Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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RETTIFICA
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 04-08-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifiche al concorso per le accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2020-2021. IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vist ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 04-08-2020 |
Data Scadenza bando | 03-09-2020 |
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Modifiche al concorso per le accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica per l'anno accademico 2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l'art. 1, comma 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77; Visti i decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio 2020 con i quali sono state apportate modifiche al predetto decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019; Viste le note del 23 luglio 2020 e n. 152/6-11-2019 U del 17 luglio 2020 con le quali, rispettivamente, lo Stato maggiore dell'Aeronautica e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto di apportare le necessarie ulteriori modifiche alle procedure concorsuali, indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e gia' modificate con i parimenti citati decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituiti dal seguente: «4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prove di efficienza fisica; c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana (eventualmente somministrata in lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d); d) accertamenti psicofisici; e) accertamenti attitudinali; f) prova di conoscenza della lingua inglese; g) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando; h) tirocinio.».
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente: «d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati in lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese e per la formazione della graduatoria; 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) una o piu' commissioni per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio.».
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 «Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e' obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al bando; per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nell'appendice al bando. 2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni.»
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.7. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del bando). La prova di conoscenza della lingua inglese sara' somministrata a tutti i concorrenti al termine della prova scritta di conoscenza della lingua italiana, di cui al precedente paragrafo 3, a cura della competente commissione, mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 40 quesiti. Il livello medio previsto di conoscenza della lingua inglese e' B1, con eventuali domande anche di livello B2 e di livello C1. La prova avra' una durata di 20 minuti. Il punteggio della prova sara' calcolato attribuendo 0,75 punti per ogni risposta esatta e -0,15 punti per ogni risposta errata o multipla. Alla mancata risposta non corrispondera' alcun punteggio. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.»
Art. 5
Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento del
concorso» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente
sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per effetto della presente rimodulazione della successione delle
prove, la numerazione dei paragrafi della sezione 2 non e' piu'
cronologica.
Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del bando). I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti alla prova obbligatoria di conoscenza della lingua inglese. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 6, comma 7 del bando. Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche concernenti la sede di svolgimento della prova di conoscenza della lingua sara' reso noto, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 9 del bando, indicativamente a partire dal 14 maggio 2020. La prova consistera' in una prova scritta, la cui durata e' fissata in non meno di 40 minuti, che prevede la somministrazione di non meno di 30 quesiti a risposta multipla. Al termine della prova scritta sara' assegnata ad ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Supereranno la prova e saranno ammessi al prosieguo del concorso i candidati che conseguiranno una votazione minima di 18/30. La votazione finale cosi' ottenuta determinera' per ciascun candidato l'attribuzione di un punteggio incrementale cosi' ripartito: a) da 18/30 a 21/30: punti 0,5; b) da 22/30 a 24/30: punti 1; c) da 25/30 a 27/30: punti 1,5; d) da 28/30 a 30/30: punti 2. Il mancato superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese non preclude, comunque, il prosieguo del concorso.»
Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della sezione 2 «Prova facoltativa di ulteriore lingua straniera» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.
Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, i paragrafi 2 e 5 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «4.2. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale e per la formazione della graduatoria di merito sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; due ufficiali superiori, membri; due qualificati esperti, civili o militari, di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana; un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca (solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in lingua tedesca); non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia contemporanea e dell'Arma dei Carabinieri, di geografia e di costituzione e cittadinanza italiana; un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. (Omissis). 4.5. Commissione per gli accertamenti attitudinali. La commissione per gli accertamenti attitudinali sara' composta dal seguente personale in servizio al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; un ufficiale «psicologo», membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali con qualifica di «perito selettore attitudinale» e di «psicologo» dell'Arma dei Carabinieri. Qualora esigenze organizzative, di celerita' e speditezza lo rendessero necessario, potranno essere nominate piu' commissioni per gli accertamenti attitudinali.»
Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della sezione 5 «Graduatoria di merito e ammissione al corso» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova di conoscenza della lingua inglese, nella prova orale e nel tirocinio.» Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2020 Il vice direttore generale: Santella