Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 15-05-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 14-06-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantadue medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-05-2020
Data Scadenza bando 14-06-2020
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 14-06-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantadue medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel  quale  e'  previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere  dei  medici  e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso  pubblico,
per titoli ed esami; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive», a norma dell'art.  8,  comma
6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive», a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei
ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di  Stato,  a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzionale  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari
della Polizia di Stato» ; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei  limiti  di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  Polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di Stato»; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di quarantadue medici della Polizia
di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione  di quarantadue  medici  da  immettere  nella  qualifica
iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto  ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati  al  successivo
art. 3, esclusi quelli ivi indicati al comma 1, lettere j) e k),  per
le seguenti specializzazioni: 
      medicina del lavoro: quindici posti; 
      medicina legale: quattordici posti; 
      psichiatria: cinque posti; 
      ortopedia: due posti; 
      dermatologia: un posto; 
      medicina interna ed equipollenti: un posto; 
      chirurgia generale ed equipollenti: un posto; 
      malattie infettive: un posto; 
      medicina dello sport: un posto; 
      fisiatria: un posto. 
    2. Nell'ambito dei posti di  cui  al  comma  precedente,  quattro
posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici -
settore sanitario, nonche'  del  ruolo  direttivo  tecnico -  settore
sanitario della Polizia di Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95  e
quattro posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato
con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3.  
                               Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1. Nell'ambito dei quarantadue posti, di cui al  precedente  art.
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. Dieci posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e  l'art.
9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      B. Un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1  e
nell'art. 1, comma 2, del presente bando,  non  fossero  coperti  per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d)  non  aver  compiuto  il trentacinquesimo  anno   di   eta'.
Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo  di  tre  anni,  in
relazione all'effettivo servizio militare prestato  dai  concorrenti.
Si prescinde dal limite d'eta' per  il  personale  appartenente  alla
Polizia di Stato; 
      e) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente; 
       f)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e
dei requisiti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non
rileva ai fini dell'idoneita'.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alle citate carriere. 
       g) essere in possesso del diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto  per  il  posto
per  cui  si  concorre,  conseguiti  presso  una  Universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  Istituto  di  istruzione   universitario
equiparato; 
      h) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico chirurgo; 
      i)  essere  iscritti  ovvero  aver  presentato  la  domanda  di
iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi  e
degli odontoiatri; 
       j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      k) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,
ad  eccezione  del  diploma  di  specializzazione,  che  puo'  essere
conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame,  o
se sara' disposta, della prova preselettiva che la precedera' nonche'
dell'iscrizione  all'albo  professionale   dell'ordine   dei   medici
chirurghi e degli  odontoiatri,  che  puo'  essere  conseguita  entro
l'inizio del prescritto corso  di  formazione  iniziale,  purche'  il
candidato  sia  in  possesso  di  idonea  documentazione   attestante
l'avvenuta presentazione  della  relativa  istanza.  I  requisiti  di
partecipazione  devono  essere  mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di Polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'amministrazione provvede d'ufficio a controllare,  entro  la
data di inizio del corso di formazione iniziale,  i  titoli  indicati
dai  candidati  tra  i  requisiti  di   ammissibilita'   oggetto   di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli,  la  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la  responsabilita'
penale,  e'  dichiarata,  con  efficacia  retroattiva,  la  decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 4 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami» -   utilizzando   esclusivamente   la
procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it_(dove  si  dovra'   cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app "Cie ID" 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o
istituzionale (corporate) una mail di  conferma  di  acquisizione  al
sistema della domanda, cui sara' allegata  una  copia  della  domanda
stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) la specializzazione per cui concorre; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 
      h) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2,
comma 1, lettere A) e B) del presente bando; 
      i) il diploma di laurea in medicina e chirurgia  richiesto  per
la partecipazione al  concorso,  con  l'indicazione  dell'Universita'
della Repubblica italiana o dell'Istituto  universitario  equiparato,
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online; 
      j) di essere abilitato all'esercizio della professione  medica,
indicando i relativi estremi; 
      k) di essere iscritto o  di  aver  presentato  la  domanda  per
l'iscrizione, all'albo  dell'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, indicando in tal senso i relativi estremi; 
      l) il titolo di specializzazione conseguito  o  da  conseguire,
entro la prima prova concorsuale, richiesto  per  il  posto  per  cui
concorre; 
      m) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo  spagnolo
e il  tedesco,  nella  quale  intende  sostenere  la  verifica  della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; 
      n) se iscritto alle liste elettorali, ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      o) le condanne penali a proprio carico, anche  non  definitive,
per delitti non  colposi,  nonche'  le  imputazioni  in  procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali  e'  sottoposto  a  misura
cautelare personale, o lo  e'  stato  senza  successivo  annullamento
della misura, ovvero assoluzione o  proscioglimento  o  archiviazione
anche  con  provvedimento  non  definitivo.  In  caso  positivo,   il
candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e  l'autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o  presso  la   quale   pende   il
procedimento; 
      p) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      q) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      r) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 487/1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni,  in
quanto compatibili con  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  nella
carriera dei medici di Polizia; 
      s) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/ 2000; 
      t) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di emanazione  del  presente  bando,  qualora  concorra  per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando; 
      u) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non  inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti  della  Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata  con   apposita   comunicazione   all'ufficio   attivita'
concorsuali  della  direzione  centrale   per   le   risorse   umane,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia
di un proprio documento d'identita' valido. I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono comunicare le  variazioni  del  proprio
indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della  propria  sede
di  servizio   tramite   l'ufficio/reparto   di   appartenenza,   che
utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo p.e.c.. 
    7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso  viene  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure  da  un  prefetto,  anche  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta: 
      a) due medici di Polizia con qualifica non  inferiore  a  primo
dirigente medico; 
      b) due docenti universitari o ricercatori universitari  esperti
in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. 
    La commissione e' altresi' integrata da un docente universitario,
o da un medico  di  Polizia  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente, esperto in ciascuna delle  specializzazioni  indicate  nel
bando di concorso. 
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la  commissione  esaminatrice,  sara'  integrata  da  un
esperto nelle lingue  straniere  e  da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    5. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12 del presente bando  si  avvalgono  di  personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
                               Art. 6 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, qualora  sia  disposta  come  previsto  dal
successivo art. 7; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei  titoli  dei  candidati  che  abbiano  superato
almeno le prove scritte; 
      prova orale. 
    2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti  psico-fisici
ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova  orale  e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della
procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti  indicati  ai  precedenti  primo  e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
                               Art. 7 
 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova
preselettiva. 
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle materie d'esame di cui al successivo art. 14. 
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica  Sicurezza  del  17
luglio 2018. 
    4.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale  prova  preselettiva  saranno  pubblicati   sul   sito
istituzionale www.poliziadistato.it il 25 giugno 2020. 
     5.  La  mancata   presentazione   del   candidato   alla   prova
preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6. La banca dati dei 5000 quesiti,  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 8 
 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    1. L'eventuale prova preselettiva  si  svolgera'  per  gruppi  di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario  di
cui al precedente art. 7, comma 4. 
    2. Il  questionario  conterra'  duecento  quesiti  sulle  materie
d'esame indicate nel  successivo  art.  14,  del  presente  bando.  I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo  massimo
complessivo  stabilito  dalla  commissione  esaminatrice,  che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice 
    7. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova
preselettiva, sul sito  www.poliziadistato.it saranno  pubblicate  le
«Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa. 
                               Art. 9 
 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
relativa  alla  prova  preselettiva  di   ciascun   candidato   sara'
visionabile    nell'area    personale     riservata     all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne  sara'  dato
avviso sul sito istituzionale  www.poliziadistato.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 10 
 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali, un'aliquota di  candidati  pari  a  dieci  volte  il
numero dei posti  messi  a  concorso,  nonche',  in  soprannumero,  i
candidati che hanno riportato  un  punteggio  pari  all'ultimo  degli
ammessi. 
    2. Qualora la  prova  preselettiva  non  avesse  luogo,  tutti  i
candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui  all'art.  6,
comma 2, del presente  bando,  saranno  convocati  agli  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali   previsti,   secondo   le   modalita'
pubblicate sul sito. 
    3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario  degli  accertamenti  psico-fisici  e   attitudinali   saranno
pubblicati, almeno quindici  giorni  prima,  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. I candidati appartenenti alla Polizia di  Stato,  che  saranno
convocati nell'ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente  gli
accertamenti attitudinali previsti. 
    5. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai suddetti  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito  della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. 
                               Art. 11 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati convocati secondo quanto previsto  dal  precedente
art. 10,  esclusi  gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  sono
sottoposti agli  accertamenti  fisici  e  psichici,  a  cura  di  una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
generale della Pubblica Sicurezza, composta da: 
      a) un primo dirigente medico che la presiede; 
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,
a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge
23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con   particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198.  In  proposito,  il  candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 anti HbsAg; 
        10 anti Hbc; 
        11 anti HCV; 
        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita'  indicate  all'art.
