Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 28-07-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 12-08-2020) Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli assistenti amministrativi da destinare all'estero per l'area linguistica di tedesco. IL CAPO DEL DIP ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 28-07-2020
Data Scadenza bando 12-08-2020
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 12-08-2020)

Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli assistenti amministrativi da destinare all'estero per l'area linguistica di tedesco.

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», con
particolare riferimento agli articoli 19 e 21; 
    Visto il decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  ed  in
particolare l'art. 38; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della  pubblica  istruzione,  in  attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206,  «Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da   parte   delle   pubbliche   amministrazioni»,    e    successive
modificazioni; 
    Visto il decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con  il
quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 64, e' stato determinato per il triennio 2018-2021 il  contingente
di personale docente ed amministrativo da assegnare  alle  iniziative
ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle  scuole  europee
ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie,  ed  il  successivo
decreto ministeriale n. 2988 del 25 maggio  2020,  con  il  quale  si
ridetermina  il  contingente  del  predetto  personale   per   l'anno
scolastico 2020-2021; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  2  ottobre  2018,  n.  634,
concernente i requisiti  di  ordine  culturale  e  professionale  dei
dirigenti scolastici, dei  docenti  e  del  personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 21 marzo 2016, n. 170,  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Visto il decreto dipartimentale del 20 dicembre  2018,  n.  2021,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  2  dell'8  gennaio  2019  -
selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero  -  che
disciplina le modalita' di espletamento della procedura di  selezione
del predetto personale di cui all'art. 19 del decreto legislativo del
13 aprile 2017, n. 64; 
    Visto il decreto dipartimentale del 15 luglio 2019, n.  1084,  di
approvazione  e  pubblicazione  delle   graduatorie   relative   alla
selezione del personale docente ed ATA da destinare all'estero  e  il
successivo decreto dipartimentale del 22 agosto  2019,  n.  1240,  di
rettifica delle graduatorie relative alla selezione del personale ATA
da destinare all'estero; 
    Vista la nota MAECI del 4 maggio 2020, protocollo n.  51479,  con
la quale si comunica l'elenco dei posti  vacanti  del  personale  ATA
presso le sedi estere per l'anno scolastico 2020/2021; 
    Rilevato che risulta esaurita  la  graduatoria  degli  assistenti
amministrativi,  codice  funzione  036,  per  l'area  linguistica  di
tedesco; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22  e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, lettera c, il quale dispone che «Con  una  o  piu'
ordinanze  del  Ministro   dell'istruzione,   sentiti   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
sono adottate, anche in  deroga  alle  disposizioni  vigenti,  misure
volte:  ...  c)  alla  previsione,   con   riferimento   all'ordinata
prosecuzione dell'attivita' del sistema di  formazione  italiana  nel
mondo di cui al decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  che,
qualora  alcune  graduatorie  di  cui  al   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019,
n.   1084,   e   successive   modificazioni,   risultino    esaurite,
esclusivamente per l'anno  scolastico  2020/2021,  hanno  vigenza  le
corrispondenti graduatorie di cui  ai  decreti  del  Ministero  degli
affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n.  4944,  e
successive   modificazioni,    concernenti    l'approvazione    delle
graduatorie  definitive  delle  prove  di  accertamento  linguistico,
affinche' il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per  aree
linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'art. 24 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  64,  possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico»; 
    Ritenuto che la disposizione richiamata trova  applicazione  solo
qualora non sia possibile procedere alla  tempestiva  predisposizione
delle graduatorie; 
    Considerato che l'individuazione del punteggio minimo di 15 punti
nella valutazione dei titoli per il personale ATA  per  l'accesso  al
colloquio di cui all'art. 8 del decreto dipartimentale  MIUR  del  20
dicembre 2018, n. 2021, ha comportato la partecipazione di un  esiguo
numero di candidati per la procedura degli assistenti amministrativi,
codice funzione 036, per l'area linguistica di tedesco; 
    Ritenuto pertanto opportuno prevedere per l'accesso al  colloquio
un  punteggio  nella  valutazione  dei  titoli  per  gli   assistenti
amministrativi inferiore a quello stabilito per le procedure  di  cui
al decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021; 
    Ritenuto opportuno individuare in 10 punti  il  punteggio  minimo
nella valutazione dei titoli per gli  assistenti  amministrativi  per
l'accesso al colloquio di cui all'art. 8 del presente decreto; 
    Vista la nota DPIT del 3 febbraio 2020, protocollo n.  1983,  con
cui si trasmettono al MAECI ai sensi dell'art. 19, commi 2 e  4,  del
decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, le bozze dei bandi  di
selezione per il personale docente, ATA  e  dirigenti  scolastici  da
destinare  all'estero  da  indire  per  le  graduatorie  esaurite   o
mancanti; 
    Vista la nota MAECI del 14 febbraio 2020,  protocollo  n.  26573,
con la quale si ritiene, anche per quanto riguarda il personale  ATA,
che occorra valutare la possibilita'  di  indire  una  selezione  per
quelle graduatorie con un numero esiguo di candidati; 
    Considerato che l'art. 19, comma 4, del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 64, prevede il rinnovo delle procedure  di  selezione
prima della scadenza sessennale in caso  di  graduatorie  esaurite  o
mancanti; 
    Ritenuto   necessario   procedere   all'emanazione   del    bando
esclusivamente  per  la  selezione  del  profilo   professionale   di
assistente  amministrativo,   codice   funzione   036,   per   l'area
linguistica di tedesco da destinare all'estero per la  copertura  dei
posti vacanti disponibili a partire dall'anno scolastico 2020/2021; 
    Sentito il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      b) MI: Ministero dell'istruzione; 
      c) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale (gia' MAE Ministero degli affari esteri); 
      d)    Colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; 
      e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15 del
presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il MAECI comunica annualmente al  MI  i  posti  disponibili  -
nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del  decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 - che  si  rendono  disponibili
nell'anno scolastico di riferimento.  Sono  consentiti  aggiornamenti
nel corso dell'anno scolastico per  esigenze  sopravvenute.  I  posti
disponibili sono pubblicati nel  sito  istituzionale  del  MI  e  del
MAECI. 
    2. Al fine di  poter  procedere  alle  nomine  relative  all'anno
scolastico 2020/2021,  e'  indetta  la  procedura  selettiva  per  il
profilo professionale di assistente amministrativo,  codice  funzione
036, area linguistica di tedesco. 
                               Art. 3 
 
                    Criteri generali e requisiti 
                    di ammissione alla selezione 
 
    1. Alla selezione sono ammessi  a  partecipare,  a  domanda,  gli
assistenti amministrativi  della  scuola  statale  con  contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato  che  all'atto  della  domanda  abbiano
maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova,  di  almeno
tre anni in territorio metropolitano, nel  profilo  professionale  di
appartenenza e che siano in possesso della certificazione linguistica
prevista dall'art. 4 comma 1 del presente bando. Non si valuta l'anno
scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione  gli  assistenti
amministrativi che: 
      a) sono attualmente in servizio all'estero; 
      b)  nell'arco  dell'intera   carriera   abbiano   gia'   svolto
all'estero due periodi ciascuno dei  quali  di  sei  anni  scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva  assunzione
in  servizio;  i  due  periodi  sono  separati  da  almeno  sei  anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; 
      c) non  possano  assicurare  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando, sulla base della normativa vigente, la permanenza  in
servizio  all'estero  per  sei  anni  scolastici  a   decorrere   dal
2020/2021.  Annualmente,   in   occasione   dell'individuazione   dei
candidati  per  la  destinazione  all'estero,  sono   successivamente
depennati  dalle  relative  graduatorie  coloro   che   non   possono
assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni. 
                               Art. 4 
 
                         Requisiti culturali 
                           e professionali 
 
    1. E' richiesto il requisito  culturale  della  conoscenza  della
lingua tedesca non inferiore al livello B2 del Quadro Comune  Europeo
di Riferimento (QCER) attestata con  certificazione  linguistica,  in
corso di validita', rilasciata da un ente  certificatore  di  cui  al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR
del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, oppure da un
ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato
prestato servizio. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale  del
7 marzo 2012, n. 3889, «e' valutato corrispondente con il livello  C1
del QCER il possesso  di  laurea  magistrale  nella  relativa  lingua
straniera». 
    2. Sono richiesti i seguenti requisiti professionali: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia  nel   profilo   professionale   di   assistente
amministrativo; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
                               Art. 5 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
posta    elettronica    certificata     al     seguente     indirizzo
ata.estero@postacert.istruzione.it entro quindici  giorni  decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. L'istanza di partecipazione e' redatta utilizzando il  modello
allegato al presente bando (allegato 2) e,  debitamente  compilata  e
sottoscritta dal  candidato,  dovra'  essere  trasmessa  al  suddetto
indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento
in corso di validita' ed al modello del  trattamento  dati  (allegato
3). 
    3.  Ai  sensi  del  testo  unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445  i  requisiti  per  la  partecipazione  alla
procedura   selettiva   risultano    autocertificati    tramite    le
dichiarazioni  contenute  nell'istanza  stessa.  Tali   requisiti   e
condizioni devono essere posseduti entro il termine di  scadenza  per
la  presentazione  dell'istanza  di  partecipazione  alla   procedura
selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione  puo'  procedere  a
controlli, anche a campione, sulla veridicita'  della  documentazione
esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
partecipanti. I dati riportati dal candidato nell'istanza assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    4. Il candidato  e'  tenuto  ad  indicare  l'indirizzo  di  posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede  di  ricevere
le comunicazioni relative alla selezione e, in  via  facoltativa,  il
numero di telefono. Eventuali variazioni di residenza o di  indirizzo
di posta elettronica dovranno essere comunicate con posta elettronica
certificata,      esclusivamente      al      seguente      indirizzo
ata.estero@postacert.istruzione.it 
    L'Amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o  certificata  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto
a quello indicato nell'istanza, nonche' in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    5. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, il candidato  deve  prestare  il  proprio  consenso  al
trattamento dei dati personali forniti nell'istanza.  Il  trattamento
dei  dati  avverra'  esclusivamente  ai  fini  della  gestione  della
selezione e della stesura delle  graduatorie,  nonche',  in  caso  di
destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione  del
rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e'
il MI. 
    6. Il candidato diversamente abile indica nell'istanza la propria
condizione e  specifica  l'ausilio  eventualmente  richiesto  per  lo
svolgimento del colloquio  e/o  se  necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione dell'istanza, ne inviera'  richiesta  e  certificato
medico attestante  la  necessita'  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
esclusivamente all'indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    7. Non sono valide le istanze di  partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000,  n.  445,  il  MI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    8. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MI puo'
disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per mancanza  dei
requisiti  richiesti.  L'esclusione  e'  disposta  con  decreto   del
direttore  generale   per   il   personale   scolastico,   notificato
all'interessato mediante posta  elettronica  certificata  ovvero  con
pubblicazione del provvedimento sul sito MI che ha valore di notifica
a tutti gli effetti. 
                               Art. 6 
 
                              Selezione 
 
    La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio. 
                               Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli culturali, professionali  e  di  servizio  valutabili
sono indicati nell'allegato 1, e devono essere conseguiti, o, laddove
previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato  per  la
presentazione dell'istanza di partecipazione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato 1. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in mancanza  dei
requisiti  o  che  non  abbiano  raggiunto  almeno  10  punti   nella
valutazione di titoli. 
                               Art. 8 
 
