Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 30-06-2020
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCORSO (Scad. 15-07-2020) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutam ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-06-2020
Data Scadenza bando 15-07-2020
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONCORSO (Scad. 15-07-2020)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 250, comma 1, il  quale  stabilisce
che «Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'amministrazione
bandisce  l'VIII   corso-concorso   selettivo   per   la   formazione
dirigenziale,  prevedendo:  a)  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
247; b)  lo  svolgimento  con  modalita'  telematiche  di  due  prove
scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate
di cui all'art. 247, comma 2; c) un esame orale nel corso  del  quale
saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che  puo'  essere
anche svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui  all'art.
247,  comma  3  d)  una  commissione  di   concorso   articolata   in
sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'art. 247.»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, «Regolamento concernente  il  riconoscimento  dei  titoli  di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
    Visto  il  regolamento  europeo  (UE)  del  27  aprile  2016,  n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  18  agosto  2018,  n.  101  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, «Delega di funzioni al  Ministro  senza  portafoglio,
on. dott.ssa Fabiana Dadone»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  31
marzo 2020,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   il    reclutamento
di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2017 con il quale  il  prof.  Stefano  Battini  e'  nominato
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; 
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.   250,   comma   4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  sono  ammessi  alla  frequenza
dell'VIII corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro  il
limite dei posti di dirigente disponibili  maggiorato  del  cinquanta
per cento, per un totale di trecentoquindici unita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione
organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione  (di  seguito
SNA) per il reclutamento di duecentodieci  dirigenti  nelle  seguenti
amministrazioni: 
    

    =============================================================
    |Consiglio di Stato                                 |      3|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Presidenza del Consiglio dei ministri              |     18|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero dell'interno                             |     21|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero della giustizia - Dipartimento per la    |       |
    |giustizia minorile e di comunita'                  |      3|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero della giustizia - Dipartimento           |       |
    |dell'amministrazione penitenziaria                 |      3|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero della giustizia - Dipartimento           |       |
    |dell'organizzazione giudiziaria, del personale e   |       |
    |dei servizi                                        |     12|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero della difesa                             |     13|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero dell'economia e delle finanze            |     15|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero dello sviluppo economico                 |     17|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero dell'ambiente e della tutela del         |       |
    |territorio e del mare                              |     10|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero delle infrastrutture e dei trasporti     |     12|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero del lavoro e delle politiche sociali     |      3|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero dell'istruzione Ministero                |       |
    |dell'universita' e della ricerca                   |     18|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero per i beni e le attivita' culturali e per|       |
    |il turismo                                         |     20|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ministero della salute                             |      2|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Agenzia delle dogane e dei monopoli                |     10|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Agenzia per la promozione all'estero e             |       |
    |l'internazionalizzazione delle imprese italiane    |       |
    |(ITA-ICE)                                          |      6|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,         |       |
    |l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -    |       |
    |ENEA                                               |      2|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)               |      1|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)       |      6|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  |       |
    |infortuni sul lavoro (INAIL)                       |      9|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Ispettorato nazionale del lavoro (INL)             |      5|
    +---------------------------------------------------+-------+
    |Istituto nazionale di statistica (ISTAT)           |      1|
    +---------------------------------------------------+-------+

    
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti di seguito indicati. 
    a) Titolo di studio: 
      a1) sono ammessi  al  concorso  i  soggetti  muniti  di  laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o di master
di secondo livello,  o  di  diploma  di  specializzazione  conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80; 
      a2) sono ammessi  al  concorso  i  dipendenti  di  ruolo  delle
pubbliche  amministrazioni,  muniti   di   laurea   specialistica   o
magistrale oppure  del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, che hanno compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea; 
    b) Cittadinanza italiana. 
    c) Idoneita' fisica alla  frequenza  del  corso-concorso  e  allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA  si  riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di  controllo  i  vincitori
del concorso in base alla normativa vigente. 
    d) Godimento dei diritti civili e politici. Non sono  ammessi  al
concorso coloro  che  sono  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo,  nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento o decaduti  dall'impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa  o  delle
disposizioni  contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per  aver
conseguito l'impiego  o  sottoscritto  il  contratto  individuale  di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con  mezzi
fraudolenti. 
    2. I titoli di studio di cui al  comma  1  conseguiti  all'estero
presso universita'  e  istituti  di  istruzione  universitaria,  sono
considerati validi per l'ammissione al concorso  se  sono  dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo  la
normativa vigente. 
    3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3,  comma  2,  del  presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. Per difetto dei requisiti, la SNA puo' disporre  in  qualsiasi
momento l'esclusione del candidato  dal  concorso  con  provvedimento
motivato. 
                               Art. 3 
 
     Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi'    disponibile     sul     sistema     Step     One     2019
https://www.ripam.cloud  e   sul   sito   istituzionale   della   SNA
www.sna.gov.it/8corsoconcorso 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo   https//www.ripam.cloud   previa   registrazione   del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno,  decorrente  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine  sara'  prorogato  al  primo  giorno
successivo   non   festivo.   Sono   accettate    esclusivamente    e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59.59  di  detto
termine. La data di presentazione della domanda di partecipazione  al
concorso e' certificata dall'applicazione informatica presente  sulla
piattaforma che, allo scadere del termine utile per la presentazione,
non consente piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Il  sistema
rilascia la ricevuta  di  avvenuta  iscrizione  al  concorso  che  il
candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il
giorno  della  prova  preselettiva  o  della  prova  scritta  ove  la
preselezione  non  abbia  luogo.  Ai  fini  della  partecipazione  al
concorso, in caso di piu' invii, si  terra'  conto  unicamente  della
domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    3.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda,   il   candidato   deve   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), con l'impegno di far  conoscere  tempestivamente
le eventuali variazioni; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente  avviso;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito  all'estero  il  candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo  stesso
e' stato riconosciuto equipollente o  equivalente  al  corrispondente
titolo italiano; qualora il candidato  non  sia  ancora  in  possesso
della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra' comunicare la
data di presentazione della richiesta alla competente autorita'; 
      g)  di  essere/non  essere  dipendente  di  ruolo  di  pubblica
amministrazione.   Se   dipendente   di    ruolo    della    pubblica
amministrazione, il candidato deve indicare  la  denominazione  della
stessa, la posizione funzionale occupata  e  gli  anni  di  effettivo
servizio  svolti  in  tale  posizione,  nonche'  gli  estremi   degli
eventuali  provvedimenti  interruttivi  del  computo   dell'effettivo
servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza. Se  il  candidato
e' dipendente pubblico ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  previsti
all'art. 2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare
nella domanda di avere  compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea, almeno triennale. 
      h)  di   essere   fisicamente   idoneo   alla   frequenza   del
corso-concorso  e  allo  svolgimento  delle  funzioni   proprie   del
dirigente; 
      i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi   amnistia,   indulto,   condono   o   perdono   giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; 
      l) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico
ai sensi della normativa e delle disposizioni  contrattuali  vigenti,
di  non  aver  conseguito  l'impiego  o  sottoscritto  il   contratto
individuale di lavoro  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o,
comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato  deve
indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; 
      m) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda; 
      n) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico,  il  recapito  di  posta  elettronica  certificata
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al  concorso,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni; 
      o) di  essere  portatore/portatrice  di  handicap  e  di  avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992,  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi per lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali;  e'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del presente avviso. 
      La  documentazione  inerente  alla   condizione   di   handicap
rilasciata  dalla  competente  commissione   medica   dovra'   essere
trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi
alla  data  di  scadenza  della  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica  autorizzazione
al trattamento dei dati  sensibili.  Gli  ausili  richiesti  dovranno
essere specificati nella domanda; 
      p) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere  la  prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante  il  riconoscimento  dello  stato  di  portatore  di
handicap e  di  una  percentuale  di  invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta  per  cento;  e'  fatto  comunque  salvo   il   requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c)  del
presente avviso. 
      La documentazione inerente al  riconoscimento  dello  stato  di
handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore all' ottanta
per cento, rilasciata dalla competenti  commissioni  mediche,  dovra'
essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi
alla  data  di  scadenza  della  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica  autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili; 
      q) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro mediante bonifico bancario o postale sul conto  corrente
bancario IBAN IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX  per
bonifici dall'estero)  intestato  alla  Tesoreria  Provinciale  dello
Stato di Roma indicando  la  causale  «8  corso-concorso  SNA»  e  il
proprio codice fiscale, oppure mediante bollettino postale sul  conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, indicando la causale «8 corso-concorso SNA -  capo  X,
cap. 2368, art. 05» e il proprio codice fiscale;  il  candidato  deve
indicare nella domanda gli elementi identificativi del versamento; 
      r) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    4. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    5. Nel caso in cui le prove d'esame sono  precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  5,  la  SNA  verifica  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'hanno   superata.   La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    6. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento  della  prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente avviso, e  avranno
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000. 
