Concorso per 11 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 11 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 01-09-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 01-10-2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-09-2020 |
Data Scadenza bando | 01-10-2020 |
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CONCORSO (Scad. 01-10-2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visto l'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» che prevede quale titolo di preferenza nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'aver svolto attivita' professionali sanitarie da parte dei medici assunti a tempo determinato ai sensi del comma 1 del citato articolo; Visto l'art. 259 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale le modalita' di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55 concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019, n. 166 concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n. 167 concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 recante le «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto l'art. 1005, comma 11 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modificazioni; Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visti gli atti con i quali il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 11 unita' nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo art. 2 ad esclusione dei limiti di eta'; b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio; c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale. Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta ai limiti massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166; e) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve ai fini dell'ammissione al presente concorso le lauree universitarie di medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento; f) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. Il candidato deve dichiarare nella domanda: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata personale; c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici; d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando per l'ammissione al concorso, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento, e l'iscrizione al relativo albo professionale, indicando gli estremi; f) l'eventuale possesso di diploma di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 9 del presente bando di concorso, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento; g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; l) l'eventuale possesso del titolo di preferenza di cui all'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; m) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente bando; n) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio, dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni; o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; p) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso. I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale. Il candidato in condizioni di disabilita' deve indicare la percentuale di invalidita' e specificare se - in relazione alla propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare indicando gli estremi di apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovra' essere trasmessa, entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo». L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali, informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55. La Commissione e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui almeno due professori universitari, e da un segretario. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico - gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 6 Presentazione alle prove Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova scritta, e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2020, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it, sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove d'esame Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro e su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: a) traumatologia e medicina di urgenza; b) semeiotica medica e chirurgica; c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; d) medicina legale e delle assicurazioni; e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) medicina del lavoro; g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi; i) elementi di medicina dello sport; j) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9 Titoli valutabili La Commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso: a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva - punti 5,00; b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00; c) dottorato di ricerca - punti 1,00; d) master universitario di I livello - punti 0,40; e) master universitario di II livello - punti 0,60. I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova orale; ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti. I predetti titoli valutabili devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10 Formazione della graduatoria La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo, il voto della prova scritta e della prova orale. L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo all'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 o dall'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai candidati, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata personale all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' la data di invio on-line dell'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 12 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'art. 11, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Art. 13 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
Art. 14 Accesso agli atti I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per l'amministrazione generale.
Art. 15 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Roma, 21 luglio 2020 Il Capo del Dipartimento: Mulas