 1) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda con nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a fiato dal piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; c) per i soli candidati delle prime parti: 1) esecuzione a prima vista di uno o piu' passi solistici scelti dalla commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico, con accompagnamento della banda. I candidati orchestrali della banda musicale della Marina militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza armata. 2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70 per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute. Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde parti e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 4. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove, sara' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14 Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali, valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: a) Titoli accademici: 2° livello (punteggio massimo 10): diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento); diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o discipline. 1° livello (punteggio massimo 8): diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si concorre o affine; diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o discipline. b) Titoli didattici (punteggio massimo 5): insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello strumento per il quale si concorre o affine; insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si concorre o affine; insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si concorre e da quelli ad esso affini. c) Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o affine; concerti per importanti associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo strumento per il quale si concorre o affine; vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si concorre o affine; far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine; aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza armata e dei Corpi di polizia; pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine; incisioni su CD e/o DVD in formazione orchestrale e/o bandistica, relative allo strumento per il quale si concorre o affine; incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera e/o da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre o affine; composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o affine. 2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': a) in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge; b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 5. Sara' cura dell'amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
Art. 15 Graduatorie finali 1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base della media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 3. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza del candidato alla Marina militare. A parita' di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti alla Marina militare sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). 5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con decreto del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16 Nomina a orchestrale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati Primo Maresciallo, Capo di 1^ classe e Capo di 2^ classe del ruolo dei musicisti della Marina militare e devono essere inseriti rispettivamente nell'organizzazione strumentale delle prime e delle seconde parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare. 3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda, non siano Marescialli della Marina militare, verranno ammessi ad un corso di formazione. 4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il reparto d'istruzione designato, saranno sottoposti ad una visita medica di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 dalla direzione generale della Sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: a) certificato anamnestico / referto rilasciato, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I militari in servizio nella Marina militare compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 7. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito un coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato G al presente bando. 8. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli della Marina militare, se di grado: a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.
Art. 17 Disposizioni amministrative e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare del concorso sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), la direzione generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare; b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in servizio. Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in servizio, il Comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di identita' in corso di validita' via e-mail all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La direzione generale per il personale militare comunichera' le proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La predetta direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso con comunicazione inserita nell'area pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la Sezione relazioni con il pubblico della direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.
Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 19 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la direzione generale per il personale militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20 Esclusioni 1. La direzione generale per il personale militare, con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata, procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2019 Il direttore generale: Ricca
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico