Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 28-04-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 03-07-2020) Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497). ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-04-2020 |
Data Scadenza bando | 03-07-2020 |
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CONCORSO (Scad. 03-07-2020)
Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497).
IL CAPO DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», ed in particolare il comma 7; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, Sezione scuola, per il triennio 2016 -2018; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 13 marzo 2020; Visto il parere reso dal CSPI in data 6 aprile 2020; Ritenuto di accogliere tutte le richieste ivi formulate che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di attivare la procedura di cui al presente decreto anche per la classe di concorso A-66, trattandosi di classe di concorso ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'art. 7, comma 1, consentendo ai docenti AFAM di svolgere l'incarico di presidente per le classi di concorso attinenti al settore artistico e musicale, in quanto i suddetti docenti non possono ritenersi equiparati alle categorie che, secondo la normativa vigente, possono ricoprire le funzioni di presidente di commissione nella procedura di cui al presente decreto; Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica dell'art. 11, comma 6, con riferimento alla diminuzione della soglia minima di punteggio richiesto per il superamento della prova scritta, poiche' in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 126 del 2019; Ritenuto di non poter accogliere la riformulazione dell'art. 15 proposta dal CSPI in quanto la stessa prevede l'indizione, da parte dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di «concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno» la cui disciplina e' palesemente ultronea all'oggetto del presente decreto; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020; Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale per il personale scolastico Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina e avvia la procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso all'abilitazione all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono piu' previsti dagli ordinamenti vigenti, e segnatamente le classi di concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33. 2. La procedura straordinaria e' indetta a livello nazionale e organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro dell'istruzione; b. Ministero: Ministero dell'istruzione; c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; d. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; f. Testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della Pubblica amministrazione PAgoPA; h. Regolamento: il regolamento di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto e' riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla procedura di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno una annualita' di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purche' congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c; c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella. 2. I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b), purche' in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c); 3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo se prestato, anche cumulativamente: a. presso le istituzioni statali e paritarie; b. nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dall'elenco di cui all'art. 12. 5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.
Art. 3 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso per la quale posseggono il requisito di accesso, ai sensi dell'art. 2. 2. I candidati presentano istanza di partecipazione alle prove finalizzate all'abilitazione unicamente in modalita' telematica previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on-line (POLIS)». La presentazione della domanda attraverso specifica piattaforma predisposta dal MIUR, costituisce modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diversa da quella telematica non sono prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Abilitazione all'insegnamento, alla pagina dedicata alla Procedura abilitante scuola secondaria o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi on-line > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio 3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020. 4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on-line (POLIS)», acquisisce dette credenziali: seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la registrazione a SPID oppure seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni per l'accesso al servizio» presente al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Per il riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura, che provvede all'abilitazione del candidato al servizio istanze on-line nel sistema informativo. 5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto-legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: «procedura straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai sensi art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 - regione - classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del candidato» oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sara' reso disponibile all'interno della piattaforma e a cui il candidato potra' accedere all'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura; e. se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; f. la procedura per la quale, avendone i requisiti, intende partecipare nella regione prescelta; g. il titolo di accesso alla classe di concorso, conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per poter essere ammessi con riserva; h. il servizio il cui possesso e' requisito di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e commi 2 e 3, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato; i. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; j. di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della prova. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio della Commissione sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 5 Calendario delle prove 1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi ed esami, tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 3, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura. 3. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione di valutazione, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
Art. 6 Comitato tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 11 lettera b) del decreto-legge predispone i quesiti della prova scritta di cui al presente decreto ed e' composto scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 2. Con successivo decreto direttoriale si provvede all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) del decreto-legge.
Art. 7 Commissioni 1. La commissione preposta alla procedura, unica per ogni USR, e' presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed e' composta da due docenti. 2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi; c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita'; d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali. 4. Il presidente e i componenti della commissione sono individuati dal dirigente preposto all'USR sulla base delle domande pervenute. 5. Alla commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 6. La composizione della commissione e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. 8. La commissione prende atto del risultato delle prove scritte e procede alla compilazione degli elenchi di cui all'art. 12.
Art. 8 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data; e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione della procedura, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione della procedura, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Art. 9 Formazione delle commissioni 1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 2. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della Direzione generale competente. 4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7; b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7; c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 8. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 8, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; e. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; f. il curriculum vitae; g. il consenso al trattamento dei dati personali. 5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 7, comma 3. 6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR. 7. Le commissioni sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. 8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti. 9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo. 10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale. 12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
Art. 10 Articolazione della procedura 1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta della durata di 60 minuti.
Art. 11 Prova scritta 1. La prova scritta, computer based, e' composta da 60 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 60 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui all'allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta, come modificati ai sensi dell'art. 1, commi 9 lettera d) e 10 del decreto-legge. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa. 2. La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti; b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti. 3. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. 4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dalla procedura. 5. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 6. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42.
Art. 12 Elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione 1. La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito alla prova di cui all'art. 11 il punteggio minimo di 42 punti su 60. Gli elenchi non graduati, approvati per ogni regione con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmessi al sistema informativo del Ministero e sono pubblicati nell'albo e sul sito internet dell'USR. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti nell'elenco non graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) del decreto-legge e acquisiscono l'abilitazione al compimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lettera c), del predetto decreto-legge, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio nazionale. 3. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da' diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato.
Art. 13 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti al conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dagli USR responsabili della procedura, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena l'esclusione dalla procedura. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it
Art. 15 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. 1. L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede a bandire analoga procedura per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti dal presente decreto. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Roma, 21 aprile 2020 Il Capo Dipartimento: Bruschi __________ Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it