Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 03-07-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RETTIFICA Disposizioni integrative e proroga dei termini del decreto 21 aprile 2020, n. 497, recante: «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola se ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 03-07-2020 |
Data Scadenza bando | 02-08-2020 |
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Disposizioni integrative e proroga dei termini del decreto 21 aprile 2020, n. 497, recante: «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune». (Decreto n. 748).
IL CAPO DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», e in particolare il comma 7; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497, recante «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai sensi del quale, per i posti di insegnante tecnico pratico, sino all'anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 1, comma 7, ultimo periodo che dispone che «Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Ritenuto di dover modificare il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497 per consentire ai suindicati candidati di presentare istanza di partecipazione alla procedura finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento per i posti di insegnante tecnico pratico, nelle more del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente e con riserva del superamento dell'esame di Stato; Ritenuto a tal fine, di dover prorogare il termine finale di presentazione dell'istanza di partecipazione, inizialmente indicato nelle ore 23,59 del giorno 3 luglio 2020, fino alle ore 23,59 del giorno 15 luglio 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere»; Informate le organizzazioni sindacali; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Decreta: Art. 1 1. Ferma restando la disciplina della procedura, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 497, cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il medesimo decreto e' modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione nelle more pervenute. 2. All'art. 2, concernente i «Requisiti di ammissione», alla fine del comma 4, e' aggiunto il periodo «I candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle more del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente, presentare istanza di partecipazione alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico pratico, con riserva del superamento dell'esame di Stato. 3. All'art. 3, concernente «Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione», alla fine del comma 6, lettera g), e' inserito il seguente periodo «I candidati che concorrono per i posti di insegnante tecnico pratico e per i quali ricorrono, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, le condizioni di cui all'art. 1, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dichiarano, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente, in corso di conseguimento, di presentare istanza con riserva del superamento dell'esame di Stato».
Art. 2 1. Il termine finale di presentazione dell'istanza di partecipazione, inizialmente indicato nell'art. 3, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497, nel giorno 3 luglio 2020 alle ore 23,59, e' prorogato alle ore 23,59 del giorno 15 luglio 2020. 2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Roma, 1° luglio 2020 Il Capo del Dipartimento: Bruschi