Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 28-04-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 31-07-2020) Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-04-2020 |
Data Scadenza bando | 31-07-2020 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (Scad. 31-07-2020)
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499).
IL CAPO DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto-legge dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» e, in particolare, l'art. 1, comma 10-duodecies; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Indicazioni Nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012, protocollo n. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» e i relativi allegati; Considerato che per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e' stata rilevata, in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilita' di posti di tipo comune e di sostegno da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado; che tale elaborazione tiene conto, per ogni singolo anno scolastico di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 126/2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e della biennalita' delle presente procedura, a fronte della triennalita' della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo; che il concorso ordinario deve essere bandito riconducendo le disponibilita' proporzionalmente entro il limite autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 2020, Reg.ne Prev. n. 677, a n. 25.000 unita' di personale docente; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020; Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale per il Personale Scolastico; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui in premessa, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione; b) Ministero: Ministero dell'istruzione; c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; d) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e) Decreto Ministeriale: decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201; f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; h) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; i) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici; j) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.
Art. 2 Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 1. I dirigenti preposti all'USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. 2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresi', ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo, i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, ivi inclusi quelli richiesti in via transitoria per la partecipazione a posti di insegnante tecnico pratico, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. La classe di concorso A23 e' esprimibile per la scuola secondaria di I grado. 2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l'applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)». Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Concorsi personale docente alla pagina dedicata al Concorso ordinario scuola secondaria o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio». 3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020. 4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali: a) seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la registrazione a SPID, oppure b) seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni per l'accesso al servizio» presente al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm Per il riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione del candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo. 5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dell'art. 6 comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03 Causale: «concorso ordinario - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda on line oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sara' reso disponibile all'interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive», e a cui il candidato potra' accedere all'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura concorsuale; j) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 rendera' apposita dichiarazione che non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva; k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta; l) il titolo di accesso ovvero di specializzazione per il sostegno, posseduti, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 3 del presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresi' dichiarare, per partecipare con riserva alla procedura, di essere iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 29 dicembre 2019; m) i titoli valutabili di cui all'Allegato C al Decreto Ministeriale; n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 8. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 nonche' all'art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale.
Art. 7 Prova preselettiva 1. Qualora, sulla base del numero delle domande di partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250, l'amministrazione puo' avvalersi della facolta' di procedere all'espletamento di una prova di preselezione computer-based. Tale prova, comune alle diverse procedure concorsuali e' volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonche' della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova. 3. La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: a) capacita' logiche: 20 domande; b) capacita' di comprensione del testo: 20 domande; c) conoscenza della normativa scolastica: 10 domande; d) conoscenza della lingua inglese: 10 domande. 4. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. 5. La prova ha una durata di 60 minuti ed e' valutata ai sensi del successivo comma 6. 6. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. 7. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono, altresi', ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8. Resta fermo quanto previsto all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto. 9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 10. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
Art. 8 Prove di esame per i posti comuni 1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, e' disciplinata dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova e' pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su piu' quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta e' superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta e' condizione necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta. 3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova e' pari a 60 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta e' condizione necessaria per l'accesso alla prova orale. 5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte. 6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 7. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese. 8. L'Allegato A al Decreto Ministeriale individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo, e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. 9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.
Art. 9 Prove di esame per i posti di sostegno 1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e' articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'. La durata della prova e' pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta e' superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta e' condizione necessaria per l'accesso alla prova orale. 3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle TIC, e accerta la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
Art. 10 Valutazione dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'Allegato C al Decreto Ministeriale il punteggio massimo complessivo di 20 punti.
Art. 11 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 1. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente, nonche' sul sito internet del Ministero e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura concorsuale, sono resi noti le regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra' della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario e le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova. Nello stesso avviso e' data comunicazione, in merito alla data di pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti, che avviene almeno venti giorni prima dell'avvio della eventuale prova preselettiva. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere l'eventuale prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 3. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte di cui agli articoli 8 e 9 ed alle relative modalita' di svolgimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 3 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al Decreto Ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 7. I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 8. Le prove di preselezione, scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 12 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 2. Il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 13 Predisposizione delle prove 1. Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione nazionale di esperti nominata con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo e dell'art. 5 del Decreto Ministeriale, che provvede altresi', almeno sette giorni prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione delle relative griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per ciascuna procedura. La Commissione nazionale di esperti valida, altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva. 2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto Ministeriale.
Art. 14 Natura abilitante del presente concorso 1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. 2. L'USR responsabile della procedura e' competente all'attestazione della relativa abilitazione. 3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, e' indicata all'Allegato D al Decreto Ministeriale.
Art. 15 Graduatorie di merito regionali 1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia posto. 2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo. 8. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-bis, del Testo Unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane. 9. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Art. 16 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it
Art. 17 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. 1. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Art. 18 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, 21 aprile 2020 Il Capo Dipartimento: Bruschi __________ Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it