Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 28-04-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 03-07-2020) Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497). ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-04-2020
Data Scadenza bando 03-07-2020
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 03-07-2020)

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497).

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
     Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  ottobre  2019  n.  126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159
recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti», ed in particolare il comma 7; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico»,  in  particolare  l'art.
11, comma 14; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto-legge del 12 settembre  2013,  n.  104,  recante
«Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; 
    Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17; 
    Visto il decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  ed  in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,
nn. 87, 88  e  89  recanti,  rispettivamente,  norme  concernenti  il
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici  e  dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19   «Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del  19  aprile
2018, relativo  al  personale  del  Comparto  istruzione  e  ricerca,
Sezione scuola, per il triennio 2016 -2018; 
    Vista  la  richiesta  di  acquisizione  di  parere  al  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 13 marzo 2020; 
    Visto il parere reso dal CSPI in data 6 aprile 2020; 
    Ritenuto di accogliere tutte le richieste ivi formulate  che  non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e  che  non
limitano le prerogative dell'Amministrazione  nella  definizione  dei
criteri generali; 
    Ritenuto di  non  poter  accogliere  la  richiesta  del  CSPI  di
attivare la procedura di cui al presente decreto anche per la  classe
di concorso A-66, trattandosi di classe di concorso ad esaurimento ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,
n. 19; 
    Ritenuto di non accogliere la richiesta del  CSPI  di  modificare
l'art. 7, comma 1, consentendo ai docenti AFAM di svolgere l'incarico
di  presidente  per  le  classi  di  concorso  attinenti  al  settore
artistico e musicale,  in  quanto  i  suddetti  docenti  non  possono
ritenersi  equiparati  alle  categorie  che,  secondo  la   normativa
vigente, possono ricoprire le funzioni di presidente  di  commissione
nella procedura di cui al presente decreto; 
    Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica dell'art.  11,
comma 6, con riferimento alla  diminuzione  della  soglia  minima  di
punteggio richiesto per il superamento della prova  scritta,  poiche'
in contrasto con la disposizione di cui all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge n. 126 del 2019; 
    Ritenuto di non poter accogliere la riformulazione  dell'art.  15
proposta dal CSPI in quanto la stessa prevede l'indizione,  da  parte
dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli  Venezia  Giulia,  di
«concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo  grado
con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno» la
cui disciplina  e'  palesemente  ultronea  all'oggetto  del  presente
decreto; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il personale scolastico 
 