3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003,  come
le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituiscono, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche saltuario od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso  che  sara'  disposta
con decreto motivato del  Capo  della  Polizia -  Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 12 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici  e
quelli appartenenti alla Polizia di  Stato  saranno  sottoposti  agli
accertamenti attitudinali da parte di una commissione,  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza e composta da: 
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore, che la presiede; 
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore. 
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
Pubblica Sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti  attitudinali»  da  pubblicare  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
                               Art. 13 
 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come  da
diario che sara' pubblicato sul  istituzionale  www.poliziadistato.it
il giorno 30 luglio  2020.  Quest'ultima  pubblicazione  varra'  come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno  stabilito  per  le  prove  scritte,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso. 
                               Art. 14 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
prova orale. 
    2. Le due prove scritte,  una  di  carattere  «generale»  ed  una
«specialistica», della durata massima di otto ore  ciascuna,  vertono
sulle seguenti materie: 
      a) prova scritta di carattere  «generale»:  patologia  speciale
medica o patologia speciale chirurgica; 
      b) prova scritta «specialistica»: differenziata  in  base  alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione  previste  dal
presente bando. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta. 
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e  clinica
chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale  e  di
antropologia   criminale;   medicina   del   lavoro   e    protezione
antinfortunistica;  igiene  e  medicina  preventiva.   Il   colloquio
comprende  anche  l'accertamento  della   conoscenza   della   lingua
straniera prescelta dal candidato  tra  l'inglese,  il  francese,  lo
spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica. 
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della  conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
                               Art. 15 
 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,
l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 16 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina e chirurgia: 
        1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per  ogni  punto,  fino  a
punti 5; 
        2) 110 con lode: punti 6; 
      b)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino a punti 1,50; 
      c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a  punti
4,50; 
      d)   specializzazione   indicata   come   requisito   per    la
partecipazione al concorso: 
        1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni  punto,  fino  ad  un
massimo di 5 punti; 
        2) 70/70 con lode: punti 6; 
      e) altre specializzazioni  diverse  da  quella  indicata  quale
requisito per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  alla
carriera dei medici, fino a punti 2; 
      f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; 
      g) master universitario, fino a punti 1; 
      h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      i) corsi di aggiornamento e di  qualificazione,  fino  a  punti
1,90; 
      j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. L'eventuale acquisizione  degli  stessi,  ancorche'  aventi
efficacia retroattiva, in un momento successivo non  rileva  ai  fini
del concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n.  445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati  dovranno
trasmettere i citati documenti mediante la propria posta  elettronica
certificata all'indirizzo  dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando copia fronte-retro di un documento di identita'  personale.
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro
il  medesimo  termine,  la  documentazione   comprovante   i   titoli
valutabili  per   il   tramite   del   proprio   ufficio/reparto   di
appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli; 
    6. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale. 
                               Art. 17 
 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento della prova stessa. 
                               Art. 18 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a  far
pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine   perentorio   di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno  diritto  a  partecipare
alle riserve di posti, e dei  titoli  di  preferenza,  gia'  indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine  i  candidati
dovranno trasmettere la citata  documentazione  mediante  la  propria
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC. 
                               Art. 19 
 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  commissione
elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante
sono le specializzazioni previste  nel  bando  di  concorso,  redatte
sulla base della votazione  complessiva  di  ciascun  candidato  data
dalla somma dei voti  riportati  nelle  prove  scritte  con  il  voto
conseguito  nella  prova  orale  ed  il  punteggio   ottenuto   nella
valutazione dei titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza  sono  approvate  la  graduatoria  generale  e  le
graduatorie di merito per ciascuna  delle  specializzazioni  indicate
nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori.  Per  i
posti messi a concorso per ogni specializzazione,  eventualmente  non
coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori
i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale. 
    3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti  in
un'unica graduatoria finale sulla base  della  votazione  complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste  dall'art.
2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 20 
 
 
                    Corso di formazione iniziale 
             per l'immissione nella carriera dei medici 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo n. 334/2000. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza -  direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad  amministrazioni
o enti  pubblici  interessati  alla  procedura  di  assunzione,  alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 22 
 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 23 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della  Polizia -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 24 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»
- ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente  bando
di   concorso   saranno    pubblicati    sul    sito    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».. 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
 
      Roma, 13 maggio 2020 
 
                                              Il Capo della Polizia   
                                                Direttore generale    
                                             della Pubblica Sicurezza 
                                                     Gabrielli        
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico