Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 17-07-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 16-08-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette medici veterinari IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezz ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-07-2020
Data Scadenza bando 16-08-2020
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 16-08-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette medici veterinari

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari
della Polizia di Stato»; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico  e  sull'avanzamento  dei
vicebrigadieri, dei graduati  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  relative  alla
Polizia di Stato, al Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  al  Corpo
forestale dello Stato»; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,  n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare,  l'art.  46,  nel  quale  e'  previsto,  tra
l'altro, che l'accesso alle qualifiche iniziali  delle  carriere  dei
medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga  mediante  concorso
pubblico per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  35,  comma  6
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e  l'art.  37  sull'accertamento,  nei   pubblici   concorsi,   della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno  una  lingua
straniera; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE», 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2049; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni,  concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettere ttt-bis) e ttt-quater) e l'art. 3, commi 6, 7-bis e seguenti; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo n. 334 del 2000; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di  laurea  di  vecchio  ordinamento  e
lauree specialistiche e lauree magistrali per  la  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai  ruoli  e
carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018  recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami,  per  l'assunzione  di sette  medici  veterinari  di
Polizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di sette medici veterinari da immettere nella  qualifica
iniziale della carriera dei medici veterinari di Polizia,  aperto  ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati  al  successivo
art. 2, con esclusione di quelli ivi indicati al comma 1, lettera l). 
    2. Nell'ambito  dei  posti  di  cui  al  comma  precedente,  sono
riservati al personale della Polizia di  Stato  un  posto,  ai  sensi
dell'art. 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  possesso  del
prescritto   diploma   di   laurea   e    dell'iscrizione    all'albo
professionale, con un'anzianita' di servizio effettivo non  inferiore
a cinque anni, e altri due posti, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95  per
il personale della Polizia di Stato in possesso del  previsto  titolo
di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a  dieci  anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 2. 
    3. Qualora i posti oggetto delle riserve  previste  nel  presente
bando,  non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori   saranno
assegnati  agli  altri  candidati  idonei,  seguendo  l'ordine  della
graduatoria finale di merito. 
                               Art. 2 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 32° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite
di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; 
      e) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n.  230,  a  meno  che  sia  stata  presentata  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente; 
      f)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno  2003,
n. 198, e dei requisiti  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale si  considerano  in  possesso  dei  candidati
esclusivamente qualora sussistenti  integralmente  al  momento  dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei
requisiti in un momento successivo  all'espletamento  dei  rispettivi
accertamenti non rileva  ai  fini  dell'idoneita'.  Per  i  candidati
appartenenti  alla  Polizia  di   Stato   e'   richiesta   unicamente
l'idoneita' attitudinale per l'accesso alle citate carriere; 
      g) essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  medicina
veterinaria  conseguito  presso  una  Universita'  della   Repubblica
italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato; 
      h) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico veterinario; 
      i)  essere  iscritti  ovvero  aver  presentato  la  domanda  di
iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, ai sensi del
comma 4; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu' grave, e aver conseguito un giudizio  complessivo
non  inferiore  a  «ottimo»  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti per la partecipazione al  concorso  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione
dell'iscrizione all'albo professionale  dei  medici  veterinari,  che
puo'  essere  conseguita  entro  l'inizio  del  corso  di  formazione
iniziale, purche' il candidato sia in possesso  della  documentazione
attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa   istanza.   I
requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione  di
quello relativo al limite di eta', sino al  termine  della  procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare,  entro  la
data di inizio del corso di formazione iniziale,  i  titoli  indicati
dai  candidati  tra  i  requisiti  di   ammissibilita'   oggetto   di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli,  la  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la  responsabilita'
penale,  e'  dichiarata,  con  efficacia  retroattiva,  la  decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    7. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 3 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  «Concorso  pubblico»).  A  quest'ultima
procedura  informatica,  il  candidato  puo'  accedere  attraverso  i
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username  e  password),  che  deve  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito web istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica)  rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop»- si accede con il pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE». 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «CIE ID». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  on-line,  il
candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o
istituzionale (corporate), se appartenente alla Polizia di Stato, una
e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda,  cui  e'
allegata una copia della domanda stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 
      g) il diploma di laurea in medicina veterinaria  richiesto  per
la partecipazione al  concorso,  con  l'indicazione  dell'Universita'
della Repubblica italiana o dell'Istituto  universitario  equiparato,
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line; 
      h) di  essere  abilitato  all'esercizio  della  professione  di
medico veterinario; 
      i) di essere iscritto o  di  aver  presentato  la  domanda  per
l'iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari,  indicando
in tal senso i relativi estremi; 
      l) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo  spagnolo
e il  tedesco,  nella  quale  intende  sostenere  la  verifica  della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; 
      m) se iscritto alle liste elettorali, ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      n)  le  condanne  penali  a  proprio  carico,  anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive,
per delitti non  colposi,  nonche'  le  imputazioni  in  procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali  e'  sottoposto  a  misura
cautelare personale, o lo  e'  stato  senza  successivo  annullamento
della misura, ovvero assoluzione o  proscioglimento  o  archiviazione
anche  con  provvedimento  non  definitivo.  In  caso  positivo,   il
candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e  l'autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o  presso  la   quale   pende   il
procedimento; 
      o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, per motivi diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare, o, se appartenente alla Polizia di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      p) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      q) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  o  da  altre
disposizioni, in quanto compatibili  con  i  requisiti  previsti  per
l'accesso nella carriera dei medici veterinari di Polizia; 
      r) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      s) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di emanazione  del  presente  bando,  qualora  concorra  per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando; 
      t) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non  inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti  della  Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata,  con  apposita   comunicazione   all'Ufficio   attivita'
concorsuali  della  Direzione  centrale   per   le   risorse   umane,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia
di un proprio documento d'identita' valido. I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono comunicare le  variazioni  del  proprio
indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della  propria  sede
di  servizio   tramite   l'ufficio/reparto   di   appartenenza,   che
utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 
    7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non riceva le comunicazioni  inoltrategli  a  causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale di pubblica sicurezza ed e' cosi' composta: 
      a) un medico veterinario  della  Polizia  di  Stato  ovvero  un
medico veterinario militare; 
      b) due professori o ricercatori universitari. 
    Per la prova di lingua straniera e per la prova  di  informatica,
la Commissione esaminatrice e' integrata da un esperto  nelle  lingue
straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in
informatica. 
    2. Il Presidente  e  i  membri  della  Commissione  esaminatrice,
compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza, da non oltre  un  quinquennio  dalla  data  del  presente
bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la  qualifica
richiesta  per  essere  nominato  Presidente   o   componente   della
Commissione esaminatrice. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 
    5. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. La Commissione esaminatrice  e  le  Commissioni  di  cui  agli
articoli 10 e 11 del presente bando  si  avvalgono  di  personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
                               Art. 5 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      a) prova preselettiva, qualora sia disposta come  previsto  dal
successivo art. 7; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove scritte; 
      e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove scritte; 
      f) prova orale. 
    2. L'Amministrazione puo' procedere,  per  motivi  organizzativi,
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  anche  dopo  la  prova
scritta o  la  prova  orale  e  comunque  nell'ordine  ritenuto  piu'
funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati al primo  comma,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, quinto comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. 
                               Art. 6 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova
preselettiva. 
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle  seguenti  materie:  patologia  clinica  e  bioclinica  chimica
veterinaria,  anatomia   patologica   veterinaria,   farmacologia   e
tossicologia veterinaria, statistica sanitaria e normativa sanitaria. 
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  17
luglio 2018. 
    4.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno  pubblicati  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it il 3 settembre 2020. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
ne determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6. La banca dati contenente i 5000 quesiti e le risposte a scelta
multipla, che saranno utilizzati per elaborare i questionari  per  la
prova preselettiva,  sara'  pubblicata  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio dello svolgimento della  medesima  prova,  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 7 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. L'eventuale prova preselettiva  si  svolgera'  per  gruppi  di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario  di
cui al precedente art. 6, comma 4. 
    2. Il questionario conterra' duecento quesiti a cui  i  candidati
dovranno rispondere entro  il  tempo  massimo  complessivo  stabilito
dalla Commissione esaminatrice, che sara'  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 
    4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova  preselettiva,  muniti
della tessera sanitaria o del codice fiscale su  supporto  magnetico,
nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ne'  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della  prova  sono
pubblicate  sul  sito  web  istituzionale  www.poliziadistato.it   le
«Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva.» 
                               Art. 8 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara' visionabile nell'area  personale  riservata  all'indirizzo  web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del Direttore centrale per le risorse umane e pubblicata  sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a
tutti gli effetti. 
                               Art. 9 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva sara' convocata, ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali, un'aliquota di  candidati  pari  a  dieci  volte  il
numero dei posti  messi  a  concorso,  nonche',  in  soprannumero,  i
candidati che hanno riportato  un  punteggio  pari  all'ultimo  degli
ammessi. 
    2. Qualora la  prova  preselettiva  non  avesse  luogo,  tutti  i
candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui  all'art.  5,
comma 2, del presente bando,  saranno  convocati,  agli  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali   previsti,   secondo   le   modalita'
pubblicate sul sito. 
    3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario  degli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali   saranno
pubblicati, almeno quindici giorni prima sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. I candidati appartenenti alla Polizia di  Stato,  che  saranno
convocati nell'ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente  gli
accertamenti attitudinali previsti. 
    5. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio,  a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
                               Art. 10 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati secondo quanto previsto  dal  precedente
art.  9,  esclusi  gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  sono
sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e  psichici  a  cura  di  una
Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta da: 
      a) un primo dirigente medico, che la presiede; 
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,
a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico  di  cui  all'art.  25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198.  In  proposito,  il  candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La Commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita'  indicate  all'art.
3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198  del  2003,
come le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,
quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituiscono inoltre causa di inidoneita' l'uso, anche saltuario  od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i  suddetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla Commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici  e
quelli appartenenti alla Polizia di  Stato  saranno  sottoposti  agli
accertamenti attitudinali da parte di una Commissione,  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza e composta da: 
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore, che la presiede; 
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore. 
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  Commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'Interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  Commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5.  Il  giudizio  della  Commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato,  che  sara'  disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
                               Art. 12 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti sono convocati  alle  prove  scritte,  come  da
diario   che   sara'   pubblicato   sul   sito   web    istituzionale
www.poliziadistato.it l'8 ottobre  2020.  Quest'ultima  pubblicazione
varra'  come  notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei  confronti  dei
candidati. 
    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno  stabilito  per  le  prove  scritte,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per le suddette prove  scritte,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
                               Art. 13 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) prima prova: 
        1) patologia e semeiotica medica veterinaria; 
        2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria; 
        3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 
        4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria; 
        5) fisiopatologia della riproduzione animale; 
      b) seconda prova: 
        1) clinica medica veterinaria; 
        2) clinica chirurgica veterinaria; 
        3) fisiologia della nutrizione animale; 
        4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti  e
dell'ambiente; 
        5) sanita' pubblica veterinaria. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta. 
    4. La Commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: 
      1) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 
      2) nutrizione ed alimentazione animale; 
      3) allevamento e patologie degli equini; 
      4) allevamento, igiene e benessere del cane. 
    6. Il colloquio comprende anche l'accertamento  della  conoscenza
della lingua straniera prescelta  dal  candidato  tra  l'inglese,  il
francese, lo spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica. 
    7.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste  nella  traduzione  di  un  testo,   senza   l'ausilio   del
dizionario, e in una conversazione. L'accertamento  della  conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    8. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
                               Art. 14 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente  o  di
un componente  della  Commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,
l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati
coinvolti. 
    6. La Commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 15 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina veterinaria: 
        1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per  ogni  punto,  fino  a
punti 5; 
        2) 110 con lode: punti 6; 
      b) incarichi conferiti,  svolti  o  in  svolgimento  e  servizi
prestati, presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province,
comuni, istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  enti
assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50; 
      c) incarichi di docenza  di  livello  universitario  conferiti,
svolti o in svolgimento, fino a punti 4,50; 
      d) specializzazioni conseguite, fino a punti 1,5: 
      e) dottorato di ricerca conseguito, fino a punti 1,5; 
      f) master universitario conseguito, fino a punti 1; 
      g) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      h) corsi di aggiornamento e di  qualificazione,  fino  a  punti
1,90; 
      i) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. L'eventuale acquisizione  degli  stessi,  ancorche'  aventi
efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva  ai  fini
del concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Non sono presi in  considerazione  titoli  redatti  in  lingua
straniera se  non  corredati  della  relativa  traduzione  in  lingua
italiana certificata dalle competenti autorita'. 
    5. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro  il  termine  di  quindici  giorni   dalla   comunicazione   di
convocazione alla prova  orale,  i  documenti  comprovanti  i  titoli
valutabili dalla Commissione, anche  mediante  autocertificazione  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A  tal
fine, i candidati devono trasmettere i citati documenti  mediante  la
propria     posta     elettronica      certificata      all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it      allegando       copia
fronte-retro di un documento  di  identita'  personale.  I  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo
termine, la documentazione comprovante i  titoli  valutabili  per  il
tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'
il citato indirizzo PEC. 
    6. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  Commissione  esaminatrice  sul   sito   istituzionale
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
                               Art. 16 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  Commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
sono ammessi ad una seduta appositamente fissata  dalla  Commissione,
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
della prova stessa. 
                               Art. 17 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame  sono  invitati  a  far
pervenire  all'Amministrazione,  entro  il  termine   perentorio   di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei requisiti che danno diritto a  partecipare
alle riserve di posti e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella
domanda di  partecipazione  al  concorso.  A  tal  fine  i  candidati
dovranno trasmettere la citata  documentazione  mediante  la  propria
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. 
                               Art. 18 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  Commissione
elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base  della
votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei  voti
riportati nelle prove scritte con  il  voto  conseguito  nella  prova
orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza e' approvata  la  graduatoria  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso. 
    3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione  dei  vincitori   sara'   pubblicato   sul   sito   web
istituzionale  www.poliziadistato.it  e  se  ne  dara'  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a
tutti gli effetti. 
                               Art. 19 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                    medici veterinari di Polizia 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
sono collocati in  aspettativa  per  la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui  all'art.  47,  comma  4,  del
citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per
altre finalita' previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di consequenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP
e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679,  nonche'  del  decreto  legislativo  n.  196/2003.  Ogni
candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi
previsti rispettivamente  dagli  articoli  da  15  a  21  del  citato
regolamento  (UE)  n.   2016/679,   nei   confronti   del   Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  Direzione
centrale per le risorse umane, con  sede  in  Roma,  via  del  Castro
Pretorio, n. 5. 
                               Art. 21 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere inviate a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 22 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» nonche'
sul sitoweb istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 23 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed  esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso   saranno   pubblicati   sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 13 luglio 2020 
 
                                                Il Capo della Polizia 
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                                            Gabrielli 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico