Concorso per 7 personale non dirigenziale (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 7 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 04-02-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 5 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario nell'area funzio ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 04-02-2020 |
Data Scadenza bando | 05-03-2020 |
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Concorso (Scad. 5 marzo 2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario nell'area funzionale terza, fascia economica F1, presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.
IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Tenuto conto, altresi', che sussiste la copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che comunque sono state avviate e pendenti le procedure finalizzate alla suddetta copertura, fermo restando che all'atto dell'assunzione l'amministrazione dovra' applicare la riserva dei posti calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, commi 300, 301, 307 e 361; Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalita' di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria a indire procedure di reclutamento per gli anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di funzionario giudiziario - area III - F1; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, commi 10-bis, 10-ter e 10-sexies; Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il bando di concorso unico in data 17 luglio 2019 per il reclutamento di 2.329 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei sevizi - della Commissione interministeriale RIPAM, con il quale espressamente si esclude che - all'esito della richiesta e della successiva delega da parte del Ministero della giustizia di attivazione tramite la Commissione interministeriale RIPAM di una procedura concorsuale per n. 2.329 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, fascia economica F1 - oggetto del suddetto concorso possano essere anche posti presso uffici giudiziari della Regione Valle D'Aosta; Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria e, nella specie, quelle relative al profilo professionale di funzionario giudiziario per quanto attiene agli Uffici giudiziari di Aosta; Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicita' e tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere almeno in parte secondo le modalita' semplificate previste in deroga dalle normative citate in premessa; Ritenuto che occorre valorizzare quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; Vista la nota prot. n. 47408 del 17 luglio 2019 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo cui «le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua francese»; Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta», secondo cui «per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese»; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1998, n. 287, recante «Norma per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso ufficio o enti ubicati nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta», secondo cui «con decorrenza dalla data in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale»; Vista la legge regionale della Valle d'Aosta 1° settembre 1997, n. 32, a mente della quale il personale amministrativo degli Uffici del giudice di pace e' inserito nel ruolo unico del personale della regione e nell'organico della giunta regionale; Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, per l'impiego presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta (Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta). 2. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, secondo i principi definiti dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Le riserve di legge di cui al successivo art. 10 e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti messi a concorso, in aumento o in decremento, nonche' di sospendere le connesse successive attivita' di assunzione, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019-2021. Di eventuali provvedimenti in tal senso sara' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia (www.giustizia.it).
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) eta' non inferiore a diciotto anni; c) possesso della laurea triennale (L), del diploma di laurea (DL), della laurea specialistica (LS), della laurea magistrale (LM), o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente, di seguito indicati: L-14 laurea in scienze dei servizi giuridici; L-36 laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-33 laurea in scienze economiche; ovvero diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S - Scienze dell'economia; 84/S - Scienze economico-aziendali; 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S - Relazioni internazionali; 70/S - Scienze della politica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 99/S - Studi europei; ovvero laurea magistrale in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Tutti i titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova selettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale); e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. Per i candidati diversi da i cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili. 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del presente bando. 4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e delle qualita' morali.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova scritta, articolata cosi' come delineato nell'art. 6; b) una prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare da effettuarsi sulle materie e con le modalita' di cui al successivo art. 7. 2. La valutazione dei titoli verra' effettuata solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice redigera' la graduatoria definitiva finale di merito sommando i punteggi conseguiti nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile sul sito del Ministero della giustizia. 2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso, compilando il modulo che sara' tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r. all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e inquadramenti - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. 3. La domanda di partecipazione dovra' essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare: a) il cognome e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e un recapito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare); e) un recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata; f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando; g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso il quale e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; h) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; i) il godimento dei diritti civili e politici; j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; k) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 8; n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dagli articoli 9 e 10 del presente bando; o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando; p) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985; q) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, per aver superato la quarta prova di francese, prevista dall'art. 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di Stato in un istituto della Regione autonoma Valle d'Aosta, integrato da un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25. 5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 6. I candidati diversamente abili dovranno specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria disabilita', che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tale dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione, autorizzando il Ministero della giustizia al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al Ministero della giustizia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 8. L'amministrazione, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione. La mancata esclusione dalla prova scritta non sana in ogni caso l'eventuale irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 10. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Il diario recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sara' tenuta la prova scritta, nonche' le indicazioni in merito al suo contenuto e alle modalita' di svolgimento, saranno pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, almeno quindici giorni prima. Tale pubblicazione avra' valore di notifica e di essa sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. L'amministrazione nomina una commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche.
