Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 54 del 14-07-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 13-08-2020) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, de ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-07-2020 |
Data Scadenza bando | 13-08-2020 |
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CONCORSO (Scad. 13-08-2020)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra armi, corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'esercito; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente «codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di bilancio 2018); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di bilancio 2019); Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020); Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante «disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - recante «regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare» emanato ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze amate e di polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Viste le lettere dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 2018 e n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019, concernenti i reclutamenti autorizzati per gli anni 2018, 2019 e 2020; Vista la lettera dello Stato maggiore dell'esercito n. M_D E0012000 REG2020 0105008 del 26 giugno 2020; Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma 1 dell'art. 656 e il comma 1-quinques dell'art. 2196-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal codice stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di 57 (cinquantasette) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito, con riserva di 9 (nove) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 29 (ventinove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente; b) concorso per il reclutamento di 16 (sedici) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'arma dei trasporti e materiali dell'esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 8 (otto) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente; c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; d) concorso per il reclutamento di 30 (trenta) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del corpo di commissariato dell'esercito, con riserva di 4 (quattro) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 15 (quindici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare: a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'esercito - appartenenti a una delle armi o corpi che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A (costituente parte integrante del presente bando) - in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono: non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; aver svolto almeno 12 mesi di servizio in ferma biennale senza demerito; non aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c); b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, non hanno superato il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c) e hanno completato almeno un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento dell'esercito facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell'esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del presente bando). Detto personale, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: deve avere maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza; deve aver svolto almeno 1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»; non deve aver superato il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c); non deve aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non hanno superato il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c), hanno almeno 5 anni di permanenza in detto ruolo con qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio; f) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i volontari in servizio permanente dell'esercito che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c); g) per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'esercito che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare, nonche' i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; h) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito puo' partecipare ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente art. 1. Tale personale non deve aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di compimento del 35° anno di eta'. 2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo art. 4, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato i limiti di eta' indicati al precedente comma 1. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13. La patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione; b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 5. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato; b. con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 6. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli enti/reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi di cui al successivo art. 6. A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione un'e-mail riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 6. Il sistema provvedera' a informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel portale, circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di pertinenza; l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'incorporazione dell'interessato.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione massima 3 mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. L'amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno inviare dovra' essere preceduto dal codice «RS_EI_2019_2S», seguito dalla categoria del concorso per il quale il concorrente partecipa: «RS_ RS_EI_2020_2S_AAVV» per le armi varie dell'Esercito; «RS_EI_2020_2S_TRAMAT» per l'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito; «RS_EI_2020_2S_COM» per il Corpo di commissariato dell'Esercito; «RS_EI_2020_2S_SAN» per il Corpo di sanita' dell'Esercito.
Art. 6 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Per il personale in congedo l'Ente di appartenenza e' quello che detiene la documentazione personale e matricolare. 2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno provvedere a: a) redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'esercito»; b) redigere, per ciascun concorrente, la scheda di valutazione titoli utili alla preselezione di cui all'allegato C. Tale scheda dovra' essere inviata tramite pec al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi (centro_selezione@postacert.difesa.it) entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dal termine di presentazione della domande di partecipazione al concorso; c) nominare, con Ordine del giorno del comandante dell'ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui all'allegato D che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita' gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La predetta scheda di sintesi dovra' essere compilata, firmata dalla commissione interna e controfirmata dal comandante dell'ente o suo delegato e dal candidato, e trasmessa on-line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo le modalita' indicate nell'allegato E, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dal termine di presentazione della domande di partecipazione al concorso. 3. I militari non in servizio dovranno compilare e sottoscrivere il documento indicato al precedente comma 2, paragrafo b). Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede: a) prova di preselezione per titoli, di possibile svolgimento solo nel caso vengano superate le 1500 domande; b) prova scritta di cultura generale; c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; d) valutazione dei titoli; e) prove di efficienza fisica; f) accertamenti sanitari; g) accertamento attitudinale; h) prova orale; i) prova orale facoltativa di lingua straniera. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2 di approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1. 3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi' invitati a presentarsi alle suddette prove indossando un abbigliamento consono alla sede d'esame. 4. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1, lettere e), f) e g) potra' subire variazioni dettate dalle esigenze organizzative del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito.
Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio, presidente; 2) cinque Ufficiali di grado non inferiore a maggiore (uno per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere dell'esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del joint forces language test (JFLT) di lingua inglese; 4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto al voto; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere dell'esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua inglese; 4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 5) un ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua inglese; 4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): 1) un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di commissariato dell'Esercito in servizio, presidente; 2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del Corpo di commissariato dell'Esercito in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua inglese; 4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; e) per l'eventuale prova di preselezione: 1) l'ufficiale piu' anziano tra i presidenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), presidente; 2) almeno due tra gli altri presidenti suindicati, membri; 3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, tra quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, segretario. 2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno cosi' composte: a) per le prove di efficienza fisica: 1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente in servizio, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) per gli accertamenti sanitari: 1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, in servizio, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) per l'accertamento attitudinale: 1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 1) ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, in servizio, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del presente comma.
Art. 9 Preselezione per titoli (eventuale) Nel caso in cui dovessero essere presentate complessivamente piu' di 1500 (millecinquecento) domande di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, tutti i concorrenti saranno sottoposti a una procedura di preselezione per titoli (basata su titoli di studio, corsi militari, riconoscimenti posseduti e sanzioni disciplinari, di cui all'allegato C del presente bando), al termine della quale verra' stilata una graduatoria, unica per tutti i concorsi, al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive: i concorrenti classificatisi ai primi 1500 (mille) posti della graduatoria di cui sopra e quelli che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 1500° posto sono ammessi alle successive prove.
Art. 10 Prove scritte 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere le seguenti prove scritte: a) prova scritta di cultura generale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata, non meno di 100 (cento) da risolvere nel tempo massimo di 100 (cento) minuti, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, di logica matematica e della lingua inglese. La ripartizione dei quesiti e le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente bando. La banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti sara' resa disponibile nel sito www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata massima di 180 minuti, consistente nello svolgimento di un elaborato vertente sui programmi d'esame riportati nel citato allegato F al presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, con inizio non prima delle 8,30 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, secondo il calendario che sara' pubblicato sul portale dei concorsi. Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento delle prove potranno essere chieste al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi al numero 0742/357814 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it, concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara' effettuata subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati. La valutazione sara' espressa in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, i concorrenti dovranno riportare il punteggio di 18/30. L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici. Nella sede d'esame verra' affisso in bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. I punteggi conseguiti nelle prove scritte di cultura generale saranno inseriti nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. 4. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, secondo il calendario che sara' pubblicato sul portale dei concorsi. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. L'elenco degli idonei alle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il calendario con le modalita' di convocazione alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 del presente bando saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.difesa.it, e avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. I punteggi conseguiti nelle prove scritte di cultura tecnico-professionale saranno inseriti nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 11 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma 1 valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (non saranno considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto termine), che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino a punti 1,5/30 per il personale che ha frequentato il «corso di branca» e fino a punti 1/30 per il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata; b) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale): fino ad un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in operazioni all'estero ovvero punti 0,15/30 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in operazioni sul territorio nazionale; c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) per ciascun diploma universitario con corso di durata biennale: punti 0,5/30; 2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di durata triennale: punti 3/30; 3) per ciascuna laurea specialistica-magistrale: punti 4/30 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento); d) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: punti 4,5/30; 2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: punti 3,5/30; 3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30; 4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito / dell'Arma dei Carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina / Aeronautico: punti 1,5/30; 5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito / dell'Arma dei Carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina / Aeronautico: punti 1/30; 6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito / dell'Arma dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina / Aeronautico: punti 0,8/30; 7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30; 8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30; 9) per ogni elogio: punti 0,25/30; e) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3/30, attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza; f) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) per corsi universitari post laurea: fino a punti 1/30; 2) per il diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata triennale: punti 1,5/30; 3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30; g) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: punti 2.
Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico-professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 13 del presente bando e all'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14. Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 5. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto centro muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, in corso di validita' (non anteriore ad un anno dalla data di presentazione), rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto alla data di presentazione per gli accertamenti. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. I positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre l'Rx del torace in due proiezioni, dovranno produrre comunque il referto del risultato del test Quantiferon; e) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno restituite. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 13, comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 13, comma 6. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, devono inoltre presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per l'amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1. 5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi che, con l'ausilio di personale medico del Servizio sanitario del Centro di selezione e di reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per l'inizio degli accertamenti sanitari non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6 del presente bando. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e consentire una preparazione piu' specifica da parte dei concorrenti. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il medesimo allegato H contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel citato allegato H. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 20 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16.
Art. 13 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 2. I concorrenti saranno sottoposti alla verifica del possesso di una composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, da effettuarsi con le modalita' di cui alla direttiva tecnica datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, i suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello di cui all'allegato I. Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n. 100/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. La patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione. 4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata la funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie, anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di trattamento Lasik e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio di seguito indicati: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psicologica e psichiatrica; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatinemia; 4) transaminasemia (GOT - GPT); 5) bilirubinemia totale e frazionata; 6) trigliceridemia; 7) colesterolemia; 8) gamma GT; 9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD). g) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione militare. Qualora gli stessi siano possibile indice di personalita' abnorme sara' effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici; h) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato L. Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di cui all'art. 8, comma 2, lettera b). 6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 5 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato «M» del bando. 8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i concorrenti con: a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali (ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD); c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria); e) imperfezioni e infermita' che, seppur non contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente; f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. 9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente»; b) «inidoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneita'. I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14. 11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari e' da intendersi confermato. Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione. 12. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 13. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della Forza armata, qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti: a) un certificato conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; b) test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Tale documento dovra' avere una data di rilascio non anteriore a 60 giorni dalla presentazione; c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) con data di effettuazione non anteriore a 60 giorni dalla presentazione. La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione, procedera' esclusivamente a sottoporre i candidati alla verifica dell'abuso di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, i candidati saranno rinviati ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 14 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, comma 9 e 10 saranno sottoposti, dalla commissione per l'accertamento attitudinale a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psico attitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie per il reclutamento in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente vertera' sulle seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale), secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinali per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle scuole militari dell'Esercito» - anno 2020 dello Stato maggiore dell'Esercito. 2. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio.
Art. 15 Accertamento della lingua inglese e prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere l'accertamento della lingua inglese e la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. La prova orale, che avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5, sara' articolata in due fasi distinte: a. un accertamento della lingua inglese mediante test JFLT; b. un colloquio, di durata non superiore a 40 minuti, su almeno quattro materie estratte a sorte dal programma riportato nel citato allegato F al presente bando. 2. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Al temine del test JFLT, per il quale non e' previsto alcun risultato minimo per il superamento della prova, verra' attribuito un punteggio, secondo le modalita' riportate nell'allegato F. 4. La prova orale di cultura tecnico-professionale, effettuata secondo le modalita' indicate nel citato allegato F al presente bando, si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una prova orale facoltativa di lingua straniera scelta fra l'arabo, il francese, il persiano-farsi, il portoghese, il russo, il serbo-croato, lo spagnolo e il tedesco, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato F. La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera' contestualmente alla seconda fase della prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi da -2 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 13,999/30: punti -2; b) da 14/30 a 16,999/30: punti -1; c) da 17/30 a 17,999/30: punti 0; d) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; e) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; f) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; g) da 27/30 a 30/30: punti 4.
Art. 16 Graduatorie di merito 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame (compresa la prova di conoscenza della lingua inglese), nella valutazione dei titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma saranno dichiarati vincitori - sempreche' non saranno sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line. 5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6 saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
Art. 17 Nomina 1. I vincitori dei concorsi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. Successivamente lo Stato maggiore dell'Esercito provvedera' alla assegnazione alle armi dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando. 3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. La formazione del personale proveniente dai graduati sara' integrata, al termine del corso applicativo, con un ulteriore momento formativo teso ad omogeneizzare la preparazione nell'ambito delle attivita' connesse con il nuovo status di ufficiale, attraverso attivita' teoriche tese alla formazione del leader, della durata di n. 4 settimane, ed allo svolgimento di un tirocinio pratico di n. 8 settimane. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.» All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno inoltre contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non potra' frequentare il corso applicativo e sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il corso applicativo: se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 18 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 dovesse emergere la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 19 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso il concorrente non in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a ufficiale in servizio permanente se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 20 Spese di viaggio e licenza Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 7 del presente bando sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti classificatisi in posizione utile per effettuare la prova di cultura generale, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2020 Il direttore generale: Ricca
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