Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 28-04-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 03-07-2020) Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510). ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-04-2020 |
Data Scadenza bando | 03-07-2020 |
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CONCORSO (Scad. 03-07-2020)
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510).
IL CAPO DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della Vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; Considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; Visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020; Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale per il Personale Scolastico; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato A al presente decreto. 2. La procedura straordinaria e' bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR, individuato nell'Allegato B del presente decreto e' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro dell'istruzione; b. Ministero: Ministero dell'istruzione; c. Decreto-Legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159; d. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; f. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita' concorsuale nella specifica classe di concorso. d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali; b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all'art. 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria. 5. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.
Art. 3 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione sia per il sostegno del primo e del secondo grado sia per una classe di concorso. Il candidato concorre per piu' procedure mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intende partecipare. 2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)». I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Concorsi personale docente alla pagina dedicata alla Procedura Straordinaria per immissione in ruolo scuola secondaria o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio». 3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. 4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali: seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la registrazione a SPID oppure seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni per l'accesso al servizio» presente al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Per il riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione del candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo. 5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi art. 1 del D.L. n. 126/2019 - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato» oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sara' reso disponibile all'interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive», e a cui il candidato potra' accedere all'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale; j. se, nel caso in cui sia con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; k. la procedura per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta. La classe di concorso A23 e' esprimibile per la scuola secondaria di I grado; l. il titolo di accesso alla classe di concorso ovvero di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019, potra' dichiararlo ai fini della partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva e' sciolta positivamente purche' il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2020; m. i titoli di servizio il cui possesso e' requisito di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e b) e comma 2; n. i titoli valutabili di cui all'Allegato D al presente bando e l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; o. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q. di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura di cui al comma 5 e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 5 Calendario delle prove 1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 3, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura.
Art. 6 Comitato tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 1, comma 11, lettera b) del Decreto Legge, cui spetta la predisposizione e la validazione dei quesiti, e' composto scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 2. Al comitato non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali riunioni. 3. Con successivo decreto direttoriale si provvede all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico.
Art. 7 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell'art. 11. 3. Per il presidente e ciascun componente e' prevista la nomina di un supplente. 4. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 5. Qualora il numero dei candidati che hanno superato le prove di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle 500 unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, compresi i supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 6. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
Art. 8 Requisiti dei presidenti 1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso; b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore; c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente. 2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno; b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione; c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione. 3. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia Nazionale di Danza. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11, comma 10. 4. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02.
Art. 9 Requisiti dei componenti 1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso. 2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso. 4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi; c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita'; d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali. 5. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i docenti delle Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11, commi 10 e 11. 6. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
Art. 10 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data; e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Art. 11 Formazione delle commissioni di valutazione 1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della Direzione generale competente. 4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8; b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 9; c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 10. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; e. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; f. il curriculum vitae; g. il consenso al trattamento dei dati personali. 5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 9, comma 4. 6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR. 7. Le commissioni di valutazione sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. 8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti. 9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo. 10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno. 12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
Art. 12 Articolazione della procedura 1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. 2. Alla prova scritta e' assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.
Art. 13 Prova scritta 1. La prova scritta, computer based, e' composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui all' Allegato C. La prova valuta altresi', ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la capacita' di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa, ad eccezione dei quesiti di cui al comma 2, lettera c. 2. La prova per posto comune e' costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; c. capacita' di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti. 3. Le prove per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese e' costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti; b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti. 4. La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, e' costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: a. ambito normativo:15 quesiti; b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti; c. ambito della conoscenza delle disabilita' e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti; d. capacita' di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti. 5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. 6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione di valutazione. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 7. Le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 8. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80. 9. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura. 10. L'allegato C contempla le parti dei programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta, come modificati ai sensi dell'articolo 1, commi 9 lettera a) e 10 del Decreto-Legge.
Art. 14 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato D e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 15 Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione 1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. 2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
Art. 16 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 17 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'Istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.
Art. 18 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo Unico, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti dal presente bando. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, 23 aprile 2020 Il Capo Dipartimento: Bruschi ------- Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it