    7. La SNA non  e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendente   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto a quello indicato nella  domanda  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice  e'
nominata con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.
L'articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni e'
disposta ai sensi dell'art. 250, comma 1, lett. d), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34. 
                               Art. 5 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione e' pari
o superiore a tre volte il numero dei  posti  messi  a  concorso,  si
svolge,  anche  presso  sedi  decentrate  e  con   il   supporto   di
strumentazione informatica, una prova  preselettiva  per  determinare
l'ammissione dei candidati alle prove scritte. 
    2. Con avviso da pubblicarsi in data 8 settembre 2020 sul sistema
Step  One   2019,   sul   sito   internet   della   SNA   (indirizzo:
www.sna.gov.it/8corsoconcorso)  e  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  e'  data
notizia riguardante la pubblicazione del  calendario  e  le  sedi  di
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non  ricevono
dalla SNA comunicazione di esclusione  dal  concorso  sono  tenuti  a
presentarsi  per  sostenere  la   prova   preselettiva   secondo   le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti  di  uno  dei  seguenti
documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita':   carta   di
identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche'  munita  di
fotografia e di timbro o di altra segnatura  equivalente,  rilasciata
da   un'amministrazione   dello   Stato.   L'avviso   e'   pubblicato
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sedi  stabilite,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. La  persona  handicappata  affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'ottanta per cento non e' tenuta a  sostenere  la  prova
preselettiva eventualmente prevista. 
    5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti  a  risposta  multipla  comprendenti  quesiti  di  logica   e
situazionali  (20)  e  quesiti  nelle  seguenti  discipline:  diritto
costituzionale (4), diritto amministrativo (9),  diritto  dell'Unione
europea (4), economia politica (4) politica  economica  (4)  economia
delle amministrazioni pubbliche (3), management pubblico (3), analisi
delle politiche pubbliche (3), lingua inglese-livello B2 QCER (6). 
    6. Sono ammessi alle prove scritte i  candidati  classificati  in
graduatoria entro il 1.260° posto (corrispondente a quattro volte  il
numero degli allievi ammessi al corso-concorso)  e  i  candidati  che
riportano lo stesso punteggio del  candidato  collocatosi  al  1.260°
posto. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale di merito. 
    8.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  2  sono  fornite   ulteriori
istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento,   anche   mediante
strumentazione e procedure informatiche,  della  prova  preselettiva.
Nel medesimo  avviso  sono  determinati  i  punteggi  delle  risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    9.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Al termine della correzione  di  tutti  i  test,  svolta  con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata  la  graduatoria
dei candidati. 
    11. L'elenco dei candidati che superano la prova  preselettiva  e
il calendario delle prove scritte e' pubblicato sul sistema Step  One
2019 e sul sito internet della SNA. 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a  seguito
di accertamenti  esperibili  in  qualunque  momento  della  procedura
concorsuale  relativamente  al  possesso   dei   requisiti   per   la
partecipazione al concorso. 
                               Art. 6 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale. 
                               Art. 7 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta consiste in un elaborato ed e'  diretta
a verificare le  conoscenze  e  le  competenze  dei  candidati  nelle
materie giuridiche (diritto costituzionale,  diritto  amministrativo,
diritto dell'Unione europea), l'attitudine al ragionamento giuridico,
la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e di
proporre soluzioni  argomentate,  sulla  base  di  un  breve  dossier
distribuito ai candidati. Il dossier  contiene  documenti  in  lingua
italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica
domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello
atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione definire le dimensioni
massime dell'elaborato. 
    2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati nelle materie economiche  e  dell'analisi
delle politiche pubbliche  (economia  politica,  politica  economica,
economia  delle  amministrazioni  pubbliche,   management   pubblico,
analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita'  di  impiegare
gli strumenti  e  le  metodologie  di  tali  discipline  al  fine  di
formulare diagnosi e proposte argomentate  in  relazione  a  problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche  amministrazioni.  La  prova
consiste nella redazione di un elaborato,  sulla  base  di  un  breve
dossier distribuito ai candidati. Il dossier  contiene  documenti  in
lingua italiana e in lingua inglese e la traccia  prevede  anche  una
specifica domanda a  cui  deve  essere  fornita  risposta  in  lingua
inglese (livello atteso  B2  QCER).  E'  facolta'  della  commissione
definire le dimensioni massime dell'elaborato. 
    3.  Le  prove  scritte  si  svolgono   mediante   l'utilizzo   di
strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella
medesima data e in sedi decentrate,  tenendo  conto  di  esigenze  di
tutela  della  salute,  fermo  restando  la  contemporaneita'   dello
svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle  prove
e' reso noto con il medesimo avviso di cui al all'art. 5,  comma  11,
recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno  superato  la
prova preselettiva.  Il  calendario  e'  pubblicato  almeno  quindici
giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove  scritte
sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di   uno   dei   documenti   di
riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.  5,  comma  2,
del presente bando. La mancata presentazione,  comunque  giustificata
ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora  e  sede  stabiliti  per
ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati non possono introdurre nella sede di  esame  testi
di legge, carta da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,  codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'   possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    5. La commissione esaminatrice e  le  sottocommissioni  procedono
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte  in
modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi  di
anonimato nella correzione delle prove  nonche'  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi  in
ciascuna prova scritta. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con  l'indicazione
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove  scritte.  L'avviso
per la presentazione alla prova  orale  e'  recapitato  ai  candidati
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale puo' essere svolta anche in  videoconferenza  e
consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: 
      a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate
all'art. 5, comma 5; 
      b) il possesso di adeguate conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali,   competenze   in   ordine   all'uso    delle    tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  ai  fini   gestionali   e
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione; 
      c) le capacita'  organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale. 
    2. La verifica della  conoscenza  della  lingua  inglese  avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso
una conversazione che accerti il livello (B2 QCER)  delle  competenze
linguistiche. 
    3. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando. 
    4.  Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  un
punteggio di almeno settanta centesimi. 
    5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte e  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. La graduatoria di merito del  concorso  e'  predisposta  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
finale conseguito da ciascun candidato. 
    3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del  Presidente
della SNA.  Nel  decreto  di  approvazione  trovano  applicazione  le
disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dall'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.  191,
e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98.  La
graduatoria e' pubblicata sul sito  internet  della  SNA  (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della pubblicazione viene dato avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Sono ammessi alla frequenza del  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale  i  candidati   che,   essendosi   utilmente
collocati   nei   primi   trecentoquindici   posti   della   suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso. 
                               Art. 10 
 
        Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza,  elencati  all'art.  11  del  presente  bando,   avendoli
espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al  concorso,
deve  far  pervenire,   a   mezzo   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo  protocollo@pec.sna.gov.it  le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate  dalla  copia
fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in
corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2 del  presente  bando.
Nella dichiarazione sostitutiva il  candidato  deve  indicare,  fatta
eccezione per i titoli di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera  t)  e
comma 3, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento
di conferimento del titolo di preferenza  e  la  data  di  emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      n) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      r)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      s) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
      t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      v) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto- legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto  2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto- legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
                               Art. 12 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso   ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso.  Gli  stessi,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo    protocollo@pec.sna.gov.it     una     dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli  stati,  fatti  e  qualita'
personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda  di
ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;  a  norma  degli
articoli 71,  75  e  76  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, la  SNA  ha  facolta'  di  effettuare  idonei
controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicita'  delle   predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni
mendaci. 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai  sensi
del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e utilizzati esclusivamente per  le  finalita'  del  concorso  e  del
successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA
esclusivamente alle  amministrazioni  direttamente  interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    2. La comunicazione  dei  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il trattamento dei dati  e'  effettuato  anche  con  modalita'
informatiche  e  puo'  essere  affidato  dalla  SNA  a  una  societa'
specializzata. 
    4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
della Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio III concorsi e
convenzioni, via dei Robilant, 11 - 00135 Roma. 
                               Art. 14 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
    1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272,
come  modificato  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,  e  dall'art.  250,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
    2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di  controllo
i vincitori del concorso ai  fini  della  valutazione  dell'idoneita'
fisica alla frequenza del  corso-concorso,  in  base  alla  normativa
vigente. 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  in  materia  di  accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio  e  per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza. 
      Roma, 24 giugno 2020 
 
                                               Il Presidente: Battini