Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 18-02-2020
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 19 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vitti ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-02-2020
Data Scadenza bando 19-03-2020
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso (Scad. 19 marzo 2020)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata»,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme  in
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata»; 
    Visto, in particolare, l'art. 4 della citata  legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art.  3  del  decreto-legge  4
febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio
a  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e
dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge  n.  407  del  1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti»,  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e  in  particolare  l'art.  1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo  cui  al
personale militare spettano le provvidenze in  favore  delle  vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art. 5  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  8,
recante  «stato  di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  30
dicembre 2019 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, e in particolare
la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad € 750.623,00,
per l'anno 2020, del capitolo 1498 «Borse di  studio  riservate  alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  agli
orfani e ai figli»; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
della  ricerca  e  dell'universita'  per  l'anno  2020,  pari  ad   €
750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria  delle
borse di studio secondo il numero e gli importi previsti  dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'istruzione  della  ricerca  e   dell'Universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo  delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle  borse
di studio in proporzione alla riduzione dello  stanziamento  previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di  studio  da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i
beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4  della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  e  successive  modificazioni;  delle
vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui  all'art.  82  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato
agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo  grado  e
scuola secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2018/2019 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o  di
idonei all'esito delle graduatorie di cui  all'art.  4  del  presente
bando,  risultino   disponibilita'   ulteriori,   nell'ambito   dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. 
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano conseguito la promozione  alla  classe  superiore  o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado  o  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento. 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  o  attraverso  l'uso  di   posta   elettronica
certificata con le modalita' di cui all'art.  65,  comma  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico 2018/2019  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - a tal fine fa fede la data risultante dal timbro  apposto
dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro  del
messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta
di avvenuta consegna della notifica di posta elettronica certificata. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori, o dal tutore -  con
allegata fotocopia di un  valido  documento  di  identita',  dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata  domanda  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati  ed  eventuale  titolo  di  studio   conseguito   nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione del reddito  ISEE  (indicatore  della  situazione
economica equivalente), o, in mancanza la  dichiarazione  sostitutiva
semplificata - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  -  resa  su
modello  conforme  all'allegato  al  bando,  attestante  il   reddito
complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni
dei   redditi   presentate,   ai   fini   IRPEF,   nell'anno   solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda,  o
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali. A tale reddito va  sommato  il  reddito  delle
attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo. 
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle  domande,  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   per   l'inoltro   al   Segretario    generale    per
l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta  giorni
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda, prevista dal presente bando. 
 
      Roma, 20 gennaio 2020 
 
                                      Il Segretario generale: Chieppa 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico