Concorso per 4 orchestrali (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 17-07-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 16-08-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. IL CAPO DELLA POLIZIA ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 17-07-2020 |
Data Scadenza bando | 16-08-2020 |
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CONCORSO (Scad. 16-08-2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 concernente il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico - scientifica o tecnica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato», e, in particolare, l'art. 14 nel quale e' previsto che la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6 circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2049; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che modifica le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95», recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera c), che modifica l'art. 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, tra l'altro innalzando il limite di eta' per la partecipazione al concorso a quarant'anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n 184, contenente il «regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante: «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, cosi' suddivisi: un posto di Arpa con compiti di archivio - Prima parte «B»; un posto di settimo Corno con l'obbligo della fila - Terza parte «A»; un posto di terzo Contrabbasso con l'obbligo della quinta corda - Terza parte «A»; un posto di quarto Trombone tenore - Terza parte «B».
Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver superato il quarantesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente; f) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; g) aver conseguito il diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto o ai posti per cui si concorre secondo la corrispondenza di cui alla tabella sottostante. Nell'ipotesi in cui il predetto titolo di studio non fosse equivalente a un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari, il candidato deve essere munito anche di quest'ultimo diploma. Tabella dei diplomi di strumento o affini ========================================================= | Strumento |Diploma relativo o affine | +===========================+===========================+ |arpa | arpa | +---------------------------+---------------------------+ |corno | corno | +---------------------------+---------------------------+ |contrabbasso | contrabbasso | +---------------------------+---------------------------+ |trombone | trombone | +---------------------------+---------------------------+ 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione del titolo di studio di cui alla lettera g) del comma 1 del presente bando, che puo' essere conseguito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d'esame. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'amministrazione provvede d'ufficio a controllare, entro la data di conclusione del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it ; b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal Comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE», 2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» 2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) i posti/strumenti per cui concorrere; g) il diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si concorre, conseguito o da conseguire entro la prima prova d'esame di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera a), con l'esatta indicazione del conservatorio di musica o istituto superiore di studi musicali presso cui e' stato conseguito, della data di conseguimento e del voto riportato. Qualora detto diploma non fosse equivalente a un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari, deve indicare gli estremi dell'ulteriore titolo di studio utile a quest'ultimo fine; h) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; l) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; n) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nei ruoli degli appartenenti alla Banda musicale della Polizia di Stato. Ai fini della compilazione della graduatoria costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato; p) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata (PEC), con apposita comunicazione all'Ufficio attivita' concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it , allegando a tal fine copia di un proprio documento d'identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed e' composta da: un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede; il maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato; un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, in servizio presso il suddetto Dipartimento; due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento oggetto del concorso. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo o equiparata in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso. 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; b) prove di esecuzione e lettura di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera a) e b), e solo per i concorrenti al posto di Arpa-Prima parte «B», anche la prova di esecuzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); c) colloquio di cui all'art. 7, comma 1, lettera d); d) valutazione dei titoli dei candidati. 2. I candidati devono presentarsi, nel luogo e nel giorno stabilito per le prove d'esame, che saranno loro comunicati almeno venti giorni prima al loro indirizzo PEC, esibendo codice fiscale e un valido documento di identita'. 3. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo le prove di esame e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, quinto comma del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 6 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati sono sottoposti agli accertamenti dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. 2. A tal fine, i candidati riceveranno la convocazione, almeno quindici giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di partecipazione. Analoga notizia sara' pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it . 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico di Polizia, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equivalente, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. A tal fine deve presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV; 12 - Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 5. Costituiscono causa di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate all'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 198 del 2003 come le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituiscono inoltre causa di inidoneita', l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi. 6. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 7. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 8. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che e' disposta con decreto motivato. 9. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono sottoposti esclusivamente agli accertamenti attitudinali tesi a verificare la specifica idoneita' all'esercizio delle funzioni proprie del posto per cui concorrono. 10. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 11. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.
Art. 7 Prove d'esame 1. I candidati sono sottoposti alle seguenti prove: a) esecuzione con lo strumento per il quale si concorre di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato; b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione; c) solo per i concorrenti per il posto di Arpa Prima parte «B» le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della Banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante l'anzidetto strumento. Tali brani per l'Arpa saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima della prova in banda. d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica e alla storia dello strumento per cui si concorre. 2. Il colloquio comprende anche l'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse nonche' della lingua straniera indicata dal candidato nella sua domanda di partecipazione al concorso. 3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 4. L'esame si intende superato con un punteggio non inferiore a trentacinque cinquantesimi (35/50) in ciascuna delle prove di cui al comma 1 e con un punteggio complessivo di merito non inferiore a quaranta cinquantesimi (40/50). I candidati che non superino una prova, con almeno trentacinque cinquantesimi (35/50), non sono ammessi a sostenere la successiva. 5. I candidati che non si presentano a sostenere le prove sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 8 Titoli ammessi a valutazione 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio di musica o istituto superiore di studi musicali): sino ad un massimo di punti 8; b) titoli didattici (incarichi svolti o in svolgimento di insegnante presso conservatori di musica o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4; c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino ad un massimo di punti 8. 2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri per la loro valutazione e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, successivamente alla predetta scadenza non rileva ai fini del concorso. La valutazione dei titoli riguardera' esclusivamente i candidati che abbiano superato le prove d'esame di cui all'art. 7, comma 1, del presente bando. 4. Il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto a ciascun candidato interessato prima dell'effettuazione della prova d'esame orale. 5. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'. 6. Il candidato che intende sottoporre alla commissione i propri titoli deve produrli, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di decadenza di quindici giorni dal superamento delle prove d'esame pratiche di cui al precedente art. 7, comma 1. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando copia fronte-retro di un documento di identita' personale.
Art. 9 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice elabora, per ciascuno degli strumenti musicali, la graduatoria di merito. 2. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito ai titoli. 3. Per la redazione delle graduatorie di merito del concorso, i candidati che hanno superato tutte le prove d'esame sono tenuti a far pervenire all'Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine, trasmetteranno la pertinente documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it . 4. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato. 5. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori del concorso, che sono nominati orchestrali in prova della Banda musicale della Polizia di Stato e destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda. 6.Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un corso informativo sui servizi e sulle attivita' della Polizia di Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita' previste dalla legge. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 11 Accesso ai documenti amministrativi 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it . 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it . 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .
Art. 12 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
Art. 13 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it . 2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 13 luglio 2020 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico