Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Rettifica-Revoca
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 04-09-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 04-10-2020 |
Data Scadenza bando | 04-10-2020 |
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RETTIFICA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020, con il quale e' stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi centotrentasette allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 20° corso AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020; Ravvisata l'esigenza riprogrammare e modificare parzialmente le fasi del concorso in argomento successivamente alla prolungata interruzione dovuta all'emergenza COVID-19; Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, il quale prevede che, in caso di assenza/impedimento del gen. B. Santella Lorenzo, quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare, a cui e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, ovvero in caso di assenza di conferimento di detto incarico, i medesimi atti sono adottati dal brig. gen. C.C.r.n. Croce Massimo, quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 1, comma 1 del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 1 (Posti a concorso). - 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 20° e al 21° corso AUFP, come di seguito specificati: a) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentacinque posti, di cui: 1) nove posti per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio navale, di cui: uno per ingegneri elettrici; uno per chimici; uno per ingegneri meccanici; sei per ingegneri navali; 2) due posti per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali; 3) dieci per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui: quattro per ingegneri elettrici; sei per ingegneri civili o architetti; 4) quattordici per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui: dodici per medici; due per farmacisti; b) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di cui: 1) ventiquattro per il Corpo di Stato Maggiore; 2) due per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina militare; 3) sei per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui: tre veterinari; tre psicologi; c) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta per il Corpo delle Capitanerie di porto; d) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trenta per il Corpo delle Capitanerie di porto.»
Art. 2 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 2, commi 3 e 7 del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 2 (Riserve di posti). - ...omissis... 3. Dei quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), quattro sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. ...omissis... 7. Dei trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.»
Art. 3 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a), primo alinea e lettera l), numeri 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) hanno compiuto il: diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1), numero 3), lettera c) e lettera d); ...omissis... l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: ...omissis... 10) per i ventiquattro posti per il Corpo di Stato Maggiore e per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera d), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea; 11) per i due posti per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea, in: meccanica, meccatronica ed energia; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; b) laurea (triennale) in: L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; L09, classe delle lauree in ingegneria industriale; L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura; L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione; L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche; L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche; L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 12) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-42 (Medicina veterinaria) con abilitazione all'esercizio della professione; 13) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, laurea magistrale LM-51 (Psicologia) con abilitazione all'esercizio della professione. 14) per i quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione). ...omissis...»
Art. 4 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 2 e comma 7, lettere a) e b) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. ...omissis... 7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, redigera' distinte graduatorie provvisorie nei limiti numerici di seguito indicati: a) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale: 1) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) numero 1, primo alinea, uno; 2) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, secondo alinea, cinque; 3) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, terzo alinea, cinque; 4) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, quarto alinea, sette; 5) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, sei; 6) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea, due; 7) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea, tredici; 8) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, venti; 9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, sei; b) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), ottanta; 2) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici; 3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, nove; 4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, nove; c) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): settantadue; d) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): cinquantatre'. ...omissis...
Art. 5 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lettera b) e comma 10, lettera c) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 10 (Accertamenti psico-fisici). - ...omissis... 2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge: ...omissis... b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): ...omissis... 3) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto; ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso; ...omissis... 10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: ...omissis... c) che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° e al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), numeri 1), 3) e 4), c) e d), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto. ...omissis... g) soppressa.»
Art. 6 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 11, comma 1 del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 11 (Accertamento attitudinale). - 1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla pubblicazione SMMRESTAV-001 recante «Profili attitudinali del personale della Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: omissis...»
Art. 7 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 15, comma 1, le lettere j), k), l), m), n) e o) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 15 (Graduatorie di merito). - 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: ...omissis... j) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); k) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); l) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea; m) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea; n) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); o) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d). ...omissis...»
Art. 8 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, commi 5 e 8 del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 16 (Svolgimento del 20° e del 21°corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina). - ...omissis... 5. Il 20° e 21° corso AUFP, con presumibile inizio rispettivamente a gennaio e aprile 2021, si svolgeranno con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale. ...omissis... 8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi, supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: ...omissis...»
Art. 9 Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di concorso. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 17 agosto 2020 Il vice direttore generale: Croce