Art. 6 Prova scritta e ammissione alla prova orale 1. La prova scritta consiste nella risoluzione di quindici domande a risposta aperta in materia di: a) diritto amministrativo; b) diritto processuale civile; c) diritto processuale penale; d) servizi di cancelleria; e) conoscenza della lingua inglese. 2. La prova scritta avra' luogo in Aosta. 3. I candidati dovranno presentarsi all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento. 4. I candidati dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 5. L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita comportera' l'esclusione dal concorso. 6. Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, alle modalita' e al tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati, secondo quanto disposto dalla commissione esaminatrice, saranno comunicate sul sito del Ministero della giustizia. 7. Durante le prove di esame e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. 8. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, telefoni cellulari e ogni dispositivo che consenta di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 9. Gli elaborati saranno corretti in forma anonima. 10. Alla prova scritta sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti. 11. La prova scritta si intende superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 12. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia. 13. L'avviso di convocazione per la prova orale sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica. 14. La commissione esaminatrice, d'intesa con l'amministrazione, si riserva di pubblicare sul sito del Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 15. Il candidato ammesso alla prova orale dovra' presentare, entro e non oltre la data prevista per la prova stessa, all'amministrazione la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 8, 9 e 10, seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito del Ministero della giustizia, unitamente al suindicato diario delle prove.
Art. 7 Prova orale e stesura della graduatoria di merito 1. La prova orale consistera' in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle materie oggetto della prima parte della prova scritta di cui all'art. 6, nonche' elementi di diritto civile, elementi di diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario. 2. In applicazione dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere una prova di accertamento della lingua francese consistente in una prova scritta e in una prova orale aventi ad oggetto la sfera pubblica e la sfera professionale. 3. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese di cui al precedente comma 2, coloro che hanno superato la quarta prova di francese, prevista dall'art. 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di Stato in un istituto della Regione autonoma Valle d'Aosta, integrato da un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25. 4. In sede di prova orale, sara' altresi' accertata la conoscenza dell'uso dei dispositivi e delle applicazioni informatiche piu' diffusi mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 5. La prova orale avra' luogo in Aosta. 6. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. 7. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intendera' superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 8. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera' la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli, con esclusione dell'accertamento della conoscenza della lingua francese. 9. Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonche' alla data dell'assunzione. 10. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 11. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
Art. 8 Punteggio aggiuntivo 12. La commissione assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 13. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.
Art. 9 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, ove non derogate dalla normativa richiamata in premessa, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art. 10, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11. 4. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: i) gli insigniti di medaglia al valor militare; ii) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; iii) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; iv) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; v) gli orfani di guerra; vi) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; vii) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; viii) i feriti in combattimento; ix) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; x) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; xi) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; xii) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; xiii) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; xiv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; xv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; xvi) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; xvii) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; xviii) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; xix) gli invalidi e i mutilati civili; xx) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: i) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; iii) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: i) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; ii) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; iii) dall'essere residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, dall'essere emigrati valdostani o figli degli emigrati valdostani; iv) dall'essere residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni; v) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.
Art. 11 Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. La graduatoria di merito sara' validata dalla Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione delle predette graduatorie sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del Ministero della giustizia. 3. Ogni altra comunicazione sara' data mediante avviso sul sito del Ministero della giustizia.
Art. 12 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. 3. Il responsabile unico del procedimento e' l'Ufficio III concorsi della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio III concorsi della Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'Ufficio III concorsi della Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi; il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto Ufficio III concorsi. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dal suddetto Ufficio III concorsi nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della giustizia. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 14 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art. 1 nel personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, area funzionale terza, fascia economica F1. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno o di tempo parziale, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Il personale assunto sara' tenuto a rimanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. 6. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione, comportera' la decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo alla stipula del contratto. 7. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 8. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 3. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 4. L'amministrazione si riserva analoga facolta', disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Roma, 29 gennaio 2020 Il direttore generale: Leopizzi