                               Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
 
    1.  Il  presente  decreto  disciplina  e   avvia   la   procedura
straordinaria  per  esami  finalizzata  all'accesso  all'abilitazione
all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria  di
primo e di secondo grado. Sono  escluse  le  classi  di  concorso  ad
esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono  piu'
previsti dagli ordinamenti  vigenti,  e  segnatamente  le  classi  di
concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33. 
    2. La procedura straordinaria e' indetta a  livello  nazionale  e
organizzata su base regionale. I dirigenti  preposti  agli  USR  sono
responsabili dello svolgimento dell'intera procedura. 
    3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a. Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c.  decreto-legge:  decreto-legge  29  ottobre  2019  n.   126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
      d.  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
      f. Testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
      g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica amministrazione PAgoPA; 
      h. Regolamento: il regolamento di cui all'art. 1, comma 13  del
decreto-legge. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge,   la
partecipazione alla procedura disciplinata dal  presente  decreto  e'
riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che  partecipano  alla
procedura  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del  decreto-legge   che,
congiuntamente,  alla  data  prevista  per  la  presentazione   della
domanda, posseggono i seguenti requisiti: 
      a.  tra  l'anno  scolastico  2008/2009  e   l'anno   scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno,  in  qualunque
grado di istruzione, almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art.  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio  svolto  su  posto  di
sostegno, anche in assenza di specializzazione, e' considerato valido
ai fini della partecipazione  alla  procedura  straordinaria  per  la
classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I
soggetti che raggiungono le tre  annualita'  di  servizio  prescritte
unicamente  in  virtu'  del  servizio  svolto  nell'anno   scolastico
2019/2020 partecipano con riserva alla  procedura  straordinaria.  La
riserva  e'  sciolta  negativamente  qualora  il  servizio   relativo
all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni  di  cui  al
predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
      b. hanno svolto almeno una annualita' di servizio,  tra  quelle
di cui alla lettera a), nella specifica classe  di  concorso  per  la
quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla  classe  di
concorso A-29 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione per  la
classe di concorso A-30  e  il  servizio  prestato  sulla  classe  di
concorso A-66 e' ritenuto valido ai fini  della  partecipazione  alla
classe di concorso A-41, purche' congiunto al possesso del titolo  di
studio di cui alla lettera c; 
      c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art.  5,  comma
1, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,
coerente con la classe di concorso richiesta, fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con  riferimento
alle classi  di  concorso  a  posti  di  insegnante  tecnico-pratico,
individuate dal decreto del Presidente della Repubblica  14  febbraio
2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  9  maggio  2017,  n.  259,  ovvero
posseggono i titoli  di  studio  previsti  per  la  fase  transitoria
dall'allegato   E   al   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  9  maggio  2017,  n.  259,   con
riferimento alle classi di concorso a  posti  nei  licei  musicali  e
coreutici relativi agli insegnamenti di  nuova  istituzione,  secondo
quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella. 
    2. I docenti di ruolo delle scuole  statali  possono  partecipare
alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b),
purche' in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c); 
    3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se prestato, anche cumulativamente: 
      a. presso le istituzioni statali e paritarie; 
      b. nell'ambito dei percorsi di cui all'art.  1,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi  al  sistema  di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti
percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la  tipologia  di
posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di
cui all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 
    4.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso,  abbiano
comunque presentato la relativa domanda di  riconoscimento  ai  sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si  scioglie
positivamente  a  far  data  dall'adozione   del   provvedimento   di
riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di
diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento  dall'elenco
di cui all'art. 12. 
    5. I  candidati  sono  ammessi  alla  procedura  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  della  procedura
stessa. 
                               Art. 3 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in un'unica regione e  per  una  sola  classe  di
concorso per la quale posseggono il requisito di  accesso,  ai  sensi
dell'art. 2. 
    2. I candidati presentano istanza di  partecipazione  alle  prove
finalizzate  all'abilitazione  unicamente  in  modalita'   telematica
previo  possesso  delle  credenziali  SPID,  o  in  alternativa,   di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata MIUR con  l'abilitazione  specifica  al  servizio  «Istanze
on-line (POLIS)». La presentazione della domanda attraverso specifica
piattaforma predisposta dal MIUR, costituisce modalita' esclusiva  di
partecipazione alla procedura ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le  istanze  presentate
con  modalita'  diversa  da  quella  telematica  non  sono  prese  in
considerazione.    I    candidati,     collegandosi     all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e  Servizi
> Scuola  >  Reclutamento  e  servizio  del  personale  scolastico  >
Abilitazione all'insegnamento, alla pagina  dedicata  alla  Procedura
abilitante scuola secondaria o,  in  alternativa,  direttamente  alla
piattaforma attraverso il percorso «Argomenti  e  Servizi  >  Servizi
on-line > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai
al servizio 
    3.  Pertanto,  i  candidati   possono   presentare   istanza   di
partecipazione alla procedura a partire dalle ore 9,00 del 28  maggio
2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020. 
    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o  di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata MIUR con  l'abilitazione  specifica  al  servizio  «Istanze
on-line (POLIS)», acquisisce dette credenziali: 
      seguendo le  istruzioni  presenti  sul  sito  dell'Agenzia  per
l'Italia  Digitale   https://www.spid.gov.it/richiedi-spid   per   la
registrazione a SPID 
    oppure 
      seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni  per
l'accesso       al       servizio»       presente       al       link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.       Per       il
riconoscimento   il   candidato   potra'   rivolgersi    alla    sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica  l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente  a  gestire
la relativa procedura, che provvede all'abilitazione del candidato al
servizio istanze on-line nel sistema informativo. 
    5. Per la partecipazione  alla  procedura  e'  dovuto,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  nonche'
dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto-legge, il pagamento  di
un contributo di segreteria pari ad euro  15,00.  Il  pagamento  deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN -  IT  71N
01000 03245 348  0  13  3550  05  Causale:  «procedura  straordinaria
finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai  sensi
art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 - regione - classe di concorso -
nome e cognome - codice fiscale del candidato» oppure  attraverso  il
sistema  «Pago  In  Rete»,  il  cui  link  sara'   reso   disponibile
all'interno della piattaforma e a cui il  candidato  potra'  accedere
all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a. il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b. la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c.  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
alla  procedura.  Il   candidato   si   impegna   a   far   conoscere
tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati  sopra  richiamati
contattando l'USR responsabile della procedura; 
      e. se, nel caso in  cui  sia  persona  con  disabilita',  abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la  prova,  indicando  in
caso affermativo  l'ausilio  necessario  in  relazione  alla  propria
disabilita' e la  necessita'  di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  Tali
richieste devono  risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da  inviare,  almeno  10  giorni
prima dell'inizio della prova in formato elettronico  mediante  posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      f. la procedura per la quale,  avendone  i  requisiti,  intende
partecipare nella regione prescelta; 
      g. il titolo di accesso alla  classe  di  concorso,  conseguito
entro  il  termine  di  presentazione  della  domanda  con   l'esatta
indicazione  dell'istituzione  che  lo   ha   rilasciato,   dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e'  stato  conseguito,  del  voto
riportato.  Qualora  il  titolo  di  accesso  sia  stato   conseguito
all'estero e riconosciuto ai sensi della  normativa  vigente,  devono
essere  altresi'   indicati   obbligatoriamente   gli   estremi   del
provvedimento  di   riconoscimento   dell'equipollenza   del   titolo
medesimo;  qualora  il  titolo  di  accesso  sia   stato   conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione  competente  entro
la data termine per la presentazione della domanda di  partecipazione
alla procedura per poter essere ammessi con riserva; 
      h. il servizio il cui possesso e'  requisito  di  accesso  alla
procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e commi 2 e
3, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di
servizio effettivamente prestato; 
      i. il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196; 
      j. di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione alla procedura e reso  tutte  le  dichiarazioni
previste dal presente decreto. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione alla procedura e tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
scritta, da personale individuato dal competente USR. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR  competente,  oppure  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima  dell'inizio
della prova, unitamente  alla  specifica  autorizzazione  all'USR  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della  prova.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata  a  insindacabile  giudizio
della  Commissione  sulla  scorta  della  documentazione  esibita   e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il  mancato  inoltro  di
tale   documentazione,   nei   tempi   richiesti,   non   consentira'
all'Amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC). 
                               Art. 5 
 
 
                       Calendario delle prove 
 
 
    1.  L'avviso  relativo  al  calendario  delle  prove  scritte  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale - concorsi ed esami,  tenendo  conto  del  periodo  di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente.  Della   pubblicazione   del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione sul sito  internet  del  Ministero,  nonche'  sui  siti
internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la  loro  esatta
ubicazione, con l'indicazione della destinazione  dei  candidati,  e'
comunicato dagli USR responsabili  della  procedura  almeno  quindici
giorni prima della data di svolgimento  delle  prove  tramite  avviso
pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L'avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,  muniti  di  un
documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale
e della ricevuta di versamento del  contributo  di  cui  all'art.  3,
comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora  stabiliti,
ancorche' dovuta a  caso  fortuito  o  a  causa  di  forza  maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura. 
    3. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri  della  commissione  di  valutazione,   cui   possono   essere
aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal
medesimo USR. Per la scelta dei commissari di  vigilanza  valgono  le
cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu'  edifici,  l'USR
istituisce per ciascun edificio un  comitato  di  vigilanza,  formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione,
la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 
                               Art. 6 
 
 
                    Comitato tecnico scientifico 
 
 
    1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art.  1,  comma  11
lettera b) del decreto-legge predispone i quesiti della prova scritta
di cui al presente decreto ed e' composto scegliendo  tra  professori
universitari  di  prima  o  seconda  fascia,  ricercatori   a   tempo
indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art.
24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,   dirigenti   tecnici,   dirigenti
scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 
    2.   Con   successivo   decreto    direttoriale    si    provvede
all'individuazione  dei  membri  del  comitato  tecnico   scientifico
incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove
di cui al comma 9, lettere a) e d) del decreto-legge. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. La commissione preposta alla procedura, unica per ogni USR, e'
presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o
da un dirigente scolastico ed e' composta da due docenti. 
    2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di  cui  al  presente
decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno  cinque
anni  di  servizio,  ivi  compreso  il   preruolo,   prestato   nelle
istituzioni del sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione.  I
docenti  AFAM  che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti  delle
commissioni giudicatrici devono aver prestato servizio nel ruolo  per
almeno cinque anni. 
    3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
      a. dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di
prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la
tipologia di insegnamento; 
      b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore  o  tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
      c. diploma di specializzazione sul  sostegno  agli  alunni  con
disabilita'; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito
dei bisogni educativi speciali. 
    4.  Il  presidente  e  i  componenti   della   commissione   sono
individuati dal dirigente preposto all'USR sulla base  delle  domande
pervenute. 
    5. Alla commissione e' assegnato un segretario,  individuato  tra
il  personale  amministrativo  appartenente  alla  seconda   area   o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
    6. La composizione della commissione  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
    7. I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti  delle
commissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. 
    8. La commissione prende atto del risultato delle prove scritte e
procede alla compilazione degli elenchi di cui all'art. 12. 
                               Art. 8 
 
 
             Condizioni personali ostative all'incarico 
            di presidente e componente delle commissioni 
 
 
    1.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente delle commissioni: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data; 
      e. a partire da un anno  antecedente  alla  data  di  indizione
della procedura, essere componenti dell'organo di direzione  politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
      f. avere relazioni di  parentela,  affinita'  entro  il  quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; 
      g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla  data  di
indizione della procedura,  attivita'  o  corsi  di  preparazione  ai
concorsi per il reclutamento dei docenti; 
      h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata. 
                               Art. 9 
 
 
                    Formazione delle commissioni 
 
 
    1.  Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti  delle  commissioni
presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi  elenchi  al
Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini  di  cui
al presente articolo. 
    2. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente  per
la regione sede di servizio o, nel  caso  di  aspiranti  collocati  a
riposo, in quella di residenza. 
    3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al  comma  1
secondo la tempistica  e  le  modalita'  indicate  con  avviso  della
Direzione generale competente. 
    4. Nell'istanza, nella quale  deve  essere  chiaramente  indicato
l'USR responsabile della nomina delle commissioni, gli  aspiranti,  a
pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro  responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 7; 
      b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 7; 
      c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 8. La dichiarazione relativa  alla  situazione  prevista
dall'art.  8,  lettera  f)  e'  resa   dall'aspirante   all'atto   di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
      d. nome, cognome, luogo e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
      e.  l'Universita'  e  il  settore  scientifico-disciplinare  di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici). Il personale collocato a riposo  indica
le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
      f. il curriculum vitae; 
      g. il consenso al trattamento dei dati personali. 
    5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di  docente  componente   delle
commissioni dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei  titoli  di
cui all'art. 7, comma 3. 
    6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli  elenchi  sono  pubblicati
sui siti degli USR. 
    7.  Le  commissioni  sono  nominate,  con  propri  decreti,   dai
Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti
e i componenti supplenti. 
    8. All'atto della nomina, l'USR competente  accerta  il  possesso
dei  requisiti  da  parte  dei  presidenti  e  dei  componenti  delle
commissioni.  I  decreti  di  costituzione  delle  commissioni   sono
pubblicati sui siti internet degli USR competenti. 
    9. In caso di cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il dirigente preposto  all'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  6;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto dai  commi  10  e  11  del  presente
articolo. 
    10. In caso di  mancanza  di  aspiranti,  il  dirigente  preposto
all'USR competente nomina i presidenti e  i  componenti  con  proprio
atto  motivato,  fermi  restando  i   requisiti   e   le   cause   di
incompatibilita' previsti dal  presente  decreto  e  dalla  normativa
vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 
    11. Qualora non sia possibile reperire commissari,  il  dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale. 
    12. I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni. 
                               Art. 10 
 
 
                    Articolazione della procedura 
 
 
    1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta della durata di 60 minuti. 
                               Art. 11 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La prova scritta, computer based, e' composta da 60 quesiti  a
risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 60  minuti,  fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma  di  cui
all'allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi
al concorso  ordinario  per  titoli  ed  esami  oggetto  della  prova
scritta, come modificati ai sensi dell'art. 1, commi 9 lettera  d)  e
10 del decreto-legge. Per le classi di concorso di  lingua  straniera
la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa. 
    2. La prova e' costituita da 60 quesiti  a  risposta  chiusa  con
quattro  opzioni  di  risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  cosi'
ripartiti: 
      a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40
quesiti; 
      b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti. 
    3. La risposta corretta vale 1 punto,  la  risposta  non  data  o
errata vale 0 punti. 
    4. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. In
caso  di  violazione  e'  disposta   l'immediata   esclusione   dalla
procedura. 
    5. Le prove non possono aver luogo nei  giorni  festivi  ne',  ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'  religiose
valdesi. 
    6. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio  non
inferiore a 42. 
                               Art. 12 
 
 
           Elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione 
 
 
    1. La commissione, preso atto e verbalizzato il  risultato  della
prova scritta, procede alla compilazione  di  elenchi  non  graduati,
distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i  soggetti  che
hanno conseguito alla prova di cui all'art. 11 il punteggio minimo di
42 punti su 60. Gli elenchi non graduati, approvati per ogni  regione
con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmessi al sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicati  nell'albo  e  sul  sito
internet dell'USR. 
    2. I soggetti di cui al comma 1  sono  inseriti  nell'elenco  non
graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) del  decreto-legge  e
acquisiscono  l'abilitazione  al  compimento   di   quanto   previsto
dall'art. 1, comma 13, lettera  c),  del  predetto  decreto-legge,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2020/21,  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
    3. Il conseguimento dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
                               Art. 13 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso i provvedimenti relativi alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  oppure   ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data  di
pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 14 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la  domanda  di  partecipazione  saranno  trattati,
anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente
per le finalita' connesse all'espletamento della procedura  stessa  e
per   le   successive    attivita'    inerenti    al    conseguimento
dell'abilitazione, nel rispetto della normativa specifica,  anche  in
caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti  presso
il Ministero dell'istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153  Roma  e
trattati dagli USR responsabili della procedura,  che  esercitano  le
funzioni di titolari del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti  di  partecipazione  alla  procedura,  pena
l'esclusione dalla procedura. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e ss. del citato regolamento (UE)  2016/679,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere  nei  confronti  dell'USR  competente  per  la  procedura  cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che  ritengono  che  il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in  violazione
di quanto previsto dal  regolamento  hanno  il  diritto  di  proporre
reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  come
previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del  regolamento).  Il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere,  76/a  -  00153  Roma  -
email: rpd@istruzione.it 
                               Art. 15 
 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
 
    1. L'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede a bandire analoga procedura  per  la  scuola  secondaria  di
primo e secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento  slovena  delle
Province  di  Trieste,  Udine  e  Gorizia,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dell'Ufficio speciale di cui  all'art.  13,  comma  1,
della legge 23  febbraio  2001,  n.  38  secondo  le  modalita'  e  i
requisiti previsti dal presente decreto. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al  Testo  unico,  nonche'  quelle  previste  dal
vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative. 
 
      Roma, 21 aprile 2020 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Bruschi 
 
__________ 
Avvertenza: 
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.  69,
gli  allegati  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del   Ministero
www.miur.gov.it