Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Rettifica-Revoca

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 31-07-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica dei concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2020-2021. IL V ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-07-2020
Data Scadenza bando 30-08-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica dei concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2020-2021.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, con
il quale sono stati indetti i concorsi, per esami,  per  l'ammissione
di allievi ufficiali  alla  prima  classe  dei  corsi  normali  delle
Accademie  militare,  navale  e  aeronautica  per  l'anno  accademico
2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n.  M_D  GMIL  REG2020
0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l'art. 1, comma 4; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  successive  disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto  del
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in
atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 87, convertito con
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive disposizioni attuative; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604  del  6
maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche  al  predetto
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; 
    Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0105079  del  26  aprile
2020 e n.  M_D  MSTAT  0038289  del  4  giugno  2020  con  le  quali,
rispettivamente, gli  Stati  maggiori  di  Esercito  e  Marina  hanno
chiesto di apportare le necessarie ulteriori modifiche alle procedure
concorsuali, indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019  e  gia'  modificate  con  il  parimenti  citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6  maggio  2020,
al fine di poter svolgere le prove  e  gli  accertamenti  non  ancora
svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e  delle  misure
di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; 
    Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020,  con  cui  al  Gen.  B.  Lorenzo  Santella,  quale  vice
direttore della Direzione generale  per  il  personale  militare,  e'
attribuita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate  e  dell'Arma  dei  Carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1  e  2  dell'art.  6
«Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    «1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  a)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prova scritta di selezione culturale; 
      c) prova di conoscenza della lingua inglese; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti psicofisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario); 
      h) prova orale di matematica; 
      i) tirocinio. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale e prova  di  conoscenza
della lingua inglese, 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario militare marittimo); 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale di matematica (per i  concorrenti  aspiranti  ai
posti per i Corpi vari); 
      g) prova orale di biologia  (per  i  concorrenti  aspiranti  ai
posti per il Corpo sanitario militare marittimo).». 
                               Art. 2 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, lettera a)  e  b)
dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      «a) per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove  orali,
per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale  e  per  la  prova  di  conoscenza  della  lingua
inglese,. 
        2) la commissione esaminatrice per le prove orali  e  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        6)  la  commissione  per  l'assegnazione  dei  vincitori   ai
Corpi;». 
                               Art. 3 
 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  6  dell'art.  10
«Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 e' abrogato. 
                               Art. 4 
 
 
    Per  i  motivi  citati  nelle  premesse,  comma  6  dell'art.  12
«Accertamenti attitudinali» del decreto  interdirigenziale  n.  29/1D
del 16 dicembre 2019 e' abrogato. 
                               Art. 5 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea del  comma  1
dell'art. 17 «Prova  di  conoscenza  della  lingua  inglese  e  prove
facoltative   di   ulteriore   lingua    straniera»    del    decreto
interdirigenziale n. 29/1D del  16  dicembre  2019  e'  integralmente
sostituito dal seguente: 
      «prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale
prova e' prevista solo nei concorsi di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere  c)  e  d)  e  potra'  essere  sostenuta  in  lingue
straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle  appendici
al bando.». 
                               Art. 6 
 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  l'ultimo  capoverso  della
sezione 1 «Posti  a  concorso  e  riserve  di  posti»  dell'appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre  2019
e' abrogato. 
                               Art. 7 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento del
concorso» dell'appendice Esercito del  decreto  interdirigenziale  n.
29/1D  del  16  dicembre  2019  e'  integralmente  sostituita   dalla
seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I concorrenti, all'interno  delle  strutture  militari,  dovranno
attenersi alle norme e alle disposizioni ivi vigenti.». 
    Per effetto della presente rimodulazione della successione  delle
prove, la numerazione dei paragrafi  della  sezione  2  non  e'  piu'
cronologica. 
                               Art. 8 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, gli ultimi due capoversi  del
paragrafo 5 della sezione 2 «Prova scritta  di  selezione  culturale»
dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16
dicembre 2019, cosi' come gia' modificati dal decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020  0177604  del  6  maggio  2020,  sono  integralmente
sostituiti dai seguenti: 
      «Secondo l'ordine delle  predette  graduatorie,  i  concorrenti
saranno ammessi alle prove di  efficienza  fisica  entro  i  seguenti
limiti numerici: 
        i primi seicento concorrenti per i posti per le armi e  corpi
dell'Esercito; 
        i primi  sessanta  concorrenti  per  i  posti  per  il  Corpo
sanitario. 
    Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica  coloro
che  hanno   conseguito   lo   stesso   punteggio   del   concorrente
classificatosi all'ultimo posto  utile  nelle  predette  graduatorie.
Qualora al termine degli accertamenti sanitari e  degli  accertamenti
attitudinali il numero  dei  concorrenti  risultati  idonei  non  sia
ritenuto congruo a soddisfare  le  esigenze  di  selezione,  potranno
essere  convocati  a  sostenere  gli  accertamenti   sanitari   altri
candidati idonei alla prova scritta di selezione culturale, in ordine
di graduatoria, in numero totale comunque non superiore a  centodieci
unita' per gli aspiranti per i posti per le armi e corpi.». 
                               Art. 9 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della  sezione
2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice  Esercito
del decreto interdirigenziale  n.  29/1D  del  16  dicembre  2019  e'
integralmente sostituito dal seguente: 
      «2.6. Prova di conoscenza della lingua  inglese  (art.  17  del
bando). 
    I concorrenti idonei  alla  prova  orale  di  matematica  saranno
sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese. 
    La  prova,  della  durata  di  105  minuti,   consistera'   nella
somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi: 
      10 concernenti alcuni testi di circa 250 parole con risposta  a
scelta multipla; 
      30  concernenti  alcuni  testi  di  circa  350-500  parole  con
risposta a scelta multipla; 
      10 concernenti alcuni testi di circa 350-400 parole  con  frasi
mancanti; 
      10 concernenti alcuni testi di circa 400-500 parole con domande
da abbinare al paragrafo che contiene le informazioni. 
    Al termine della prova  sara'  assegnata  a  ogni  candidato  una
votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per
ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o
errata. 
    Alla   votazione   in   trentesimi    ottenuta,    corrispondera'
l'attribuzione del seguente  punteggio  incrementale,  utile  per  la
formazione della graduatoria finale di merito: 
      votazione da 0/30 a 17,999: punti 0; 
      votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4; 
      votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8; 
      votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12; 
      votazione da 27/30 a 30/30: punti 15. 
    Non e' previsto un punteggio  minimo  per  il  superamento  della
prova.». 
                               Art. 10 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della  sezione
4 «Commissione  esaminatrice»  dell'appendice  Esercito  del  decreto
interdirigenziale n. 29/1D del  16  dicembre  2019  e'  integralmente
sostituito dal seguente: 
      «4.3. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  della  prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova  orale,
per la formazione delle graduatorie e  per  l'assegnazione  ai  corsi
sara' composta da: 
      un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; 
      due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana,
membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e  di  selezione
culturale; 
      un qualificato esperto, civile o militare, di  lingua  inglese,
membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per  la  prova
di conoscenza della lingua inglese; 
      due qualificati esperti,  civili  o  militari,  di  matematica,
membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per  la  prova
orale; 
      un  ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado   non
inferiore  a  Primo   Maresciallo   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente  alla  terza  area
funzionale, segretario senza diritto a voto.». 
                               Art. 11 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il  secondo  capoverso  della
sezione  5  «Graduatorie   di   merito   e   ammissione   ai   corsi»
dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16
dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      «Dette  graduatorie  saranno  forniate  secondo  il   punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova  scritta  di
selezione culturale, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  conseguito  nella  prova  di
conoscenza della lingua inglese nelle prove di  efficienza  fisica  e
negli accertamenti psicofisici.». 
                               Art. 12 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse,  il  prospetto  di  cui  alla
sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'appendice  Marina  militare
del decreto interdirigenziale  n.  29/1D  del  16  dicembre  2019  e'
integralmente sostituito dal seguente: 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                               Art. 13 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, gli ultime  tre  capoversi  e
gli ultimi due alinea del paragrafo 2 della sezione  2  «Accertamenti
psicofisici»   dell'appendice    Marina    militare    del    decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono abrogati. 
                               Art. 14 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il primo e l'ultimo capoverso
del  paragrafo  3  della  sezione   2   «Accertamenti   attitudinali»
dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
      «Contestualmente agli accertamenti psicofisici,  i  concorrenti
effettueranno gli accertamenti attitudinali. 
    (Omissis). 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.». 
                               Art. 15 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 8 della  sezione
2 «Prova orale facoltativa di lingua straniera» dell'appendice Marina
militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre  2019
e' abrogato. 
                               Art. 16 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 3 della  sezione
4  «Commissione  esaminatrice»  dell'appendice  Marina  militare  del
decreto  interdirigenziale  n.  29/1D  del  16   dicembre   2019   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
      «4.3. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  le  prove  orali  e  per   la
formazione delle graduatorie finali sara' composta da: 
      un ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  di  vascello,
presidente; 
      due o piu' ufficiali di  grado  non  inferiore  a  Capitano  di
corvetta, membri; 
      due o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova
orale di matematica, membri aggiunti; 
      uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova
orale di biologia, membri aggiunti; 
      un  ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado   non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della difesa,  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole  materie  per
le quali sono aggregati. La commissione  esaminatrice  potra'  essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con  le  modalita'  previsti
dall'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali  in  servizio
permanente della Marina militare.». 
                               Art. 17 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 5 della  sezione
4  «Commissione   per   gli   ulteriori   accertamenti   psicofisici»
dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 e' abrogato. 
                               Art. 18 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il  secondo  capoverso  e  il
terz'ultimo  capoverso  della  sezione  5  «Graduatorie  di   merito,
assegnazione   ai   corpi/specialita'   e   ammissione   ai    corsi»
dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
      «Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma di quelli riportati  nella  prova  scritta  di
selezione culturale e  nella  prova  orale,  cui  sara'  aggiunto  il
punteggio incrementale riportato  nella  prova  di  conoscenza  della
lingua inglese e l'eventuale  punteggio  conseguito  nelle  prove  di
efficienza fisica. 
    (Omissis). 
    Allo spirare del  termine  indicato  per  il  ripianamento  delle
vacanze, la commissione di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
numero  6)  provvedera'  all'assegnazione  definitiva  ai  Corpi  dei
vincitori per i posti  per  i  Corpi  vari  e  all'assegnazione  alle
specialita' del Corpo del genio della Marina con i  criteri  indicati
per l'assegnazione provvisoria.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 13 luglio 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella