Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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RETTIFICA

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Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 03-07-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RETTIFICA Disposizioni integrative e proroga dei termini del decreto 21 aprile 2020, n. 497, recante: «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola se ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 03-07-2020
Data Scadenza bando 02-08-2020
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RETTIFICA

Disposizioni integrative e proroga dei termini del decreto 21 aprile 2020, n. 497, recante: «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune». (Decreto n. 748).

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
               per il sistema educativo di istruzione 
                           e di formazione 
 
    Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159,
recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti», e in particolare il comma 7; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile  2020,  n.  497,  recante
«Procedura  straordinaria,  per  esami,  finalizzata  all'accesso  ai
percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria  di
primo e secondo grado su posto  comune»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 
    Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, ai sensi del quale, per i posti di insegnante tecnico pratico,
sino all'anno  scolastico  2024/2025,  rimangono  fermi  i  requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita' della gestione accademica» convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 1, comma 7,
ultimo periodo che dispone che  «Nel  periodo  intercorrente  tra  la
sessione ordinaria degli  esami  di  Stato  e  la  conclusione  della
sessione straordinaria di cui al primo periodo, i  candidati  esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono
altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche,  selezioni  e
procedure di abilitazione, comunque  denominate,  per  le  quali  sia
richiesto il diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  con
riserva del superamento del predetto esame di Stato,  fermo  restando
il disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95»; 
    Ritenuto di dover modificare il decreto del Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e  di  formazione  del  21  aprile
2020, n. 497 per consentire ai  suindicati  candidati  di  presentare
istanza di partecipazione alla procedura finalizzata  all'accesso  ai
percorsi di abilitazione all'insegnamento per i posti  di  insegnante
tecnico pratico, nelle more del conseguimento del titolo  di  accesso
alla classe di concorso  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  con
riserva del superamento dell'esame di Stato; 
    Ritenuto a tal fine, di dover  prorogare  il  termine  finale  di
presentazione dell'istanza di partecipazione,  inizialmente  indicato
nelle ore 23,59 del giorno 3 luglio 2020, fino  alle  ore  23,59  del
giorno 15 luglio 2020; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 3  secondo  il  quale  «A  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al perdurare della vigenza dello stato di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
il Consiglio superiore della pubblica  istruzione  -  CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni,  si
puo' prescindere dal parere»; 
    Informate le organizzazioni sindacali; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  direttore  generale
per il personale scolastico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. Ferma restando  la  disciplina  della  procedura,  per  esami,
finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione  all'insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune,  di
cui al decreto del Capo Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e di  formazione  21  aprile  2020,  n.  497,  cui  si  fa
integralmente rinvio per tutto quanto non disposto  con  il  presente
decreto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il medesimo decreto  e'  modificato
secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di
partecipazione nelle more pervenute. 
    2. All'art. 2, concernente i «Requisiti di ammissione», alla fine
del comma 4, e' aggiunto il periodo «I candidati esterni all'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle  more
del conseguimento del titolo di accesso alla classe  di  concorso  ai
sensi della normativa vigente, presentare istanza  di  partecipazione
alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico
pratico, con riserva del superamento dell'esame di Stato. 
    3. All'art. 3, concernente «Domanda di partecipazione: termine  e
modalita' di presentazione», alla fine del comma 6,  lettera  g),  e'
inserito il seguente periodo «I candidati che concorrono per i  posti
di insegnante tecnico pratico e per i  quali  ricorrono,  al  momento
della presentazione della domanda di partecipazione al  concorso,  le
condizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  7,   ultimo   periodo   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  dichiarano,  oltre  al  titolo  di
accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente, in
corso  di  conseguimento,  di  presentare  istanza  con  riserva  del
superamento dell'esame di Stato». 
                               Art. 2 
 
    1.  Il  termine   finale   di   presentazione   dell'istanza   di
partecipazione, inizialmente  indicato  nell'art.  3,  comma  3,  del
decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione
e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497, nel giorno 3 luglio  2020
alle ore 23,59, e' prorogato alle ore  23,59  del  giorno  15  luglio
2020. 
    2.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dal  giorno  della  pubblicazione  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Roma, 1° luglio 2020 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Bruschi