Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 28-04-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 31-07-2020) Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-04-2020
Data Scadenza bando 31-07-2020
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 31-07-2020)

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499).

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un  concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»,  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre   2007,   n.   251,
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9 e 1014; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  dicembre   2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione   e
sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione  a  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali  siano  inviate
esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto-legge dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione  tecnologica»  e,  in  particolare,   l'art.   1,   comma
10-duodecies; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, «Regolamento recante norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, «Regolamento recante norme  per  il  riordino  degli  istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133» e le relative Linee Guida; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
Indicazioni Nazionali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,  n.  19,  recante  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare,  l'art.  4,  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente la «definizione della disciplina dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca  7  marzo  2012,  protocollo  n.  3889,  concernente  i
requisiti per il riconoscimento della validita' delle  certificazioni
delle competenze linguistico-comunicative  in  lingua  straniera  del
personale scolastico; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  «Regolamento   recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati  allo
snellimento   delle   procedure   concorsuali   e   di   abilitazione
all'insegnamento»,  stante   la   mutata   natura   delle   procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente; 
    Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante
«Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria  di
primo e secondo grado su posto comune e di  sostegno»  e  i  relativi
allegati; 
    Considerato che per il biennio 2020/2021  e  2021/2022  e'  stata
rilevata, in base ai dati registrati al sistema informativo di questo
Ministero, la previsione di disponibilita' di posti di tipo comune  e
di sostegno da destinare alle  procedure  concorsuali  relative  alla
scuola secondaria di primo e secondo  grado;  che  tale  elaborazione
tiene conto, per ogni singolo  anno  scolastico  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 126/2019, convertito  dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 e  della  biennalita'  delle  presente
procedura, a fronte della triennalita' della procedura  straordinaria
finalizzata all'immissione in ruolo; che il concorso  ordinario  deve
essere bandito riconducendo le disponibilita' proporzionalmente entro
il limite autorizzato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti in data 9
aprile 2020, Reg.ne Prev. n. 677, a n.  25.000  unita'  di  personale
docente; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il Personale Scolastico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
 
    1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un  concorso,
per titoli ed esami, finalizzato alla  copertura  di  complessivi  n.
25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo  e  secondo
grado di cui in premessa, che si  prevede  si  renderanno  vacanti  e
disponibili per  il  biennio  2020/2021,  2021/2022,  secondo  quanto
riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante. 
    2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
      d) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59; 
      e) Decreto Ministeriale: decreto  ministeriale  del  20  aprile
2020, n. 201; 
      f)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      h) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
      i) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici; 
      j) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA. 
                               Art. 2 
 
 
     Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 
 
 
    1.  I  dirigenti  preposti  all'USR   sono   responsabili   dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale. 
    2. L'Allegato 2 individua gli  USR  responsabili  delle  distinte
procedure  concorsuali.  Nell'ipotesi  di  aggregazione  territoriale
delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo
Unico in caso di esiguo numero dei  posti  conferibili  in  una  data
regione,  l'USR  individuato  quale  responsabile  dello  svolgimento
dell'intera procedura  concorsuale  provvede  all'approvazione  delle
graduatorie di merito sia della propria regione che  delle  ulteriori
regioni indicate nell'allegato medesimo. 
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali  per  il
reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo  e
secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e  2,
del Decreto Legislativo, i candidati anche  di  ruolo,  in  possesso,
alla data prevista dal bando per la presentazione della  domanda,  di
uno dei seguenti titoli: 
      a) abilitazione specifica sulla classe di  concorso  o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente; 
      b) il possesso congiunto di: 
        i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure  diploma  di  II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso
vigenti  alla  data  di  indizione  del  concorso  o  analogo  titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
        ii.  24  crediti  formativi  universitari  o  accademici,  di
seguito  denominati  CFU/CFA,   acquisiti   in   forma   curricolare,
aggiuntiva     o     extra     curricolare      nelle      discipline
antropo-psico-pedagogiche   e   nelle   metodologie   e    tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti  in
ciascuno di almeno tre  dei  seguenti  quattro  ambiti  disciplinari:
pedagogia,   pedagogia   speciale   e   didattica    dell'inclusione;
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in  possesso  di
abilitazione per altra classe  di  concorso  o  per  altro  grado  di
istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA  di  cui  alle
lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo
restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai
sensi della normativa vigente. 
    3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto  Legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto,  per
i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte  per  la
scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in  possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
di uno dei titoli di cui al  comma  1  congiuntamente  al  titolo  di
specializzazione sul sostegno per lo specifico  grado  conseguito  ai
sensi della normativa vigente o analogo  titolo  di  specializzazione
sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai  sensi
della normativa vigente. 
    4. Sono  ammessi  con  riserva,  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui  ai  commi  1,  2  e  3  abbiano  comunque
presentato la relativa domanda  di  riconoscimento,  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
    5. Sono, altresi', ammessi con riserva,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126,  convertito
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi
di specializzazione  sul  sostegno  avviati  entro  la  data  del  29
dicembre 2019. La riserva e' sciolta positivamente solo nel  caso  di
conseguimento del relativo titolo di  specializzazione  entro  il  15
luglio 2020. 
    6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo,  sino
ai  concorsi  banditi  nell'anno   scolastico   2024/2025,   per   la
partecipazione alle  procedure  concorsuali  a  posti  di  insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso ai sensi della normativa vigente. 
    7. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    8.  I  candidati  partecipano  al   concorso   con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei candidati,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale. 
                               Art. 4 
 
 
   Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in un'unica regione,  ad  eccezione  della  Valle
d'Aosta e del Trentino-Alto Adige. Ai sensi dell'art. 3, comma 5  del
Decreto  Legislativo,  i  candidati  in  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione, ivi inclusi quelli richiesti in via  transitoria  per
la partecipazione a posti di  insegnante  tecnico  pratico,  indicano
nella domanda di  partecipazione  per  quali  contingenti  di  posti,
avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun  candidato
puo' concorrere in  una  sola  regione  e  per  una  sola  classe  di
concorso, distintamente per  la  scuola  secondaria  di  primo  e  di
secondo grado, nonche' per  le  distinte  e  relative  procedure  sul
sostegno.  Il  candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare. La classe di  concorso
A23 e' esprimibile per la scuola secondaria di I grado. 
    2. I candidati presentano istanza di partecipazione  al  concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto  legislativo
7  marzo  2005,  n.  82,  e   successive   modificazioni   attraverso
l'applicazione «Piattaforma Concorsi e  Procedure  selettive»  previo
possesso delle credenziali SPID,  o,  in  alternativa,  di  un'utenza
valida per l'accesso ai  servizi  presenti  nell'area  riservata  del
Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze  on  Line
(POLIS)». Le istanze presentate con  modalita'  diverse  non  saranno
prese in  considerazione.  I  candidati,  collegandosi  all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e  Servizi
> Scuola  >  Reclutamento  e  servizio  del  personale  scolastico  >
Concorsi personale docente alla pagina dedicata al Concorso ordinario
scuola secondaria o, in alternativa,  direttamente  alla  piattaforma
attraverso il percorso  «Argomenti  e  Servizi  >  Servizi  online  >
lettera P >  Piattaforma  Concorsi  e  Procedure  selettive,  vai  al
servizio». 
    3.  Pertanto,  i  candidati   possono   presentare   istanza   di
partecipazione al concorso a partire dalle ore  9,00  del  15  giugno
2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020. 
    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o  di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata del Ministero  con  l'abilitazione  specifica  al  servizio
«Istanze on Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali: 
      a) seguendo le istruzioni presenti sul  sito  dell'Agenzia  per
l'Italia  Digitale   https://www.spid.gov.it/richiedi-spid   per   la
registrazione a SPID, oppure 
      b) seguendo le istruzioni descritte nella  sezione  «Istruzioni
per     l'accesso     al     servizio»     presente      al      link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm       Per        il
riconoscimento   il   candidato   potra'   rivolgersi    alla    sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica  l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente  a  gestire
la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione  del
candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo. 
    5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' dell'art. 6 comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale, il
pagamento di un contributo di  segreteria  pari  ad  euro  10,00  per
ciascuna delle procedure per  cui  si  concorre.  Il  pagamento  deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale  IT  33D  01000
03245 348 0 13 2407 03  Causale:  «concorso  ordinario  -  regione  -
classe di concorso / tipologia di posto - nome  e  cognome  -  codice
fiscale del candidato» e dichiarato al  momento  della  presentazione
della domanda on line oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il
cui  link  sara'  reso  disponibile  all'interno  della  «Piattaforma
concorsi e procedure selettive», e a cui il candidato potra' accedere
all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  Europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti,  in  Italia  e/o  all'estero.
Tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se   negativa,   pena
l'esclusione dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
ogni eventuale  variazione  dei  dati  sopra  richiamati  contattando
l'Ufficio   Scolastico   Regionale   responsabile   della   procedura
concorsuale; 
      j) se, nel caso in  cui  sia  persona  con  disabilita',  abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la  prova,  indicando  in
caso affermativo  l'ausilio  necessario  in  relazione  alla  propria
diversa abilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi.  Tali
richieste devono  risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da  inviare,  almeno  10  giorni
prima dell'inizio della prova,  o  in  formato  elettronico  mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente  USR  o  a
mezzo di raccomandata postale con avviso di  ricevimento  indirizzata
al medesimo USR. Le modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
essere  concordate   telefonicamente.   Dell'accordo   raggiunto   il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o  superiore  all'80%,  ai
sensi dell'art. 20 della  legge  5  febbraio  1992  n.  104  rendera'
apposita dichiarazione che non  e'  tenuto  a  sostenere  l'eventuale
prova preselettiva; 
      k) la procedura concorsuale  per  la  quale  o  per  le  quali,
avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta; 
      l) il titolo di  accesso  ovvero  di  specializzazione  per  il
sostegno, posseduti, anche congiuntamente, ai sensi dell'art.  3  del
presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che  li  ha
rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono  stati
conseguiti, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia
stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi  della  normativa
vigente,  devono  essere  altresi'  indicati  obbligatoriamente   gli
estremi del provvedimento  di  riconoscimento  dell'equipollenza  del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso  sia  stato  conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento  richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento  entro  la  data
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Analogamente, gli aspiranti a posti di  sostegno,  che  non
siano ancora in possesso del  titolo  di  specializzazione,  dovranno
altresi' dichiarare, per partecipare con riserva alla  procedura,  di
essere iscritti ai relativi percorsi avviati  entro  il  29  dicembre
2019; 
      m) i  titoli  valutabili  di  cui  all'Allegato  C  al  Decreto
Ministeriale; 
      n) l'eventuale diritto  alle  riserve  previste  dalla  vigente
normativa.  Coloro  che  hanno  diritto  alla  riserva  di  posti  in
applicazione della legge n. 68/1999 e che  non  possono  produrre  il
certificato di disoccupazione rilasciato  dai  centri  per  l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza  del  bando,  indicheranno  la
data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in  precedenza  la
certificazione richiesta; 
      o) il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. Regolamento Generale per la Protezione
dei Dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione al  concorso  e  reso  tutte  le  dichiarazioni
previste dal presente decreto. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
preselettiva e delle prove  scritte,  da  personale  individuato  dal
competente USR. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR  competente,  oppure  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima  dell'inizio
della prova, unitamente  alla  specifica  autorizzazione  all'USR  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione  delle  prove
di  concorso.  L'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei  termini
di cui al precedente comma 2,  della  documentazione  comprovante  il
grado  di  invalidita'.  A  tal  fine,  il  candidato  nella  domanda
compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere  del  presente
beneficio. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC). 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  sono  nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR,  secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto dei requisiti definiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17,  18
nonche' all'art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1.  Qualora,   sulla   base   del   numero   delle   domande   di
partecipazione,  a  livello  regionale  e   per   ciascuna   distinta
procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro  volte  il
numero dei posti messi a concorso e comunque  non  inferiore  a  250,
l'amministrazione  puo'  avvalersi  della   facolta'   di   procedere
all'espletamento di una prova di  preselezione  computer-based.  Tale
prova,  comune  alle   diverse   procedure   concorsuali   e'   volta
all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del  testo,
di conoscenza della normativa scolastica,  nonche'  della  conoscenza
della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro  Comune  Europeo
di Riferimento per le lingue. 
    2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno  a  disposizione
una postazione informatica, da utilizzare per  lo  svolgimento  della
prova. 
    3. La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta  multipla  con
quattro  opzioni  di  risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  cosi'
ripartiti: 
      a) capacita' logiche: 20 domande; 
      b) capacita' di comprensione del testo: 20 domande; 
      c) conoscenza della normativa scolastica: 10 domande; 
      d) conoscenza della lingua inglese: 10 domande. 
    4. I quesiti sono estratti da una banca dati  resa  nota  tramite
pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  almeno  20   giorni   prima
dell'avvio delle sessioni di preselezione. 
    5. La prova ha una durata di 60 minuti ed e'  valutata  ai  sensi
del successivo comma 6. 
    6.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando 1 punto  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
    7. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 8, comma 3
del Decreto Ministeriale un numero di candidati pari a tre  volte  il
numero dei posti messi a concorso nella singola regione per  ciascuna
procedura. Sono, altresi', ammessi alla  prova  scritta  coloro  che,
all'esito della prova preselettiva, abbiano  conseguito  il  medesimo
punteggio dell'ultimo  degli  ammessi,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    8. Resta fermo quanto previsto  all'art.  5,  commi  3  e  4  del
presente decreto. 
    9. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Il mancato  superamento  della  prova  preselettiva  comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito. 
                               Art. 8 
 
 
                  Prove di esame per i posti comuni 
 
 
    1. La prima  prova  scritta,  distinta  per  ciascuna  classe  di
concorso  e  la  cui  articolazione,  da  uno  a  tre   quesiti,   e'
disciplinata dall'Allegato  A  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze  e  competenze  del
candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso  stessa.
Nel caso delle classi di concorso concernenti  le  lingue  e  culture
straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto  di  insegnamento.
La durata della prova e'  pari  a  120  minuti,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    2. Per la valutazione della prima prova scritta,  la  commissione
ha a  disposizione  un  massimo  di  40  punti.  Nel  caso  di  prove
articolate su piu' quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti
per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla  media  aritmetica
dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta e'
superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti
su 40.  Il  superamento  della  prima  prova  scritta  e'  condizione
necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta. 
    3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta
aperta  volti,  il  primo,  all'accertamento   delle   conoscenze   e
competenze antropo-psico-pedagogiche,  il  secondo,  all'accertamento
delle conoscenze e competenze  didattico-metodologiche  in  relazione
alle  discipline  oggetto  di  insegnamento  di  ciascuna  classe  di
concorso. La durata della prova e' pari a 60 minuti,  fermi  restando
gli eventuali tempi aggiuntivi di  cui  all'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione
ha a disposizione un  massimo  di  40  punti.  La  commissione  ha  a
disposizione 40 punti per ciascun quesito e la  valutazione  e'  data
dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La
seconda prova scritta e' superata dai  candidati  che  conseguono  il
punteggio minimo di 28 punti su  40.  Il  superamento  della  seconda
prova scritta e'  condizione  necessaria  per  l'accesso  alla  prova
orale. 
    5. La media aritmetica  delle  prove  di  cui  ai  commi  1  e  3
costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte. 
    6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno  superato  le
prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale,  i  cui  temi
sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 
    7.  La  prova  orale  per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e  valuta  la
padronanza delle discipline, nonche' la  capacita'  di  progettazione
didattica efficace, anche con riferimento alle  TIC,  finalizzata  al
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli  ordinamenti  didattici
vigenti. La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  45
minuti,  salvo  quanto  previsto  al  comma  8,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5  febbraio
1992, n.  104,  e  consiste  nella  progettazione  di  una  attivita'
didattica,    comprensiva     dell'illustrazione     delle     scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di  esempi  di
utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25  la
prova  orale  e'  condotta  nella   lingua   straniera   oggetto   di
insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta
altresi' la capacita'  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi  di  concorso
A-24 e A-25 per la lingua inglese. 
    8. L'Allegato A al Decreto Ministeriale individua  le  classi  di
concorso per le quali, ai sensi dell'art.  6,  comma  4  del  Decreto
Legislativo, e' svolta,  nell'ambito  della  prova  orale,  la  prova
pratica e ne definisce i criteri di predisposizione  da  parte  delle
commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. 
    9. Per la valutazione della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 
    10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a  disposizione
40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi
ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato  dalla  media
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la  prova  orale  i
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28  punti
su 40. 
                               Art. 9 
 
