Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 05-05-2020
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 04-06-2020) Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri. ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-05-2020
Data Scadenza bando 04-06-2020
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (Scad. 04-06-2020)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei carabinieri  riservati  ai  volontari  in
ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959,  960
e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016  del
Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di dieci Carabinieri in ferma quadriennale, in  qualita'
di  atleti,  per  le  esigenze  del  Centro  sportivo  dell'Arma  dei
carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di dieci Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad
atleti, riconosciuti di Interesse  nazionale  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
affiliate al CONI, per il Centro sportivo dell'Arma dei  carabinieri,
ripartiti nelle sottonotate discipline/specialita': 
      un posto sci alpino - maschile - specialita' «slalom gigante  e
slalom speciale» (F.I.S.I.); 
      un posto sci alpino - maschile - specialita' «slalom  speciale»
(F.I.S.I.); 
      due posti sci alpino  -  femminile  -  «tutte  le  specialita'»
(F.I.S.I.); 
      un posto short track - maschile - specialita' «1000 mt. e  1500
mt.» (F.I.S.G.); 
      un posto sci di fondo - femminile (F.I.S.I.); 
      un posto  sci  di  fondo  -  maschile  -  «specialita'  sprint»
(F.I.S.I.); 
      un posto biathlon - maschile - specialita' «sprint» (F.I.S.I.); 
      un posto «sci alpinismo - maschile» (F.I.S.I.). 
      un posto per atleta di sesso  femminile  -  specialita'  «prove
multiple» (F.I.D.A.L.). 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2020.
In tal caso, verra' data formale comunicazione  mediante  avviso  che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande,
indicata nel successivo art. 3, comma 1: 
      a) abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e' elevato a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei  limiti
di  eta'  previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
impieghi; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      k)  se  militari,   non   siano   sottoposti   a   procedimento
disciplinare, nell'ambito del quale la  relativa  posizione  non  sia
stata ancora definita, all'esito di procedimento penale  per  delitto
non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice  di
procedura penale; 
      l) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere consegnata  all'atto  della  presentazione  alla  prima
prova concorsuale; 
      m) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2019 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del  Mediterraneo,  Universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1°  gennaio  2019  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      n)  essere  riconosciuti,  da  parte  del   Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale». 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al   previsto   corso   formativo   sono
subordinati: 
      a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b)  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c) al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; 
    3. I  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta',  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
carabinieri. 
                               Art. 3 
 
 
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 
 
 
    1.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente  on-line,  avvalendosi  della  procedura   disponibile
nell'area concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi: 
      a. dei seguenti documenti: 
        curriculum sportivo, rilasciato  dalla  Federazione  sportiva
nazionale di  riferimento,  con  l'attestazione  della  qualifica  di
«Atleta di interesse nazionale»; 
        titolo di studio conseguito ovvero autocertificazione come da
allegato D del bando; 
        atto di assenso per i concorrenti minorenni come da  allegato
A  del  bando,  sottoscritto  dai  genitori  esercenti  la   potesta'
genitoriale, o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una  copia  del
documento di identita'; 
        una fototessera in formato digitale; 
        tutti i  citati  documenti  dovranno  essere  caricati  sulla
piattaforma in formato PDF durante la compilazione della  domanda  di
partecipazione; 
      b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione: 
        credenziali SPID con livello di sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). 
    Le istruzioni per  il  rilascio  di  SPID  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale  dell'Agenzia
per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it 
    idoneo  lettore  di  smart-card  installato  nel   computer   per
l'utilizzo con Carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN; 
      c. di una casella di posta elettronica  certificata  (PEC)  che
servira'  per  inviare  o  ricevere  le  comunicazioni  attinenti  la
procedura concorsuale; 
      d. di una casella posta elettronica standard, sulla  quale,  al
termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF  della
domanda presentata. 
    Gli strumenti indicati alle precedenti lettere b.c. e d. dovranno
essere intestati esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
I  concorrenti  minorenni,  dovranno  utilizzare  uno  strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    3. Non sono ammesse domande  di  partecipazione,  presentate  con
modalita'  diverse  da  quanto  previsto  dal  presente  articolo   o
presentate con sistemi intestati a persone diverse da quelle indicate
al comma 2. 
    4.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. 
    I concorrenti  minorenni  dovranno  indicare  i  propri  dati  di
partecipazione. 
    5. Il candidato dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b)  una  sola  disciplina/specialita'   tra   quelle   indicate
nell'art. 1, comma 1; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione  da  consegnare  all'atto  della  presentazione   degli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda  cittadinanza
e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) il proprio stato civile; 
      f) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento del Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ogni
variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      g) l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il concorrente dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -
Ufficio Concorsi e Contenzioso, a  mezzo  e-mail  PEC  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  qualsiasi  variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      i)  l'aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      j) i titoli di studio e professionali, tra quelli  indicati  al
successivo art. 8. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato generera' una ricevuta di avvenuta presentazione  della
domanda on-line, inviandola automaticamente  all'indirizzo  di  posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta  dovra'
essere portata al seguito  all'atto  della  presentazione  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale  dell'Arma
dei carabinieri per le prove concorsuali. 
    7.  I  concorrenti,  qualora  ritengano   di   aver   omesso   la
compilazione di uno o piu' campi della domanda informatizzata  ovvero
di  modificarli  od  anche  integrarli,  dovranno   procedere   prima
all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e  quindi
riprodurla ex novo entro il termine  previsto  per  la  presentazione
della stessa di cui al precedente comma 1. 
    8. Il Centro nazionale di selezione e  reclutamento  del  Comando
generale   dell'Arma   dei    carabinieri    potra'    chiedere    la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    Con l'invio telematico della domanda con  le  modalita'  indicate
nel   presente   articolo   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti ammessi agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta. copia della
domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere idonei a tutti gli  accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a Colonnello, presidente; 
      un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a Maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un Maresciallo maggiore dell'Arma dei  carabinieri,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      un Ufficiale medico dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      due Ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, membri, di  cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente; 
      un Ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un Ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
                               Art. 6 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per
essere  sottoposti  ad  accertamenti  psicofisici,   a   cura   della
commissione di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  b),  volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente,
a partire dal mese di giugno 2020. 
    Il  calendario  di  convocazione   dei   candidati   sara'   reso
disponibile  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito
www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale   dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - telefono 06/80982935,  a  partire  dal  19
maggio 2020. Detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali  rinvii
o variazioni del suddetto calendario. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora  stabiliti  per  gli  accertamenti  psicofisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
concorrenti  interessati  dal  concomitante  svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti  sara'   accertata
secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno  2014
e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle  premesse  e
con  quelle  definite  in  apposito  provvedimento  dirigenziale  del
direttore del Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento.  Detto
provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti. 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a tre  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso); 
      b) certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre sei mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«B»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato  dal   proprio   medico   di   fiducia   e   controfirmato
dall'interessato,  che  attesti  lo  stato  di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche  per  celiachia)
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra'  avere
una  data  di  rilascio  non  anteriore  a  sei  mesi  a  quella   di
presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a sei mesi; 
      e) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita,  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare, qualora  vincitori  e
al momento  della  visita  di  incorporamento,  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
E. In caso  di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV,  limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al  coefficiente  attribuito  sara'
aggiunta la dicitura «deficit di  G6PD  non  definito».  Il  suddetto
referto  dovra'  comunque  essere  prodotto  dai  candidati  all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      f)  ecografia  pelvica   (finalizzata   alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) con relativo referto (se di sesso femminile); 
      g) referto attestante l'esito di test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
sanitari (la data di presentazione non e' da  calcolare  nel  computo
dei cinque giorni). 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno dei
documenti di cui alla lettera  b),  c),  d),  f)  e  g)  determinera'
l'esclusione del concorrente. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso,  secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti  direttive,  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  4,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 4, apparato  respiratorio  (AR)  4,  apparati
vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   109/2010
richiamata  in  premessa,  apparato  locomotore  superiore  (LS)   4,
apparato locomotore  inferiore  (LI)  4,  apparato  uditivo  (AU)  4,
apparato visivo (VS) 4. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti  risultati  affetti
da: 
      1) imperfezioni ed infermita' ritenute causa di  non  idoneita'
al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva  tecnica
per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa  di
non idoneita' al servizio militare di cui al decreto  ministeriale  4
giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario
superiore a  1  al  sistema  psichico,  fermi  restando  i  requisiti
stabiliti dal bando; 
      2) positivita' ai cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso  di
alcool, da confermarsi con esame di 2° livello (gascromatografia  con
spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera civile; 
      3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate  dai
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta; 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti  tatuaggi  o   altre   permanenti   alterazioni   volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria: 
      1) visibili con le uniformi previste per i  militari  di  sesso
maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per  l'Arma
dei  carabinieri  e  richiamate  dalle   norme   tecniche   per   gli
accertamenti psicofisici; 
      2) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tale requisito dovra'  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti una visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio; 
      a. cardiologico con ECG; 
      b. oculistico; 
      c. odontoiatrico; 
      d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e. psichiatrico; 
      f. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g. analisi del sangue concernenti: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      h. controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i. i concorrenti  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  ad
ispezione ginecologica; 
      j.  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario
sottoporre il concorrente ad  indagini  radiologiche,  indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui all'allegato C.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  C  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere  gli
ulteriori accertamenti concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione
non potra' in nessun caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Le
concorrenti  che  si  trovano  in  dette  condizioni   sono   ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  d'eta',  a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo  al  venir  meno  del  temporaneo  impedimento  e  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per
essere  sottoposte  agli  accertamenti  di  cui  al   comma   1.   Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su  istanza  di  parte,
qualora il suddetto temporaneo impedimento cessi in data  compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale  di
merito di cui al successivo  art.  9.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano per gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art.
7,   facenti   parte   delle   prove   finalizzate   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ai sensi dell'art. 580, commi  1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.
90. 
    10.  I  concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
competente commissione agli accertamenti attitudinali, svolti con  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, in applicazione dell'art. 3, comma 1,  lettera  g)  del
decreto ministeriale 28 luglio 2005,  citato  nelle  premesse.  Dette
norme  tecniche  saranno  rese  disponibili,  prima  della  data   di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali  saranno  articolati,  su  due
distinte fasi: 
      a. una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art.  5,  comma  1,
lettera c) del bando: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli
accertamenti psicofisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
      b. una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto  collegialmente,  esprimera',  nei   riguardi   di   ciascun
candidato, un giudizio  di  idoneita'  o  inidoneita'  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   previsti   dal   «Profilo
attitudinale» di riferimento quale Carabiniere  atleta  effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto  delle  responsabilita'  discendenti
dallo status da  assumere  e  dallo  specifico  settore  di  impiego,
inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella  condotta  ed
accettare,  in  maniera  consapevole,  le  norme,  i  doveri   e   le
limitazioni propri del ruolo da assumere. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera'  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio   di
idoneita' o inidoneita'. Tale  giudizio,  che  sara'  comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovino  in  accertato  stato  di
gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art.  6
comma 9. 
                               Art. 8 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso  dei  titoli  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  dovra'   procedere   alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate  nell'art.  960  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli di studio,  il  concorrente  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
 
         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice   in   base   alla   ripartizione    dei    posti    per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara'  costituito
dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalita' indicate
nell'art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di  preferenza
previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano  stati  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art.  3,  comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V  Reparto -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197  Roma -  telefono  06/80982935,
presumibilmente a partire dal 30 giugno 2020. 
    5. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria,  i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei  posti  messi  a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente  potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,
nella  medesima  disciplina/specialita'  sportiva,   un   numero   di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i
primi venti giorni di effettivo corso. 
    6.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
30 giugno 2020, nel  sito  internet  www.carabinieri.it e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  numero
0680982935. 
                               Art. 10 
 
 
                    Comunicazioni agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la  pubblicazione
di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo
svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  ed  attitudinali   o   di
ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 
    2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
attraverso   il   sito   internet   www.carabinieri.it oppure,    ove
espressamente  previsto  dal   bando,   tramite   messaggio   inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede
di domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 12 
 
 
                      Esclusioni ed espulsioni 
 
 
    1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato,  escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente  che  non  sia  in
possesso dei  prescritti  requisiti  per  essere  ammesso  al  corso,
nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il  difetto  dei  requisiti
venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto
dalla nomina di Carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14. 
    2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei  frequentatori
qualora  ricorra  una  delle  qualsiasi  circostanze   indicate   dal
regolamento per le Scuole allievi Carabinieri. 
                               Art. 13 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. I vincitori dovranno  presentarsi  presso  la  Scuola  allievi
Carabinieri che sara' successivamente individuata  per  la  frequenza
del corso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri e  contenute  nelle  norme  per  le  Scuole
allievi Carabinieri. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine  di
espletare le operazioni di incorporamento,  ivi  compresa  la  visita
medica  di  controllo.  Qualora  dovessero  insorgere   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente  riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al  fine
di accertare che non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio
militare. 
    3.  I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea  inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione, sono emessi dall'Ufficio sanitario  del
Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento   e   comporteranno
l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e'  definitivo.
I candidati giudicati inidonei saranno  sostituiti  secondo  l'ordine
della graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  presentazione  presso  la   Scuola   allievi
Carabinieri i vincitori dovranno consegnare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      il  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo  lo
schema in allegato «D». 
    I militari in servizio  dovranno  consegnare,  in  busta  chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    5. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente  rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma  5.  La  Scuola  di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per  comprovati  motivi  da
preavvisare  tramite   la   Stazione   Carabinieri   competente   per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso. 
                               Art. 14 
 
 
                     Nomina a Carabiniere atleta 
 
 
    Gli arruolati, previo superamento degli esami finali  del  corso,
conseguiranno la nomina a  Carabiniere  e  saranno  immessi,  secondo
l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri,
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri
o di autorita' da questi  delegata.  Al  termine  del  corso  saranno
destinati al Centro sportivo Carabinieri,  in  qualita'  di  «atleta»
presso le sezioni specifiche di riferimento. 
                               Art. 15 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e  per  la  sede  degli  accertamenti
concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati che siano militari  in  servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento  degli  accertamenti,  nonche'  al   tempo   strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno  detti
accertamenti e per il rientro nella  sede  di  servizio.  Qualora  il
concorrente non sostenga  i  previsti  accertamenti  concorsuali  per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed  attitudinali
fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico  dell'Amministrazione
militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario
pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle  armi  dovranno
indossare l'uniforme limitatamente al  giorno  di  svolgimento  degli
accertamenti attitudinali. 
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime  informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  5,
comma 1. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 
    Il presente bando sara' sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 23 aprile 2020 
 
                                       Il Comandante generale: Nistri 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico