Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Rettifica-Revoca
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 31-07-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica dei concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2020-2021. IL V ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 31-07-2020 |
Data Scadenza bando | 30-08-2020 |
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RETTIFICA
Modifica dei concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica per l'anno accademico 2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l'art. 1, comma 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0105079 del 26 aprile 2020 e n. M_D MSTAT 0038289 del 4 giugno 2020 con le quali, rispettivamente, gli Stati maggiori di Esercito e Marina hanno chiesto di apportare le necessarie ulteriori modifiche alle procedure concorsuali, indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e gia' modificate con il parimenti citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell'art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prova scritta di selezione culturale; c) prova di conoscenza della lingua inglese; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psicofisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); h) prova orale di matematica; i) tirocinio. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della lingua inglese, b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali; d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo); e) prove di efficienza fisica; f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi vari); g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo).».
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, lettera a) e b) dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese,. 2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 6) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi;».
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 6 dell'art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, comma 6 dell'art. 12 «Accertamenti attitudinali» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.
Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea del comma 1 dell'art. 17 «Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova e' prevista solo nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c) e d) e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando.».
Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso della sezione 1 «Posti a concorso e riserve di posti» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.
Art. 7
Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento del
concorso» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n.
29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla
seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
I concorrenti, all'interno delle strutture militari, dovranno
attenersi alle norme e alle disposizioni ivi vigenti.».
Per effetto della presente rimodulazione della successione delle
prove, la numerazione dei paragrafi della sezione 2 non e' piu'
cronologica.
Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, gli ultimi due capoversi del paragrafo 5 della sezione 2 «Prova scritta di selezione culturale» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, cosi' come gia' modificati dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, sono integralmente sostituiti dai seguenti: «Secondo l'ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi alle prove di efficienza fisica entro i seguenti limiti numerici: i primi seicento concorrenti per i posti per le armi e corpi dell'Esercito; i primi sessanta concorrenti per i posti per il Corpo sanitario. Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle predette graduatorie. Qualora al termine degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali il numero dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere gli accertamenti sanitari altri candidati idonei alla prova scritta di selezione culturale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non superiore a centodieci unita' per gli aspiranti per i posti per le armi e corpi.».
Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del bando). I concorrenti idonei alla prova orale di matematica saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese. La prova, della durata di 105 minuti, consistera' nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi: 10 concernenti alcuni testi di circa 250 parole con risposta a scelta multipla; 30 concernenti alcuni testi di circa 350-500 parole con risposta a scelta multipla; 10 concernenti alcuni testi di circa 350-400 parole con frasi mancanti; 10 concernenti alcuni testi di circa 400-500 parole con domande da abbinare al paragrafo che contiene le informazioni. Al termine della prova sara' assegnata a ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Alla votazione in trentesimi ottenuta, corrispondera' l'attribuzione del seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria finale di merito: votazione da 0/30 a 17,999: punti 0; votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4; votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8; votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12; votazione da 27/30 a 30/30: punti 15. Non e' previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.».
Art. 10 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «4.3. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione culturale; un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per la prova di conoscenza della lingua inglese; due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale; un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto.».
Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della sezione 5 «Graduatorie di merito e ammissione ai corsi» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Dette graduatorie saranno forniate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici.».
Art. 12
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla
sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'appendice Marina militare
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e'
integralmente sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 13 Per i motivi citati nelle premesse, gli ultime tre capoversi e gli ultimi due alinea del paragrafo 2 della sezione 2 «Accertamenti psicofisici» dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono abrogati.
Art. 14 Per i motivi citati nelle premesse, il primo e l'ultimo capoverso del paragrafo 3 della sezione 2 «Accertamenti attitudinali» dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «Contestualmente agli accertamenti psicofisici, i concorrenti effettueranno gli accertamenti attitudinali. (Omissis). Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo.».
Art. 15 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 8 della sezione 2 «Prova orale facoltativa di lingua straniera» dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.
Art. 16 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 3 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «4.3. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta, membri; due o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale di matematica, membri aggiunti; uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale di biologia, membri aggiunti; un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Marina militare.».
Art. 17 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 5 della sezione 4 «Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici» dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.
Art. 18 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso e il terz'ultimo capoverso della sezione 5 «Graduatorie di merito, assegnazione ai corpi/specialita' e ammissione ai corsi» dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, cui sara' aggiunto il punteggio incrementale riportato nella prova di conoscenza della lingua inglese e l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica. (Omissis). Allo spirare del termine indicato per il ripianamento delle vacanze, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), numero 6) provvedera' all'assegnazione definitiva ai Corpi dei vincitori per i posti per i Corpi vari e all'assegnazione alle specialita' del Corpo del genio della Marina con i criteri indicati per l'assegnazione provvisoria.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2020 Il vice direttore generale: Santella