 
               Prove di esame per i posti di sostegno 
 
 
    1. La prova scritta per i posti  di  sostegno,  distinta  per  la
scuola secondaria di primo e secondo  grado,  e'  articolata  in  due
quesiti a riposta aperta  inerenti  alle  metodologie  didattiche  da
applicarsi alle  diverse  tipologie  di  disabilita',  finalizzati  a
valutare  le  conoscenze  dei  contenuti  e  delle  procedure   volte
all'inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'.  La  durata
della prova e' pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. Per la valutazione della prova scritta, la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione
40 punti per ciascun quesito e la valutazione  e'  data  dalla  media
aritmetica dei punteggi  attribuiti  ai  singoli  quesiti.  La  prova
scritta e' superata dai candidati che conseguano il punteggio  minimo
di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta  e'  condizione
necessaria per l'accesso alla prova orale. 
    3. La prova orale per i  posti  di  sostegno,  i  cui  temi  sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza  del
candidato nelle attivita'  di  sostegno  all'alunno  con  disabilita'
volte  alla  definizione   di   ambienti   di   apprendimento,   alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento  di  obiettivi  adeguati  alle  potenzialita'  e  alle
differenti tipologie di disabilita', anche mediante  l'impiego  delle
TIC, e accerta la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. Per la valutazione della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 
                               Art. 10 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici assegnano  ai  titoli  accademici,
scientifici,  professionali  di  cui  all'Allegato   C   al   Decreto
Ministeriale il punteggio massimo complessivo di 20 punti. 
                               Art. 11 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. Con  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -,
tenendo conto del periodo di  sospensione  delle  prove  concorsuali,
come determinate dalla normativa vigente, nonche' sul  sito  internet
del Ministero e sui siti internet degli Uffici  Scolastici  Regionali
responsabili  della  procedura  concorsuale,  sono   resi   noti   le
regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra'
della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario  e
le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova.  Nello
stesso  avviso  e'  data  comunicazione,  in  merito  alla  data   di
pubblicazione dell'archivio da  cui  sono  estratti  i  quesiti,  che
avviene almeno venti giorni prima dell'avvio  della  eventuale  prova
preselettiva.  L'elenco  delle  sedi  d'esame,  con  la  loro  esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione  dei  candidati  e'
comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale  almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle  prove  tramite
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.  Detto  avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  I  candidati  sono  tenuti  a   presentarsi   per   sostenere
l'eventuale prova di preselezione secondo  le  indicazioni  contenute
nel predetto avviso, muniti di  un  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento
del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La  mancata  presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito  o
a causa di  forza  maggiore  comporta  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale. 
    3. L'avviso relativo al calendario delle  prove  scritte  di  cui
agli articoli 8 e 9 ed alle  relative  modalita'  di  svolgimento  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tenendo conto  del  periodo  di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente.  Della   pubblicazione   del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui
siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi  d'esame,
con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della  destinazione
dei  candidati  e'  comunicato  dagli  Uffici  scolastici   regionali
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  nei
rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di  versamento  del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al  comma  3
del presente articolo. La mancata presentazione  nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, cui possono essere  aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR.  Per
la  scelta  dei  commissari  di  vigilanza  valgono   le   cause   di
incompatibilita'  previste  per  i   componenti   della   commissione
giudicatrice di cui al Decreto Ministeriale. Qualora le prove abbiano
luogo in piu' edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un
comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le  specifiche  istruzioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni. 
    6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale  ricevono  da  parte  del
competente  USR  comunicazione  esclusivamente  a  mezzo   di   posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nelle prove scritte, della sede,  della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova  orale  almeno  venti
giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    8. Le prove di preselezione, scritte e  orali  del  concorso  non
possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai  sensi  della  legge  8
marzo 1989, n. 101, nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 12 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'Allegato  C  al
Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti  entro  la  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
    2.  Il  candidato  che  ha  ricevuto   dall'USR   competente   la
comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente
preposto al  medesimo  USR  i  titoli  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione,   non   documentabili   con   autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 
    3. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge. 
                               Art. 13 
 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
 
