Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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CONCORSO

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Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 19-05-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 18-06-2020) Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza n. 7). ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-05-2020
Data Scadenza bando 18-06-2020
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 18-06-2020)

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza n. 7).

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434,  concernente  l'ordinamento
della  professione  di  perito  agrario,  cosi'  come  modificata  ed
integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 21 febbraio  1991,  n.  54,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III; 
    Vista  la  legge   30   dicembre   2010,   n.   240   concernente
l'organizzazione  delle  universita',  di  personale   accademico   e
reclutamento e, in particolare, l'art. 17; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita' di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  concernente
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  concernente
la revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia  di
imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, cosi' come modificato dal decreto  legislativo  del  28
dicembre 2013, n. 154, concernente  il  testo  unico  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  «Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425»  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  «Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134,  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli  ordinamenti  professionali
e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto ministeriale 16  marzo  1993,  n.  168,  recante
regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di perito agrario,  il  quale,  all'art.  1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni  anno,  in  un'unica
sessione  indetta  con  ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n  270,
concernente modifiche al  regolamento  recante  norme  sull'autonomia
didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  regolamento   per   lo   svolgimento   della   pratica
professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato
dal Consiglio  nazionale  dei  periti  agrari  e  dei  periti  agrari
laureati il 14 novembre 2018; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile  2017,
prot. n. 3786, in merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Visto l'art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17  marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, concernente  «Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.
22,  concernente  «Misure  urgenti  sulla  regolare   conclusione   e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato»; 
    Vista la sentenza n. 2209/2020 del Consiglio di Stato, pubblicata
il 2 aprile 2020; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
agrario e di perito agrario laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato perito agrario: il candidato in possesso di: 
        diploma di istruzione secondaria superiore di perito  agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente  al
settore   «tecnologico»,   indirizzo   «Agraria,   agroalimentare   e
agroindustria» di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88,  unitamente  al  possesso  di  uno  dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza; 
      candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  15  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati  periti  agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di  perito
agrario  conseguito  presso  un  istituto  tecnico  agrario  statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso  del  diploma
afferente   al    settore    «tecnologico»,    indirizzo    «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa,  che,  alla
data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo  necessario  al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche  per  coloro  i  quali  hanno
iniziato ma non terminato  entro  il  15  agosto  2012  il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui
al  presente  comma;  Lo  svolgimento  del  tirocinio  si   considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente  ordinamento,  abbiano
maturato il nuovo termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto
retroattivo e immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 137/2012; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un perito agrario o un  dottore  in  scienze
agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno  tre  anni  di
attivita' tecnico agricola subordinata, anche  al  di  fuori  di  uno
studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della  legge  28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo  di  pratica  si  considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura biennale prevista dal  previgente  ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il  nuovo  termine
(diciotto mesi), introdotto  con  effetto  retroattivo  ed  immediato
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      D - abbiano svolto, a far data dal 15  agosto  2012,  ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio,  approvato  dal  Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  137/2012,  un  tirocinio
presso lo studio di un  libero  professionista  iscritto  negli  albi
delle categorie tecnico scientifiche; 
      E - abbiano svolto, a far data dal 15  agosto  2012,  ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento sul  tirocinio  approvato  dal  Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai  sensi  dell'art.  6,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  137/2012,  mansioni  inerenti   le
competenze previste dall'art. 2 della  legge  n.  434/68  cosi'  come
modificata dalla legge n.  54/1991  e  dalle  leggi  speciali  presso
istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati,  societa'  e  imprese
della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e  pubblico
e dell'ambiente, societa' di cooperative di servizi che  operano  nei
settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie,  imprese
e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi  coerenti  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali  dei  periti  agrari  e  dei  periti
agrari laureati accertano la sussistenza  della  detta  coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del  suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,  ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento sul  tirocinio  approvato  dal  Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai  sensi  dell'art.  6,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  137/2012,  purche'   il   percorso
formativo frequentato, inerente l'Area tecnologica  Nuove  tecnologie
per il made in Italy/ambito sistema agroalimentare,  sia  comprensivo
del  tirocinio  di  sei  mesi  coerente  con  le   attivita'   libero
professionali previste dall'albo. I Collegi  provinciali  dei  periti
agrari e dei periti agrari laureati accertano  la  sussistenza  della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi  di  istruzione
secondaria  di  cui  al  comma  1  del   presente   articolo,   della
specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010  n.  88,
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il
24 aprile 2012. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti agrari laureati in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella  tabella  E,  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
      D - in applicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge  n.
22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che  si  siano  laureati
all'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata  al  15
giugno ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto-legge n.  18  del
17 marzo 2020, convertito con modificazioni  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica. 
                               Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  istituti  tecnici   del   settore
«tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare  e  agroindustria».
Nella tabella A allegata alla presente ordinanza  sono  indicati  gli
istituti  comunicati  dagli  uffici  scolastici  regionali   per   lo
svolgimento delle prove. 
    Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in  quali
degli Istituti di cui alla predetta  tabella  A  si  insedieranno  le
Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede  regionale  o
interregionale. 
    2. Qualora in qualche Istituto scolastico  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
Commissioni operanti nella medesima sede. 
    3.   Qualora   gli   istituti   scolatici   dovessero   risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle  domande  pervenute
ecceda  le  capacita'   recettive   dell'istituto,   possono   essere
costituite  Commissioni  ubicate,  ove   necessario,   anche   presso
Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati  nella
suddetta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
         Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione 
                        Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»,  la
domanda di ammissione agli esami, unitamente ai  documenti  di  rito,
all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato  nella  Regione  sede
del collegio competente ad attestare il  possesso  del  requisito  di
ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico indicato nella tabella  A  devono  pero'  essere  inviate  al
collegio di appartenenza, che provvedera' agli  adempimenti  previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica certificata-pec: fa fede la stampa
che documenta l'inoltro della pec; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      c) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati  sia  dall'istituto  scolastico  sia  dal  collegio,
redatta su carta intestata, recante  la  firma  dell'incaricato  alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione  ed  il  numero  di
protocollo. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   Commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. 
    Nei casi in cui venga  accertata  la  mancanza  o  la  irregolare
documentazione di  uno  dei  requisiti  indicati  nell'art.  2  della
presente  ordinanza  o  nei  casi  in  cui  si  verifichino  frodi  o
comportamenti contrari alle norme relative ai  doveri  dei  candidati
durante lo  svolgimento  delle  prove,  le  Commissioni  esaminatrici
dispongono con provvedimento motivato l'annullamento  delle  prove  e
l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
             Domanda di ammissione - Modello allegato 1 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami va presentata  utilizzando
il modello allegato 1 alla presente ordinanza,  con  marca  da  bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6. 
    La presentazione di altra domanda, per la sessione in  corso,  ad
un diverso istituto scolastico  comporta  l'esclusione  in  qualsiasi
momento dagli esami. 
    2. Il requisito del  tirocinio  effettuato,  ove  previsto,  deve
essere maturato entro e non oltre  il  giorno  antecedente  la  prima
prova d'esame. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in
relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame  da
sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione  ai
sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza  delle  «condizioni
personali richieste». 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma
delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso  ai
dati che li riguardano ed  il  diritto  di  far  rettificare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in difformita'  alle  disposizioni  di
legge. 
                               Art. 6 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della  tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso  3,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore  dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso  una
banca o  un  ufficio  postale  utilizzando  il  modello  F23  (codice
tributo: 729T; codice  ufficio:  quello  dell'Agenzia  delle  entrate
«locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
    2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata -  o  comunque
prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della  presente
ordinanza - la ricevuta di versamento del  contributo  di  1,55  euro
dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8  dicembre  1956,
n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul  c/c
- postale o bancario - indicato per ciascun  istituto  scolastico  di
cui alla tabella A; qualora l'istituto che ha ricevuto il  contributo
non venga successivamente indicato quale sede d'esame,  il  dirigente
scolastico provvedera' a versare il  contributo  stesso  all'istituto
ove il candidato effettuera' gli esami. 
    3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a  qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro  in  relazione  all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale. 
                               Art. 7 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza,  comunicano  entro  e  non
oltre i successivi  quaranta  giorni  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  esclusivamente   tramite   posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al collegio nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro e non oltre il 4 novembre  2020,  i  collegi  provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella
ove il candidato  ha  presentato  la  domanda  di  partecipazione,  i
collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai  dirigenti
scolastici degli istituti  nei  quali,  con  apposito  provvedimento,
siano state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti  una
fotocopia della domanda  di  partecipazione  agli  esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. 
    Detto elenco e' integrato con apposita nota  recante  indicazione
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero. 
                               Art. 8 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      17 novembre 2020,  ore  8,30:  insediamento  delle  Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento; 
      18  novembre  2020,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      19 novembre 2020,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      20 novembre 2020, ore 8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento). 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art.  3,  comma  4,  della  presente  ordinanza),  alle
rispettive sedi di esame nei  giorni  e  nell'ora  indicati,  per  lo
svolgimento delle  prove  scritte  e/o  scritto-grafiche,  muniti  di
valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato  in  calce  alla  traccia
della prova (art. 11, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentiti soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito,  possono,  dalla
Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11,  comma
8, regolamento). 
                               Art. 10 
 
               Attivita' tecnico-agricola subordinata. 
          Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
                               Art. 11 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento. 
                               Art. 12 
 
                         Clausola di riserva 
 
 
    E' fatta espressa riserva di emanare  ulteriori  indicazioni,  in
relazione allo svolgimento delle prove d'esame,  qualora  si  rendano
necessarie  in  considerazione  della  evoluzione  dello   stato   di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi. 
                               Art. 13 
 
                               Delega 
 
 
    Per l'emanazione di tutti i successivi  provvedimenti,  attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza,  e'  conferita
delega al direttore generale per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 14 maggio 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 
                                      ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2020, DEGLI ESAMI  DI
STATO DI  ABILITAZIONE  ALL'ESERCIZIO  DELLA  LIBERA  PROFESSIONE  DI
              PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico