Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 28-07-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 12-08-2020) Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli assistenti amministrativi da destinare all'estero per l'area linguistica di tedesco. IL CAPO DEL DIP ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 28-07-2020 |
Data Scadenza bando | 12-08-2020 |
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CONCORSO (Scad. 12-08-2020)
Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli assistenti amministrativi da destinare all'estero per l'area linguistica di tedesco.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», con particolare riferimento agli articoli 19 e 21; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, e' stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente di personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie, ed il successivo decreto ministeriale n. 2988 del 25 maggio 2020, con il quale si ridetermina il contingente del predetto personale per l'anno scolastico 2020-2021; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero; Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 21 marzo 2016, n. 170, relativa all'accreditamento degli enti di formazione; Visto il decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'8 gennaio 2019 - selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero - che disciplina le modalita' di espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui all'art. 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64; Visto il decreto dipartimentale del 15 luglio 2019, n. 1084, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie relative alla selezione del personale docente ed ATA da destinare all'estero e il successivo decreto dipartimentale del 22 agosto 2019, n. 1240, di rettifica delle graduatorie relative alla selezione del personale ATA da destinare all'estero; Vista la nota MAECI del 4 maggio 2020, protocollo n. 51479, con la quale si comunica l'elenco dei posti vacanti del personale ATA presso le sedi estere per l'anno scolastico 2020/2021; Rilevato che risulta esaurita la graduatoria degli assistenti amministrativi, codice funzione 036, per l'area linguistica di tedesco; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c, il quale dispone che «Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: ... c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico»; Ritenuto che la disposizione richiamata trova applicazione solo qualora non sia possibile procedere alla tempestiva predisposizione delle graduatorie; Considerato che l'individuazione del punteggio minimo di 15 punti nella valutazione dei titoli per il personale ATA per l'accesso al colloquio di cui all'art. 8 del decreto dipartimentale MIUR del 20 dicembre 2018, n. 2021, ha comportato la partecipazione di un esiguo numero di candidati per la procedura degli assistenti amministrativi, codice funzione 036, per l'area linguistica di tedesco; Ritenuto pertanto opportuno prevedere per l'accesso al colloquio un punteggio nella valutazione dei titoli per gli assistenti amministrativi inferiore a quello stabilito per le procedure di cui al decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021; Ritenuto opportuno individuare in 10 punti il punteggio minimo nella valutazione dei titoli per gli assistenti amministrativi per l'accesso al colloquio di cui all'art. 8 del presente decreto; Vista la nota DPIT del 3 febbraio 2020, protocollo n. 1983, con cui si trasmettono al MAECI ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 4, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, le bozze dei bandi di selezione per il personale docente, ATA e dirigenti scolastici da destinare all'estero da indire per le graduatorie esaurite o mancanti; Vista la nota MAECI del 14 febbraio 2020, protocollo n. 26573, con la quale si ritiene, anche per quanto riguarda il personale ATA, che occorra valutare la possibilita' di indire una selezione per quelle graduatorie con un numero esiguo di candidati; Considerato che l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, prevede il rinnovo delle procedure di selezione prima della scadenza sessennale in caso di graduatorie esaurite o mancanti; Ritenuto necessario procedere all'emanazione del bando esclusivamente per la selezione del profilo professionale di assistente amministrativo, codice funzione 036, per l'area linguistica di tedesco da destinare all'estero per la copertura dei posti vacanti disponibili a partire dall'anno scolastico 2020/2021; Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) MI: Ministero dell'istruzione; c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (gia' MAE Ministero degli affari esteri); d) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15 del presente decreto.
Art. 2 Finalita' 1. Il MAECI comunica annualmente al MI i posti disponibili - nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 - che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del MI e del MAECI. 2. Al fine di poter procedere alle nomine relative all'anno scolastico 2020/2021, e' indetta la procedura selettiva per il profilo professionale di assistente amministrativo, codice funzione 036, area linguistica di tedesco.
Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 1. Alla selezione sono ammessi a partecipare, a domanda, gli assistenti amministrativi della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel profilo professionale di appartenenza e che siano in possesso della certificazione linguistica prevista dall'art. 4 comma 1 del presente bando. Non si valuta l'anno scolastico in corso. 2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione gli assistenti amministrativi che: a) sono attualmente in servizio all'estero; b) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto all'estero due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio; i due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; c) non possano assicurare alla data di pubblicazione del presente bando, sulla base della normativa vigente, la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2020/2021. Annualmente, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, sono successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non possono assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.
Art. 4 Requisiti culturali e professionali 1. E' richiesto il requisito culturale della conoscenza della lingua tedesca non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) attestata con certificazione linguistica, in corso di validita', rilasciata da un ente certificatore di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, oppure da un ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato prestato servizio. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889, «e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera». 2. Sono richiesti i seguenti requisiti professionali: a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di assistente amministrativo; b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. L'istanza di partecipazione e' redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 2) e, debitamente compilata e sottoscritta dal candidato, dovra' essere trasmessa al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ed al modello del trattamento dati (allegato 3). 3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nell'istanza stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. I dati riportati dal candidato nell'istanza assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 4. Il candidato e' tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione e, in via facoltativa, il numero di telefono. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate con posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nell'istanza. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MI. 6. Il candidato diversamente abile indica nell'istanza la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza, ne inviera' richiesta e certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi esclusivamente all'indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 7. Non sono valide le istanze di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il MI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico, notificato all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito MI che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6 Selezione La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.
Art. 7 Selezione per titoli 1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio. 2. I titoli culturali, professionali e di servizio valutabili sono indicati nell'allegato 1, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'istanza di partecipazione. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 1. 4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in mancanza dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 10 punti nella valutazione di titoli.
Art. 8 Colloquio 1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di almeno 10 punti nella valutazione dei titoli. Il colloquio accerta l'idoneita' relazionale richiesta per il servizio all'estero, con particolare riferimento alle competenze linguistico - comunicative nella lingua indicata nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica di destinazione. 2. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti. 3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e all'orario di inizio dei colloqui verra' pubblicato sul sito istituzionale del MI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MI ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta, il rinvio ad un'altra data entro il termine previsto per lo svolgimento dei colloqui.
Art. 9 Graduatorie 1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il colloquio di cui all'art. 8. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La graduatoria redatta dalla commissione e' approvata con decreto del direttore generale per il personale scolastico e pubblicata sul sito istituzionale del MI. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del MI ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione. 2. La graduatoria di cui al comma precedente ha validita' di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione della graduatoria successiva. In caso di esaurimento della graduatoria la procedura di selezione puo' essere indetta prima della scadenza sessennale.
Art. 10 Destinazione all'estero 1. Il MI sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i candidati sui posti disponibili in base all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con la relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione di rito ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito 1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Decadenza 1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa graduatoria, di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MI procede, mediante scorrimento della relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9, comma 2 del presente decreto.
Art. 13 Ricorsi Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dal MI e' finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.
Art. 15 Composizione e compiti delle commissione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione 1. La commissione, costituita con decreto del direttore generale per il personale scolastico, e' composta da un presidente, individuato tra i dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando, e da due componenti scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche. La commissione puo' essere eventualmente integrata con componenti aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 2. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unita', la commissione iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati, inclusi i componenti aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un Presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 4. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all'art. 9. 5. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione: avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; avere in corso procedimenti disciplinari; essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la riabilitazione; essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente; non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.
Art. 16 Pubblicazione Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale del MI. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative all'Autorita' giudiziaria. Roma, 16 luglio 2020 Il Capo del Dipartimento: Bruschi
Allegato 1
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