    1. Le tracce delle  prove  scritte  sono  predisposte  a  livello
nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione
nazionale di esperti nominata  con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, del  Decreto  Legislativo  e  dell'art.  5  del
Decreto Ministeriale, che  provvede  altresi',  almeno  sette  giorni
prima della somministrazione delle prove,  alla  pubblicazione  delle
relative griglie di  valutazione,  comuni  a  livello  nazionale  per
ciascuna procedura.  La  Commissione  nazionale  di  esperti  valida,
altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono  in  numero
pari a tre volte quello dei candidati  ammessi  alla  prova.  Ciascun
candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24  ore  prima
dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono
escluse dai successivi  sorteggi.  Per  la  valutazione  della  prova
orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione  di  cui
agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto Ministeriale. 
                               Art. 14 
 
 
               Natura abilitante del presente concorso 
 
 
    1. Il superamento di tutte le prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  Decreto
Legislativo, costituisce  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4-ter  del
Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento  per  le  medesime
classi di concorso. 
    2.   L'USR   responsabile   della   procedura    e'    competente
all'attestazione della relativa abilitazione. 
    3. La tabella di corrispondenza ai  fini  del  conseguimento  del
titolo di abilitazione  su  piu'  classi  di  concorso  afferenti  al
medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma  2,  e'  indicata
all'Allegato D al Decreto Ministeriale. 
                               Art. 15 
 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le  prove  e  i  titoli,
procede alla  compilazione  delle  graduatorie  di  merito  regionali
distinte per classi di concorso e tipologia posto. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  dal  dirigente
preposto  all'USR  responsabile  della  procedura  concorsuale,  sono
trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
    5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica  nella  regione  in  cui  hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui
essere assegnati per svolgere le attivita'  scolastiche  relative  al
percorso annuale di formazione iniziale  e  prova.  I  vincitori  del
concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino
presenti in posizione utile sia  nella  graduatoria  relativa  a  una
classe di concorso sia nella graduatoria relativa al  sostegno,  sono
tenuti a optare per una sola di  esse  e  ad  accettare  la  relativa
immissione in ruolo. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1  del
Decreto Legislativo,  ad  eccezione  dei  docenti  che  abbiano  gia'
superato positivamente il periodo di formazione e di prova,  a  pieno
titolo o con riserva, per il posto specifico, che  sono  direttamente
confermati in ruolo. 
    8. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art.  399,  comma
3-bis, del Testo Unico, la decadenza da ogni graduatoria  finalizzata
alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per  il
personale  del  comparto  scuola,  ad  eccezione  di  graduatorie  di
concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,  di  procedure  concorsuali
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle  quali  il  candidato
permane. 
    9. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
                               Art. 16 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione saranno trattati, anche mediante  l'utilizzo  di  procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il  Ministero
dell'istruzione,  viale  Trastevere  n.  76/A  -   00153   Roma   per
l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da  parte
degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE)  2016/679,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere  nei  confronti  dell'USR  competente  per  la  procedura  cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che  ritengono  che  il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in  violazione
di quanto previsto dal  Regolamento  hanno  il  diritto  di  proporre
reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del  Regolamento).  Il  Responsabile  della
Protezione dei Dati (RPD) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a -  00153  Roma  -
email: rpd@istruzione.it 
                               Art. 17 
 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
 
    1. L'Ufficio Scolastico Regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi ordinari  per  la  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado con lingua di insegnamento  slovena  per  posto
comune e di sostegno. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
                               Art. 18 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente). 
 
      Roma, 21 aprile 2020 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Bruschi 
 
__________ 
Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, gli allegati sono pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero
www.miur.gov.it