                              Colloquio 
 
    1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio  i  candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo di almeno 10  punti  nella
valutazione dei titoli. Il colloquio accerta l'idoneita'  relazionale
richiesta per il servizio  all'estero,  con  particolare  riferimento
alle competenze linguistico  -  comunicative  nella  lingua  indicata
nella  domanda,  alla  conoscenza  del  funzionamento   del   sistema
scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti   di   promozione
culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del  personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali Paesi  dell'area  linguistica
di destinazione. 
    2. Al colloquio la Commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40 punti. 
    3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede  e
all'orario  di  inizio  dei  colloqui  verra'  pubblicato  sul   sito
istituzionale del MI. 
    La pubblicazione sul sito  istituzionale  del  MI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. Le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo
del 13 aprile 2017, n. 64. 
    5. I candidati devono presentarsi muniti di valido  documento  di
riconoscimento  e  sono  ammessi  al   colloquio   con   riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata
presentazione al colloquio, non supportata da  idonea  documentazione
giustificativa,  comporta  l'esclusione  dalla  procedura  selettiva.
L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta,
il  rinvio  ad  un'altra  data  entro  il  termine  previsto  per  lo
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  7  e  per  il
colloquio di cui all'art. 8. A parita' di  punteggio  complessivo  si
applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La graduatoria redatta dalla commissione e' approvata con decreto
del direttore generale per il personale scolastico e  pubblicata  sul
sito istituzionale del MI. 
    La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del  MI
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami  possono
essere presentati entro e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione. 
    2. La graduatoria di cui al comma precedente ha validita' di  sei
anni  e,  in  ogni  caso,  fino  all'approvazione  della  graduatoria
successiva. In caso di esaurimento della graduatoria la procedura  di
selezione puo' essere indetta prima della scadenza sessennale. 
                               Art. 10 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Il MI sulla base delle  graduatorie  di  cui  all'art.  9  del
presente bando destina i candidati  sui  posti  disponibili  in  base
all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile  2017,  n.
64, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con la  relativa
destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della  documentazione
di rito ed alla definizione del trattamento economico gravante  sugli
specifici capitoli di bilancio ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 
    2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto  potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno  scolastico
successivo secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
                               Art. 11 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.
183,  i  certificati  e  gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle
Pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 12 
 
                              Decadenza 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria, di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di  sede,  il  MI  procede,  mediante  scorrimento  della
relativa graduatoria, all'individuazione di  ulteriori  candidati  in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art.  9,  comma  2  del
presente decreto. 
                               Art. 13 
 
                               Ricorsi 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni,  oppure
ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. nel termine di  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 14 
 
                     Informativa sul trattamento 
                         dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, si informano i candidati che il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di  partecipazione  alla  procedura
selettiva o comunque acquisiti a tale scopo  dal  MI  e'  finalizzato
unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverra'  con
l'utilizzo anche delle  procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso
di comunicazione a terzi. I dati  resi  anonimi,  potranno,  inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di  cui  al  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in
particolare il diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di
chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione,  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche'  di
opporsi al loro trattamento,  per  motivi  legittimi,  rivolgendo  le
richieste al MI,  titolare  del  trattamento  dei  dati.  L'eventuale
rifiuto al trattamento  dei  dati  comporta  l'automatica  esclusione
dalla selezione. 
                               Art. 15 
 
Composizione  e  compiti  delle  commissione.   Condizioni   ostative
  all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. La commissione, costituita con decreto del direttore  generale
per  il  personale  scolastico,  e'  composta   da   un   presidente,
individuato tra i dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando, e
da due componenti scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle  tematiche
oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in  servizio  presso
il MI o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non  piu'
di tre anni alla data di  pubblicazione  del  presente  bando.  Della
commissione fa parte anche un segretario, nominato tra  il  personale
in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche. La commissione
puo' essere eventualmente integrata con componenti aggregati ai  fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 
    2. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese  comunque  denominati  ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto  legislativo  del  13  aprile
2017, n. 64. 
    3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500  unita',
la commissione iniziale puo' essere integrata in modo  da  costituire
una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di  500  candidati,
inclusi i componenti aggregati. Ogni sottocommissione e' composta  da
un Presidente aggiunto, due  componenti  aggiunti  ed  un  segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i  lavori
delle sottocommissioni. 
    4. La commissione  ha  il  compito  specifico  di  assicurare  la
regolarita' delle procedure e  di  redigere  la  graduatoria  di  cui
all'art. 9. 
    5.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione del presente  decreto  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
concorrente; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 16 
 
                            Pubblicazione 
 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito istituzionale del MI. 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative all'Autorita' giudiziaria. 
      Roma, 16 luglio 2020 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Bruschi 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico